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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2988/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2988/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da: (C.F. ), e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. PEZZINI VERONICA
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA DE' RUINI 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. PEZZINI VERONICA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'1.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nato a [...], il [...], hanno contratto matrimonio concordatario in Bologna in data 19 aprile
2014, trascritto nei Registri dello stato Civile del Comune di Bologna, Atto 114, parte 1- anno 2014 ; il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 entrambi minorenni ed in età scolare;
tra le parti non esiste più comunione spirituale e materiale pertanto chiedono di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Con le note scritte depositate per l'udienza del giorno 1.7.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse dei figli minorenni e vanno pertanto integralmente pagina 1 di 3 recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1 – pronuncia la separazione personale fra nata a [...] Parte_1 il 28.01.1986, e , nato a [...], il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio concordatario in Bologna in data 19 aprile 2014, trascritto nei Registri dello stato Civile del
Comune di Bologna, Atto 114, parte 1- anno 2014; manda all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1.La IG.ra continuerà a risiedere nell'ex casa coniugale sita in Bologna, Via Parte_1
Galeazza n. 41 di sua esclusiva e piena proprietà;
2.Il IG. si impegna a trasferire altrove la propria residenza, portando seco gli oggetti Parte_2 di carattere personale in relazione ai quali è già stato raggiunto un accordo con la IG.ra ; Parte_1
3.I figli minori, e resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 continueranno ad esercitare, congiuntamente, la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo qualsiasi decisione di maggiore interesse relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute e comunque tutte quelle relative al preminente interesse dei minori, tenuto conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
Resta salvo l'esercizio separato della responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno nei periodi in cui avrà con sé i figli.
Costituisce onere di entrambi i genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni ritenute rilevanti relative ai figli.
e continueranno a risedere con la madre in Bologna, Via Galeazza n. 41. Per_1 Per_2
Date le eIGenze lavorative del IG. si stabilisce il seguente piano genitoriale: Parte_2
1.Il papà potrà vedere e tenere presso di sé e per un intero pomeriggio nei giorni Per_1 Per_2 infrasettimanali, in un giorno concordato secondo le eIGenze di entrambe le parti, dall'uscita da scuola fino a dopo cena, quando riaccompagnerà i minori a casa della madre.
2.Il padre potrà altresì trascorrere con i figli e i fine settimana alternati, dal sabato, quando Per_1 Per_2 preleverà i bambini da scuola, fino alla domenica sera dopo cena quando riaccompagnerà i bambini a pagina 2 di 3 casa della madre.
3.Ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno insieme ai figli, così come ciascun genitore potrà vedere e nel giorno del loro compleanno;
Per_1 Per_2
4.Durante le ferie estive e trascorreranno con un padre un periodo di 15 giorni consecutivi, Per_1 Per_2 da concordarsi preventivamente con la madre entro il giorno 30 aprile.
5.Le vacanze di Natale e Pasqua saranno alternate annualmente, ovvero, se e Per_1 Per_2 trascorreranno le vacanze di Pasqua con un genitore, per il medesimo anno trascorreranno le vacanze di
Natale e Capodanno con l'altro genitore.
I così detti “ponti scolastici” e le festività infra annuali seguiranno il calendario già concordato.
Ciascun genitore, durante i periodi di vacanza che trascorrerà con i figli, avrà l'obbligo di comunicare all'altro il luogo in cui si recherà.
6.Il padre contribuirà al mantenimento di e mediante il versamento dell'importo di Euro Per_1 Per_2
1.000,00 mensili (500,00 per ciascun figlio), somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario in favore della madre;
tale somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente, senza necessità di richiesta alcuna, secondo gli indici ISTAT;
7.L'assegno Unico per i figli minori a carico sarà percepito integralmente dalla madre.
8.Le spese straordinarie necessarie nell'interesse di e per le quali si fa espresso riferimento Per_1 Per_2 al Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, saranno suddivise fra i genitori nella misura del
50% ciascuno. Si precisa che le spese straordinarie devono essere previamente concordate e debitamente documentate.
9.I ricorrenti dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver compiutamente e concordemente definito ciascuno ed ognuno dei loro rapporti, di natura patrimoniale e non, tanto da non avere più nulla a pretendere oltre a quanto oggi stabilito.
10.Le parti prestano fin d'ora vicendevole e reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di e Per_1 Per_2
11.Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di conIGlio del 31.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2988/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da: (C.F. ), e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. PEZZINI VERONICA
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA DE' RUINI 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. PEZZINI VERONICA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'1.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nato a [...], il [...], hanno contratto matrimonio concordatario in Bologna in data 19 aprile
2014, trascritto nei Registri dello stato Civile del Comune di Bologna, Atto 114, parte 1- anno 2014 ; il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 entrambi minorenni ed in età scolare;
tra le parti non esiste più comunione spirituale e materiale pertanto chiedono di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Con le note scritte depositate per l'udienza del giorno 1.7.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse dei figli minorenni e vanno pertanto integralmente pagina 1 di 3 recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1 – pronuncia la separazione personale fra nata a [...] Parte_1 il 28.01.1986, e , nato a [...], il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio concordatario in Bologna in data 19 aprile 2014, trascritto nei Registri dello stato Civile del
Comune di Bologna, Atto 114, parte 1- anno 2014; manda all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1.La IG.ra continuerà a risiedere nell'ex casa coniugale sita in Bologna, Via Parte_1
Galeazza n. 41 di sua esclusiva e piena proprietà;
2.Il IG. si impegna a trasferire altrove la propria residenza, portando seco gli oggetti Parte_2 di carattere personale in relazione ai quali è già stato raggiunto un accordo con la IG.ra ; Parte_1
3.I figli minori, e resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 continueranno ad esercitare, congiuntamente, la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo qualsiasi decisione di maggiore interesse relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute e comunque tutte quelle relative al preminente interesse dei minori, tenuto conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
Resta salvo l'esercizio separato della responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno nei periodi in cui avrà con sé i figli.
Costituisce onere di entrambi i genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni ritenute rilevanti relative ai figli.
e continueranno a risedere con la madre in Bologna, Via Galeazza n. 41. Per_1 Per_2
Date le eIGenze lavorative del IG. si stabilisce il seguente piano genitoriale: Parte_2
1.Il papà potrà vedere e tenere presso di sé e per un intero pomeriggio nei giorni Per_1 Per_2 infrasettimanali, in un giorno concordato secondo le eIGenze di entrambe le parti, dall'uscita da scuola fino a dopo cena, quando riaccompagnerà i minori a casa della madre.
2.Il padre potrà altresì trascorrere con i figli e i fine settimana alternati, dal sabato, quando Per_1 Per_2 preleverà i bambini da scuola, fino alla domenica sera dopo cena quando riaccompagnerà i bambini a pagina 2 di 3 casa della madre.
3.Ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno insieme ai figli, così come ciascun genitore potrà vedere e nel giorno del loro compleanno;
Per_1 Per_2
4.Durante le ferie estive e trascorreranno con un padre un periodo di 15 giorni consecutivi, Per_1 Per_2 da concordarsi preventivamente con la madre entro il giorno 30 aprile.
5.Le vacanze di Natale e Pasqua saranno alternate annualmente, ovvero, se e Per_1 Per_2 trascorreranno le vacanze di Pasqua con un genitore, per il medesimo anno trascorreranno le vacanze di
Natale e Capodanno con l'altro genitore.
I così detti “ponti scolastici” e le festività infra annuali seguiranno il calendario già concordato.
Ciascun genitore, durante i periodi di vacanza che trascorrerà con i figli, avrà l'obbligo di comunicare all'altro il luogo in cui si recherà.
6.Il padre contribuirà al mantenimento di e mediante il versamento dell'importo di Euro Per_1 Per_2
1.000,00 mensili (500,00 per ciascun figlio), somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario in favore della madre;
tale somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente, senza necessità di richiesta alcuna, secondo gli indici ISTAT;
7.L'assegno Unico per i figli minori a carico sarà percepito integralmente dalla madre.
8.Le spese straordinarie necessarie nell'interesse di e per le quali si fa espresso riferimento Per_1 Per_2 al Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, saranno suddivise fra i genitori nella misura del
50% ciascuno. Si precisa che le spese straordinarie devono essere previamente concordate e debitamente documentate.
9.I ricorrenti dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver compiutamente e concordemente definito ciascuno ed ognuno dei loro rapporti, di natura patrimoniale e non, tanto da non avere più nulla a pretendere oltre a quanto oggi stabilito.
10.Le parti prestano fin d'ora vicendevole e reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di e Per_1 Per_2
11.Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di conIGlio del 31.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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