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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2621/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elisabetta Carta Presidente
dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata con ricorso depositato in data 16.10.2023 promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], (c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Sassari, Via Oriani, 12, presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Franco Arras, che lo rappresenta e difende in forza di delega allegata al ricorso ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], (c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Oriani, 12, presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Viviana Solinas, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
pagina 1 di 5 resistente nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per il ricorrente: come da ricorso del 16.10.2023 e ribadite nelle note del 17.02.2025
per la resistente: come da comparsa di costituzione del 07.11.2024 e ribadite nelle note del 17.02.2025
come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16.10.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
[...]
15.11.2013 in Minsk (Bielorussia). Tale unione, identificata con il n. a seguito di NumeroDiC_1
richiesta da parte dell' , in data 21.11.2013 è stata trascritta nel Registro Controparte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari per l'anno 2013 Atto 134 Parte 2 Serie C.
Premesso che dall'unione non è nata prole, ha rappresentato che, a decorrere dal 21.06.2010, è stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80) e gli è stata riconosciuta la condizione di cieco assoluto (L. 382/70 e 508/88), con decorrenza dal 24.10.2020. Ha dedotto che nel primo periodo il matrimonio procedeva senza intoppi, essendo il sig. ancora abbastanza Pt_1
autonomo, mentre con l'aggravarsi delle sue condizioni sarebbe venuta meno anche la serenità
coniugale. In particolare, la avrebbe iniziato a manifestare insofferenza nei confronti dei CP_1
prossimi parenti del marito e degli amici e a non occuparsi più delle faccende di casa, soprattutto in considerazione delle condizioni di salute del marito e, con il passare del tempo, avrebbe iniziato a voler imporre allo anche decisioni su come doveva essere gestito i proventi derivanti prima dalla Pt_1
pensione ed anche dello stipendio percepito come Coadiutore Amministrativo della ASL Sassari. Ha
pagina 2 di 5 dedotto che la sig. non si occuperebbe di lui e che rifiuterebbe l'aiuto di amici e parenti e CP_1
anche di personale qualificato. Ha dedotto che: a) la casa familiare sarebbe costituita da un un appartamento all'interno di una palazzina, e sarebbe di proprietà pro quota (20%) del Sig. in Pt_1
comunione con la anziana madre ed i fratelli dello stesso e a lui concessa in comodato gratuito, per la propria quota;
b) che percepirebbe pensione di invalidità e stipendio, oltre ad altre entrate legate a eredità e donazioni;
c) che la coniuge sarebbe disoccupata e avrebbe manifestato la volontà di tornare in patria. Pertanto, il sig. ha proposto di versare alla moglie un assegno di mantenimento di €. Pt_1
500,00 mensili e, in sede di divorzio, il versamento di una somma una tantum.
Ha concluso come da ricorso.
Si è costituita in giudizio aderendo alla richiesta di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio, premettendo che con sentenza parziale n. 316/2024, pubblicata il
11.03.2024, il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, sulla base del ricorso giudiziale proposto da , ha disposto la separazione personale dei Parte_1
coniugi, in relazione al matrimonio civile dagli stessi contratto in 15.11.2013 in Minsk (Repubblica
Belarus) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari per l'anno 2013 Atto
134 Parte 2 Serie C. Ha rappresentato di essere già tornata in Belarus e di aver raggiunto un accordo con il sig. , confermando di non volersi riconciliare e convenendo che, in luogo di assegno Pt_1
divorzile, alla sig.ra venga riconosciuta la liquidazione di una somma una tantum, secondo le CP_1
indicazioni contenute nell'art 5 ottavo comma della L 898/70 – somma di euro 35.000
(trentacinquemila/00) da versarsi in un'unica soluzione, determinata tenendo conto delle aspettative di vita delle parti, del fatto che il sig. avrà quale unica entrata la pensione di invalidità e del fatto Pt_1
che la Sig.ra farà rientro in Repubblica Belarus, costituendo l'attribuzione che precede CP_1
contributo vita natural durante, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale ed al vincolo matrimoniale.
Ha concluso come da comparsa di costituzione.
pagina 3 di 5 In data 4.03.2025 la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni spiegate dalle parti.
***
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in data 15.11.2013 in Minsk (Bielorussia). Tale
unione, identificata con il n. , a seguito di richiesta da parte dell' NumeroDiP_1 Controparte_2
in data 21.11.2013 è stata trascritta nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari
[...]
per l'anno 2013 Atto 134 Parte 2 Serie C. Da tale unione non è nata prole.
Le parti si sono separate con sentenza parziale n. 316/2024, pubblicata il 11.03.2024, prevedendo il versamento a carico di a di un assegno mensile di €. Parte_1 Controparte_1
500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale prende, altresì, atto dell'accordo intervenuto tra le parti e ritiene equo l'importo pattuito,
pertanto revoca l'obbligo di mantenimento in capo al sig. disposto con la sentenza di separazione Pt_1
e recepisce l'accordo intervenuto tra le parti, che consente che i rapporti economici siano compiutamente regolamentati, con modalità che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
pagina 4 di 5 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15.11.2013 in Minsk
(Bielorussia) da a Tale unione, identificata con il Parte_1 Controparte_1
n. , a seguito di richiesta da parte dell' , in data NumeroDiP_1 Controparte_2
21.11.2013 è stata trascritta nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari per l'anno 2013 Atto 134 Parte 2 Serie C, alle condizioni congiunte riportate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 07.04.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
dott.ssa Elisabetta Carta dott.ssa Ilaria Bradamante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elisabetta Carta Presidente
dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata con ricorso depositato in data 16.10.2023 promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], (c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Sassari, Via Oriani, 12, presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Franco Arras, che lo rappresenta e difende in forza di delega allegata al ricorso ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], (c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Oriani, 12, presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Viviana Solinas, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
pagina 1 di 5 resistente nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per il ricorrente: come da ricorso del 16.10.2023 e ribadite nelle note del 17.02.2025
per la resistente: come da comparsa di costituzione del 07.11.2024 e ribadite nelle note del 17.02.2025
come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16.10.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
[...]
15.11.2013 in Minsk (Bielorussia). Tale unione, identificata con il n. a seguito di NumeroDiC_1
richiesta da parte dell' , in data 21.11.2013 è stata trascritta nel Registro Controparte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari per l'anno 2013 Atto 134 Parte 2 Serie C.
Premesso che dall'unione non è nata prole, ha rappresentato che, a decorrere dal 21.06.2010, è stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80) e gli è stata riconosciuta la condizione di cieco assoluto (L. 382/70 e 508/88), con decorrenza dal 24.10.2020. Ha dedotto che nel primo periodo il matrimonio procedeva senza intoppi, essendo il sig. ancora abbastanza Pt_1
autonomo, mentre con l'aggravarsi delle sue condizioni sarebbe venuta meno anche la serenità
coniugale. In particolare, la avrebbe iniziato a manifestare insofferenza nei confronti dei CP_1
prossimi parenti del marito e degli amici e a non occuparsi più delle faccende di casa, soprattutto in considerazione delle condizioni di salute del marito e, con il passare del tempo, avrebbe iniziato a voler imporre allo anche decisioni su come doveva essere gestito i proventi derivanti prima dalla Pt_1
pensione ed anche dello stipendio percepito come Coadiutore Amministrativo della ASL Sassari. Ha
pagina 2 di 5 dedotto che la sig. non si occuperebbe di lui e che rifiuterebbe l'aiuto di amici e parenti e CP_1
anche di personale qualificato. Ha dedotto che: a) la casa familiare sarebbe costituita da un un appartamento all'interno di una palazzina, e sarebbe di proprietà pro quota (20%) del Sig. in Pt_1
comunione con la anziana madre ed i fratelli dello stesso e a lui concessa in comodato gratuito, per la propria quota;
b) che percepirebbe pensione di invalidità e stipendio, oltre ad altre entrate legate a eredità e donazioni;
c) che la coniuge sarebbe disoccupata e avrebbe manifestato la volontà di tornare in patria. Pertanto, il sig. ha proposto di versare alla moglie un assegno di mantenimento di €. Pt_1
500,00 mensili e, in sede di divorzio, il versamento di una somma una tantum.
Ha concluso come da ricorso.
Si è costituita in giudizio aderendo alla richiesta di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio, premettendo che con sentenza parziale n. 316/2024, pubblicata il
11.03.2024, il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, sulla base del ricorso giudiziale proposto da , ha disposto la separazione personale dei Parte_1
coniugi, in relazione al matrimonio civile dagli stessi contratto in 15.11.2013 in Minsk (Repubblica
Belarus) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari per l'anno 2013 Atto
134 Parte 2 Serie C. Ha rappresentato di essere già tornata in Belarus e di aver raggiunto un accordo con il sig. , confermando di non volersi riconciliare e convenendo che, in luogo di assegno Pt_1
divorzile, alla sig.ra venga riconosciuta la liquidazione di una somma una tantum, secondo le CP_1
indicazioni contenute nell'art 5 ottavo comma della L 898/70 – somma di euro 35.000
(trentacinquemila/00) da versarsi in un'unica soluzione, determinata tenendo conto delle aspettative di vita delle parti, del fatto che il sig. avrà quale unica entrata la pensione di invalidità e del fatto Pt_1
che la Sig.ra farà rientro in Repubblica Belarus, costituendo l'attribuzione che precede CP_1
contributo vita natural durante, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale ed al vincolo matrimoniale.
Ha concluso come da comparsa di costituzione.
pagina 3 di 5 In data 4.03.2025 la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni spiegate dalle parti.
***
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in data 15.11.2013 in Minsk (Bielorussia). Tale
unione, identificata con il n. , a seguito di richiesta da parte dell' NumeroDiP_1 Controparte_2
in data 21.11.2013 è stata trascritta nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari
[...]
per l'anno 2013 Atto 134 Parte 2 Serie C. Da tale unione non è nata prole.
Le parti si sono separate con sentenza parziale n. 316/2024, pubblicata il 11.03.2024, prevedendo il versamento a carico di a di un assegno mensile di €. Parte_1 Controparte_1
500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale prende, altresì, atto dell'accordo intervenuto tra le parti e ritiene equo l'importo pattuito,
pertanto revoca l'obbligo di mantenimento in capo al sig. disposto con la sentenza di separazione Pt_1
e recepisce l'accordo intervenuto tra le parti, che consente che i rapporti economici siano compiutamente regolamentati, con modalità che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
pagina 4 di 5 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15.11.2013 in Minsk
(Bielorussia) da a Tale unione, identificata con il Parte_1 Controparte_1
n. , a seguito di richiesta da parte dell' , in data NumeroDiP_1 Controparte_2
21.11.2013 è stata trascritta nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari per l'anno 2013 Atto 134 Parte 2 Serie C, alle condizioni congiunte riportate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 07.04.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
dott.ssa Elisabetta Carta dott.ssa Ilaria Bradamante
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