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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/06/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 114/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 114/2025 promossa da:
C.F. con l'avv. DAVIDE Parte_1 C.F._1
BORGOGELLI
- Ricorrente -
contro
C.F. , con gli avv.ti CHIARA INGENITO e MARCELLA CP_1 C.F._2
DESIDERI
-Resistente- con l'intervento del
presso il Tribunale di Piacenza Controparte_2
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza chiedendo di disciplinare il diritto di visita paterno come da CP_1
Ricorso, di prevedere un aumento del contributo al mantenimento a carico dello stesso e che la madre percepisca per intero l'assegno unico familiare oltre ad ogni agevolazione fiscale di legge.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - dal 2012 le Parti intrattenevano
Per una relazione more uxorio, dalla quale nascevano le figlie a Pavia il 01.03.2013 e a Per_1
Penne il 29.08.2015; - nel 2017 il nucleo familiare, residente in [...], si disgregava e il
Resistente abbandonava la casa coniugale costringendo la Ricorrente, priva di reddito lavorativo, con due bambine in tenera età, ed onerata da debiti contratti dall'ex compagno, a fare rientro presso la residenza dei propri genitori, in Pescara, che la sostenevano materialmente ed economicamente;
- nei due anni successivi, il Resistente, trasferitosi a Roma, si disinteressava pressoché
completamente delle figlie, vedendole sporadicamente e senza adempiere, in ogni caso, al proprio obbligo di mantenimento;
- con decreto del 13 novembre 2020, il Tribunale di Chieti (nr. 1139/20
Per V.G.) disponeva: “a) l'affidamento condiviso delle minori ed ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento delle stesse presso la madre;
b) il padre terrà con sé le figlie minori a fine settimana
alternati, dalle ore 19.00 del venerdì e fino alle ore 19 della domenica;
le minori verranno accompagnate a Roma dalla madre e ricondotte a Pescara dal padre;
infrasettimanalmente un
giorno a scelta del padre secondo i suoi turni di lavoro;
a Natale e Pasqua, e così per ogni altra
festività, ad anni alterni, a partire da Natale 2020 che le minori trascorreranno con la madre;
durante l'estate dal 10 al 21 agosto;
in caso di impossibilità da parte del padre nei giorni sopra
menzionati, il periodo sarà concordato congiuntamente dalle parti;
c) il padre sarà tenuto a corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento per le figlie, la somma di euro
400,00 mensili (€. 200,00 per ciascuna) con rivalutazione Istat a far data dall'anno 2020; d) fino al 31.12.2020, stante la discontinuità del rapporto del Sig. causato dall'emergenza CP_1
COVID, le parti concordano un contributo di mantenimento pari a complessivi €. 200,00; e) il padre provvederà al 50% delle spese straordinarie”; - successivamente, la Ricorrente si trasferirsi ad Ancona e l'esercizio di visite e permanenze veniva concordemente modulato dai genitori per 4 giorni mensili (coincidenti con il fine settimana), oltre festività e pause scolastiche, con prelievo e riaccompagnamento delle Minori, da parte del padre, in Pescara;
- per necessità di servizio del compagno della Ricorrente, implicanti nuova sede lavorativa in Piacenza, la madre e le minori decidevano di trasferirsi nella città emiliana nel mese di settembre 2022 ma l'attuale regolamento pagina 2 di 5 di visita padre-figlie con trasferta Piacenza-Roma era divenuto troppo gravoso economicamente e non ulteriormente percorribile nel principale ed esclusivo interesse delle minori;
- da febbraio 2024 la Ricorrente era dipendente di una struttura ricettivo-alberghiera sita in Piacenza e percepiva una retribuzione mensile di circa € 1.400,00 mensili.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 30 gennaio 2025 del Presidente di Sezione civile, dott.ssa Marisella Gatti, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 27 maggio 2025, assegnando alla Ricorrente il termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché il termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo di CP_1
disciplinare il diritto di visita padre-figlie come in comparsa e che qualora la madre si fosse nuovamente trasferita in un'altra città, di disporre il collocamento delle Minori presso il padre, in
Roma.
A sostegno di tali conclusioni, il Resistente eccepiva di avere sempre rispettato la sentenza del
Tribunale di Chieti, frequentando regolarmente le Minori ed ottemperando a tutti gli obblighi di legge mentre la madre, nel settembre 2022 gli comunicava di essersi già trasferita, senza il consenso al padre, a Piacenza con le figlie per seguire il nuovo compagno con il quale contraeva matrimonio in data 9 settembre 2023; - era dipendente della Metodo S.p.a., con un reddito pari ad
€ 2.200,00, dal mese di ottobre 2024 in funzione dell'aumento dei turni di lavoro derivanti dal
Giubileo mentre la Ricorrente aveva un contratto a tempo indeterminato e percepiva uno stipendio mensile di € 1.400,00.
All'udienza del 27 maggio 2025, i Procuratori delle Parti davano atto che le stesse avevano raggiunto un accordo definitivo in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulle figlie minori, come da conclusioni congiunte depositate telematicamente e chiedevano che il
Tribunale disponesse in conformità alle stesse, con la precisazione che, con riferimento al contributo paterno per il mantenimento dei figli, le Parti concordano di aumentarlo a complessivi €
300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio); di talché, il Giudice, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
in sede.
***
Nelle more dell'udienza di comparizione Parti le stesse sono giunte ad un accordo in ordine alla regolamentazione dell'affidamento delle figlie minori, così come da conclusioni congiunte pagina 3 di 5 depositate in atti e parzialmente modificate all'udienza del 27 maggio 2025 in ordine all'importo Per concordato a titolo di contributo paterno al mantenimento delle figlie ed pari a Per_1 complessivi € 300,00 (€ 150 per ciascuna figlia).
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti Per all'interesse delle figlie minori e e vanno, pertanto, integralmente accolte. Per_1
In particolare, quanto al modesto contributo paterno al mantenimento delle figlie minori, di complessivi € 300.00, così come concordato dalle Parti all'udienza del 27 maggio 2025, si ritiene che lo stesso risulti congruo, tenuto conto anche dei costi che il Resistente dovrò sostenere per gli spostamenti da Roma a Piacenza necessari per poter esercitare il proprio diritto di visita.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in conformità all'accordo raggiunto dalle Parti, così decide: Per
− dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per quelle di straordinaria amministrazione e collocamento delle stesse presso l'abitazione materna, in Piacenza, via San Marco n. 19;
− dispone che le figlie trascorreranno con il padre: A) un fine settimana al mese, dal giovedì pomeriggio fino alla domenica sera, prelevandole presso il domicilio materno, sito in
Piacenza, ed ivi riportandole. Il padre terrà le minori a Piacenza, assicurando loro la frequentazione scolastica del venerdì, nei mesi invernali. Le porterà con sé a Roma,
curandone sempre il ritorno presso il domicilio materno, soltanto in alcuni fine settimana invernali, se collegati a ponti scolastici o festività. I genitori si comunicheranno, con anticipo di almeno 10 giorni, i fine settimana mensili di permanenza con il padre;
B) i ponti scolastici;
le vacanze natalizie e di fine anno, ad esclusione dal fine scuola sino al 25
dicembre compreso;
quelle Pasquali;
un periodo di 10 giorni nel mese di giugno, post fine scuola, 10 nel mese di luglio, 10 nel mese di agosto e 5 nel mese di settembre. Sarà cura del padre, per i predetti periodi, prelevare e riportare le minori presso il domicilio materno in
Piacenza; la madre recherà le figlie a Roma nei mesi di giugno e luglio, riaccompagnandole pagina 4 di 5 il padre presso il domicilio materno in Piacenza. I genitori si comunicheranno, con anticipo di almeno 10 giorni, le indicate trasferte estive;
− pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, l'importo complessivo di €
300,00 (trecento/00), da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del CNF del 2017;
− dà atto che la madre fruirà in via esclusiva dell'assegno unico familiare, e/o ulteriori sussidi comunque denominati, nonché di ogni agevolazione fiscale di legge;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 19 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 114/2025 promossa da:
C.F. con l'avv. DAVIDE Parte_1 C.F._1
BORGOGELLI
- Ricorrente -
contro
C.F. , con gli avv.ti CHIARA INGENITO e MARCELLA CP_1 C.F._2
DESIDERI
-Resistente- con l'intervento del
presso il Tribunale di Piacenza Controparte_2
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza chiedendo di disciplinare il diritto di visita paterno come da CP_1
Ricorso, di prevedere un aumento del contributo al mantenimento a carico dello stesso e che la madre percepisca per intero l'assegno unico familiare oltre ad ogni agevolazione fiscale di legge.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - dal 2012 le Parti intrattenevano
Per una relazione more uxorio, dalla quale nascevano le figlie a Pavia il 01.03.2013 e a Per_1
Penne il 29.08.2015; - nel 2017 il nucleo familiare, residente in [...], si disgregava e il
Resistente abbandonava la casa coniugale costringendo la Ricorrente, priva di reddito lavorativo, con due bambine in tenera età, ed onerata da debiti contratti dall'ex compagno, a fare rientro presso la residenza dei propri genitori, in Pescara, che la sostenevano materialmente ed economicamente;
- nei due anni successivi, il Resistente, trasferitosi a Roma, si disinteressava pressoché
completamente delle figlie, vedendole sporadicamente e senza adempiere, in ogni caso, al proprio obbligo di mantenimento;
- con decreto del 13 novembre 2020, il Tribunale di Chieti (nr. 1139/20
Per V.G.) disponeva: “a) l'affidamento condiviso delle minori ed ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento delle stesse presso la madre;
b) il padre terrà con sé le figlie minori a fine settimana
alternati, dalle ore 19.00 del venerdì e fino alle ore 19 della domenica;
le minori verranno accompagnate a Roma dalla madre e ricondotte a Pescara dal padre;
infrasettimanalmente un
giorno a scelta del padre secondo i suoi turni di lavoro;
a Natale e Pasqua, e così per ogni altra
festività, ad anni alterni, a partire da Natale 2020 che le minori trascorreranno con la madre;
durante l'estate dal 10 al 21 agosto;
in caso di impossibilità da parte del padre nei giorni sopra
menzionati, il periodo sarà concordato congiuntamente dalle parti;
c) il padre sarà tenuto a corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento per le figlie, la somma di euro
400,00 mensili (€. 200,00 per ciascuna) con rivalutazione Istat a far data dall'anno 2020; d) fino al 31.12.2020, stante la discontinuità del rapporto del Sig. causato dall'emergenza CP_1
COVID, le parti concordano un contributo di mantenimento pari a complessivi €. 200,00; e) il padre provvederà al 50% delle spese straordinarie”; - successivamente, la Ricorrente si trasferirsi ad Ancona e l'esercizio di visite e permanenze veniva concordemente modulato dai genitori per 4 giorni mensili (coincidenti con il fine settimana), oltre festività e pause scolastiche, con prelievo e riaccompagnamento delle Minori, da parte del padre, in Pescara;
- per necessità di servizio del compagno della Ricorrente, implicanti nuova sede lavorativa in Piacenza, la madre e le minori decidevano di trasferirsi nella città emiliana nel mese di settembre 2022 ma l'attuale regolamento pagina 2 di 5 di visita padre-figlie con trasferta Piacenza-Roma era divenuto troppo gravoso economicamente e non ulteriormente percorribile nel principale ed esclusivo interesse delle minori;
- da febbraio 2024 la Ricorrente era dipendente di una struttura ricettivo-alberghiera sita in Piacenza e percepiva una retribuzione mensile di circa € 1.400,00 mensili.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 30 gennaio 2025 del Presidente di Sezione civile, dott.ssa Marisella Gatti, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 27 maggio 2025, assegnando alla Ricorrente il termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché il termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo di CP_1
disciplinare il diritto di visita padre-figlie come in comparsa e che qualora la madre si fosse nuovamente trasferita in un'altra città, di disporre il collocamento delle Minori presso il padre, in
Roma.
A sostegno di tali conclusioni, il Resistente eccepiva di avere sempre rispettato la sentenza del
Tribunale di Chieti, frequentando regolarmente le Minori ed ottemperando a tutti gli obblighi di legge mentre la madre, nel settembre 2022 gli comunicava di essersi già trasferita, senza il consenso al padre, a Piacenza con le figlie per seguire il nuovo compagno con il quale contraeva matrimonio in data 9 settembre 2023; - era dipendente della Metodo S.p.a., con un reddito pari ad
€ 2.200,00, dal mese di ottobre 2024 in funzione dell'aumento dei turni di lavoro derivanti dal
Giubileo mentre la Ricorrente aveva un contratto a tempo indeterminato e percepiva uno stipendio mensile di € 1.400,00.
All'udienza del 27 maggio 2025, i Procuratori delle Parti davano atto che le stesse avevano raggiunto un accordo definitivo in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulle figlie minori, come da conclusioni congiunte depositate telematicamente e chiedevano che il
Tribunale disponesse in conformità alle stesse, con la precisazione che, con riferimento al contributo paterno per il mantenimento dei figli, le Parti concordano di aumentarlo a complessivi €
300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio); di talché, il Giudice, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
in sede.
***
Nelle more dell'udienza di comparizione Parti le stesse sono giunte ad un accordo in ordine alla regolamentazione dell'affidamento delle figlie minori, così come da conclusioni congiunte pagina 3 di 5 depositate in atti e parzialmente modificate all'udienza del 27 maggio 2025 in ordine all'importo Per concordato a titolo di contributo paterno al mantenimento delle figlie ed pari a Per_1 complessivi € 300,00 (€ 150 per ciascuna figlia).
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti Per all'interesse delle figlie minori e e vanno, pertanto, integralmente accolte. Per_1
In particolare, quanto al modesto contributo paterno al mantenimento delle figlie minori, di complessivi € 300.00, così come concordato dalle Parti all'udienza del 27 maggio 2025, si ritiene che lo stesso risulti congruo, tenuto conto anche dei costi che il Resistente dovrò sostenere per gli spostamenti da Roma a Piacenza necessari per poter esercitare il proprio diritto di visita.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in conformità all'accordo raggiunto dalle Parti, così decide: Per
− dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per quelle di straordinaria amministrazione e collocamento delle stesse presso l'abitazione materna, in Piacenza, via San Marco n. 19;
− dispone che le figlie trascorreranno con il padre: A) un fine settimana al mese, dal giovedì pomeriggio fino alla domenica sera, prelevandole presso il domicilio materno, sito in
Piacenza, ed ivi riportandole. Il padre terrà le minori a Piacenza, assicurando loro la frequentazione scolastica del venerdì, nei mesi invernali. Le porterà con sé a Roma,
curandone sempre il ritorno presso il domicilio materno, soltanto in alcuni fine settimana invernali, se collegati a ponti scolastici o festività. I genitori si comunicheranno, con anticipo di almeno 10 giorni, i fine settimana mensili di permanenza con il padre;
B) i ponti scolastici;
le vacanze natalizie e di fine anno, ad esclusione dal fine scuola sino al 25
dicembre compreso;
quelle Pasquali;
un periodo di 10 giorni nel mese di giugno, post fine scuola, 10 nel mese di luglio, 10 nel mese di agosto e 5 nel mese di settembre. Sarà cura del padre, per i predetti periodi, prelevare e riportare le minori presso il domicilio materno in
Piacenza; la madre recherà le figlie a Roma nei mesi di giugno e luglio, riaccompagnandole pagina 4 di 5 il padre presso il domicilio materno in Piacenza. I genitori si comunicheranno, con anticipo di almeno 10 giorni, le indicate trasferte estive;
− pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, l'importo complessivo di €
300,00 (trecento/00), da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del CNF del 2017;
− dà atto che la madre fruirà in via esclusiva dell'assegno unico familiare, e/o ulteriori sussidi comunque denominati, nonché di ogni agevolazione fiscale di legge;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 19 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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