Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 20/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.1719/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
, con l'Avv. SCOCCIA Parte_1 C.F._1
LUIGINO, e Avv SCOCCIA CRISTIANA
-parte attrice -
Contro
, con l'avv CARLO Controparte_1 P.IVA_1
GAGLIARDI
- ANDREA IA , CONTUMACE C.F._2
Cont
-LEASYS in persona del legale rapp.te CONTUMACE
-parte convenuta
Avente ad oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da verbale d'udienza del 21.02.25 riportandosi alle rispettive note conclusionali in atti.
Per parte ricorrente “Piaccia all'Ecc.mo.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. HI ND, nel sinistro per cui è causa, condannare esso, HI ND, la CP_2
[...]
ricorrente di tutti i danni alla persona subiti (patrimoniali e non patrimoniali: biologico, morale …) in conseguenza del sinistro de quo, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla domanda, il tutto da quantificarsi in complessivi € 37.083,69, o nella maggiore o minore somma, comunque nei limiti di competenza del Giudice adito, che verrà a risultare in corso di causa, a seguito della espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4 c.c. ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese (bolli, notifiche…) e competenze professionali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari e con la trasmissione, ex art.148/11 comma cod. ass., di copia della sentenza all'IVASS, per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni vigenti”.
Per parte convenuta : rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum richiesto, per i motivi esposti in narrativa.
3) In via subordinata, sempre nel merito:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria ,accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt.
2054 c.c. e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
ricorreva all'intestato Tribunale al fine di far accertare la Parte_1
responsabilità in solido di quale proprietario. HI CP_2
ND, conducente della autovettura Fiat Tipo tg.FV094NL e Controparte_1
quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. della autovettura nella
[...]
causazione del sinistro stradale occorso al ricorrente in Civitanova Marche, li
10/08/22.
2 Riferiva il ricorrente che il 10/08/2022, verso le ore 12,20 mentre, alla guida dello scooter Kymco People tg.X29NL6, di proprietà della Sig.ra Parte_2
, si trovava a transitare per Via FR in Civitanova Marche, direzione
[...]
sud-nord, all'intersezione con Via Argilofi, entrava in collisione con l'autovettura Fiat Tipo tg.FV094NL, condotta dal Sig. HI ND che, senza essersi arrestato al segnale di stop ivi esistente si immetteva da Via
Argilofi su Via FR, con direzione est-ovest, provocando i danni di cui alla presente domanda .
Rappresentava ancora il ricorrente che la condotta, addebitabile al conducente dell'autovettura Fiat Tipo, veniva confermata dalla contravvenzione elevata ai sensi dell'art 145 co 5 e 10 cds nei confronti del convenuto dalla Polizia
Locale di Civitanova Marche, intervenuta sul luogo del sinistro subito dopo il fatto .
Il ricorrente, a seguito dell'urto, riportava lesioni personali e veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Civitanova Marche, a mezzo del servizio
118, dove gli veniva diagnosticato “Trauma contusivo caviglia dx”, con prognosi di giorni 8 s.c..
La presente pretesa risarcitoria è stata avanzata in ragione dell'evento sopra descritto per il risarcimento dei danni come indicati nella relazione medico legale allegata al ricorso, che indica una invalidità permanente del 15% e 72 gg di ITP per "Trauma da contraccolpo della colonna cervicale e dorso-lombare con rilievo radiografico di appianamento della fisiologica lordosi cervico- lombare. Trauma contusivo-distorsivo spalla destra con rilievo ecografico di diastasi dell'articolazione acromion-claveare ed ispessimento del legamento coraco-clavicolare da sublussazione Trauma contusivo anca destra con rilievo
RMN di frattura del pilastro acetabolare ( cfr relazione medico legale a firma del Dr allegata al fascicolo di parte attrice) . Per_1
Si costituiva in giudizio la compagnia d'assicurazioni la quale CP_1
contestava la pretesa risarcitoria chiedendo il rigetto della domanda
3 In punto di fatto la domanda attorea appare fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
La ricostruzione del sinistro appare sufficientemente provata dai rilievi planimetrici della polizia locale intervenuta sul posto nell'immediatezza dei fatti, dalle foto in atti che rappresentano la posizione dei mezzi subito dopo l'urto, nonché dalle dichiarazioni rese dal HI ND in sede di interpello all'udienza del 10.03.24 . Lo stesso, interrogato, confermava l'evento precisando di essersi fermato allo stop ma di aver avuto la visuale coperta da un'autovettura parcheggiata sopra al marciapiede all'altezza dello stop, quindi si sporgeva con la auto per vedere se veniva qualcuno in quanto avevo la visuale ostruita dall'auto in sosta e per immettersi, nel frattempo veniva lo scooter e c'è stata la collisione .
Le foto confermano la condotta del conducente della Fiat Tipo in quanto è evidente la posizione del veicolo oltre il segnale di stop, e questo provocava la collisione con lo scooter che proveniva da sud su Via FR .
La dinamica così come ricostruita, pone una responsabilità a carico del conducente della Fiat Tipo per la mancata precedenza e tale fatto appare sufficiente a superare la presunzione di corresponsabilità ai sensi dell'art 2054 cc, non essendo emersa alcuna circostanza idonea a far ritenere una condotta colposa in capo al ricorrente .
Ritenuto provato l'an debeatur, in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno determinante risulta essere la ctu medico legale , disposta in corso di causa.
L'ausiliare del giudice, esaminato il periziato e la certificazione medica in atti, confermava le lesioni derivanti da esiti di “ frattura dell'acetabolo dx. Esiti di frattura malleolare dx con interessamento distrattivo del legamento peroneo astragalico anteriore. Esiti di contusione distorsione colonna in toto. Esiti di sublussazione acromion claveare dx”, confermava altresì il nesso causale fra l'evento lesivo del 10/08/22 e le lesioni sofferte e diagnosticate, come meglio riportato nella relazione a firma del Dott depositata in atti al Persona_2
4 quale chi scrive ritiene di poter aderire in quanto priva di contraddizioni e persuasivamente motivata.
Il ctu concludeva valutando la sussistenza di postumi di invalidità permanente in misura del'11% , derivante da frattura del pilastro acetabolare anteriore trattata con scarico articolare. nonché un'inabilità temporanea parziale di complessivi 60 giorni così determinata : un periodo di 20 giorni di ITP al 75%, ulteriori 20 giorni di ITP, nella misura del 50%, ulteriori 20 giorni nella misura del 25% .
Precisava il consulente, con riguardo ai postumi lesivi, che “il trattamento eseguito dall'attore ha permesso una buona formazione di callo osseo riparativo della frattura dell'acetabolo , pur esitando microfibrosi tessutali secondarie con modificata elasticità articolare associata ad ipotonotrofia dei muscoli satelliti.
5 In caviglia dx si è avuto un distacco dell'apice peroneale che esita con dolore e limitazione funzionale.
Alla spalla dx si è avuta sublussazione acromion claveare che esita con dolore e limitazione funzionale di elevazione in abduzione.
In sede rachidea il paziente ha subito contusione distorsione in flesso rotazione c-d con distrazione muscolo tendineo legamentosa, discale, capsulare, vasale e nervosa associata ad immediata contrattura riflessa della muscolatura paravertebrale”.
Il quadro clinico come sopra descritto consentiva al ctu di determinare un danno biologico permanente valutabile nella misura dell'11%
Alla luce di quanto sopra rappresentato , appare congruo liquidare a Parte_1
, all'epoca dei fatti di anni quarantasei, facendo applicazione dei
[...]
parametri previsti dalle note tabelle milanesi, l'importo di euro 26.745,00 a titolo di danno non patrimoniale, somma già rivalutata all'attualità, per l'incidente occorsogli il 10.08.22 così determinato;
- euro 23.295,00 per invalidità permanente (punto danno biologico 2.732,57 ) ,
-ed euro 3.459,00 a titolo di invalidità temporanea parziale ( euro 1.725,00 per 20 gg al 75 % , euro 1.150,00 per gg 20 al 50% ed euro 575,00 per i restanti gg 20 al 25%) .
Riguardo al danno patrimoniale, questo va liquidato in misura di euro 2.204,69, pari alla somma delle spese documentalmente giustificate dalla difesa attorea e ritenute congrue dal ctu ( come risultano elencate nella relazione del Dr Per_2
in atti) , che dovranno essere rimborsate alla parte ricorrente, oltre al riconoscimento degli interessi legali su dette spese a far data dagli effettivi esborsi .
Nessun'altra voce integrativa di danno può essere liquidata, oltre quanto sopra considerato, a titolo di personalizzazione del danno, in mancanza di idonea prova a riguardo, ritenuto che il valore sopra considerato sia già comprensivo e reintegrativo del pregiudizio patito dall'attore a seguito i postumi derivanti dall'evento dannoso .
6 Alla parte convenuta soccombente, in solido, consegue il pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, da liquidarsi come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari mentre i costi di ctu e della relazione tecnica peritale di parte ( a firma del Dott , Persona_3
propedeutica all'introduzione del giudizio) vengono definitivamente posti a carico della parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Parte_1
disattesa e respinta ogni diversa istanza, condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa, che liquida in euro
26.745,00, somma già rivalutata all'attualità, a titolo di danno non patrimoniale ed euro 2.204,69 a titolo di danno patrimoniale, oltre al riconoscimento degli interessi legali su tale ultima somma, a far data dagli effettivi esborsi
Visto l'art.91 cpc,
condanna parte convenuta in solido al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore, da distrarsi in favore dei procuratori di questo, dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 4.300,00 per compensi , ed euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP.
Pone definitivamente a carico della parte convenuta in solido , i costi di ctu e della relazione medica di parte come documentati in atti
Così deciso in Macerata il 19/05/2025 .
Il giudice on.
Silvia Mosconi
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