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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Il Tribunale Ordinario di Padova
Sezione I^ Civile, in composizione collegiale con i Giudici dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel. dott. Alina Rossato Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2981 /2025 V.G. promosso ex art.473 bis 47 e 51 cpc con ricorso congiunto depositato da: e Parte_1 Parte_2
[...]
Con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto.
Conclusioni dei ricorrenti:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Cittadella (PD), Via Valliera n. 84, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella disponibilità del Signor
proprietario. La NO si è già trasferita Parte_2 Parte_1 altrove.
3. Le parti dichiarano di nulla richiedere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso congiunto, premettendo di essere uniti con matrimonio civile celebrato il 11/04/2022 in CITTADELLA e che dall'unione non sono nati figli, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale e contestualmente hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio.
Quanto alla domanda di separazione, l'accordo raggiunto dalle parti non presenta profili di illegittimità e appare conforme e congruo rispetto alla situazione economica e personale delle parti, così come rappresentata dalle concordi allegazioni e dalla documentazione prodotta.
Ne consegue che il Tribunale non può che omologare le condizioni di cui ai punti 1
e 3 delle suddette conclusioni conformi (art 473 bis 51 cpc).
Quanto all'accordo sub 2 , espressione dell'autonomia negoziale delle parti, seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, esso non richiede alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti.
La causa – come da separata ordinanza - deve essere rimessa sul ruolo del GD per la trattazione della contestuale domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, non definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Parte_2
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CITTADELLA di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio n. 2, parte 1 dell' anno 2022;
3) Omologa le condizioni di cui ai punti nn. 1 e 3 delle conclusioni riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotti;
4) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi