Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli- sezione lavoro-in persona del giudice, dott. Maria Pia Mazzocca, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. in data
5.3.2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. R.G 18000/2024
TRA
Sig. (C.F.: ) nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Marano di Napoli (NA) alla via Francesco Baracca n. 28 presso lo studio dell'Avv. Mario Ariello (C.F.:
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo. Il sottoscritto Avvocato dichiara, ad ogni effetto e conseguenze di legge, di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente giudizio al seguente indirizzo P.E.C.:
e fax n°0817429659; Email_1
CONTRO
- ricorrente -
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi elett.te domiciliato in Napoli via Alcide De Gasperi n.55;
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 esponeva che già fu riconosciuto, come da di Napoli ''INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza CP_2 continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88)'' e ''PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (COMMA 3 ART. 3)'';
- in data 08.05.2023, l'istante veniva sottoposto a visita medica collegiale di revisione presso il Centro Medico Legale dell' di Napoli(NA) e riconosciuto ''INVALIDO CP_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 508/88 124/98) grave 100%'' con decorrenza dal 08.05.2023 e con definizione del 08.05.2023 nonchè ''Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n.104'' con definizione del 08.05.2023
che a seguito della predetta visita di revisione non venivano dunque più riconosciuti all'istante il beneficio dell'indennità di accompagnamento ed i benefici ex art. 3 co. 3 L. 104/92;
1
che i medici accertatori in sede di visita medica di revisione non hanno tenuto conto dell'assai complesso quadro clinico del Sig. . Parte_1
che l' istante era affetto da patologie che rendono necessaria un'assistenza continua del ricorrente, non essendo lo stesso in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ed il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 104/92 con connotazione di gravità, tutto così come meglio indicato nella documentazione medica che si allega;
che pertanto aveva proposto ricorso giudiziario per ATP Rg 20270/2023 che aveva avito esito negativo
Parte ricorrente, che aveva dichiarato di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con il presente ricorso proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione assistenziale richiesta e quindi chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non CP_1 riscossi. Si costituiva in giudizio l'opposto istituto, concludendo per il rigetto della domanda. Veniva disposta ed espletata nuova CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario. All'odierna udienza del 5.3.2025 , , disposta la trattazione della causa secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato. In primo luogo, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell' , CP_1 deve escludersi la inammissibilità della domanda per difetto di specifiche contestazioni dell'operato del c.t.u. La difesa della ricorrente, infatti, ha motivatamente prospettato una erronea stima percentuale delle patologie accertate dal consulente tecnico nominato nella prima fase. Nella consulenza espletata nel corso del presente giudizio, l'ausiliare del giudice ha ritenuto difatti che parte ricorrente, è affetto da << Depressione maggiore in cura da 10 anni UOSM in trattamento con antidepressivi e stabilizzanti dell'umore, con disturbo neuro cognitivo di grado moderato “ In relazione a dette patologie ha concluso ritenendo che il predetto presenti la condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co.3 L. 104 dalla data della revoca ma che pur essendo invalido al 100% non si trovi nella condizione sanitaria necessaria per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, essendo in grado di deambulare e compiere gli atti quotidiani di vita ma che sussista solo la condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104/92 Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co.3 L. 104 con la decorrenza suindicata.
2 In particolare il consulente ha indicato che le infermità delle quali risulta affetto il ricorrente non sono -nel loro complesso - pervenute a configurare l' incapacità a deambulare e compiere gli atti quotidiani di vita a
In definitiva deve essere dichiarato la condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104/92 a far data dal verbale di commissione che revocava la prestazione mentre va rigettata la domanda tesa al riconoscimento dell' indennità di accompagnamento . In considerazione dell' accoglimento solo parziale del ricorso , le spese di lite (relative al giudizio in esame vanno compensate per la metà e poste per l' altra metà a carico del resistente. A carico dell' vengono poste le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio CP_1 liquidate come da separati decreti, risultando autocertificate dal ricorrente le condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp att cpc in allegato ad entrambi i ricorsi introduttivi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) Dichiara la ricorrente persona invalida al 100% in condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co. 3 L104/92 a decorrere dall' 8.5.2023; b) Rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa per la metà le spese di lite e condanna l' al pagamento dell' altra CP_1 metà liquidata in complessivi euro 1100,00 oltre rimborso forfettario Iva e CPA come legge con attribuzione;
CP_ d) pone a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Si comunichi Napoli 5/32025 il giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca
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