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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 190 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 190 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BERARDI SOFIA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. BERARDI SOFIA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 03/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale/giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 L. n. 898/70 e succ. modifiche, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IG.ra ed il IG. in CP_1 Controparte_2
TA di NA (RN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 24, Parte II, serie A, anno 2007, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e degli ulteriori incombenti di rito.
2) Le Parti concordano di assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione ai fini anagrafici presso la madre, in TA di NA (RN) Via Per_1
Silvestro Lega n. 10. Entrambi i genitori si impegnano a scambiarsi reciprocamente informazioni su tutto ciò che riguardi direttamente o indirettamente la figlia, impegnandosi ad assumere congiuntamente le decisioni rilevanti per la sua vita relativamente alla salute, istruzione ed educazione. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia presso di sé. Il genitore che avrà con sé la figlia minore sarà pienamente responsabile della sua custodia e dovrà tempestivamente avvisare l'altro di eventuali emergenze ed urgenze riguardanti la figlia stessa.
3) Le Parti sono d'accordo nel prevedere un mantenimento diretto a favore della minore, pertanto, ciascuna parte provvederà in via diretta e concreta al mantenimento ordinario della figlia allorquando la stessa si trovi presso l'uno o l'altro genitore.
4) Le spese di carattere straordinario che si renderanno necessarie a favore della minore saranno ripartite al 50% tra i genitori, seguendo il riparto tra spese ordinarie e straordinarie stabilite nel “Protocollo sulle spese straordinarie” del Tribunale di Bologna, e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa. pagina 2 di 4 5) Per quanto riguarda i tempi e modalità di permanenza della minore presso il padre, le Parti concordano, stante l'approssimarsi della maggior età di , che avvengano nella più ampia libertà, tenuto conto Per_1
degli impegni della minore e dei genitori. In ogni caso, in forza della modalità di mantenimento sopra prevista, la minore trascorrerà tempo significativo sia con l'uno che con l'altro genitore.
6) Le Parti si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'estero e/o di ogni altro documento ad esso equipollente per la figlia minore.
7) Ciascun coniuge dichiara di essere economicamente autosufficiente per cui nulla viene stabilito a titolo di assegno divorzile per la moglie, né per il marito.
8) I coniugi danno atto di aver già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'uno nei confronti dell'altro, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa, anche a titolo risarcitorio.
9) Con la sottoscrizione del presente accordo la IG.ra dichiara di non aver nulla da pretendere CP_1
dal IG. a titolo di mantenimento ordinario arretrato che il padre avrebbe dovuto corrispondere CP_2
a favore della figlia sino alla corrente mensilità di febbraio 2025, dichiarando altresì di rinunciare alle somme dovute a titolo di rivalutazione ISTAT dal novembre 2018 ad oggi.
10) La IG.ra perde l'uso del cognome del marito. CP_1
11) La IG.ra si fa carico in via esclusiva delle spese legali per il presente procedimento. CP_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
l 7.07.2007 in TA di NA (RN) alle condizioni di cui sopra Controparte_2
da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di TA di NA (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 24 Parte II Serie A Anno 2007 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 190 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BERARDI SOFIA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. BERARDI SOFIA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 03/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale/giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 L. n. 898/70 e succ. modifiche, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IG.ra ed il IG. in CP_1 Controparte_2
TA di NA (RN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 24, Parte II, serie A, anno 2007, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e degli ulteriori incombenti di rito.
2) Le Parti concordano di assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione ai fini anagrafici presso la madre, in TA di NA (RN) Via Per_1
Silvestro Lega n. 10. Entrambi i genitori si impegnano a scambiarsi reciprocamente informazioni su tutto ciò che riguardi direttamente o indirettamente la figlia, impegnandosi ad assumere congiuntamente le decisioni rilevanti per la sua vita relativamente alla salute, istruzione ed educazione. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia presso di sé. Il genitore che avrà con sé la figlia minore sarà pienamente responsabile della sua custodia e dovrà tempestivamente avvisare l'altro di eventuali emergenze ed urgenze riguardanti la figlia stessa.
3) Le Parti sono d'accordo nel prevedere un mantenimento diretto a favore della minore, pertanto, ciascuna parte provvederà in via diretta e concreta al mantenimento ordinario della figlia allorquando la stessa si trovi presso l'uno o l'altro genitore.
4) Le spese di carattere straordinario che si renderanno necessarie a favore della minore saranno ripartite al 50% tra i genitori, seguendo il riparto tra spese ordinarie e straordinarie stabilite nel “Protocollo sulle spese straordinarie” del Tribunale di Bologna, e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa. pagina 2 di 4 5) Per quanto riguarda i tempi e modalità di permanenza della minore presso il padre, le Parti concordano, stante l'approssimarsi della maggior età di , che avvengano nella più ampia libertà, tenuto conto Per_1
degli impegni della minore e dei genitori. In ogni caso, in forza della modalità di mantenimento sopra prevista, la minore trascorrerà tempo significativo sia con l'uno che con l'altro genitore.
6) Le Parti si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'estero e/o di ogni altro documento ad esso equipollente per la figlia minore.
7) Ciascun coniuge dichiara di essere economicamente autosufficiente per cui nulla viene stabilito a titolo di assegno divorzile per la moglie, né per il marito.
8) I coniugi danno atto di aver già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'uno nei confronti dell'altro, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa, anche a titolo risarcitorio.
9) Con la sottoscrizione del presente accordo la IG.ra dichiara di non aver nulla da pretendere CP_1
dal IG. a titolo di mantenimento ordinario arretrato che il padre avrebbe dovuto corrispondere CP_2
a favore della figlia sino alla corrente mensilità di febbraio 2025, dichiarando altresì di rinunciare alle somme dovute a titolo di rivalutazione ISTAT dal novembre 2018 ad oggi.
10) La IG.ra perde l'uso del cognome del marito. CP_1
11) La IG.ra si fa carico in via esclusiva delle spese legali per il presente procedimento. CP_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
l 7.07.2007 in TA di NA (RN) alle condizioni di cui sopra Controparte_2
da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di TA di NA (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 24 Parte II Serie A Anno 2007 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4