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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. R.G. n. 2817/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente. Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina senegalese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Rondinone (C.F. – pec: C.F._2
Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato in [...] [...] cittadino senegalese
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Rondinone (C.F. – pec: C.F._2
Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Senegal il 03/04/2010, scegliendo il regime della separazione dei beni, come risulta dall'atto di matrimonio debitamente tradotto in italiano, e registrato nel 2013 presso il Comune di Novate Milanese, ove i coniugi risiedevano. con i seguenti figli: (C.F. ), nato il [...], cittadino Persona_1 C.F._4 senegalese, minore di anni dieci, residente in [...].
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, con la quale continuerà a convivere.
3) Le parti concordano che il figlio minore continuerà a vivere nella casa familiare (sita in Bollate,
Via IV Novembre, 86, piano 4-S1, di cui i coniugi sono comproprietari nella misura di ½ ciascuno), insieme alla madre, alla quale tale abitazione viene assegnata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
b) un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il giovedì) con cena e rientro alle ore 20.30 presso l'abitazione materna;
c) ad anni alterni la Vigilia di Natale o il 25 dicembre e paritetica suddivisione e alternanza dei successivi periodi (dal 26/12 al 31/12 o dall'1/1 al 6/1). Negli anni pari la Vigilia di
Natale sarà con la sig.ra e negli anni dispari con il sig. Pt_1 Pt_2
d) ad anni alterni per le altre festività (Carnevale, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti, Sant'Ambrogio);
e) tre settimane anche non consecutive (ma almeno due continuative) durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
f) ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio.
5) Il padre avrà facoltà di trascorrere con il figlio eventuali ulteriori e diversi periodi, anche con pernottamento, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e personali del minore. 6) Il signor contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla sig.ra Pt_2 Per_1
l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00), oltre all'assegno unico universale (AUU), Pt_1
somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal 01/04/2025,
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
7) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte
dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa
al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie
per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-
scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese
per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (a mezzo sms o e-mail) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso con le medesime modalità nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni). In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà consegnare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso avverrà entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) In tema di vacanze (settimana bianca, estive etc.) le spese di hotel, trasporto, ristorante ed ogni altro genere saranno sostenute interamente dal genitore con cui il figlio le trascorrerà.
9) Entrambi i coniugi contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle rate del mutuo ipotecario (sottoscritto il 17/06/2019, a rogito del Dott. , pari a € 650,00 mensili Persona_2
(€ 325,00 ciascuno) gravante l'immobile di Bollate, Via IV Novembre, 86 (casa familiare).
10) Entrambi i coniugi provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese condominiali straordinarie della casa familiare, mentre quelle ordinarie resteranno interamente a carico della sig.ra in qualità di assegnataria. Pt_1
11) I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e il figlio.
12) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere l'uno all'altra alcun contributo al rispettivo mantenimento personale.
13) Va affermata ai sensi dell'art. 8 del Regolamento n. 1259/2010 la giurisdizione e la competenza a decidere del giudice italiano, secondo la legge italiana, stante la residenza abituale in Italia dei coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Senegal il 03/04/2010, come registrato nel 2013 presso il Comune di
Novate Milanese.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti afferenti alla casa coniugale.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di Lite.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novate Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente. Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina senegalese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Rondinone (C.F. – pec: C.F._2
Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato in [...] [...] cittadino senegalese
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Rondinone (C.F. – pec: C.F._2
Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Senegal il 03/04/2010, scegliendo il regime della separazione dei beni, come risulta dall'atto di matrimonio debitamente tradotto in italiano, e registrato nel 2013 presso il Comune di Novate Milanese, ove i coniugi risiedevano. con i seguenti figli: (C.F. ), nato il [...], cittadino Persona_1 C.F._4 senegalese, minore di anni dieci, residente in [...].
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, con la quale continuerà a convivere.
3) Le parti concordano che il figlio minore continuerà a vivere nella casa familiare (sita in Bollate,
Via IV Novembre, 86, piano 4-S1, di cui i coniugi sono comproprietari nella misura di ½ ciascuno), insieme alla madre, alla quale tale abitazione viene assegnata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
b) un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il giovedì) con cena e rientro alle ore 20.30 presso l'abitazione materna;
c) ad anni alterni la Vigilia di Natale o il 25 dicembre e paritetica suddivisione e alternanza dei successivi periodi (dal 26/12 al 31/12 o dall'1/1 al 6/1). Negli anni pari la Vigilia di
Natale sarà con la sig.ra e negli anni dispari con il sig. Pt_1 Pt_2
d) ad anni alterni per le altre festività (Carnevale, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti, Sant'Ambrogio);
e) tre settimane anche non consecutive (ma almeno due continuative) durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
f) ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio.
5) Il padre avrà facoltà di trascorrere con il figlio eventuali ulteriori e diversi periodi, anche con pernottamento, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e personali del minore. 6) Il signor contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla sig.ra Pt_2 Per_1
l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00), oltre all'assegno unico universale (AUU), Pt_1
somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal 01/04/2025,
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
7) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte
dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa
al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie
per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-
scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese
per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (a mezzo sms o e-mail) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso con le medesime modalità nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni). In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà consegnare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso avverrà entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) In tema di vacanze (settimana bianca, estive etc.) le spese di hotel, trasporto, ristorante ed ogni altro genere saranno sostenute interamente dal genitore con cui il figlio le trascorrerà.
9) Entrambi i coniugi contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle rate del mutuo ipotecario (sottoscritto il 17/06/2019, a rogito del Dott. , pari a € 650,00 mensili Persona_2
(€ 325,00 ciascuno) gravante l'immobile di Bollate, Via IV Novembre, 86 (casa familiare).
10) Entrambi i coniugi provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese condominiali straordinarie della casa familiare, mentre quelle ordinarie resteranno interamente a carico della sig.ra in qualità di assegnataria. Pt_1
11) I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e il figlio.
12) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere l'uno all'altra alcun contributo al rispettivo mantenimento personale.
13) Va affermata ai sensi dell'art. 8 del Regolamento n. 1259/2010 la giurisdizione e la competenza a decidere del giudice italiano, secondo la legge italiana, stante la residenza abituale in Italia dei coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Senegal il 03/04/2010, come registrato nel 2013 presso il Comune di
Novate Milanese.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti afferenti alla casa coniugale.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di Lite.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novate Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG