Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato
Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n 1004 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni dell' 8.10.2024 e vertente
:
TRA
, , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall' avv. Lauretta Lancia, giusta delega in atti
-Attori opponenti
, rappresentata Controparte_1 Parte_5
e difesa dall' avv. Vincenzo Manciocchi, giusta delega in atti;
-Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 2461/2016 del 14.12.2026;
CONCLUSIONI: le parti concludevano all'udienza dell' 8.10.2024 come da verbale in trattazione scritta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in qualità di garanti in relazione allo scoperto del conto Parte_4 corrente n. 2388/03 del 9.05.2003, estinto il 28.01.2016. come da saldoconto allegato.
A sostegno della domanda gli opponenti hanno dedotto:
- - violazione dell' art 50 TUB;
- insussistenza della pretesa creditoria, per applicazione anatocismo bancario;
-Nullità e/o invalidità della fideiussione per indeterminatezza dell' oggetto e/o. Escussione illegittima o fraudolenta della fideiussione ex art 1956 c.c;
- insussistenza e/o infondatezza di qualsivoglia pretesa creditoria della per violazione da parte della società opposta della normativa CP_2 in materia bancaria ( illegittimità del recesso per tolleranza dello sconfinamento di fido, applicazione di anatocismo bancario, cms, illegittimo esercizio dello isu variandi, decorrenza valute, usura). Contr
Si costituiva impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto dell' opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Denegata l' istanza ex art. 649 cpc ( ordinanza 31.05.2017), la causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali, ammessa e poi revocata CTU contabile, all' udienza del 22.11.2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art
190 cpc.
Va premesso che la presente controversia è decisa in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c ( Cass. civ. ord. n.363/2019).
In via preliminare, con riferimento all' eccezione di violazione dei presupposti di cui all' art 50 TUB nell' emanazione del decreto ingiuntivo, si rileva come l' eccezione sia infondata e non meriti accoglimento per le seguenti ragioni.
In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente ( Cass. civ n.33355/2018).
Nel caso di specie, con riferimento alla fase monitoria l' estratto di saldaconto prodotto unitamente al contratto di c/c soddisfa le condizioni sopradescritte ( all.2), va poi rappresentato che con le II memoerie ex art 183 VI comma cpc l' opposta ha prodotto tutti gli estratti conto relativi all' intero rapporto dall' apertura alla sua chiusura per passaggio a sofferenza, assolvendo pertanto all' onere probatorio di cui era gravato nella fase di merito.
Venendo al merito, va rilevato che la pretesa monitoria trae origine nei confronti di tutti gli opponenti persone fisiche dalla fideiussioni prestate in data 8.05.2003, per l' importo massimo garantito di €
220.000,00 garanzie prestate in favore della poi ampliate all' Pt_1 importo di € 312.000,00 in data 28.07.2004 ( all 3,4, 5 fascicolo monitorio) .
Sul punto assume rilievo assorbente, per le ragioni che si esporranno, la qualificazione giuridica del contratto di garanzia sottoscritti in data dagli odierni opponenti. in ragione di tutte le conseguenti ricadute in termini di disciplina applicabile.
La questione è rilevante ai fini del decidere avendo proposto gli opponente censure relative al rapporto principale (difetto prova scritta del credito, nullità anatocismo bancario, applicazione di interessi usurari, nullità commissione massimo scoperto, illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell' art 118 TUB ) nonché eccezioni relative alla validità del rapporto fideiussorio.
La citata garanzia rispetta i dettami di cui all' art 1938 c.c., in quanto prevede un importo massimo garantito ( € 312.000,00) e fa riferimento, relativamente all' oggetto della garanzia, a tutte le obbligazioni del debitore principale, ivi comprese quelle future ed eventuali non ancora venute ad esistenza al momento del rilascio della garanzia (c.d. fideiussione omnibus); per costante giurisprudenza, tale previsione non può ritenersi affetta da nullità, per difetto del requisito della determinabilità del suo oggetto, tenuto conto che nel negozio fideiussorio, non presupponente l'attualità dei debiti garantiti, il suddetto requisito resta soddisfatto dalla predisposizione di criteri che rendano individuabili i debiti garantiti, come quello di riferimento agli obbl. derivanti da operazioni incluse nell'àmbito dell'attività bancaria del debitore garantito (84/4738), o risulta determinabile per relationem, rispetto all'obbl. principale assunta verso la banca del debitore garantito
(87/6656). Infatti, per il principio di progressiva integrabilità del contr.
(art. 1349 c.c.), la determinazione dell'oggetto della fideiuss. ben può essere operata in un momento successivo al suo sorgere, dalla volontà del creditore e insieme ad un terzo, mentre la possibilità di arbitrio della banca è limitata dalle norme che regolano la sua attività e dalla identificabilità dell'oggetto della fideiussione sulla base della normale attività di essa (81/23). La citata garanzia è stata prestata alle seguenti condizioni (si riportano quelle più significative ai fini che ne occupa, ovvero della sua qualificazione giuridica):
- Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole dal debitore principale (art 7).
- Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo (art. 2).
- Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate (art. 8).
- i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri anche decorsi i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende pertanti derogato (art. 6);
-
- "il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei propri rapporti con la Banca (art.5 ).
Quindi già al chiaro tenore letterale del contratto di cui è causa emerge
- - la intervenuta pattuizione tra le parti:
- di una garanzia "a semplice richiesta scritta" della Banca;
- dell'obbligo del garante di "pagare immediatamente" per il solo fatto della "semplice richiesta scritta" della Banca";
- dell'obbligo del garante di pagare immediatamente "anche in caso di opposizione del debitore";
- della rinunzia del garante a far valere verso il garantito l'invalidità /e o inefficacia dell'obbligazione garantita;
- del conseguente obbligo dei garanti, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, e senza sollevare eccezioni;
- della preclusione negoziale per il garante di opporre al beneficiario le eccezioni altrimenti spettanti al debitore principale ai sensi dell'articolo
1945 cod. civ.
- della deroga all'art. 1957 c.c. e all'art. 1956 c.c.
Va osservato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto ( Cass. civ. 4717/2019).
Nel caso di specie, alla luce di una complessiva analisi delle previsioni pattizie sopra citate, ad avviso di questo giudicante, si è difronte ad un contratto autonomo di garanzia essendo le suddette clausole incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione (cfr. per tutte sent. Cass. S.U. del 2010 n. 3947 che ricostruisce i caratteri strutturali ed effettuali del contratto autonomo di garanzia;
cfr. fra le tante e da ultimo Cass. 2018 n. 30181 la quale afferma: "A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto "G.") ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione" (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva reputato gli indicatori formali - quale la denominazione "di appendice" delle relative pattuizioni - non idonei a contrastare il carattere di autonomia della garanzia prestata, direttamente desumibile dalla clausola "a prima richiesta e senza eccezioni")). La deroga alla disciplina legale della fideiussione trova una giustificazione nell'interesse, senza dubbio meritevole di tutela, di garantire l'integrale soddisfacimento dell'interesse economico del beneficiario vulnerato dall'inadempimento del debitore originario e, di conseguenza, di conferire maggior certezza allo scorrere dei rapporti economici;
La causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale.
Pertanto al garante non è possibile formulare eccezioni se non quelle relative alla l'inesistenza del rapporto garantito, alla nullità del rapporto base per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa e comunque il predetto può rifiutare il pagamento solo quando esistano prove evidenti (le c.d. prove liquide) del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario della garanzia (cd. exceptio doli)
Da quanto sopra, discende l'infondatezza della domanda relativa al giudizio con riferimento alle eccezioni sollevate dagli opponenti citati attinenti al rapporto principale, in quanto non sono riconducibili alle tassative ipotesi sopra evidenziate.
In particolare, nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento; tuttavia si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche
l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 c.c. e 120 del d.lgs. n.
385 del 1993 ( Cass. civ. n. 20397/2017).
Al contratto autonomo di garanzia non si applica la disciplina delle tipiche eccezioni fideiussorie di cui agli artt. 1956e 1957 cod. civ. salvo che non sia previsto il contrario (cfr. oltre alla sentenza a S.U. sopra citata anche in motivazione, fra le tante Cass. 2017 n. 7883; Cass. 2014
n. 6517, e Cass. sentenze 1 giugno 2004, n. 10486, n. 23900 del 2006 cit., 9 agosto 2007, n. 17490).
- Infatti è ormai pacifico che la cd. fideiussione bancaria può derogare alla disciplina codicistica relativamente all'art. 1956 c.c.. (cfr. sul punto il costante orientamento della S.C. sopra citata e della giurisprudenza di merito;
vedi da ultimo Tribunale di Napoli sentenza del 2013 n. 5783).
Ne consegue la legittimità della deroga all' art 1956 c.c., nella fattispecie prevista all' art 5 del contratto di fideiussion, e in termine di onere del garante di tenersi al corrente delle condizioni economiche della debitrice principale e di chiedere informazioni alla Banca.
Onere che gli opponenti non hanno dimostrato di aver assolto, con conseguente rigetto dell' eccezione relativa all' abusiva concessione del credito alla debitrice principale.
Peraltro, nella fattispecie, con riferimento alla dedotta violazione dell' art 1956 c.c. va osservato come, in ogni caso, tutti i garanti fossero parte della compagine societaria garantita, atteso che la è sempre Pt_1 stata composta dal sig. e dalla moglie Parte_2 Parte_4
, essendo quindi la società debitrice senza ombra di dubbio
[...] riferibile al gruppo familiare dei fideiussori opponenti (ivi compresa la sig.ra figlia dei soci opponenti). Persona_1
In tali ipotesi, la mancata richiesta di autorizzazione da parte della Banca in viiolazione dell' art 1956 c.c. non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore) ( Cass. Civ. n. 20713/2023).
In ogni caso, per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito ( Cass.
Civ. 34685/2022).
Onere probatorio nella fattispecie non assolto.
Con riferimento in particolare all' eccezione relativa all' applicazione di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto ed interessi ultralegali, va osservato che il garante autonomo non è legittimato a far valere tutti i citati vizi e le invalidità in quanto non afferenti alla violazione di norme di ordine pubblico;
invero, con specifico riferimento alla pattuizione di interessi ultralegali o il calcolo di interessi anatocistici si ritiene che "Nel contratto autonomo di garanzia si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993" : Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5044 del
03/03/2009, ma anche, più recentemente, Tribunale di Roma n.
3929/2018, Trib. Modena, 10 novembre 2016), e financo l'applicazione di commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite (cfr.
Trib. Trani, 18 novembre 2016 n. 1748, Tribunale di Bologna n.
20304/2019).
Pertanto, non sono formulabili dagli opponenti eccezioni relativa al rapporto principale concernenti il non corretto esercizio nel caso concreto dello ius variandi nonché con riferimento all' eventuale nullità della commissione di massimo scoperto così come convenuta ed in relazione all' applicazione di commissioni non pattuite, atteso che, anche tali ipotesi, non comportano nullità per contrarietà a norme imperative o per 'illiceità della causa
In ogni caso ad abundantiam, con riferimento all' anatocismo bancario, va osservato che il contratto in questione in conformità alla Delibera
CICR del 9.02.2000, essendo successivo alla sua entrata in vigore in quanto stipulato nel 2003, prevedeva la reciprocità della capitalizzazione, ne consegue la legittimità di siffatta forma di capitalizzazione.
Gli opponenti hanno altresì formulato eccezione relativa all' usurarietà dei tassi applicati ( allegazione astrattamente valutabile nel merito anche in ipotesi di contratto autonomo di garanzia, come sopra evidenziato atteso che si tratterebbe di un' ipotesi di nullità ex art 1418 c.c), tuttavia sul punto va evidenziata l' estrema genericità dell' eccezione, effettuata senza alcun richiamo all' entità dei tassi soglia vigenti per l' ipotesi contrattuali, della natura ed entità di eventuali superamenti, se ab origine o in corso di rapporto.
In particolare la parte che deduce la violazione del divieto di usura, vale a dire l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge
108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, pertanto la contestazione in tal senso non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.( Tribunale di Roma, sentenza n.4065 del 21 febbraio 2018),
Con riferimento alla posizione della debitrice principale Pt_1 richiamato, quanto sopra accertato in relazione all' anatocismo bancario ed agli interessi usurari, in relazione alla ulteriori eccezioni relativa al rapporto principale, si osserva quanto segue.
In relazione alla nullità del contratto, in ragione della produzione da parte della di copia sottoscritta dal solo cliente, si osserva quanto CP_1 segue.
Secondo costante giurisprudenza è irrilevante la sottoscrizione del delegato della banca sul contratto, quando questo è firmato dal cliente ed una copia gli è stata consegnata ed il contratto ha avuto esecuzione, rimanendo quindi assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, (la Banca) che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione (trattandosi di una nullità di protezione) ( cfr in tal senso Cass. SU 898/2018). Ne consegue il rigetto dell' eccezione non avendo gli opponenti dedotto che non era stato loro consegnata copia del contratto sottoscritto dalla
CP_1
In relazione all' illegittimità del recesso esercitato dalla Banca in ragione di una concessione per “facta concludentia” di un limite di fido superiore a quello contrattuale si osserva che la concessione temporanea di credito da parte della banca è espressione di una mera tolleranza allo scoperto del correntista, dalla quale non può conseguire l'obbligo per la banca di provvedere anche per il futuro ad ulteriori atti di tolleranza, così come a concedere successive anticipazioni, seppure in precedenza consentite al correntista ( Cass n. 2226 del 30 gennaio 2017).
Ne consegue il rigetto dell' eccezione.
Con riferimento alla dedotta nullità della CMS in quanto indeterminabile e con capitalizzazione trimestrale si osserva quanto segue.
In primo luogo, l' opponente non ha dimostrato l' effettiva capitalizzazione della CMS atteso che in contratto tale regime è previsto solo per il computo degli interessi, in secondo luogo tale voce accessoria del credito soddisfa i requisiti di determinabilità, essendo prevista in termini percentuali, in misura maggiore se su sconfinamento del fido.
Invero, in tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti ( Cass. Civ. n. 1373/2024).
Ne consegue il rigetto dell' eccezione.
Con riferimento alle ulteriori eccezioni ( illegittimo esercizio dello ius variandi, calcolo delle valute), le stesse sono state formulate in modo del tutto assertivo ed astratto senza alcun specifico riferimento e riscontro al contratto in esame, ne consegue il loro rigetto. In definitiva l' opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Spese di lite, liquidate come da dispositivo e secondo soccombenza.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l' opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna gli opponenti al pagamento d spese processuali liquidate in favore di parte opposta, in € 9000,00 per competenze oltre accessori di legge;
Latina, 2.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli