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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/366
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 366/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PREZIUSO ETTORE, elettivamente domiciliato in VIA SPAGNOLETTI ZEULI N. 9 71036
LUCERA presso il difensore avv. PREZIUSO ETTORE
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGNUSDEI Controparte_1 C.F._2
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI N. 6/D FOGGIApresso il difensore avv.
AGNUSDEI MICHELE Resistente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONE SALVATORE Controparte_2 elettivamente domiciliato in CORSO VITT. EMANUELE II, 60 C/O AVV. ALESSANDRO
RUSSI BARI presso il difensore avv. CARBONE SALVATORE TERZO CHIAMATO
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/03/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 702 bis cpc la seguente
ORDINANZA
Parte ricorrente ha citato in giudizio l'Avvocato per sentire affermare la Controparte_1 responsabilità professionale di questi in relazione al giudizio per revocazione ex art. 396 cpc n.
1805/2015 Rg conclusosi con sentenza n. 1866/2015 di questo Tribunale.
Adduceva il ricorrente che
- il giudizio per revocazione era stato proposto in considerazione dell'estraneità ai fatti di causa accertata in sede penale e relativa ad una compravendita di cavalli in relazione alla quale il Tribunale di Foggia con sentenza n. 1849/2007 lo aveva condannato al pagamento in favore della della somma di euro 15.031,28, oltre interessi legali;
Pt_2
- l'Avvocato Agnusdei si faceva rilasciare procura per accedere agli atti del procedimento penale richiedendo le copie dello stesso solo in data 18 marzo 2010;
- il giudice nella sentenza 1866/2015 aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione sul presupposto che parte ricorrente non avesse assolto all'onere probatorio relativo alla data dell'effettiva conoscenza dell'esistenza del documento.
L'Avvocato Agnusdei si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e la chiamata in causa della . Quest'ultima si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
La domanda non è fondata.
Pagina 1 Il Giudice nella sentenza n. 1866/2015 ha ritenuto che l' non avrebbe dovuto limitarsi Pt_1 ad allegare di aver avuto conoscenza del documento solo all'esito della richiesta di accesso agli atti del procedimento penale tanto più che con la denuncia del 9 aprile 2001 l' a pagina Pt_1
9) esponeva che il precedente 20 marzo i carabinieri avevano ascoltato il in ordine alla Pt_3 vendita dei puledri e costui aveva riferito che l' nulla aveva a che fare con la questione, Pt_1 circostanza questa messa a conoscenza dell'esponente dai militari.
Sottolineava il giudice che stante la verbalizzazione delle dichiarazioni era facile per l'attore avere conoscenza del documento su cui la revocazione si fondava.
Non vi è dubbio che l conosceva le dichiarazioni rese dal relative alla Pt_1 Pt_3 vendita dei puledri sin dalla denuncia del 9 aprile 2001 così come accertato nella sentenza n.
1886/2015.
Non è provata nel presente giudizio la data in cui l' portò a conoscenza dell'Avvocato Pt_1
Agnusdei la circostanza relativa alle dichiarazioni del nel senso chiarito dal giudice Pt_3 nella sentenza di revocazione né vi è prova della data in cui fu conferito il mandato all'Avvocato Agnusdei per accedere agli atti del processo penale.
Non è, dunque, provato il ritardo, solo paventato ma neppure specificamente allegato e circostanziato, dal ricorrente in relazione all'estrazione delle copie del procedimento penale.
Va dato conto che parte ricorrente né nell'atto introduttivo né nei successivi atti ha addotto le ragioni dell'inadempimento del legale.
Nell'atto introduttivo il ricorrente ha narrato i fatti ma senza puntualmente evidenziare i profili di responsabilità e cioè se l'inadempimento si fondi sul ritardo nell'acquisizione delle copie del processo penale, nel mancato assolvimento dell'onere della prova afferente alla data di acquisizione delle dichiarazioni del da parte dell' o nel non aver informato il Pt_3 Pt_1 cliente dell'eventuale pronuncia di inammissibilità dell'istanza di revocazione.
Vale rilevare che in tema di responsabilità professionale, in generale, vale il principio secondo cui “il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato cagionato dalla insufficiente o inadeguata attività e cioè dalla difettosa esecuzione della prestazione del professionista.
L'allegazione, in sostanza, in tema di responsabilità professionale non può attenere ad un inadempimento quale esso sia ma afferisce ad un inadempimento per così dire qualificato. L'onere di allegazione dell'inadempimento è fondamentale perché circoscrive il thema decidendum.
Nel caso in esame la parte ricorrente non ha assolto né all'onere di allegazione, non avendo prospettato in quale condotta il difensore sia stato negligente o imperito, né ha provato di quale condotta colposa il legale sia responsabile.
La domanda alla luce delle argomentazioni svolte va rigettata.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del DM in vigore, al netto della fase istruttoria non tenutasi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Condanna parte ricorrente a rimborsare a ciascuna parte, convenuta e chiamata in causa, le spese di lite, che si liquidano in euro 1.700,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Si comunichi.
Pagina 2 FOGGIA, 25/03/2025.
Pagina 3
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 366/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PREZIUSO ETTORE, elettivamente domiciliato in VIA SPAGNOLETTI ZEULI N. 9 71036
LUCERA presso il difensore avv. PREZIUSO ETTORE
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGNUSDEI Controparte_1 C.F._2
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI N. 6/D FOGGIApresso il difensore avv.
AGNUSDEI MICHELE Resistente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONE SALVATORE Controparte_2 elettivamente domiciliato in CORSO VITT. EMANUELE II, 60 C/O AVV. ALESSANDRO
RUSSI BARI presso il difensore avv. CARBONE SALVATORE TERZO CHIAMATO
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/03/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 702 bis cpc la seguente
ORDINANZA
Parte ricorrente ha citato in giudizio l'Avvocato per sentire affermare la Controparte_1 responsabilità professionale di questi in relazione al giudizio per revocazione ex art. 396 cpc n.
1805/2015 Rg conclusosi con sentenza n. 1866/2015 di questo Tribunale.
Adduceva il ricorrente che
- il giudizio per revocazione era stato proposto in considerazione dell'estraneità ai fatti di causa accertata in sede penale e relativa ad una compravendita di cavalli in relazione alla quale il Tribunale di Foggia con sentenza n. 1849/2007 lo aveva condannato al pagamento in favore della della somma di euro 15.031,28, oltre interessi legali;
Pt_2
- l'Avvocato Agnusdei si faceva rilasciare procura per accedere agli atti del procedimento penale richiedendo le copie dello stesso solo in data 18 marzo 2010;
- il giudice nella sentenza 1866/2015 aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione sul presupposto che parte ricorrente non avesse assolto all'onere probatorio relativo alla data dell'effettiva conoscenza dell'esistenza del documento.
L'Avvocato Agnusdei si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e la chiamata in causa della . Quest'ultima si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
La domanda non è fondata.
Pagina 1 Il Giudice nella sentenza n. 1866/2015 ha ritenuto che l' non avrebbe dovuto limitarsi Pt_1 ad allegare di aver avuto conoscenza del documento solo all'esito della richiesta di accesso agli atti del procedimento penale tanto più che con la denuncia del 9 aprile 2001 l' a pagina Pt_1
9) esponeva che il precedente 20 marzo i carabinieri avevano ascoltato il in ordine alla Pt_3 vendita dei puledri e costui aveva riferito che l' nulla aveva a che fare con la questione, Pt_1 circostanza questa messa a conoscenza dell'esponente dai militari.
Sottolineava il giudice che stante la verbalizzazione delle dichiarazioni era facile per l'attore avere conoscenza del documento su cui la revocazione si fondava.
Non vi è dubbio che l conosceva le dichiarazioni rese dal relative alla Pt_1 Pt_3 vendita dei puledri sin dalla denuncia del 9 aprile 2001 così come accertato nella sentenza n.
1886/2015.
Non è provata nel presente giudizio la data in cui l' portò a conoscenza dell'Avvocato Pt_1
Agnusdei la circostanza relativa alle dichiarazioni del nel senso chiarito dal giudice Pt_3 nella sentenza di revocazione né vi è prova della data in cui fu conferito il mandato all'Avvocato Agnusdei per accedere agli atti del processo penale.
Non è, dunque, provato il ritardo, solo paventato ma neppure specificamente allegato e circostanziato, dal ricorrente in relazione all'estrazione delle copie del procedimento penale.
Va dato conto che parte ricorrente né nell'atto introduttivo né nei successivi atti ha addotto le ragioni dell'inadempimento del legale.
Nell'atto introduttivo il ricorrente ha narrato i fatti ma senza puntualmente evidenziare i profili di responsabilità e cioè se l'inadempimento si fondi sul ritardo nell'acquisizione delle copie del processo penale, nel mancato assolvimento dell'onere della prova afferente alla data di acquisizione delle dichiarazioni del da parte dell' o nel non aver informato il Pt_3 Pt_1 cliente dell'eventuale pronuncia di inammissibilità dell'istanza di revocazione.
Vale rilevare che in tema di responsabilità professionale, in generale, vale il principio secondo cui “il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato cagionato dalla insufficiente o inadeguata attività e cioè dalla difettosa esecuzione della prestazione del professionista.
L'allegazione, in sostanza, in tema di responsabilità professionale non può attenere ad un inadempimento quale esso sia ma afferisce ad un inadempimento per così dire qualificato. L'onere di allegazione dell'inadempimento è fondamentale perché circoscrive il thema decidendum.
Nel caso in esame la parte ricorrente non ha assolto né all'onere di allegazione, non avendo prospettato in quale condotta il difensore sia stato negligente o imperito, né ha provato di quale condotta colposa il legale sia responsabile.
La domanda alla luce delle argomentazioni svolte va rigettata.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del DM in vigore, al netto della fase istruttoria non tenutasi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Condanna parte ricorrente a rimborsare a ciascuna parte, convenuta e chiamata in causa, le spese di lite, che si liquidano in euro 1.700,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Si comunichi.
Pagina 2 FOGGIA, 25/03/2025.
Pagina 3
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari