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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 1193/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1193/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GADALETA GLENDA, con domicilio presso il suo studio in via Luino 1- 27100 Pavia
CONTRO
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. TAVAZZA SABRINA, con domicilio eletto presso il suo studio in
Belgioioso ( PV) V.le Donna Anna D'Este, n.26
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AVERSA, in data 25/05/1998, (atto n.26, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998)
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
“Domanda di separazione
Nel merito:
– Dichiarare la separazione personale dei coniugi del matrimonio contratto dalle parti il 25.05.1998 a Aversa (NA) e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Aversano atto n. 26 Parte I^ anno 1998, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
– assegnare la casa coniugale alla Sig.ra che ivi vi vivrà unitamente Parte_1
alle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e, nel caso volesse, unitamente al figlio maggiorenne;
– Riconoscere a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, e Persona_1
, a far data dalla presentazione dell'odierno ricorso, un assegno mensile di Per_2
almeno pari ad euro 150,00 ciascuna, rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, nonché il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ricreative e sportive;
– Rigettare ogni altra domanda di parte resistente.
– Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della
Sentenza di Separazione, limitatamente al capo relativo allo Status, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
– Con vittoria di spese ed onorari.
Domanda di divorzio
– 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e
[...]
; Controparte_1
– 2. ci si riporta alle richieste della separazione.”
Parte resistente
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, che hanno contratto matrimonio civile in regime di comunione legale dei
[...]
beni, in data 25.5.98 in Aversa, atto n.26 parte 1 anno 1998, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- la casa coniugale sita in Belgioioso, Via F.lli Cervi n. 3, in comproprietà coniugale al
50%, verrà rilasciata dal sig. e dal figlio e sarà abitata dalla P_ Per_3
sig.ra , unitamente alle figlie ed;
Parte_1 Per_2 Per_1
Pag. 2 di 7 - disporre, in tema contributo al mantenimento ordinario, che il sig. versi P_ per le figlie maggiorenni ed , finché queste frequenteranno l'università e, Per_2 Per_1
comunque, non saranno economicamente indipendenti, la somma mensile di € 150,00 per ciascuna figlia, come disposto da provvedimento presidenziale;
- disporre che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno, come indicate dal Protocollo del Tribunale di Pavia, sia per le figlie e , sia per il figlio come disposto da provvedimento Per_1 Per_2 Per_3
presidenziale;
- spese di lite compensate tra le parti.
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25.5.1998 in Aversa (NA), trascritto nei registri Stato Civile del Comune di Aversa atto
n. 26 parte I anno 1998 con conferma delle conclusioni come sopra formulate.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere prova per testi in capo a:
- teste : Testimone_1
1) Vero che dal 21.7.2024 è disoccupato? Testimone_1
- testa : Per_4 P_
2) Vero che ha prestato complessivi di €. 12.000 alla cognata Persona_5
ed al fratello per contribuire alle loro spese relative sia alle opere Pt_1 P_
di ristrutturazione dell'immobile coniugale sia alle esigenze famigliari della cognata e figli e che in parte la somma è stata versata coi bonifici bancari che si mostrano (ALL.
n. 4-9) res.te in Via Linguiti n.32 Aversa (CE). Tes_2 Persona_5
3) Vero che la casa di Aversa donata dai genitori al convenuto necessita di P_
essere ultimata con interventi edili, è vuota, sfitta.
- Teste , teste e teste : Testimone_1 Persona_1 Testimone_3
4) Vero che le vetture delle parti sono state acquistate con finanziamenti?
5) Vero che la vettura intestata al convenuto è utilizzata per Controparte_1
recarsi al lavoro e svolgere le incombenze di vita familiare?
Si insiste nella richiesta di ordine di esibizione alla convenuta della documentazione tutta relativa alla figlia maggiorenne attestante l'iscrizione universitaria con Per_1
curricula degli esami sostenuti dall'iscrizione ad ora;
quanto alla figlia maggiorenne
Pag. 3 di 7 , la documentazione tutta relativa all'iscrizione universitaria e al percorso di studi Per_2 universitari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data Parte_1
25.03.2024, ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione dal marito P_
e contestualmente, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
[...]
In particolare, riferiva che a causa degli atteggiamenti ostili e denigratori assunti dal marito era stata costretta ad allontanarsi dalla ex casa coniugale unitamente alle due figlie ed , studentesse universitarie non ancora autosufficienti, mentre il Per_2 Per_1
figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, era rimasto a vivere in Per_3
detto immobile insieme al padre.
La stessa chiedeva, pertanto, l'assegnazione della ex casa coniugale per viverci unitamente ai figli, nonché disporsi in capo al coniuge l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento in favore delle due figlie pari a 250,00 € ciascuna, oltre a farsi carico del 50% delle spese extra assegno.
Si costituiva il resistente che contestava in fatto ed in diritto le deduzioni avversarie, chiedendo a sua volta l'assegnazione della casa, ove viveva unitamente al figlio ed il rigetto di ogni ulteriore istanza. Per_3
Con ordinanza del 24 ottobre 2024 il Giudice Delegato, preso atto della volontà delle parti di vendere la ex casa coniugale - in comproprietà tra loro - nonché della rinuncia del resistente alla domanda di assegnazione della stessa con l'intenzione di lasciarla nella disponibilità della moglie a partire dal 31 dicembre 2024 (cfr. note scritte
13.10.24), riteneva di non assegnare l'immobile in questione e poneva a carico del Sig.
un contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni, ma non P_ economicamente autosufficienti, pari ad € 150,00 per ciascuna, con spese al 50% per tutti i figli a carico di entrambi i genitori, considerato che nelle more del Per_3
procedimento aveva perso il proprio lavoro.
Con nota di precisazione delle conclusioni entrambe le parti modificavano le proprie istanze: il resistente aderiva interamente ai provvedimenti provvisori emessi dall'intestato Tribunale, mentre la ricorrente si uniformava all'importo dell'assegno di mantenimento che il giudice delegato aveva riconosciuto in favore delle due figlie, ma
Pag. 4 di 7 riteneva di non doversi far carico del pagamento delle spese extra assegno relative al figlio e non rinunciava alla domanda di assegnazione della ex casa coniugale, Per_3
atteso che la controparte, disattendendo il termine indicato, non aveva ancora liberato l'immobile e che non erano pervenute proposte di acquisto.
Il resistente, nella propria comparsa conclusionale, dava atto di aver avviato delle ricerche per reperire una nuova abitazione senza aver avuto alcun risultato e che il figlio disoccupato e precettore della sola NASPI, al fine di reperire una nuova Per_3
occupazione era inscritto al Centro dell'Impiego e presso l'agenzia Manpower, senza però fornire documentazione al riguardo.
Infine, la ricorrente con note scritte del 25.03.2025 riferiva che la figlia Persona_6
ha sottoscritto in data 15.03.2025 un contratto di lavoro articolato su 30 ore settimanali a tempo indeterminato e che, pertanto, rinunciava alla richiesta dell'assegno di mantenimento in suo favore. Deve pertanto essere ritenuto dovuto l'assegno di mantenimento per € 150,00 in favore di entrambe le figlie a partire dalla data del ricorso, dovendosi ritenere cessato detto diritto per a partire dal 15.3.2025. Per_2
Preso atto dello stato di disoccupazione di che attualmente risulta percepire Per_3
la NASPI, è possibile prevedere che ciascun genitore provvederà al pagamento delle spese extra per il figlio convivente non economicamente autosufficiente.
Quanto alla casa famigliare, preso atto dell'impegno del a rilasciare la casa P_
alla ricorrente, nonostante la concorde volontà di porre in vendita l'immobile, del mancato rilascio, dell'assenza di proposte di vendita e della domanda di assegnazione della casa avanzata dalla ricorrente, si deve ritenere corretto accogliere la stessa, seppur sia noto che, una volta assegnata la casa, risulterà più difficile metterla sul mercato.
Rilevato che, il convenuto ha chiesto di riconoscere il diritto di abitazione della ricorrente con le figlie presso la casa coniugale – diritto reale che, come noto necessita altri presupposti e atto notarile per la relativa costituzione – e si è impegnato, dopo la decisione concorde di porre in vendita l'abitazione coniugale, a liberare l'immobile per permettere alla moglie e alle figlie di abitarvi, questo Collegio ritiene di assegnare l'immobile adibito ad ex casa coniugale sito in Belgioioso, via F.lli Cervi n. 3 alla signora per abitarvi unitamente alle figlie, con l'obbligo per il sig. Pt_1 P_
di liberarlo entro la data del 30.5.2025, confermando per il resto i provvedimenti
Pag. 5 di 7 provvisori assunti in data 24.10.2024, ad eccezione del mantenimento per la figlia Per_2
che non è più dovuto a partire dal 15.3.2025.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorso un anno dalla data dell'udienza di comparizione - possa provvedere in ordine alla domanda di divorzio, valutati i presupposti per l'accoglimento.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in AVERSA il giorno 25/05/1998, con atto Controparte_1
iscritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.26, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
2) assegna la ex casa coniugale sita in Belgioioso, via F.lli Cervi n. 3 alla sig.ra affinché la abiti unitamente alle figlie, disponendo che il convenuto e il figlio Pt_1
liberino detto immobile entro il 30.5.2025;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della figlia , Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, un assegno di mantenimento pari a
150,00 € mensili, prevedendo altresì che entrambi i genitori si facciano carico in parti uguali le spese extra assegno relative a quest'ultima ed al fratello sino a che Per_3 lo stesso non trovi un'occupazione. Detto assegno di mantenimento decorre dalla data del deposito del ricorso e deve intendersi dovuto anche per la figlia solo fino al Per_2
15.3.2025;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Pag. 6 di 7 3) spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 29.04.2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 1193/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1193/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GADALETA GLENDA, con domicilio presso il suo studio in via Luino 1- 27100 Pavia
CONTRO
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. TAVAZZA SABRINA, con domicilio eletto presso il suo studio in
Belgioioso ( PV) V.le Donna Anna D'Este, n.26
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AVERSA, in data 25/05/1998, (atto n.26, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998)
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
“Domanda di separazione
Nel merito:
– Dichiarare la separazione personale dei coniugi del matrimonio contratto dalle parti il 25.05.1998 a Aversa (NA) e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Aversano atto n. 26 Parte I^ anno 1998, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
– assegnare la casa coniugale alla Sig.ra che ivi vi vivrà unitamente Parte_1
alle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e, nel caso volesse, unitamente al figlio maggiorenne;
– Riconoscere a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, e Persona_1
, a far data dalla presentazione dell'odierno ricorso, un assegno mensile di Per_2
almeno pari ad euro 150,00 ciascuna, rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, nonché il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ricreative e sportive;
– Rigettare ogni altra domanda di parte resistente.
– Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della
Sentenza di Separazione, limitatamente al capo relativo allo Status, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
– Con vittoria di spese ed onorari.
Domanda di divorzio
– 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e
[...]
; Controparte_1
– 2. ci si riporta alle richieste della separazione.”
Parte resistente
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, che hanno contratto matrimonio civile in regime di comunione legale dei
[...]
beni, in data 25.5.98 in Aversa, atto n.26 parte 1 anno 1998, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- la casa coniugale sita in Belgioioso, Via F.lli Cervi n. 3, in comproprietà coniugale al
50%, verrà rilasciata dal sig. e dal figlio e sarà abitata dalla P_ Per_3
sig.ra , unitamente alle figlie ed;
Parte_1 Per_2 Per_1
Pag. 2 di 7 - disporre, in tema contributo al mantenimento ordinario, che il sig. versi P_ per le figlie maggiorenni ed , finché queste frequenteranno l'università e, Per_2 Per_1
comunque, non saranno economicamente indipendenti, la somma mensile di € 150,00 per ciascuna figlia, come disposto da provvedimento presidenziale;
- disporre che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno, come indicate dal Protocollo del Tribunale di Pavia, sia per le figlie e , sia per il figlio come disposto da provvedimento Per_1 Per_2 Per_3
presidenziale;
- spese di lite compensate tra le parti.
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25.5.1998 in Aversa (NA), trascritto nei registri Stato Civile del Comune di Aversa atto
n. 26 parte I anno 1998 con conferma delle conclusioni come sopra formulate.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere prova per testi in capo a:
- teste : Testimone_1
1) Vero che dal 21.7.2024 è disoccupato? Testimone_1
- testa : Per_4 P_
2) Vero che ha prestato complessivi di €. 12.000 alla cognata Persona_5
ed al fratello per contribuire alle loro spese relative sia alle opere Pt_1 P_
di ristrutturazione dell'immobile coniugale sia alle esigenze famigliari della cognata e figli e che in parte la somma è stata versata coi bonifici bancari che si mostrano (ALL.
n. 4-9) res.te in Via Linguiti n.32 Aversa (CE). Tes_2 Persona_5
3) Vero che la casa di Aversa donata dai genitori al convenuto necessita di P_
essere ultimata con interventi edili, è vuota, sfitta.
- Teste , teste e teste : Testimone_1 Persona_1 Testimone_3
4) Vero che le vetture delle parti sono state acquistate con finanziamenti?
5) Vero che la vettura intestata al convenuto è utilizzata per Controparte_1
recarsi al lavoro e svolgere le incombenze di vita familiare?
Si insiste nella richiesta di ordine di esibizione alla convenuta della documentazione tutta relativa alla figlia maggiorenne attestante l'iscrizione universitaria con Per_1
curricula degli esami sostenuti dall'iscrizione ad ora;
quanto alla figlia maggiorenne
Pag. 3 di 7 , la documentazione tutta relativa all'iscrizione universitaria e al percorso di studi Per_2 universitari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data Parte_1
25.03.2024, ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione dal marito P_
e contestualmente, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
[...]
In particolare, riferiva che a causa degli atteggiamenti ostili e denigratori assunti dal marito era stata costretta ad allontanarsi dalla ex casa coniugale unitamente alle due figlie ed , studentesse universitarie non ancora autosufficienti, mentre il Per_2 Per_1
figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, era rimasto a vivere in Per_3
detto immobile insieme al padre.
La stessa chiedeva, pertanto, l'assegnazione della ex casa coniugale per viverci unitamente ai figli, nonché disporsi in capo al coniuge l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento in favore delle due figlie pari a 250,00 € ciascuna, oltre a farsi carico del 50% delle spese extra assegno.
Si costituiva il resistente che contestava in fatto ed in diritto le deduzioni avversarie, chiedendo a sua volta l'assegnazione della casa, ove viveva unitamente al figlio ed il rigetto di ogni ulteriore istanza. Per_3
Con ordinanza del 24 ottobre 2024 il Giudice Delegato, preso atto della volontà delle parti di vendere la ex casa coniugale - in comproprietà tra loro - nonché della rinuncia del resistente alla domanda di assegnazione della stessa con l'intenzione di lasciarla nella disponibilità della moglie a partire dal 31 dicembre 2024 (cfr. note scritte
13.10.24), riteneva di non assegnare l'immobile in questione e poneva a carico del Sig.
un contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni, ma non P_ economicamente autosufficienti, pari ad € 150,00 per ciascuna, con spese al 50% per tutti i figli a carico di entrambi i genitori, considerato che nelle more del Per_3
procedimento aveva perso il proprio lavoro.
Con nota di precisazione delle conclusioni entrambe le parti modificavano le proprie istanze: il resistente aderiva interamente ai provvedimenti provvisori emessi dall'intestato Tribunale, mentre la ricorrente si uniformava all'importo dell'assegno di mantenimento che il giudice delegato aveva riconosciuto in favore delle due figlie, ma
Pag. 4 di 7 riteneva di non doversi far carico del pagamento delle spese extra assegno relative al figlio e non rinunciava alla domanda di assegnazione della ex casa coniugale, Per_3
atteso che la controparte, disattendendo il termine indicato, non aveva ancora liberato l'immobile e che non erano pervenute proposte di acquisto.
Il resistente, nella propria comparsa conclusionale, dava atto di aver avviato delle ricerche per reperire una nuova abitazione senza aver avuto alcun risultato e che il figlio disoccupato e precettore della sola NASPI, al fine di reperire una nuova Per_3
occupazione era inscritto al Centro dell'Impiego e presso l'agenzia Manpower, senza però fornire documentazione al riguardo.
Infine, la ricorrente con note scritte del 25.03.2025 riferiva che la figlia Persona_6
ha sottoscritto in data 15.03.2025 un contratto di lavoro articolato su 30 ore settimanali a tempo indeterminato e che, pertanto, rinunciava alla richiesta dell'assegno di mantenimento in suo favore. Deve pertanto essere ritenuto dovuto l'assegno di mantenimento per € 150,00 in favore di entrambe le figlie a partire dalla data del ricorso, dovendosi ritenere cessato detto diritto per a partire dal 15.3.2025. Per_2
Preso atto dello stato di disoccupazione di che attualmente risulta percepire Per_3
la NASPI, è possibile prevedere che ciascun genitore provvederà al pagamento delle spese extra per il figlio convivente non economicamente autosufficiente.
Quanto alla casa famigliare, preso atto dell'impegno del a rilasciare la casa P_
alla ricorrente, nonostante la concorde volontà di porre in vendita l'immobile, del mancato rilascio, dell'assenza di proposte di vendita e della domanda di assegnazione della casa avanzata dalla ricorrente, si deve ritenere corretto accogliere la stessa, seppur sia noto che, una volta assegnata la casa, risulterà più difficile metterla sul mercato.
Rilevato che, il convenuto ha chiesto di riconoscere il diritto di abitazione della ricorrente con le figlie presso la casa coniugale – diritto reale che, come noto necessita altri presupposti e atto notarile per la relativa costituzione – e si è impegnato, dopo la decisione concorde di porre in vendita l'abitazione coniugale, a liberare l'immobile per permettere alla moglie e alle figlie di abitarvi, questo Collegio ritiene di assegnare l'immobile adibito ad ex casa coniugale sito in Belgioioso, via F.lli Cervi n. 3 alla signora per abitarvi unitamente alle figlie, con l'obbligo per il sig. Pt_1 P_
di liberarlo entro la data del 30.5.2025, confermando per il resto i provvedimenti
Pag. 5 di 7 provvisori assunti in data 24.10.2024, ad eccezione del mantenimento per la figlia Per_2
che non è più dovuto a partire dal 15.3.2025.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorso un anno dalla data dell'udienza di comparizione - possa provvedere in ordine alla domanda di divorzio, valutati i presupposti per l'accoglimento.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in AVERSA il giorno 25/05/1998, con atto Controparte_1
iscritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.26, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
2) assegna la ex casa coniugale sita in Belgioioso, via F.lli Cervi n. 3 alla sig.ra affinché la abiti unitamente alle figlie, disponendo che il convenuto e il figlio Pt_1
liberino detto immobile entro il 30.5.2025;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della figlia , Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, un assegno di mantenimento pari a
150,00 € mensili, prevedendo altresì che entrambi i genitori si facciano carico in parti uguali le spese extra assegno relative a quest'ultima ed al fratello sino a che Per_3 lo stesso non trovi un'occupazione. Detto assegno di mantenimento decorre dalla data del deposito del ricorso e deve intendersi dovuto anche per la figlia solo fino al Per_2
15.3.2025;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Pag. 6 di 7 3) spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 29.04.2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 7 di 7