Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/06/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore -
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello avente ad oggetto: Altri contratti atipici.
Proposta da:
(P. IVA , in persona del legale rappresentante PA P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Markt, 1 -54470 Bernkastel-Keus (Germania) rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'Avv. Francesco Pastori (C.F. C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Viale dell'Aeronautica n. 12;
-Appellante-
-contro-
(già ) in persona Controparte_1 Controparte_2
dei suoi amministratori Sigg.ri e e, con sede legale in Chiavari (GE), CP_2 CP_2
Via Piacenza, n. 347/B, elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Palermo n. 5/11 presso lo studio dell'Avv. Loris Felice (C.F. che la rappresenta e difende congiuntamente e C.F._2
comparsa di costituzione e risposta;
-Appellata
-per la riforma-
della sentenza n. 2020/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 09.07.24 e notificata in data 12.07.24.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Genova adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa e/o in forze delle norme di giustizia che riterrà applicabili al caso in esame:
A) in via preliminare: accogliere l'istanza di sospensione e per l'effetto sospendere, ex art 283 c.p.c,
l'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata;
B) nel merito: accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2020/2024 emessa dal Tribunale di Genova, I sez., Giudice Dott. Gibelli, in data 09.04.2024, depositata in data
09.07.2024, notificata il 12.07.2024, nel procedimento recante r.g. 673/2022 accogliere le conclusioni rese nel giudizio di primo grado e di seguito riportate:
a) in via preliminare, rigettare l'avversa richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo europeo n. 2450/2020 poiché inammissibile e/o infondata per le ragioni dedotte nella narrativa del presente atto e per quelle che saranno ritenute di giustizia;
b) in via preliminare, rigettare l'avversa richiesta di conferma del decreto ingiuntivo europeo opposto poiché inammissibile e/o infondata per le ragioni dedotte nella narra-vita del presente atto
e per quelle che saranno ritenute di giustizia;
c) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della citazione per assoluta in-certezza della cosa oggetto della domanda, dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ex art. 163, terzo comma, n. 3 e 4 c.p.c.
d) nel merito, rigettare in toto l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata per le ragioni esposte in narrativa e quelle che saranno ritenute di giustizia ed ac-certare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla , neanche a titolo di spese nell'importo asserito CP_3 CP_1 di € 2.541,50.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.”. Per l'appellata: “- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto. -
Accogliere l'impugnazione incidentale e dunque, in riforma della parte di dispositivo con cui il
Tribunale “Condanna parte convenuta a versare a parte attrice la somma di euro 56.472,00 a titolo di corrispettivo contrattuale oltre gli interessi commerciali dal dovuto ad oggi”, accertare e dichiarare l'inadempimento di ai contratti del 19.05.19 e 06.08.19 e Controparte_4 per l'effetto condannarla al pagamento in favore di della somma di Euro Controparte_1
71.092,00= quale importo risultante dalla differenza tra il dovuto ed il versato o, in subordine, quello di Euro 61.472,00 corrispondente alla differenza tra il totale contrattuale e le forniture ed i lavori effettivamente realizzati, oltre interessi commerciali dal dovuto al saldo. - Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.”.
***
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data in data 20.1.2022, conveniva in Controparte_1
giudizio dinnanzi al Tribunale di Genova proprietaria del ristorante CP_4 PA
per sentire dichiarare il suo inadempimento rispetto a due contratti sottoscritti tra le parti CP_3
in data 16.05.19 e 06.08.19 e, quindi, accertare e dichiarare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo europeo n. 2450/2020 emesso dal Tribunale di Genova.
In particolare, l'originaria attrice esponeva:
- che le due società avevano stipulato due contratti, in data 16.5.2019 e in data 6.8.2019, con i quali veniva prevista la fornitura di beni dalla - specializzata in progettazioni, Controparte_2
ristrutturazioni e forniture di arredi per attività commerciali - alla presso Controparte_5
il ristorante per un totale di euro 161.092,00; CP_3
- che, tuttavia, nonostante gran parte della merce fosse stata consegnata e installata, avrebbe PA
corrisposto unicamente la somma di euro 90.000,00, asserendo che il pagamento parziale sarebbe stato da ricondursi all'omessa consegna, da parte di , di alcuni beni;
CP_1
- che, in data 4.10.2020, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Genova l'emissione del CP_1
Decreto ingiuntivo Europeo N 2450/2020 per la complessiva somma di €73.633,50, che veniva opposto da con atto del 11.02.21. PA
Si costituiva in giudizio , proprietaria del ristorante Controparte_4 CP_3
sostenendo: - l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande di concessione della provvisoria esecutività e di conferma del decreto ingiuntivo europeo opposto in quanto, a seguito dell'atto di opposizione dell'11.02.2021, l'ingiunzione europea avrebbe perso definitivamente efficacia;
- la tardività e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'avversa azione perché, secondo le sentenze nn. 2840 e 2841 del 2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel procedimento per decreto ingiuntivo europeo, il creditore dovrebbe introdurre il giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto la pretesa economica di cui al provvedimento monitorio nel rispetto del termine concesso dal
Giudice emittente l'ingiunzione di pagamento, pena l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307
c.p.c.;
- la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'articolo 163 c.p.c., sotto il profilo dell'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto della domanda;
- l'infondatezza nel merito della domanda attorea, giacché il pagamento parziale di sarebbe CP_3
stato dovuto al fatto che non avrebbe consegnato tutta la merce prevista nei contratti e CP_1
non avrebbe provveduto all'installazione di tutti gli arredi.
La causa, dopo essere stata istruita documentalmente e a mezzo testi, veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visti gli artt.
275 e ss, 281 quinquies comma 1 del c.p.c.; CONDANNA parte convenuta a versare a parte attrice la somma di euro 56.472,00 a titolo di corrispettivo contrattuale oltre agli interessi commerciali dal dovuto ad oggi;
CONDANNA la stessa parte a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 7.616.00 per oneri di difesa oltre esborsi non imponibili documentabili della presente fase, rimborso forfetario, iva e cpa, come per legge;
”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- nella fattispecie in esame, il creditore, in sede di compilazione del modulo di decreto ingiuntivo europeo, non avrebbe selezionato l'opzione di interrompere il procedimento in caso di opposizione proposta dal debitore, con la conseguenza che l'azione autonoma instaurata da con CP_1
l'atto di citazione notificato il 20.01.22 sarebbe stata ammissibile;
- anche a voler prescindere da tale considerazione, nel caso di specie non sarebbe stato possibile ritenere precluso al creditore di far valere il proprio diritto con un giudizio autonomo dopo l'opposizione al decreto ingiuntivo europeo proposta dal debitore, perché , con l'atto CP_1
introduttivo del presente procedimento, non si sarebbe limitata a chiedere la conferma del provvedimento monitorio, avendo formulato anche conclusioni svincolate da quest'ultimo; - l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da sarebbe stata infondata perché PA
, nel proprio atto introduttivo, avrebbe esposto i fatti costitutivi della propria domanda CP_1
in modo chiaro e avrebbe esaustivamente svolto le argomentazioni giuridiche a sostengo delle proprie pretese, facendo anche riferimento ai documenti prodotti;
- nel merito, a conferma della correttezza dell'operato di si sarebbero potute valorizzare CP_1 le seguenti circostanze: “1) la sussistenza di dettagliato contratto, 2) la sussistenza di documenti di trasporto che evidenziano la fornitura di merce “sostanzialmente coincidente con quella indicata in contratto”, 3) la sussistenza di fatture ancora “sostanzialmente coincidenti a contratto e documenti di trasporto” e non contestate per lungo tempo;
4) in generale l'assenza di ogni contestazione scritta da parte del “fornito”, se non in giudizio.” (pag. 10 della sentenza impugnata);
- le uniche merci pacificamente non consegnate sarebbero state due vetrinette dal valore complessivo di euro 9.620,00 e vi sarebbe stato un difetto di prova quanto alla fornitura esatta delle lampade e delle sedie indicate nei documenti di trasposto di cui al doc. 4) di parte attrice, per un valore stimabile in euro 5.000,00;
- la somma di euro 5.000,00 che sosteneva di aver corrisposto a controparte mediante PA
bonifico in data 17.04.19 sarebbe stata da imputarsi ad una causale diversa dalle forniture oggetto di causa.
Con atto di citazione in appello notificato in data 09.09.24, und PA PA
impugnava la predetta decisione, deducendo due motivi.
Col primo motivo (“IN RELAZIONE ALL'ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DEL
REGOLAMENTO CE N. 1896/2006 ED ERRATA E/O DISATTESA INTERPRETAZIONE E/O
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ESPRESSO DALLA CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN. 31/01/2019, N. 2840 E 2841 IN CORRELAZIONE CON LE CONCLUSIONI RESE
DALLA . PRONUNCIA ULTRA PETITA E/O EXTRA PETITA– CP_1
VIOLAZIONE EX ART 112 C.P.C.”) l'appellante si doleva dell'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui essa aveva disatteso le sue eccezioni di rito riguardanti l'inammissibilità della domanda proposta da in via autonoma a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo CP_1
europeo n. 2450/20.
In particolare, secondo il giudizio introdotto da controparte con l'atto di citazione del PA
20.01.22, giusta i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con le sentenze nn.
2840 e 2841 del 2019, avrebbe dovuto essere dichiarato estinto ex art. 307 c.p.c. per essere stato instaurato a distanza di un anno dal deposito dell'opposizione a decreto ingiuntivo europeo e, comunque, oltre tre mesi dall'opposizione stessa. Inoltre, il primo Giudice si sarebbe discostato dalle conclusioni formulate dalla , travalicando il thema decidendum e violando, quindi, CP_1
l'articolo 112 c.p.c.
Col secondo motivo (ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE. VIOLAZIONE DELL'ART. 115
E ART. 116 C.PC.”) l'appellante lamentava che il Tribunale di Genova, nella decisione di prime cure, avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie acquisite tramite i documenti di trasporto versati in atti e l'escussione dei testi.
Sul punto, l'originaria convenuta sosteneva che dai documenti di trasporto, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, non sarebbe risultata la consegna e l'installazione di tutta la merce indicata ex adverso nei contratti e nelle fatture prodotte. Inoltre, il Tribunale di Genova avrebbe omesso di considerare che il teste avrebbe escluso che fossero stati consegnati al ristorante Tes_1 CP_3
gli apparecchi di illuminazione, dal valore di euro 18.000,00, e le sedie menzionati nei contratti de quibus.
In definitiva, secondo l'appellante, controparte non avrebbe fornito beni per un importo complessivo pari a circa euro 70.000,00, ciò che avrebbe giustificato il pagamento parziale rispetto all'importo contrattualmente dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.12.24, si costituiva in giudizio
, contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: CP_1
- quanto al primo motivo di appello, che le sue conclusioni di primo grado sarebbero state trascritte nella sentenza impugnata in modo incompleto, perché sarebbe stata omessa la domanda da essa formulata in via subordinata, con cui era stata chiesta la condanna di controparte a corrispondere gli importi contrattualmente dovuti indipendentemente dal decreto ingiuntivo europeo n. 2450/2020; che la giurisprudenza della Cassazione richiamata da controparte sarebbe stata inconferente al caso di specie, in quanto l'odierna appellata non avrebbe manifestato la volontà di interrompere il procedimento monitorio in caso di opposizione, con la conseguenza che del tutto correttamente non era mai stato assegnato un termine per la riassunzione;
che essa avrebbe espressamente richiesto nelle conclusioni rassegnate e meglio precisate nella memoria ex art.183 c.6 n.1 c.p.c. del 09.06.22 che venisse accertato e dichiarato l'inadempimento ai contratti 16.05.19 e CP_4 PA
06.08.19 e per l'effetto condannarla al pagamento dell'importo contrattualmente ancora dovuto di
Euro 71.092,00 o di quello superiore o inferiore risultante a seguito di istruttoria;
- quanto al secondo motivo, che essa avrebbe dimostrato la corrispondenza tra la merce ordinata nei contratti e quella indicata come consegnata nei DDT e la corretta esecuzione di tutti i lavori manuali tra cui quelli murali;
che l'originaria convenuta avrebbe riconosciuto di non avere rispettato i termini di pagamento contrattualmente previsti e avrebbe confermato di non avere mai effettuato alcuna contestazione a se non nel corso del giudizio di primo grado;
che i testi escussi avrebbe CP_1
confermato la veridicità del materiale fotografico prodotto da al doc. 2) sub 8) dal quale CP_1
si sarebbe potuto evincere che controparte avrebbe regolarmente ricevuto tutti i beni commissionati nei contratti de quibus.
Inoltre, , costituendosi in giudizio, proponeva appello incidentale affidato a un unico CP_1 motivo (“ERRONEA MOTIVAZIONE A SUPPORTO DEL RIGETTO DELLA DOMANDA
AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DI CONDANNA DI Controparte_4
AL PAGAMENTO DELL'INTERO IMPORTO RESIDUO PER EURO 71.092,00 IN LINEA
[...]
CAPITALE”).
In particolare, l'originaria attrice si doleva del fatto che il Giudice di primo grado aveva sottratto dal totale dovuto da controparte la somma di euro 5.000,00 per effetto di un asserito difetto di prova relativo alla fornitura degli apparecchi di illuminazione e delle sedie.
In argomento, osservava, da un lato, che le lampade sarebbero state regolarmente CP_1
assemblate, installate e collegate sul posto, come si sarebbe potuto evincere dalla documentazione fotografica prodotta oltreché dalle dichiarazioni testimoniali e, dall'altro lato, precisava che il teste avrebbe confermato che le sedie indicate in fattura sarebbero state consegnate a seguito di Tes_2
accordi intervenuti direttamente col destinatario dopo che gli sgabelli inizialmente forniti erano stati restituiti perché non conformi a quanto pattuito.
Da ultimo, l'originaria attrice lamentava il fatto che il primo Giudice avrebbe omesso di considerare la clausola n. 3 dei contratti azionati, a mente della quale “i pagamenti - nessuno escluso -devono essere effettuati a merce pronta presso la sede della venditrice in Chiavari. (…) Ogni ritardo o irregolarità dei pagamenti dà diritto alla venditrice di troncare immediatamente e senza formalità di sorta la fornitura anche inerente ad altro contratto. In caso di ritardo dei pagamenti il compratore perde il diritto all'eventuale sconto e deve corrispondere gli interessi commerciali in ragioni di sei punti oltre il tasso ufficiale di sconto dalla scadenza del giorno di pagamento. La mancanza del pagamento alla scadenza fissata anche di una sola rata da diritto alla venditrice di richiedere la risoluzione del contratto, il pagamento immediato dell'intero debito, oppure di riprendersi tutto
l'impianto presso chiunque o dovunque si trovi fatta salva ogni maggior ragione per quanto ancora da esigere restano acquisiti i versamenti già fatti risarcimento dei danni.”.
La Corte, con ordinanza del 10.01.25, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, non ritenendo sussistente né il requisito del fumus boni iuris, né quello del periculum in mora. La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza adottata in pari data, rinviava la causa all'udienza del 22.05.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
Con ordinanza del 23.05.25, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Entrambi i gravami appaiono infondati e debbono pertanto essere rigettati.
Ed invero, prendendo le mosse dal primo motivo dell'appello principale, in assenza di nuovi elementi di valutazione forniti dalla difesa di parte appellante, appare in questa sede da ribadire quanto già osservato in sede di ordinanza emessa da questa Corte in punto inibitoria in data 10.1.2025 e cioè che dagli atti di primo grado risulta che nel modello A relativo alla domanda del c.d. IPE (Ingiunzione di Pagamento Europea) il creditore non aveva richiesto al Giudice emittente l'IPE che, CP_1
in caso di opposizione, il procedimento venisse interrotto (indicando il codice 01) ma, anzi, aveva espressamente indicato il codice 03 e cioè quello volto a specificare che, in caso di opposizione, avrebbe tutelato il proprio diritto mediante l'esercizio di autonoma azione giudiziale nelle forme ordinarie.
Da ciò consegue che il Giudice dell'IPE non doveva assegnare alcun termine di riassunzione innanzi a sé del procedimento, così come effettivamente si è verificato nella specie, essendosi il procedimento n. 6369/2020 esaurito con l'emissione dell'IPE in oggetto, ancorchè opposto.
Come già evidenziato, inoltre, le stesse SS.UU. 2840 e 2841/2019 citate da parte appellante (riferite ad un caso diverso da quello per cui è causa, in cui invece il creditore aveva manifestato l'intenzione di interrompere il giudizio IPE ed il Giudice dell'IPE aveva assegnato il termine per la riassunzione) il modo in cui è regolato il procedimento di emissione dell'IPE è del tutto disomogeneo da quello del procedimento per decreto ingiuntivo di diritto italiano posto che il vaglio del Giudice dell'IPE non ha la stessa estensione e lo stesso oggetto di quello del Giudice adito con ricorso per decreto ingiuntivo giacchè “risulta impraticabile considerare la situazione di chi abbia ottenuto l'IPE come sostanzialmente simile a quella del creditore che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo di diritto italiano, sì da giustificare l'individuazione delle norme di procedura civile ordinaria da applicarsi a seguito dell'opposizione in quelle che regolano lo svolgimento dell'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. e ss”, ciò tenuto conto anche del fatto che “L'opposizione di diritto italiano è, dunque, un atto motivato e lo è non solo perché il ricorso monitorio identifica la domanda, ma anche perché è supportato dalla produzione della prova scritta, che è stata apprezzata del giudice. L'opposizione all'IPE è, invece, atto immotivato”.
In questa situazione, è certamente rimessa alla facoltà del creditore azionante l'IPE la scelta di escludere o meno che l'opposizione all'IPE determini l'interruzione/estinzione del relativo procedimento o meno: scelta che nel caso in esame è stata esercitata nel senso di azionare una domanda del tutto autonoma ed indipendente da quella relativa al procedimento relativo all'IPE
(iscritto al n. 6369/2020) che, quindi, ha esaurito i suoi effetti.
Da qui l'infondatezza del primo motivo dell'appello principale.
Per quanto attiene al secondo suo motivo, va in primo luogo ricordato che, quanto alla valenza probatoria dei documenti di trasporto, è stato anche di recente affermato dalla Suprema Corte che “La falsità accertata della sottoscrizione in calce ad un documento non impedisce di considerarlo un principio di prova per iscritto al fine dell'ammissione, ex art. 2724, n. 1, c.c., della prova testimoniale, laddove la provenienza del documento dalla parte contro cui esso è prodotto sia desumibile in modo plausibile da altre circostanze. (Nella specie, a seguito di una perizia si era accertata la falsità delle sottoscrizioni in calce a documenti di trasporto di cui si allegava l'avvenuta firma da parte del titolare dell'impresa convenuta, ma era plausibile che le firme fossero state apposte dal magazziniere, considerato anche che il timbro sul documento apparteneva alla ditta)” Così Corte Cass. 25.8.2023,
n. 25276.
Nel caso in esame, non solo è venuta meno l'iniziale contestazione mossa dall'appellante in primo grado circa la mancanza da parte della stessa della sottoscrizione dei 4 DDT prodotti da
, ma i testi escussi in primo grado hanno altresì riferito che le firme apposte in calce al CP_6
DDT erano proprio del e cioè del marito della socie e amministratore di fatto Tes_1 PA
della società appellante.
Da ciò consegue che essi costituiscono piena prova della consegna - come minimo - dei beni ivi indicati.
Appare peraltro meritevole di condivisione l'osservazione svolta dal Giudice di primo grado a mente della quale tali documenti non sono redatti nella consapevolezza di un potenziale conflitto, ma sono solo “annotazioni commerciali di rito”.
E la non esaustività/genericità delle elencazioni dei beni elencati nei 4 DDT trova peraltro conferma nel fatto che non vi è neppure omogeneità di termini tra gli stessi e le fatture per cui è causa: si veda per esempio la dicitura “sgabelli imbottiti” presente nei DDT e non presente nelle fatture ove vi è solo il riferimento a “sedie imbottite” ovvero la dicitura “tavolo big” o “tavoli sala” presente invece nelle fatture che non trova corrispondenza nei DDT ove si fa riferimento invece a “tavoli”, essendo invece i contratti costituenti la “causa petendi” del rapporto per cui è causa (e cioè il contratto del 16.5.2019 e del 6.8.2019) ricognitivi di tuttigli arredi ora indicati.
A ciò si aggiunga che i testi escussi nelle persone dei signori e hanno confermato Tes_1 Tes_2
la veridicità del materiale fotografico prodotto da relativo ai beni consegnati dalla CP_1
stessa, beni che coincidono con i DDT prodotti,
Ulteriore argomento di prova utilizzato dal Giudie di primo grado ed in questa sede condivisibile appare infine il fatto che le fatture azionate non siano state contestate per lungo tempo e che non vi si sia stata alcuna contestazione scritta da parte del “fornito”, se non ad esito della domanda giudiziale azionata nei suoi confronti.
Da qui l'infondatezza del secondo motivo ed il conseguente rigetto dell'appello principale.
Ad analoghe conclusioni deve tuttavia pervenirsi con riguardo all'appello incidentale proposto da e fondato su un unico motivo con cui, come si è visto, si è doluta del fatto che il CP_1
Giudice di primo grado aveva sottratto dal totale dovuto da controparte la somma di euro 5.000,00 per effetto di un asserito difetto di prova relativo alla fornitura degli apparecchi di illuminazione e delle sedie.
In effetti, appare condivisibile da parte della Corte anche l'assunto del Giudice di primo grado a mente del quale vi è stata una carenza di prova in ordine alla completezza numerica della fornitura di lampade e soprattutto di sedie: i documenti di trasporto dimostrano come la fornitura sia stata parziale, circostanza confermata dalle dichiarazioni testimoniali dei già citati testi escussi che hanno riferito che le sedie sono state consegnate in quantità inferiore rispetto a quella pattuita e che il sistema di illuminazione, comprensivo delle lampade, non è mai stato fornito.
Da qui il rigetto anche dell'appello incidentale e l'integrale conferma della sentenza appellata.
In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello principale e l'appello incidentale sono stati integralmente rigettati.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Rigetta l'appello principale proposto da ,, PA - Rigetta l'appello incidentale proposta da e per l'effetto Controparte_1
- Conferma integralmente la sentenza appellata del Tribunale di Genova, n. 2020/2024,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello principale e l'appello incidentale sono stato integralmente rigettati.
Così deciso in Genova, il 28.5.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni