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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/05/2025, n. 3233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3233 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1572 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, in persona del suo Amministratore Delegato, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avvocato Gianluca Barneschi;
Appellante
E
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Federica Celi;
Appellato
Oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale Civile di Velletri n. 1235/2020.
1 FATTO E DIRITTO
§ 1. I fatti di causa sono così sostanzialmente evincibili dalla sentenza impugnata:
La OC , con atto di citazione, impugnava l'avviso di accertamento n. 9743 Parte_1 emesso dal Comune di per omesso versamento del canone COSAP, chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda disattesa e respinta, previa disapplicazione incidentale in parte de qua delle illegittime condotte disposizione eventualmente rilevanti nel presupposto e ignoto “Regolamento Cosap”: 1) accertare e dichiarare l'inesistenza di ogni e qualunque presupposto e, conseguentemente, la non debenza, in relazione al sopra identificato avviso di accertamento per omesso/parziale versamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche n.
9743, recante data 28 luglio 2017, avente prot. 18226, del , finalizzato al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di €. 2.685,00 relativa a canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
2) conseguentemente condannare il medesimo , in persona del sindaco in Controparte_1 carica al pagamento di tutte le spese e gli oneri di giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge”.
A sostegno della domanda di accertamento negativo la società attrice deduceva la natura privata del suolo sul quale si trovavano le strutture (il box ed il ripetitore-traliccio) da essa utilizzate nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora e di non aver mai occupato alcuna area pubblica sita nel comune di e che, per trasmettere i propri CP_1 programmi dal sito di Monte Cavo Vetta, si avvaleva di varie società private a cui corrispondeva un oneroso canone. Eccepiva, inoltre, che dal testo dell'avviso di accertamento non era dato comprendere a quali spazi ed immobili il canone di occupazione facesse riferimento.
Il si costituiva in giudizio deducendo che l'avviso di Controparte_1 accertamento era stato preceduto dall'invio degli avvisi di pagamento impugnati dalla OC
e che, dunque, l'attrice era ben a conoscenza delle richieste del in ordine al CP_1 pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. In relazione a tali avvisi osservava poi, che gli stessi traevano origine sia da accessi compiuti da agenti della Polizia municipale sia dal rilievo effettuato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di e che, in base a tali accertamenti, si riscontrava l'utilizzazione, da parte della CP_1 società attrice, del box-chiosco e del ripetitore-traliccio n. 11, entrambi ubicati su suolo pubblico, con conseguente debenza del canone COSAP.
Il chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Piaccia alla Giustizia CP_1 dell'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare le domande promosse dalla spa perché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'avviso di accertamento impugnato IN VIA
2 GRADATA accertare e dichiarare che la spa è tenuta al pagamento nei confronti del Parte_1 degli importi di cui all'avviso di accertamento n. 9743/2017 prot. N. Controparte_1
18226/2017 e per l'effetto condannarlo al pagamento di tali importi. Con vittoria di spese e del compenso oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Nel corso del giudizio venivano espletate le prove orali e all'udienza del 27.01.2020 la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di legge.
Svolta la trattazione, con sentenza n. 1235/2020, il Tribunale di Velletri rigettava le domande di parte attrice ritenendo dimostrato, sulla base degli atti notarili, della toponomastica comunale, della CTU espletata nonché dalla particolare natura e posizione della zona, il diritto di proprietà del sui terreni in cui insistevano le strutture, i tralicci CP_1 ed i box utilizzati per lo svolgimento dell'attività di radiodiffusione sonora. Pertanto, a fronte di tali convergenti assunti probatori, dimostrativi della natura pubblica del terreno occupato, il Giudice di prime cure considerava del tutto privo di rilievo il dedotto rapporto di locazione tra l'attrice e la società IDA essendo il canone dovuto anche da colui che usufruisce di fatto dell'occupazione.
Il ha proposto appello avverso la sentenza con la quale era stata respinta Parte_1 la domanda di accertamento negativo del credito a titolo di pagamento della COSAP in relazione ad un box ed un traliccio di diffusione radiofonica ( n. 11.)sostanzialmente sulla base di a) difetto di legittimazione attiva del , essendo l'aerea non pubblica ma CP_1
Pa appartenente a privati con cui il Sole Ore aveva concluso un contratto di locazione e b) difetto di legittimazione passiva per non essere l'appellante proprietaria dei manufatti ubicati sulla vetta del Monte Cavo.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c, e assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
§ 2. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 dalla difesa del La lettura degli atti introduttivi Controparte_1 consente di enucleare con sufficiente chiarezza gli elementi indispensabili a consentire l'esame del merito, risultando desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intende censurare, quali siano le modifiche richieste, l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Risultano quindi soddisfatte le condizioni richieste dalla disposizione citata, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
3 inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. n. 36481 del 2022, n. 13535 del 2018).
Pertanto, non è condivisibile quanto argomentato dall'appellata in punto d'inammissibilità del gravame, sotto il profilo della mancanza dei requisiti di contenuto previsti dall'art. 342 cod. proc. civ.
Quanto al merito, risulta opportuno esaminare preliminarmente il motivo di appello legato alla dirimente questione del difetto di legittimazione passiva;
il che, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, esime la Corte dalla disamina del primo motivo d'appello, relativo alla natura giuridica dell'area su cui insistono i manufatti per cui è causa.
Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), costituendo il corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, è dovuto soltanto dal soggetto che realizza materialmente l'occupazione ed assume, di diritto o di fatto, la veste di concessionario dell'uso speciale ed esclusivo del bene.
Al riguardo si richiama quanto statuito in tema dalla Cassazione ( v. SSUU n. 8628/2020) che, con riguardo alla TOSAP, e per affinità di ratio alla COSAP, ha statuito: il successivo art.39( ndr del d.lgs.n.507/93), non può essere letto altrimenti, se non nel senso che il soggetto passivo di imposta è, in primo luogo, il soggetto titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, qualora questo manchi,
l'occupante di fatto, ovvero, in altri termini, che il criterio di tassazione che legittima la richiesta del tributo a carico dell'occupante di fatto rappresenta, nel testo e secondo la ratio della legge, chiaramente un'ipotesi residuale, che ricorre, nel solo caso, in cui vi sia "mancanza" di un provvedimento concessorio o autorizzazione.
8.6 Tale opzione ermeneutica, che si condivide, è espressa chiaramente dalla sentenza n.4896/2005.
Afferma, condivisibilmente, quel Collegio che la previsione dell'art.39 cit., laddove prevede quale soggetto passivo di imposta, o in mancanza (del titolare della concessione) l'occupante di fatto, anche abusivo, vada letta in combinato disposto con quella contenuta nel precedente art.38 comma 1, (che sancisce che sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo..."), nel senso che la tassa è dovuta in ogni caso, vale a dire sia se l'occupante sia legittimato da titolo valido, quali per l'appunto l'autorizzazione
o la concessione, sia se l'occupante sia abusivo, ma non già in via alternativa, indifferentemente l'uno dall'altro,
4 bensì secondo un ordine di graduazione prestabilito, per il quale la tassa grava innanzi tutto sul soggetto legittimato, e quindi, in linea subordinata, "in mancanza" del titolo di legittimazione espressamente previsto, sul soggetto che di fatto occupa gli spazi pubblici.
8.7 Tale indirizzo interpretativo, peraltro, è stato ulteriormente recepito e confermato dal legislatore il quale, nell'istituire, a partire dal gennaio 1999, il canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP), che della Tosap mutua finalità sostanziale e in gran parte disciplina, ha previsto, con l'art.63, primo comma, del d.lgs.n.446/97, come sopra illustrato, un regime complessivo in forza del quale il canone è dovuto dal concessionario e, solo in ipotesi di occupazione abusiva
(cioè in mancanza di concessione), dall'occupante di fatto (in tal senso v. anche Cass., ord., n. 17296 del 27/06/2019).
Per sostanziale identità di fattispecie sottostante (riferibile al medesimo appellato ed ai medesimi beni – box e traliccio) si richiamano le argomentazioni già svolte da questa Corte sul tema ( v. sent. Cda n. 2800/2024 e n. 2461/2025) e pienamente valide anche per il caso di specie, nel quale – come nel precedente- si allega da parte dell'appellante la medesima circostanza fattuale della sussistenza di un contratto di locazione tra la OC CP_3
(ora per effetto della fusione per incorporazione della prima nella
[...] Parte_1 seconda) e la società proprietaria dei beni per i quali è chiesto il canone in CP_4 contestazione ( v. contratto dell'28.12.2001).
Tanto premesso in fatto, in applicazione dei principi esposti, deve ritenersi che il soggetto passivo della COSAP non sia individuabile nell'odierna appellante. La OC Parte_1 non è, come detto, il soggetto che ha originariamente realizzato le strutture irradianti per effetto delle quali si è realizzata l'abusiva occupazione di suolo (asseritamente) pubblico, che erano preesistenti rispetto alla concessione del loro utilizzo in suo favore. Tale soggetto non appare dunque potersi ritenere la concessionaria “di fatto” del bene pubblico, posto appunto che non si tratta del soggetto che ha instaurato “la relazione materiale con il bene pubblico”, ma di soggetto che ha beneficiato a posteriori, in forza di un rapporto obbligatorio con l'originario occupante, “del risultato dell'attività espletata da chi occupa lo spazio pubblico” ritraendone tra l'altro il relativo beneficio economico, e cioè il corrispettivo della concessione in godimento dei manufatti alle varie emittenti radiotelevisive che li utilizzano per le rispettive trasmissioni.
In altri termini, si ritiene che il soggetto passivo dell'imposizione sia il soggetto che ha posto originariamente in essere l'occupazione di suolo pubblico, restando poi irrilevante, a tal fine, il fatto che il bene cui inerisce l'occupazione sia stato successivamente concesso in godimento a terzi, ad esempio in forza di un contratto di locazione (come nel caso specie), a titolo derivativo e sulla base di pattuizioni inter partes cui l'amministrazione è estranea (in argomento,
Cass., 27.7.2012, n. 13482; nello stesso senso, seppure con riguardo alla Tosap, Cass.,
5 21.12.2007, n. 27049 ).
La conclusione è del resto congruente con la considerazione che gli stessi manufatti concessi in uso all'appellante e ubicati in Monte Cavo Vetta, sono utilizzati da numerose altre emittenti per le rispettive trasmissioni.
Il dato, oltre che dal contratto di locazione concluso dall'appellante, risulta dall'ordinanza ingiunzione di sgombero n. 135/2003 che individua nella I.D.A. ( società concessionaria della locazione all'odierna appellante ) la responsabile della realizzazione di tutti i box e tralicci insistenti sulle particelle di sua proprietà e che rappresenta sostanzialmente come tutti i prefabbricati ed i tralicci insistenti nell'area per cui è causa sono stati concessi in uso ad una pluralità di emittenti, che utilizzano contemporaneamente i suddetti manufatti per le rispettive trasmissioni radiotelevisive, dal che pure discende la conclusione dell'incongruenza di addebitare ad una sola di esse (per l'intero) il corrispettivo dovuto per l'occupazione dell'area che il assume essere di sua proprietà. L'uso del manufatto edificato su suolo CP_1 asseritamente pubblico, dunque, non è affatto “esclusivo”, il che pure concorre a sostenere l'interpretazione qui prospettata.
Pertanto, alla luce di tali principi, nel caso di specie è dato osservare che non vi è sufficiente prova della legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria vantata nei confronti della emittente appellante, che risultava invece mera locataria degli immobili di proprietà della cui l'ente procedente ascriverebbe l'occupazione dell'immobile, sicché l'appellante CP_4 non è soggetto passivo della COSAP.
In considerazione di quanto sopra, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellata per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia, dichiara la non debenza, da parte di , delle somme richieste nei suoi confronti dal Parte_1 [...]
per i titoli di cui è causa;
Controparte_1
-condanna il alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di Controparte_1 giudizio, liquidate nella misura, per il primo grado, di € 1.200,00 e, per il secondo grado, di €
2.900,00, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Roma,14.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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