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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 762 dell'anno 2014 del Ruolo Generale degli Affa- ri civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nato a Palermo in [...] Parte_1 C.F._1
29/07/1959, con il patrocinio dell'avv. Nadia Spallitta (PEC
[...]
Email_1
appellante
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] dell'avv. Maria Stella Porretto (PEC t) Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4870/2013, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 29/11/2013
OGGETTO: Opposizione a ingiunzione ex R. D. n. 639 del 1910
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con la sentenza n° 4870 del 29/11/2013 il Tribunale Civile di Palermo rigettava l'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1
, poi divenuto Controparte_1 Controparte_2
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 38224 del 29/03/2010
[...] emessa dal predetto ente ai fini del recupero della somma di € 42.625,95,
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 3 quale somma asseritamente corrisposta indebitamente per la maggiora- zione non dovuta delle indennità di carica e di presenza degli amministra- tori della in relazione alla mancata attuazione dell'area metro- CP_1 politana di e ha compensato le spese di giudizio. CP_1
2. Con citazione del 16/4/2014, ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, la revoca dell'ingiunzione opposta.
3. Il si è costituito in giudizio, op- Controparte_2 ponendosi all'accoglimento dell'appello.
4. Il giudizio è stato interrotto per il collocamento in quiescenza del pre- cedente difensore del di , quindi rias- Controparte_2 CP_1 sunto su ricorso dell'appellante.
5. Le parti hanno precisato le conclusioni con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7/5/2025 e con ordinanza del 17/7/2025 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
6. Con nota a firma congiunta depositata in data 13/10/2025 le parti han- no concordemente dato atto di avere sottoscritto un accordo transattivo, parimenti depositato in allegato, ed hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, formulando conclusioni congiunte del seguente tenore: “Di- chiarare, nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni, la cessazione della materia del contendere;
Compensare le spese del presente grado di giudi- zio”.
7. Va preso atto della richiesta congiunta delle parti e dell'accordo tran- sattivo che le stesse hanno stipulato in relazione al presente giudizio e va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito.
8. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente afferma- to che “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo inci- denza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217, n.5188/2015, n.17247/2016, n. 19568/2017 e n. 1257/2023).
9. Alla luce dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti, è venuto meno qualsiasi interesse delle parti alla pronunzia nel merito della controversia, giacché le pretese creditorie originariamente azionate dall'ente appellato
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 3 vengono oggi disciplinate dall'accordo raggiunto che ha l'effetto di far ve- nir meno la controversia.
10. Alla cessazione della materia del contendere consegue la revoca dell'ordinanza opposta.
11. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in conformità a quanto richiesto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in riforma della sentenza n. 4870/2013, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 29/11/2013, dichiara cessata la materia del contende- re tra le parti e per l'effetto revoca l'ordinanza ingiunzione n. 38224 del 29/03/2010;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 19/11/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere estensore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 3
SENTENZA nella causa iscritta al n. 762 dell'anno 2014 del Ruolo Generale degli Affa- ri civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nato a Palermo in [...] Parte_1 C.F._1
29/07/1959, con il patrocinio dell'avv. Nadia Spallitta (PEC
[...]
Email_1
appellante
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] dell'avv. Maria Stella Porretto (PEC t) Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4870/2013, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 29/11/2013
OGGETTO: Opposizione a ingiunzione ex R. D. n. 639 del 1910
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con la sentenza n° 4870 del 29/11/2013 il Tribunale Civile di Palermo rigettava l'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1
, poi divenuto Controparte_1 Controparte_2
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 38224 del 29/03/2010
[...] emessa dal predetto ente ai fini del recupero della somma di € 42.625,95,
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 3 quale somma asseritamente corrisposta indebitamente per la maggiora- zione non dovuta delle indennità di carica e di presenza degli amministra- tori della in relazione alla mancata attuazione dell'area metro- CP_1 politana di e ha compensato le spese di giudizio. CP_1
2. Con citazione del 16/4/2014, ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, la revoca dell'ingiunzione opposta.
3. Il si è costituito in giudizio, op- Controparte_2 ponendosi all'accoglimento dell'appello.
4. Il giudizio è stato interrotto per il collocamento in quiescenza del pre- cedente difensore del di , quindi rias- Controparte_2 CP_1 sunto su ricorso dell'appellante.
5. Le parti hanno precisato le conclusioni con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7/5/2025 e con ordinanza del 17/7/2025 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
6. Con nota a firma congiunta depositata in data 13/10/2025 le parti han- no concordemente dato atto di avere sottoscritto un accordo transattivo, parimenti depositato in allegato, ed hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, formulando conclusioni congiunte del seguente tenore: “Di- chiarare, nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni, la cessazione della materia del contendere;
Compensare le spese del presente grado di giudi- zio”.
7. Va preso atto della richiesta congiunta delle parti e dell'accordo tran- sattivo che le stesse hanno stipulato in relazione al presente giudizio e va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito.
8. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente afferma- to che “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo inci- denza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217, n.5188/2015, n.17247/2016, n. 19568/2017 e n. 1257/2023).
9. Alla luce dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti, è venuto meno qualsiasi interesse delle parti alla pronunzia nel merito della controversia, giacché le pretese creditorie originariamente azionate dall'ente appellato
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 3 vengono oggi disciplinate dall'accordo raggiunto che ha l'effetto di far ve- nir meno la controversia.
10. Alla cessazione della materia del contendere consegue la revoca dell'ordinanza opposta.
11. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in conformità a quanto richiesto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in riforma della sentenza n. 4870/2013, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 29/11/2013, dichiara cessata la materia del contende- re tra le parti e per l'effetto revoca l'ordinanza ingiunzione n. 38224 del 29/03/2010;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 19/11/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere estensore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 3