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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 460/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
GA DANIELA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2783/2022 depositato il 26/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200036510633000 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5598 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11112 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 29620200036510633000 notificata il 2.05.2022, relativa al recupero dell'IMU per gli anni d'imposta 2012 e 2013. Deduceva l'illegittimità degli avvisi di accertamento presupposti sostenendo l'intervenuto pagamento parziale a cura del coniuge comproprietario dell'immobile.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione eccependo, ciascuno per quanto di competenza, la propria carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione del contraddittorio.
Le censure sollevate dalla ricorrente attengono, in larga parte, alla presunta illegittimità degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Palermo per gli anni d'imposta 2012 e 2013.
Tuttavia al Comune di Palermo - benchè il ricorso sia allo stesso indirizzato - nulla è stato notificato. non risulta notificato.
La parte ricorrente dichiara in ricorso di convenirte in giudizio (testuale):
-. l'AGENZIA ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO TERRITORIO DI
PALERMO in persona del suo Direttore pro tempore con sede in Palermo via Toscana n. 20;
- COMUNE DI PALERMO in persona del suo Sindaco Pro Tempore
Tuttavia il ricorso risulta notificato all'Agenia delle entrate direzione provinciale di Palermo ed a
ADER che non compare fra le parti convenute nell'atto introduttivo dle giudizio.
1. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale ha messo in rilievo la sua estraneità alla ocotroversia. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che, in materia di tributi comunali, l'Agenzia delle Entrate non è legittimata a contraddire, non essendo l'Ente impositore del tributo locale. In tal senso si è espressa ripetutamente la Corte di Cassazione, secondo cui «la legittimazione passiva spetta all'ente locale che ha emesso l'atto impositivo» (Cass., sez. trib., n.
21528/2019; conformi, Cass. nn. 31115/2017, 14310/2016).
2. Sulla posizione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione
Parimenti fondate sono le eccezioni sollevate dall'Agente della Riscossione, che si è limitato a notificare la cartella sulla base dei dati trasmessi dall'Ente impositore, senza alcun potere sul merito della pretesa tributaria. La Suprema Corte ha più volte affermato che il concessionario risponde soltanto dei vizi propri della cartella o del procedimento di riscossione, mentre è privo di legittimazione passiva per le contestazioni concernenti la debenza del tributo (Cass., sez. trib., n. 220/2009; Cass., n. 14669/2005).E, in ogni caso, non risulta evocata in giudizio nell'attointroduttivo.
3. Sul merito della pretesa tributaria
Quanto al merito, la ricorrente ha dedotto che il pagamento dell'imposta sarebbe stato effettuato dal coniuge comproprietario. Tuttavia, manca la prova della notifica del ricorso al Comune di Palermo benchè evocato in giudizio. Nessun esame di merito può pertanto avere luogo stante le errate notifiche effettuate del ricorso.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, attesa la particolarità delle questioni e la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1; Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti
Così deciso in Palermo,17.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
GA DANIELA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2783/2022 depositato il 26/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200036510633000 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5598 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11112 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 29620200036510633000 notificata il 2.05.2022, relativa al recupero dell'IMU per gli anni d'imposta 2012 e 2013. Deduceva l'illegittimità degli avvisi di accertamento presupposti sostenendo l'intervenuto pagamento parziale a cura del coniuge comproprietario dell'immobile.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione eccependo, ciascuno per quanto di competenza, la propria carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione del contraddittorio.
Le censure sollevate dalla ricorrente attengono, in larga parte, alla presunta illegittimità degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Palermo per gli anni d'imposta 2012 e 2013.
Tuttavia al Comune di Palermo - benchè il ricorso sia allo stesso indirizzato - nulla è stato notificato. non risulta notificato.
La parte ricorrente dichiara in ricorso di convenirte in giudizio (testuale):
-. l'AGENZIA ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO TERRITORIO DI
PALERMO in persona del suo Direttore pro tempore con sede in Palermo via Toscana n. 20;
- COMUNE DI PALERMO in persona del suo Sindaco Pro Tempore
Tuttavia il ricorso risulta notificato all'Agenia delle entrate direzione provinciale di Palermo ed a
ADER che non compare fra le parti convenute nell'atto introduttivo dle giudizio.
1. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale ha messo in rilievo la sua estraneità alla ocotroversia. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che, in materia di tributi comunali, l'Agenzia delle Entrate non è legittimata a contraddire, non essendo l'Ente impositore del tributo locale. In tal senso si è espressa ripetutamente la Corte di Cassazione, secondo cui «la legittimazione passiva spetta all'ente locale che ha emesso l'atto impositivo» (Cass., sez. trib., n.
21528/2019; conformi, Cass. nn. 31115/2017, 14310/2016).
2. Sulla posizione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione
Parimenti fondate sono le eccezioni sollevate dall'Agente della Riscossione, che si è limitato a notificare la cartella sulla base dei dati trasmessi dall'Ente impositore, senza alcun potere sul merito della pretesa tributaria. La Suprema Corte ha più volte affermato che il concessionario risponde soltanto dei vizi propri della cartella o del procedimento di riscossione, mentre è privo di legittimazione passiva per le contestazioni concernenti la debenza del tributo (Cass., sez. trib., n. 220/2009; Cass., n. 14669/2005).E, in ogni caso, non risulta evocata in giudizio nell'attointroduttivo.
3. Sul merito della pretesa tributaria
Quanto al merito, la ricorrente ha dedotto che il pagamento dell'imposta sarebbe stato effettuato dal coniuge comproprietario. Tuttavia, manca la prova della notifica del ricorso al Comune di Palermo benchè evocato in giudizio. Nessun esame di merito può pertanto avere luogo stante le errate notifiche effettuate del ricorso.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, attesa la particolarità delle questioni e la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1; Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti
Così deciso in Palermo,17.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE