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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/11/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1128/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. FA ET Presidente rel. dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile n. R.G. 1128/2025 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data 30.05.2025 da:
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
residente in [...] e difeso dall'avv. Alessio Stefanelli (codice fiscale ) ed elettivamente domiciliato in Uzzano C.F._2 (PT), e domicilio digitale all'indirizzo PEC:
dal quale è rappresento e difeso, Email_1 giusta procura in atti;
contro nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, residente a [...]
e difesa dall'avv. Marta Stefani (codice fiscale
, PEC: ed C.F._4 Email_2 iliata presso i Terme (PT), via delle Magnolie 4, giusta procura in atti;
e Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
Con ricorso depositato in data 30.05.2025, il sig. Parte_1 adiva il Tribunale di Pistoia, chiede ndo la mo
[...] i di divorzio, attualmente disciplinate con sentenza d i questo Tribunale n. 354/2016, pubblicata in data 18.04.2016 , con riferimento in particolare all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli.
Il ricorrente segnatamente chiedeva di: “1. in via principale, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e/o patrimoniali e/o reddituali indicate in premessa, a modifica delle condizioni fissate dalla sentenza di divorzio indicata:
1 ➢ revocare l'obbligo del contributo al mantenimento in favore dei figli minori, posto a carico del ricorrente;
e comunque revocare l'obbligo, posto a carico del ricorrente, di versare mensilmente l'assegno/la somma per il contributo di mantenimento dei figli, con effetto dalla presente domanda;
➢ revocare l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie dei figli, posto a carico del ricorrente, con effetto dalla presente domanda 2. in via subordinata, a parziale modifica delle condizioni fissate dalla sentenza di divorzio in premessa indicata:
➢ ridurre l'assegno/la somma dovuto/a per il contributo di mantenimento a favore dei figli, posto a cario del ricorrente, con effetto dalla presente domanda
➢ ridurre la percentuale di concorso al contributo per le spese straordinarie dei figli, posto a carico del ricorrente, con effetto dalla presente domanda 3. con vittoria di spese e onorari di lite.” Parte ricorrente sosteneva a fondamento della domanda il verificarsi di circostanze fattuali modificative della situazione della prole, tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni di divorzio per quanto concerne l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli;
invero, questi ultimi, pur continuando a vivere con la madre, avevano nel frattem po raggiunto sostanzialmente una loro indipendenza economica, trovandosi in una situazione reddituale tale da non richiedere più la corresponsione di un contributo al loro mantenimento da parte del genitore.
Con comparsa depositata in data 09.07.2025 si costituiva in giudizio la sig.ra che non si opponeva alla richiesta CP_1 di revoca del mantenimento ordinario, rimettendosi a giustizia per le spese straordinarie e operando precisazioni in fatto a precisazione di una rappresentazione non del tutto rispondente della situazione descritta in ricorso. In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: “non si oppone alle richieste di modifica/revoca formulate dal ricorrente in merito alla revoca del mantenimento ordinario, si rimette a giustizia per quanto riguarda la richiesta di revoca del contributo alle spese straordinarie da parte del padre/ricorrente, e chiede che vengano formalmente acquisite agli atti le precisazioni di cui sopra, anche al fine di una corretta ricostruzione dei rapporti familiari e delle condotte delle parti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento.”
Le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale istruttore/relatore all'udienza fissata del 10.09.2025. In tale sede, preso atto delle considerazioni espresse dal Presidente circa la possibilità di addivenire a conclusioni congiunte, si dichiaravano disponibili ad una valutazione in tal senso , chiedendo un breve rinvio dell'udienza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 22.10.2025 fissata in relazione alla prospettata possibilità di accordo, le parti davano atto di aver raggiunto una soluzione concordata, rassegnando conclusioni congiunte nei seguenti termini:
1. La Sig.ra a modifica delle condizioni di divorzio, CP_1 rinuncia a € 200,00 mensili (pari a € 100,00 per
2 ciascun figlio) disposta in sede di divorzio a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , a carico del padre, Per_1 Per_2 Sig. Parte_1 2. I genitori condivideranno in misura paritaria (50% ciascuno) le spese straordinarie relative ai figli e , secondo i Per_1 Per_2 seguenti criteri:
• le spese straordinarie saranno decise e richieste direttamente dai figli;
• il rimborso di dette spese sarà corrisposto direttamente ai figli, qualora siano stati loro ad anticiparle;
in caso contrario, verrà rimborsato al genitore che le abbia sostenute;
• in alternativa, le spese potranno essere anticipate direttamente da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
• le spese straordinarie sono individuate conformemente al Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Pistoia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia.
3. Spese e competenze di causa interamente compensate tra le parti.
Preso atto dell'accordo così raggiunto tra le parti, che concludevano congiuntamente nei termini sopra richiamati, e acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa veniva dunque riservata al Collegio per la decisione.
2.
Ritiene il Collegio che le modifiche delle condizioni di divorzio concordate tra le parti siano pienamente congrue, conformi a legge ed idonee a tutelare l'interesse preminente della prole, divenuta maggiorenne;
ciò in quanto considerano in termini equilibrati, sia il livello di autonomia economica conseguito dalla prole, senza al contempo tralasciare la necessità di un intervento di sostegno da parte dei genitori, per quelle spese straordinarie di difficile gestione in una fase di acquisizione recente e non del tutto piena dell'indipendenza economica da parte dei figli. 3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando: a) dispone la modifica delle condizioni economiche del divorzio dei sig.ri e come Parte_1 CP_1 regolam 354/2 Pistoia, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte nella parte motiva del presente provvedimento;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti. Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Presidente
FA ET
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. FA ET Presidente rel. dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile n. R.G. 1128/2025 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data 30.05.2025 da:
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
residente in [...] e difeso dall'avv. Alessio Stefanelli (codice fiscale ) ed elettivamente domiciliato in Uzzano C.F._2 (PT), e domicilio digitale all'indirizzo PEC:
dal quale è rappresento e difeso, Email_1 giusta procura in atti;
contro nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, residente a [...]
e difesa dall'avv. Marta Stefani (codice fiscale
, PEC: ed C.F._4 Email_2 iliata presso i Terme (PT), via delle Magnolie 4, giusta procura in atti;
e Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
Con ricorso depositato in data 30.05.2025, il sig. Parte_1 adiva il Tribunale di Pistoia, chiede ndo la mo
[...] i di divorzio, attualmente disciplinate con sentenza d i questo Tribunale n. 354/2016, pubblicata in data 18.04.2016 , con riferimento in particolare all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli.
Il ricorrente segnatamente chiedeva di: “1. in via principale, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e/o patrimoniali e/o reddituali indicate in premessa, a modifica delle condizioni fissate dalla sentenza di divorzio indicata:
1 ➢ revocare l'obbligo del contributo al mantenimento in favore dei figli minori, posto a carico del ricorrente;
e comunque revocare l'obbligo, posto a carico del ricorrente, di versare mensilmente l'assegno/la somma per il contributo di mantenimento dei figli, con effetto dalla presente domanda;
➢ revocare l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie dei figli, posto a carico del ricorrente, con effetto dalla presente domanda 2. in via subordinata, a parziale modifica delle condizioni fissate dalla sentenza di divorzio in premessa indicata:
➢ ridurre l'assegno/la somma dovuto/a per il contributo di mantenimento a favore dei figli, posto a cario del ricorrente, con effetto dalla presente domanda
➢ ridurre la percentuale di concorso al contributo per le spese straordinarie dei figli, posto a carico del ricorrente, con effetto dalla presente domanda 3. con vittoria di spese e onorari di lite.” Parte ricorrente sosteneva a fondamento della domanda il verificarsi di circostanze fattuali modificative della situazione della prole, tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni di divorzio per quanto concerne l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli;
invero, questi ultimi, pur continuando a vivere con la madre, avevano nel frattem po raggiunto sostanzialmente una loro indipendenza economica, trovandosi in una situazione reddituale tale da non richiedere più la corresponsione di un contributo al loro mantenimento da parte del genitore.
Con comparsa depositata in data 09.07.2025 si costituiva in giudizio la sig.ra che non si opponeva alla richiesta CP_1 di revoca del mantenimento ordinario, rimettendosi a giustizia per le spese straordinarie e operando precisazioni in fatto a precisazione di una rappresentazione non del tutto rispondente della situazione descritta in ricorso. In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: “non si oppone alle richieste di modifica/revoca formulate dal ricorrente in merito alla revoca del mantenimento ordinario, si rimette a giustizia per quanto riguarda la richiesta di revoca del contributo alle spese straordinarie da parte del padre/ricorrente, e chiede che vengano formalmente acquisite agli atti le precisazioni di cui sopra, anche al fine di una corretta ricostruzione dei rapporti familiari e delle condotte delle parti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento.”
Le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale istruttore/relatore all'udienza fissata del 10.09.2025. In tale sede, preso atto delle considerazioni espresse dal Presidente circa la possibilità di addivenire a conclusioni congiunte, si dichiaravano disponibili ad una valutazione in tal senso , chiedendo un breve rinvio dell'udienza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 22.10.2025 fissata in relazione alla prospettata possibilità di accordo, le parti davano atto di aver raggiunto una soluzione concordata, rassegnando conclusioni congiunte nei seguenti termini:
1. La Sig.ra a modifica delle condizioni di divorzio, CP_1 rinuncia a € 200,00 mensili (pari a € 100,00 per
2 ciascun figlio) disposta in sede di divorzio a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , a carico del padre, Per_1 Per_2 Sig. Parte_1 2. I genitori condivideranno in misura paritaria (50% ciascuno) le spese straordinarie relative ai figli e , secondo i Per_1 Per_2 seguenti criteri:
• le spese straordinarie saranno decise e richieste direttamente dai figli;
• il rimborso di dette spese sarà corrisposto direttamente ai figli, qualora siano stati loro ad anticiparle;
in caso contrario, verrà rimborsato al genitore che le abbia sostenute;
• in alternativa, le spese potranno essere anticipate direttamente da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
• le spese straordinarie sono individuate conformemente al Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Pistoia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia.
3. Spese e competenze di causa interamente compensate tra le parti.
Preso atto dell'accordo così raggiunto tra le parti, che concludevano congiuntamente nei termini sopra richiamati, e acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa veniva dunque riservata al Collegio per la decisione.
2.
Ritiene il Collegio che le modifiche delle condizioni di divorzio concordate tra le parti siano pienamente congrue, conformi a legge ed idonee a tutelare l'interesse preminente della prole, divenuta maggiorenne;
ciò in quanto considerano in termini equilibrati, sia il livello di autonomia economica conseguito dalla prole, senza al contempo tralasciare la necessità di un intervento di sostegno da parte dei genitori, per quelle spese straordinarie di difficile gestione in una fase di acquisizione recente e non del tutto piena dell'indipendenza economica da parte dei figli. 3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando: a) dispone la modifica delle condizioni economiche del divorzio dei sig.ri e come Parte_1 CP_1 regolam 354/2 Pistoia, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte nella parte motiva del presente provvedimento;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti. Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Presidente
FA ET
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