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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5188 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.18585 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n.357, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Alessandro Anselmi che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_1
Caserta, Via Frenella n. 88 presso lo studio dell'avv. Lucia Piscitelli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 28.11.2024 qui da intendersi riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha convenuto in giudizio la Parte_1 chiedendone la condanna, previo accertamento del proprio diritto ad essere CP_1 indennizzato in virtù della polizza n. 732327621, al pagamento della somma di € 24.830,00, oltre al risarcimento dei danni per inadempienza contrattuale, interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 1223 c.c. e vittoria delle spese di giudizio, per i danni conseguenti al furto avvenuto nel suo appartamento sito in Roma, Viale Ratto delle Sabine n. 51, tra le ore 9:30 del 31.12.2020 e le ore10:30 del 2.1.2021. A fondamento della domanda deduceva che nel periodo indicato ignoti malfattori, dopo aver forzato la porta di ingresso, si erano introdotti all'interno dell'appartamento di sua proprietà, dal quale si era allontanato la mattina del 31.12.2020 per trascorrere qualche giorno di vacanza a casa di parenti e di amici, sottraendo beni di cui forniva elenco. Deduceva altresì di aver denunciato il furto alla Stazione dei Carabinieri di Roma San Basilio e di aver incaricato un fabbro per la sostituzione della porta di ingresso dell'abitazione in quanto danneggiata dai ladri per introdursi nell'appartamento. Seguiva corrispondenza con la che provvedeva a CP_1 nominare perito fiduciario per l'istruttoria del sinistro. Nonostante questi avesse quantificato in €
11.250,00 l'indennizzo dovuto per il rischio assicurato, non riceva riscontro dalla Compagnia che solo successivamente all'invio di reclamo all'IVASS comunicava di non poter procedere al pagamento essendo in corso ulteriori accertamenti. Infruttuose rimanevano anche le ulteriori richieste e con esito negativo si concludeva il procedimento di mediazione al quale la società convenuta riteneva di non aderire. Richiamate le condizioni contrattuali ed evidenziati i massimali previsti in polizza, chiedeva al Tribunale di accertare la copertura assicurativa e di condannare la resasi inadempiente, al pagamento dell'indennizzo dovuto. CP_1
Si costituiva in giudizio la chiedendo in via principale il rigetto della domanda CP_1 attorea in quanto infondata sia in ordine all'an che al quantum ovvero, in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, la liquidazione dell'indennizzo “nei limiti del vero e giusto". Al riguardo la compagnia non contestava la vigenza della polizza invocata dall'attore ma evidenziava che la garanzia era prestata entro i limiti temporali, economici e normativi risultanti dal contratto.
Richiamate le limitazioni e gli esoneri previsti in polizza, evidenziava altresì l'onere gravante sull'assicurato di dare prova dell'avviso “per iscritto la compagnia entro il termine riportato nelle condizioni contrattuali”, in mancanza del quale l'assicuratore aveva diritto a rifiutare e/o a ridurre il pagamento ai sensi dell'art 1915 c.c. Relativamente al merito sottolineava alcune criticità emerse nel corso dell'istruttoria svolta nella fase stragiudiziale (dettagliatamente richiamate nella memoria di costituzione), rilevava l'assenza nella fattispecie di idonei elementi atti a provare la veridicità di quanto dichiarato e ribadiva l'onere gravante sull'attore di fornire la prova rigorosa delle circostanze indicate nell'atto introduttivo.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. parte attrice contestava le avverse deduzioni e formulava richieste istruttorie mentre parte convenuta con la terza memoria si opponeva alla prova per testi richiesta da controparte chiedendo in subordine di essere ammessa a prova contraria. Con ordinanza del 9.11.2022, che si conferma in questa sede, veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice nei soli confronti del teste , attesa l'incapacità Testimone_1 della teste moglie del signor e venivano esclusi gli altri capitoli in Testimone_2 Parte_1 quanto riferiti a circostanze ininfluenti ai fini della decisione ovvero già contenuti in documenti agli atti del processo. Sentito il teste ammesso, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con ordinanza riservata del 13.12.2024, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inoperatività della garanzia sollevata dalla
Compagnia assicurativa per mancata o tardiva denuncia da parte dell'assicurato. Al riguardo risulta documentalmente provato che il signor in data 4.1.2021 denunciava il sinistro inviando Parte_1 mail all'agenzia della all'indirizzo In ogni caso, come CP_1 Email_1 chiarito dalla Suprema Corte con indirizzo costante (cfr da ultimo Cass. Civ. n. 24210/2019 richiamata da Cass. Civ. n. 8701/2022) affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo imposto dall'art. 1913 c.c. di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità (art. 1915 c.c. comma 1) nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 comma 2), con onere probatorio, in entrambe le fattispecie, a carico dell'assicuratore, tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, non solo che l'assicurato abbia volontariamente non adempiuto all'obbligo ma anche l'effettivo pregiudizio sofferto (in tal senso già la risalente sentenza
3 marzo 1989, n. 1196).
Ciò premesso, in punto di diritto giova premettere che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. n. 826/2015; Cass. n.
15659/2011; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 20073/2004; Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
È noto, infatti, che, in tema di riparto dell'onere della prova, la norma di cui all'art. 2697 c.c. disciplina il fondamentale principio secondo cui l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quella determinata circostanza a sostegno della propria tesi: pertanto, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa. Colui che contesta la rilevanza di tali fatti ha, invece, l'onere di dimostrarne l'inefficacia o di provare eventuali ulteriori fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato in via d'azione
(fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
In particolare, poi, quando la domanda introdotta dall'assicurato si fonda sul mancato pagamento dell'indennizzo, l'attore ha un onere in più rispetto alla controparte: quello di provare, oltre all'effettività del danno subito, che si sia avverato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nel contratto. Invero, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, grava sull'assicurato stesso l'onere di dimostrare che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. ex multis Cass. n. 3656/2017; n. 26105/2016; n. 6548/2013;
n.22386/2004; n. 4426/1997).
Da ultimo si rileva che l'assolvimento dell'onere probatorio non può ritenersi adempiuto con la produzione della sola denuncia di furto che, quale atto di parte, costituisce semplice indizio se non supportata da altri idonei elementi di prova, dal momento che la pubblica fede della denuncia investe esclusivamente ciò che i pubblici ufficiali constatano direttamente, come l'identità della persona che presenta la querela, e non anche la veridicità delle circostanze dichiarate (cfr Cass. Civ.
n. 1225 del 29.4.1974 e Cass. Civ. 13449/2004). Il consolidato indirizzo è stato da ultimo richiamato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3446 del 3.2.2023, dove si legge “… nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass.21/12/2017, n.30656); dall'altro lato, la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si è verificato (da ultimo, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, Cass. 07/11/2022, n. 32637; in precedenza, più in generale, Cass. 10/02/2003, n. 1935).”.
Nel caso di specie il signor non è riuscito a superare le contestazioni mosse dalla Parte_1 già nella fase stragiudiziale ed in particolare a provare l'effettivo accadimento CP_1 dell'evento furto nonché la presenza all'interno dell'abitazione dei beni che assume essere stati asportati dai ladri. Insufficiente al riguardo appare la generica testimonianza resa nel corso del giudizio dal signor , peraltro recatosi nell'immobile di proprietà dell'attore il giorno Testimone_1 successivo a quello dell'evento, il quale riferisce “che i cilindri della serratura erano rotti come pure la fodera intorno” per poi precisare genericamente che “danneggiato intorno alla serratura era tutta la porta”. Né possono ritenersi utili al riguardo le foto depositate in atti dall'attore dalle quali non è possibile ricavare alcun elemento utile a suffragare la circostanza che la rottura dei cilindri sia stata conseguenza di una manomissione attuata da ignoti per introdursi nell'appartamento. La domanda, in ogni caso, non potrebbe trovare accoglimento neanche sotto diverso profilo considerato che alcuna prova è stata fornita dal signor in merito alla Parte_1 presenza nell'appartamento dei beni mobili che assume essere stati asportati dai malfattori. Prive di valenza probatoria appaiono infatti le foto in atti dalle quali non è possibile ricavare la data in cui sono state scattate, come pure gli scontrini in quanto illeggibili e comunque non riferibili all'attore e/o alla sua famiglia al pari delle scatole contenenti preziosi, penne, ecc. raffigurate nelle foto. Ne consegue che in assenza di elementi oggettivi dai quali desumere l'effettiva verificazione del furto nonché la presenza all'interno dell'appartamento dei beni per i quali l'attore chiede il pagamento dell'indennizzo la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da DM 55/2014, aggiornato dal DM 147/2014, tenuto conto del valore, della ridotta attività istruttoria e dell'assenza di complesse questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattese o assorbite, per quanto in motivazione così provvede:
Rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
Condanna il signor a rifondere alla le spese di lite che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 4.4.2025
Dott.ssa Laura Liberati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.18585 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n.357, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Alessandro Anselmi che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_1
Caserta, Via Frenella n. 88 presso lo studio dell'avv. Lucia Piscitelli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 28.11.2024 qui da intendersi riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha convenuto in giudizio la Parte_1 chiedendone la condanna, previo accertamento del proprio diritto ad essere CP_1 indennizzato in virtù della polizza n. 732327621, al pagamento della somma di € 24.830,00, oltre al risarcimento dei danni per inadempienza contrattuale, interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 1223 c.c. e vittoria delle spese di giudizio, per i danni conseguenti al furto avvenuto nel suo appartamento sito in Roma, Viale Ratto delle Sabine n. 51, tra le ore 9:30 del 31.12.2020 e le ore10:30 del 2.1.2021. A fondamento della domanda deduceva che nel periodo indicato ignoti malfattori, dopo aver forzato la porta di ingresso, si erano introdotti all'interno dell'appartamento di sua proprietà, dal quale si era allontanato la mattina del 31.12.2020 per trascorrere qualche giorno di vacanza a casa di parenti e di amici, sottraendo beni di cui forniva elenco. Deduceva altresì di aver denunciato il furto alla Stazione dei Carabinieri di Roma San Basilio e di aver incaricato un fabbro per la sostituzione della porta di ingresso dell'abitazione in quanto danneggiata dai ladri per introdursi nell'appartamento. Seguiva corrispondenza con la che provvedeva a CP_1 nominare perito fiduciario per l'istruttoria del sinistro. Nonostante questi avesse quantificato in €
11.250,00 l'indennizzo dovuto per il rischio assicurato, non riceva riscontro dalla Compagnia che solo successivamente all'invio di reclamo all'IVASS comunicava di non poter procedere al pagamento essendo in corso ulteriori accertamenti. Infruttuose rimanevano anche le ulteriori richieste e con esito negativo si concludeva il procedimento di mediazione al quale la società convenuta riteneva di non aderire. Richiamate le condizioni contrattuali ed evidenziati i massimali previsti in polizza, chiedeva al Tribunale di accertare la copertura assicurativa e di condannare la resasi inadempiente, al pagamento dell'indennizzo dovuto. CP_1
Si costituiva in giudizio la chiedendo in via principale il rigetto della domanda CP_1 attorea in quanto infondata sia in ordine all'an che al quantum ovvero, in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, la liquidazione dell'indennizzo “nei limiti del vero e giusto". Al riguardo la compagnia non contestava la vigenza della polizza invocata dall'attore ma evidenziava che la garanzia era prestata entro i limiti temporali, economici e normativi risultanti dal contratto.
Richiamate le limitazioni e gli esoneri previsti in polizza, evidenziava altresì l'onere gravante sull'assicurato di dare prova dell'avviso “per iscritto la compagnia entro il termine riportato nelle condizioni contrattuali”, in mancanza del quale l'assicuratore aveva diritto a rifiutare e/o a ridurre il pagamento ai sensi dell'art 1915 c.c. Relativamente al merito sottolineava alcune criticità emerse nel corso dell'istruttoria svolta nella fase stragiudiziale (dettagliatamente richiamate nella memoria di costituzione), rilevava l'assenza nella fattispecie di idonei elementi atti a provare la veridicità di quanto dichiarato e ribadiva l'onere gravante sull'attore di fornire la prova rigorosa delle circostanze indicate nell'atto introduttivo.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. parte attrice contestava le avverse deduzioni e formulava richieste istruttorie mentre parte convenuta con la terza memoria si opponeva alla prova per testi richiesta da controparte chiedendo in subordine di essere ammessa a prova contraria. Con ordinanza del 9.11.2022, che si conferma in questa sede, veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice nei soli confronti del teste , attesa l'incapacità Testimone_1 della teste moglie del signor e venivano esclusi gli altri capitoli in Testimone_2 Parte_1 quanto riferiti a circostanze ininfluenti ai fini della decisione ovvero già contenuti in documenti agli atti del processo. Sentito il teste ammesso, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con ordinanza riservata del 13.12.2024, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inoperatività della garanzia sollevata dalla
Compagnia assicurativa per mancata o tardiva denuncia da parte dell'assicurato. Al riguardo risulta documentalmente provato che il signor in data 4.1.2021 denunciava il sinistro inviando Parte_1 mail all'agenzia della all'indirizzo In ogni caso, come CP_1 Email_1 chiarito dalla Suprema Corte con indirizzo costante (cfr da ultimo Cass. Civ. n. 24210/2019 richiamata da Cass. Civ. n. 8701/2022) affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo imposto dall'art. 1913 c.c. di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità (art. 1915 c.c. comma 1) nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 comma 2), con onere probatorio, in entrambe le fattispecie, a carico dell'assicuratore, tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, non solo che l'assicurato abbia volontariamente non adempiuto all'obbligo ma anche l'effettivo pregiudizio sofferto (in tal senso già la risalente sentenza
3 marzo 1989, n. 1196).
Ciò premesso, in punto di diritto giova premettere che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. n. 826/2015; Cass. n.
15659/2011; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 20073/2004; Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
È noto, infatti, che, in tema di riparto dell'onere della prova, la norma di cui all'art. 2697 c.c. disciplina il fondamentale principio secondo cui l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quella determinata circostanza a sostegno della propria tesi: pertanto, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa. Colui che contesta la rilevanza di tali fatti ha, invece, l'onere di dimostrarne l'inefficacia o di provare eventuali ulteriori fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato in via d'azione
(fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
In particolare, poi, quando la domanda introdotta dall'assicurato si fonda sul mancato pagamento dell'indennizzo, l'attore ha un onere in più rispetto alla controparte: quello di provare, oltre all'effettività del danno subito, che si sia avverato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nel contratto. Invero, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, grava sull'assicurato stesso l'onere di dimostrare che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. ex multis Cass. n. 3656/2017; n. 26105/2016; n. 6548/2013;
n.22386/2004; n. 4426/1997).
Da ultimo si rileva che l'assolvimento dell'onere probatorio non può ritenersi adempiuto con la produzione della sola denuncia di furto che, quale atto di parte, costituisce semplice indizio se non supportata da altri idonei elementi di prova, dal momento che la pubblica fede della denuncia investe esclusivamente ciò che i pubblici ufficiali constatano direttamente, come l'identità della persona che presenta la querela, e non anche la veridicità delle circostanze dichiarate (cfr Cass. Civ.
n. 1225 del 29.4.1974 e Cass. Civ. 13449/2004). Il consolidato indirizzo è stato da ultimo richiamato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3446 del 3.2.2023, dove si legge “… nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass.21/12/2017, n.30656); dall'altro lato, la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si è verificato (da ultimo, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, Cass. 07/11/2022, n. 32637; in precedenza, più in generale, Cass. 10/02/2003, n. 1935).”.
Nel caso di specie il signor non è riuscito a superare le contestazioni mosse dalla Parte_1 già nella fase stragiudiziale ed in particolare a provare l'effettivo accadimento CP_1 dell'evento furto nonché la presenza all'interno dell'abitazione dei beni che assume essere stati asportati dai ladri. Insufficiente al riguardo appare la generica testimonianza resa nel corso del giudizio dal signor , peraltro recatosi nell'immobile di proprietà dell'attore il giorno Testimone_1 successivo a quello dell'evento, il quale riferisce “che i cilindri della serratura erano rotti come pure la fodera intorno” per poi precisare genericamente che “danneggiato intorno alla serratura era tutta la porta”. Né possono ritenersi utili al riguardo le foto depositate in atti dall'attore dalle quali non è possibile ricavare alcun elemento utile a suffragare la circostanza che la rottura dei cilindri sia stata conseguenza di una manomissione attuata da ignoti per introdursi nell'appartamento. La domanda, in ogni caso, non potrebbe trovare accoglimento neanche sotto diverso profilo considerato che alcuna prova è stata fornita dal signor in merito alla Parte_1 presenza nell'appartamento dei beni mobili che assume essere stati asportati dai malfattori. Prive di valenza probatoria appaiono infatti le foto in atti dalle quali non è possibile ricavare la data in cui sono state scattate, come pure gli scontrini in quanto illeggibili e comunque non riferibili all'attore e/o alla sua famiglia al pari delle scatole contenenti preziosi, penne, ecc. raffigurate nelle foto. Ne consegue che in assenza di elementi oggettivi dai quali desumere l'effettiva verificazione del furto nonché la presenza all'interno dell'appartamento dei beni per i quali l'attore chiede il pagamento dell'indennizzo la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da DM 55/2014, aggiornato dal DM 147/2014, tenuto conto del valore, della ridotta attività istruttoria e dell'assenza di complesse questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattese o assorbite, per quanto in motivazione così provvede:
Rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
Condanna il signor a rifondere alla le spese di lite che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 4.4.2025
Dott.ssa Laura Liberati