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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/06/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. ND SC Presidente
Dott.ssa SE TR Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1057/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi promossa con ricorso da:
nata a [...] il [...] (CF. ), cittadina italiana, Parte_1 C.F._1
residente in [...], difesa dall'Avv. Monica Traversa ed elettivamente domiciliata in Torino via Pietro Piffetti n. 24 per delega in atti;
ricorrente
CONTRO
nato a [...], il [...] (C.F. cittadino Controparte_1 C.F._2
italiano e residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Natalia Cicchelli sito in Milano, C.so Lodi n. 74, che lo assiste, rappresenta e difende in virtù della procura in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di
Ivrea-
Conclusioni congiunte
“✓ Pronunciare la separazione dei coniugi.
✓ Affidare congiuntamente ad ambo i genitori la figlia minore con residenza della Per_1
medesima presso la madre, alla quale resterà assegnata la casa familiare, con l'uso degli arredi.
pagina 1 di 5 Per_
✓ La figlia maggiorenne (non ancora economicamente autonoma) resterà a vivere con la madre che provvederà alle esigenze di vitto e alloggio in via esclusiva. Le spese di abbigliamento, dell'auto (assicurazione, acquisto e manutenzione), acquisto e ricariche cellulare, da sostenere
Per_ nell'interesse di , saranno interamente a carico della madre.
✓ La figlia minore starà con entrambi i genitori a settimane alterne dal lunedì alla Per_1
domenica sera, ad eccezione del giovedì sera, dalle 18.30 alle 21.30, che trascorrerà con il padre ma solo su espresso consenso della minore medesima.
✓ Ciascun genitore provvederà al mantenimento e alle esigenze della figlia quando l'avrà Per_1
con sé. Le spese di abbigliamento, dell'auto (assicurazione, acquisto e manutenzione), acquisto e ricariche cellulare, da sostenere nell'interesse di , saranno interamente a carico del padre. Per_1
✓ Per quanto non espressamente e diversamente previsto, ciascun genitore parteciperà in misura del 50% alle spese extra per ambo le figlie, così come previste e disciplinate nel Protocollo di intesa.
✓ A definizione di ogni questione economica e patrimoniale insorta tra i coniugi il marito si impegna a cedere la propria quota di proprietà (pari a ½) alla moglie della casa familiare sita in
Borgaro Torinese (TO), Via A. Gramsci n. 48 Scala N Interno N1, Piano 1, identificata al NCEU di Borgaro Torinese come segue: Fg. 12, particella 353, subalterno 52, categoria A/2, Classe 2,
Consistenza vani 5, superficie catastale totale 88 mq (totale escluse aree scoperte 82 mq), Rendita
€ 490,63, nonché del box auto sito in Borgaro Torinese (TO), Via A. Gramsci n. 46, interno 66, piano S1, identificato al NCEU di Borgaro Torinese come segue: Fg. 12, particella 352, subalterno 10, categoria C/6, Classe 2, Consistenza 25 mq, totale superficie 26 mq, Rendita €
151,06. Per contro la moglie cederà al marito l'intera quota di sua proprietà della casa sita in
Pietra Ligure via Francesco Crispi n. 263 Scala 2, Int. 15 Piano S1-2, identificata al NCEU di
Pietra Ligure come segue: Fg.3, particella n. 131, subalterno 15, categoria A/3, Classe 2,
Consistenza vani 4, superficie catastale totale 52 mq (totale escluse aree scoperte 45 mq), Rendita
€ 568,10.
✓ La quota di proprietà della casa di Leini, in Via Giotto snc, resterà in capo alla sig.ra , Pt_1
senza nessuna pretesa al riguardo da parte del marito;
✓ La moglie verserà al marito la somma di € 5.000,00 a titolo una tantum.
✓ A prescindere dalla proprietà, la casa familiare resta assegnata alla madre, con la quale vive stabilmente la figlia maggiorenne non autonoma e, con le modalità di cui sopra, la figlia minorenne. pagina 2 di 5 ✓ Il cane sarà tenuto due settimane consecutive a testa, salvo variazioni durante le vacanze, e tutte le spese veterinarie, per medicinali e altre ed eventuali spese extra saranno divise al 50% tra
i coniugi.
✓ Le spese del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 9.4.2924, Parte_1 evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale affinché Controparte_1
pronunciasse la separazione personale tra i coniugi, premettendo che i coniugi contraevano matrimonio in Torino 22.10.2000, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Per_ Dall'unione nascevano: le figlie (il 26.8.2005) e (il 9.11.2012). La ricorrente ha chiesto Per_1 inoltre l'affido della figlia minore ai genitori, con collocazione prevalentemente con la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie di €. 300,00 (€ 150,00 cadauna).
Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma chiedendo che la stessa fosse addebitata alla moglie;
lo stesso ha chiesto l'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre ed assegnazione al padre della casa familiare, ponendo a carico della madre la somma di € 300,00 complessive per le 2 figlie.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 5 febbraio 2025, esperito invano il tentativo di riconciliazione, e quindi fin da allora autorizzati a vivere separati, i coniugi essendo emersa un'ipotesi di accordo hanno chiesto rinvio per rassegnare conclusioni congiunte.
Quindi all'udienza del 12.5.2025, hanno reso le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dai coniugi (con iniziale domanda di addebito della separazione in capo alla moglie), l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
pagina 3 di 5 Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio il
22 ottobre 2000 in Torino (atto n. 1030 P.II S.A), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (doc. 1 certificato di matrimonio).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere recepite e ratificate dal Collegio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sentito il
P.M., così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio il 22 ottobre 2000 in Torino (atto n. 1030 P.II S.A), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
2. Affida congiuntamente ad ambo i genitori la figlia minore con residenza della medesima Per_1 presso la madre, alla quale resterà assegnata la casa familiare, con l'uso degli arredi.
Per_
✓ La figlia maggiorenne (non ancora economicamente autonoma) resterà a vivere con la madre che provvederà alle esigenze di vitto e alloggio in via esclusiva. Le spese di abbigliamento, dell'auto (assicurazione, acquisto e manutenzione), acquisto e ricariche cellulare, da sostenere
Per_ nell'interesse di saranno interamente a carico della madre.
✓ La figlia minore starà con entrambi i genitori a settimane alterne dal lunedì alla domenica Per_1
sera, ad eccezione del giovedì sera, dalle 18.30 alle 21.30, che trascorrerà con il padre ma solo su espresso consenso della minore medesima.
✓ Ciascun genitore provvederà al mantenimento e alle esigenze della figlia quando l'avrà Per_1
con sé. Le spese di abbigliamento, dell'auto (assicurazione, acquisto e manutenzione), acquisto e ricariche cellulare, da sostenere nell'interesse di , saranno interamente a carico del padre. Per_1
✓ Per quanto non espressamente e diversamente previsto, ciascun genitore parteciperà in misura del 50% alle spese extra per ambo le figlie, così come previste e disciplinate nel Protocollo di intesa.
pagina 4 di 5 3. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che a definizione di ogni questione economica e patrimoniale insorta tra i coniugi il marito si impegna a cedere la propria quota di proprietà (pari a ½) alla moglie della casa familiare sita in Borgaro Torinese (TO), Via A. Gramsci
n. 48 Scala N Interno N1, Piano 1, identificata al NCEU di Borgaro Torinese come segue: Fg. 12, particella 353, subalterno 52, categoria A/2, Classe 2, Consistenza vani 5, superficie catastale totale 88 mq (totale escluse aree scoperte 82 mq), Rendita € 490,63, nonché del box auto sito in
Borgaro Torinese (TO), Via A. Gramsci n. 46, interno 66, piano S1, identificato al NCEU di
Borgaro Torinese come segue: Fg. 12, particella 352, subalterno 10, categoria C/6, Classe 2,
Consistenza 25 mq, totale superficie 26 mq, Rendita € 151,06. Per contro la moglie cederà al marito l'intera quota di sua proprietà della casa sita in Pietra Ligure via Francesco Crispi n. 263
Scala 2, Int. 15 Piano S1-2, identificata al NCEU di Pietra Ligure come segue: Fg.3, particella n.
131, subalterno 15, categoria A/3, Classe 2, Consistenza vani 4, superficie catastale totale 52 mq
(totale escluse aree scoperte 45 mq), Rendita € 568,10.
✓ La quota di proprietà della casa di Leini, in Via Giotto snc, resterà in capo alla sig.ra , Pt_1
senza nessuna pretesa al riguardo da parte del marito;
✓ La moglie verserà al marito la somma di € 5.000,00 a titolo una tantum.
✓ A prescindere dalla proprietà, la casa familiare resta assegnata alla madre, con la quale vive stabilmente la figlia maggiorenne non autonoma e, con le modalità di cui sopra, la figlia minorenne.
✓ Il cane sarà tenuto due settimane consecutive a testa, salvo variazioni durante le vacanze, e tutte le spese veterinarie, per medicinali e altre ed eventuali spese extra saranno divise al 50% tra i coniugi.
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 6 giugno 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
SE TR ND SC
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. ND SC Presidente
Dott.ssa SE TR Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1057/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi promossa con ricorso da:
nata a [...] il [...] (CF. ), cittadina italiana, Parte_1 C.F._1
residente in [...], difesa dall'Avv. Monica Traversa ed elettivamente domiciliata in Torino via Pietro Piffetti n. 24 per delega in atti;
ricorrente
CONTRO
nato a [...], il [...] (C.F. cittadino Controparte_1 C.F._2
italiano e residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Natalia Cicchelli sito in Milano, C.so Lodi n. 74, che lo assiste, rappresenta e difende in virtù della procura in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di
Ivrea-
Conclusioni congiunte
“✓ Pronunciare la separazione dei coniugi.
✓ Affidare congiuntamente ad ambo i genitori la figlia minore con residenza della Per_1
medesima presso la madre, alla quale resterà assegnata la casa familiare, con l'uso degli arredi.
pagina 1 di 5 Per_
✓ La figlia maggiorenne (non ancora economicamente autonoma) resterà a vivere con la madre che provvederà alle esigenze di vitto e alloggio in via esclusiva. Le spese di abbigliamento, dell'auto (assicurazione, acquisto e manutenzione), acquisto e ricariche cellulare, da sostenere
Per_ nell'interesse di , saranno interamente a carico della madre.
✓ La figlia minore starà con entrambi i genitori a settimane alterne dal lunedì alla Per_1
domenica sera, ad eccezione del giovedì sera, dalle 18.30 alle 21.30, che trascorrerà con il padre ma solo su espresso consenso della minore medesima.
✓ Ciascun genitore provvederà al mantenimento e alle esigenze della figlia quando l'avrà Per_1
con sé. Le spese di abbigliamento, dell'auto (assicurazione, acquisto e manutenzione), acquisto e ricariche cellulare, da sostenere nell'interesse di , saranno interamente a carico del padre. Per_1
✓ Per quanto non espressamente e diversamente previsto, ciascun genitore parteciperà in misura del 50% alle spese extra per ambo le figlie, così come previste e disciplinate nel Protocollo di intesa.
✓ A definizione di ogni questione economica e patrimoniale insorta tra i coniugi il marito si impegna a cedere la propria quota di proprietà (pari a ½) alla moglie della casa familiare sita in
Borgaro Torinese (TO), Via A. Gramsci n. 48 Scala N Interno N1, Piano 1, identificata al NCEU di Borgaro Torinese come segue: Fg. 12, particella 353, subalterno 52, categoria A/2, Classe 2,
Consistenza vani 5, superficie catastale totale 88 mq (totale escluse aree scoperte 82 mq), Rendita
€ 490,63, nonché del box auto sito in Borgaro Torinese (TO), Via A. Gramsci n. 46, interno 66, piano S1, identificato al NCEU di Borgaro Torinese come segue: Fg. 12, particella 352, subalterno 10, categoria C/6, Classe 2, Consistenza 25 mq, totale superficie 26 mq, Rendita €
151,06. Per contro la moglie cederà al marito l'intera quota di sua proprietà della casa sita in
Pietra Ligure via Francesco Crispi n. 263 Scala 2, Int. 15 Piano S1-2, identificata al NCEU di
Pietra Ligure come segue: Fg.3, particella n. 131, subalterno 15, categoria A/3, Classe 2,
Consistenza vani 4, superficie catastale totale 52 mq (totale escluse aree scoperte 45 mq), Rendita
€ 568,10.
✓ La quota di proprietà della casa di Leini, in Via Giotto snc, resterà in capo alla sig.ra , Pt_1
senza nessuna pretesa al riguardo da parte del marito;
✓ La moglie verserà al marito la somma di € 5.000,00 a titolo una tantum.
✓ A prescindere dalla proprietà, la casa familiare resta assegnata alla madre, con la quale vive stabilmente la figlia maggiorenne non autonoma e, con le modalità di cui sopra, la figlia minorenne. pagina 2 di 5 ✓ Il cane sarà tenuto due settimane consecutive a testa, salvo variazioni durante le vacanze, e tutte le spese veterinarie, per medicinali e altre ed eventuali spese extra saranno divise al 50% tra
i coniugi.
✓ Le spese del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 9.4.2924, Parte_1 evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale affinché Controparte_1
pronunciasse la separazione personale tra i coniugi, premettendo che i coniugi contraevano matrimonio in Torino 22.10.2000, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Per_ Dall'unione nascevano: le figlie (il 26.8.2005) e (il 9.11.2012). La ricorrente ha chiesto Per_1 inoltre l'affido della figlia minore ai genitori, con collocazione prevalentemente con la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie di €. 300,00 (€ 150,00 cadauna).
Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma chiedendo che la stessa fosse addebitata alla moglie;
lo stesso ha chiesto l'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre ed assegnazione al padre della casa familiare, ponendo a carico della madre la somma di € 300,00 complessive per le 2 figlie.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 5 febbraio 2025, esperito invano il tentativo di riconciliazione, e quindi fin da allora autorizzati a vivere separati, i coniugi essendo emersa un'ipotesi di accordo hanno chiesto rinvio per rassegnare conclusioni congiunte.
Quindi all'udienza del 12.5.2025, hanno reso le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dai coniugi (con iniziale domanda di addebito della separazione in capo alla moglie), l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
pagina 3 di 5 Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio il
22 ottobre 2000 in Torino (atto n. 1030 P.II S.A), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (doc. 1 certificato di matrimonio).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere recepite e ratificate dal Collegio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sentito il
P.M., così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio il 22 ottobre 2000 in Torino (atto n. 1030 P.II S.A), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
2. Affida congiuntamente ad ambo i genitori la figlia minore con residenza della medesima Per_1 presso la madre, alla quale resterà assegnata la casa familiare, con l'uso degli arredi.
Per_
✓ La figlia maggiorenne (non ancora economicamente autonoma) resterà a vivere con la madre che provvederà alle esigenze di vitto e alloggio in via esclusiva. Le spese di abbigliamento, dell'auto (assicurazione, acquisto e manutenzione), acquisto e ricariche cellulare, da sostenere
Per_ nell'interesse di saranno interamente a carico della madre.
✓ La figlia minore starà con entrambi i genitori a settimane alterne dal lunedì alla domenica Per_1
sera, ad eccezione del giovedì sera, dalle 18.30 alle 21.30, che trascorrerà con il padre ma solo su espresso consenso della minore medesima.
✓ Ciascun genitore provvederà al mantenimento e alle esigenze della figlia quando l'avrà Per_1
con sé. Le spese di abbigliamento, dell'auto (assicurazione, acquisto e manutenzione), acquisto e ricariche cellulare, da sostenere nell'interesse di , saranno interamente a carico del padre. Per_1
✓ Per quanto non espressamente e diversamente previsto, ciascun genitore parteciperà in misura del 50% alle spese extra per ambo le figlie, così come previste e disciplinate nel Protocollo di intesa.
pagina 4 di 5 3. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che a definizione di ogni questione economica e patrimoniale insorta tra i coniugi il marito si impegna a cedere la propria quota di proprietà (pari a ½) alla moglie della casa familiare sita in Borgaro Torinese (TO), Via A. Gramsci
n. 48 Scala N Interno N1, Piano 1, identificata al NCEU di Borgaro Torinese come segue: Fg. 12, particella 353, subalterno 52, categoria A/2, Classe 2, Consistenza vani 5, superficie catastale totale 88 mq (totale escluse aree scoperte 82 mq), Rendita € 490,63, nonché del box auto sito in
Borgaro Torinese (TO), Via A. Gramsci n. 46, interno 66, piano S1, identificato al NCEU di
Borgaro Torinese come segue: Fg. 12, particella 352, subalterno 10, categoria C/6, Classe 2,
Consistenza 25 mq, totale superficie 26 mq, Rendita € 151,06. Per contro la moglie cederà al marito l'intera quota di sua proprietà della casa sita in Pietra Ligure via Francesco Crispi n. 263
Scala 2, Int. 15 Piano S1-2, identificata al NCEU di Pietra Ligure come segue: Fg.3, particella n.
131, subalterno 15, categoria A/3, Classe 2, Consistenza vani 4, superficie catastale totale 52 mq
(totale escluse aree scoperte 45 mq), Rendita € 568,10.
✓ La quota di proprietà della casa di Leini, in Via Giotto snc, resterà in capo alla sig.ra , Pt_1
senza nessuna pretesa al riguardo da parte del marito;
✓ La moglie verserà al marito la somma di € 5.000,00 a titolo una tantum.
✓ A prescindere dalla proprietà, la casa familiare resta assegnata alla madre, con la quale vive stabilmente la figlia maggiorenne non autonoma e, con le modalità di cui sopra, la figlia minorenne.
✓ Il cane sarà tenuto due settimane consecutive a testa, salvo variazioni durante le vacanze, e tutte le spese veterinarie, per medicinali e altre ed eventuali spese extra saranno divise al 50% tra i coniugi.
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 6 giugno 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
SE TR ND SC
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 5 di 5