Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 460
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione del contraddittorio

    Il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle Entrate e all'Agente della Riscossione, ma non al Comune di Palermo, ente impositore del tributo, il che configura una violazione del contraddittorio. L'Agenzia delle Entrate non è legittimata passiva in materia di tributi comunali, mentre l'Agente della Riscossione risponde solo dei vizi propri della cartella o del procedimento di riscossione, non della debenza del tributo. Pertanto, la Corte non può esaminare il merito della pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 460
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 460
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo