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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6867/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5892/2024 tra
+ 1 Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 20 gennaio 2025, ad ore 10:45, innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per + 1, entrambi presenti personalmente. l'avv. EMANUELA BIAVA la Parte_1 quale si riporta alle note difensive depositate nel termine assegnato insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con liquidazione delle spese come da nota depositata. Autorizza il Tribunale
a depositare la sentenza immediatamente dopo la Camera di Consiglio non avendo interesse a presenziare alla lettura.
Per presente personalmente, nessuno difensore costituito. CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 11:10.
All'esito provvede come segue pronunciando la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura integrale in assenza delle parti e provvedendo all'immediato deposito in Cancelleria.
Verbale chiuso alle ore 13:03.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 6867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6867/2024 promossa
DA
, C.F. , residente in [...] C.F._1
n. 12/B, e , C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
Campomorone (GE), via Rutta n.2, entrambi elettivamente domiciliati in Bergamo, via Tasca n. 3 presso lo studio dell'Avv. Emanuela Biava che li rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NEI CONFRONTI DI
C.F. , residente in [...] C.F._3
Sangue n. 6;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Accertamento intervenuta risoluzione del contratto di locazione, condanna al rilascio e al risarcimento dei danni subiti.
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLA PARTE RICORRENTE
“IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione, a far data dal 27.2.2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 30.10.2023, registrato in data 7.11.2023 al n. 007805- serie 3 T, tra i signori (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. ) quali locatori e il signor Parte_2 CodiceFiscale_4 CP_1
(c.f. ) quale conduttore, alla luce della comunicazione 22.2.2024 in atti C.F._3
(doc.n.3) ricevuta dal signor in data 27.2.2024, per le ragioni analiticamente dedotte CP_1
in atti. - Condannare il signor (c.f. ), residente in [...]C.F._3
(MI), via Volontari del Sangue n.6, a riconsegnare, immediatamente, ovvero nel diverso termine che
l'adito Tribunale vorrà al riguardo fissare, ai signori (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...] e (c.f. Parte_2
), residente in [...], le porzioni immobiliari CodiceFiscale_4
ubicate in Cinisello Balsamo (MI), via Volontari del Sangue n.6, composte da appartamento ad uso di abitazione, al quarto piano, costituito da 4 locali oltre servizi ed accessori, con annessa cantina al piano interrato e box singolo al piano interrato, contraddistinte al NCEU, Comune di Cinisello
Balsamo (MI), al foglio 28, mappale 428, sub. 8, classe 6, cat. A/3, vani 6,5, piano 4-S1 (abitazione
e cantina) e al foglio 28, mappale 428, sub. 131, classe 9, cat. C/6, 13 mq (box autorimessa), libere da persone e da cose.
- Accertata e dichiarata l'occupazione senza titolo, ad opera del signor , delle porzioni CP_1
immobiliari originariamente locate a far data dal 27.2.2024 sino alla data di rilascio delle stesse, condannare il signor (c.f. ), residente in [...]C.F._3
(MI), via Volontari del Sangue n.6, al pagamento in favore dei signori (c.f. Parte_1
), residente in [...] e C.F._1 [...]
(c.f. ), residente in [...], della Parte_2 CodiceFiscale_4
somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile per le mensilità già maturate e non corrisposte di settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024, dicembre 2024 e gennaio 2025, per un totale ad oggi di euro 5.000,00, nonché per tutte le mensilità che matureranno sino all'effettivo rilascio dell'immobile, unitamente alla somma mensile di euro
400,00 di a titolo di oneri accessori inerenti l'immobile – ovvero, in subordine, le diverse somme ritenute di giustizia - per le pregresse mensilità già scadute e on corrisposte di settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024, dicembre 2024 e gennaio 2025, per un totale ad oggi di euro 2.000,00, nonché per tutte le mensilità che matureranno sino all'effettivo rilascio dell'immobile, unitamente agli interessi legali dal dovuto alla domanda giudiziale e moratori ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA meramente subordinata:
Alla luce della natura documentale della presente controversia, del riparto degli oneri probatori in capo alle parti e della non contestazione delle circostanze indicate nel ricorso introduttivo ad opera di parte resistente, si chiede l'ammissione, ove necessario, di prova per interrogatorio formale del resistente sulle circostanze di fatto articolate nel presente ricorso. CP_1
Si chiede, altresì, l'ammissione di prova per testimoni, indicandosi all'uopo la signora Tes_1
residente in [...], sul seguente capitolo di prova:
[...] I)- Vero che in data 27.2.2024 ho personalmente consegnato al signor la CP_1 raccomandata n. 200378188615 proveniente dall'avvocato Emanuela Biava, come da estratto del registro di portineria che mi si rammostra (doc.n. 3 fascicolo di parte ricorrente)?
IN OGNI CASO:
Spese e compensi di giudizio, ivi compresi i compensi e le spese della pregressa fase di mediazione, dei quali si chiede la liquidazione come da allegata nota spese, interamente rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe, premettendo che in data 30.10.2023, con contratto registrato il successivo
7.11.2023, al n. 007805, serie 3T, presso l'ufficio territoriale di Monza dell'Agenzia delle Entrate, avevano concesso in locazione a - per la durata di anni quattro automaticamente CP_1
prorogabili per eguale periodo, al canone annuale di € 12.000,00 da corrispondersi in dodici mensilità di pari importo unitamente al rimborso degli oneri accessori quantificati, per il primo anno, in €
4.800,00, salvo conguaglio, da pagarsi con le stesse modalità del canone in 12 rate mensili anticipate di euro 400,00 cadauna e scadenti il giorno 1 di ogni mese - l'unità immobiliare posta al piano quarto dell'immobile sito in Cinisello Balsamo, via Volontari del Sangue n. 6, composta da 4 locali oltre servizi ed accessori, annessa cantina al piano interrato e box singolo al piano interrato, il tutto al
NCEU del Comune di Cinisello Balsamo contraddistinta come segue: - appartamento e cantina al foglio 28, mappale 428, sub 8, classe 6, cat. A/3, vani 6,5, rendita catastale € 721,75, piano 4-S1; - box autorimessa al foglio 28, mappale 428, sub. 131, classe 9, cat. C/6, vani 13 mq, rendita catastale
54,38, e deducendo che all'articolo 14 del medesimo contratto, doppiamente sottoscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti avevano stabilito che “il mancato pagamento del canone e delle spese accessorie entro i termini tassativi ed inderogabili previsti dall'art. 3” sarebbe stato “causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.”, a fronte del mancato pagamento del canone scaduto in data
1.2.2024, hanno chiesto accertarsi la legittimità dell'esercizio del diritto di risolvere di diritto il contratto di locazione esercitata con raccomandata regolarmente ricevuta dal conduttore in data
24.2.2024 e condannarsi quest'ultimo al rilascio dell'immobile ed alla corresponsione di tutti i canoni non corrisposti e la successiva indennità di occupazione maturata a decorrere dalla data della risoluzione di diritto sino a quella dell'effettivo rilascio dando atto, tuttavia, che in data 8.3.2024 era stato corrisposto l'importo di € 1.400,00 trattenuto a titolo di indennità di occupazione ed oneri accessori relativi alla mensilità di febbraio 2024, che in data 14.3.2024 era stato corrisposto l'importo di € 1.400,00 trattenuto a titolo di indennità di occupazione ed oneri accessori relativi alla mensilità di marzo 2024, e, infine, che in data 12.4.2024 era stato corrisposto l'ulteriore importo di € 1.400,00 trattenuto a titolo di indennità ed oneri accessori relativi alla mensilità di aprile 2024.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza del 13.1.2025 il resistente non si è costituito in giudizio ma, comparendovi personalmente, ha sollecitato la concessione di un breve differimento per consentirgli la nomina di un legale.
Differita la causa all'odierna udienza, stante la reiterata mancata costituzione, discussione orale a cura della sola parte ricorrente e successivo espletamento della Camera di Consiglio, all'esito la causa può essere decisa come segue, in conformità alla domanda proposta da e Pt_1 Parte_2
.
[...]
Preso atto, infatti, dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, al cui primo incontro la parte resistente non ha ritenuto opportuno presenziare così come, pur comparendo spontaneamente in prima udienza chiedendo disporsi un rinvio al fine di dare mandato ad un avvocato al fine di costituirsi regolarmente in giudizio, ha deliberatamente optato di rimanere contumace, all'art. 14 del contratto di locazione le parti avevano espressamente previsto che “il mancato pagamento del canone e delle spese accessorie entro i termini tassativi ed inderogabili previsti dall'art. 3 del presente contratto è causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.”.
Il termine, “tassativo e inderogabile”, previsto dall'art. 3 era il giorno 1 di ciascun mese, con pagamento anticipato del canone e degli oneri accessori forfettariamente determinati in € 400,00 mensili, salvo conguaglio, e la clausola, anche se per sua natura priva di carattere e contenuto vessatorio, è stata specificatamente sottoscritta dal conduttore anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c..
Ad ogni modo il conduttore, deliberatamente rimanendo contumace, non ha neppure lamentato un qualsivoglia esercizio abusivo del diritto azionato, non consentendo al Tribunale, fermo restando l'inapplicabilità al caso di specie della tutela protezionistica in materia di “consumatore”, di effettuare alcun ulteriore vaglio alternativo.
Ad ogni buon conto, nonostante le ripetute richieste avanzate via “WhattsApp” e le rassicurazioni fornite dal conduttore (cfr. in tal senso il documento n. 2), la rata di dicembre non è stata corrisposta nei termini pattuiti, e neppure tardivamente, tant'è che con raccomandata inviatagli in data 22.2.2024
e consegnata dall'agente postale al portiere dello stabile condominiale il successivo 24.2.2024 (cfr. in tal senso il documento n. 3), materialmente ricevuta dal conduttore in pari data (cfr. in tal senso il documento n. 4), i ricorrenti, non avendo evidentemente nel frangente ricevuto alcunché, gli hanno manifestato l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, così risolvendo di diritto il contratto di locazione alla luce del chiaro disposto di cui all'art. 14.
Ma, nonostante la risoluzione, il conduttore non ha inteso rilasciare l'immobile, continuando ad occuparlo e pur corrispondendo mensilmente, a quel punto però tardivamente rispetto all'effetto risolutivo già verificatosi, un'indennità di occupazione in misura pari al canone contrattualmente pattuito nonché ulteriori € 400,00 mensili a titolo di oneri accessori mensilmente dovuti. Sulla scorta di quanto ammesso dalla difesa attorea tali pagamenti sono stati effettuati sino alla mensilità di agosto 2024, da settembre in poi null'altro essendo stato corrisposto.
Pertanto, alla risoluzione di diritto del contratto di locazione, perseverando l'occupazione ed il mancato pagamento di una qualsivoglia indennità di occupazione a decorrere dal mese di settembre
2024, consegue la condanna dell'odierno resistente al rilascio dell'immobile ed alla corresponsione in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 7.000,00, di cui 5.000,00 a titolo di indennità dovuta per l'occupazione abusiva dell'immobile perpetrata da settembre 2024 a gennaio 2025 e
2.000,00 a titolo di oneri accessori contrattualmente dovuti per il medesimo periodo.
Quanto alla misura dell'indennità, non essendo discutibile che l'indisponibilità dell'immobile non consente ai locatori di metterlo a reddito e stante l'assenza di ulteriori parametri concretamente utilizzabili, si ritiene opportuno fare riferimento all'importo del canone concretamente pattuito.
Quanto, infine, al conguaglio degli oneri accessori, stante la mancata costituzione del resistente e l'assenza di domande ed eccezioni sul punto, il Tribunale non può che fare riferimento all'unico dato documentale utilizzabile costituito dall'importo contrattuale e forfettizzato previsto all'art. 3.
Al fine di bilanciare i reciproci interessi e le reciproche esigenze, anche al fine di consentire al resistente che pure ha corrisposto sino ad agosto la relativa indennità di occupazione, la data di inizio dell'esecuzione può equitativamente indicarsi nel 28.2.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come sulla scorta dei compensi previsti dal
D.M. n. 147/2022 per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria ed in conformità alla nota spese prodotta.
Stante la mancata partecipazione del resistente al primo incontro si ritiene opportuno liquidare la sola fase di attivazione del procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto, a decorrere dal 24.2.2024 stante l'esercizio della clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 14, del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 30.10.2023, registrato il successivo 7.11.2023, al n. 007805, serie
3T, presso l'ufficio territoriale di Monza dell'Agenzia delle Entrate;
2. per l'effetto, condanna a rilasciare in favore dei locatori, ed CP_1 Pt_3 [...]
, l'unità immobiliare posta al piano quarto dell'immobile sito in Cinisello Parte_2
Balsamo, via Volontari del Sangue n. 6, composta da 4 locali oltre servizi ed accessori, annessa cantina al piano interrato e box singolo al piano interrato, il tutto al NCEU del
Comune di Cinisello Balsamo contraddistinta come segue: - appartamento e cantina al foglio 28, mappale 428, sub 8, classe 6, cat. A/3, vani 6,5, rendita catastale € 721,75, piano 4-S1;
- - box autorimessa al foglio 28, mappale 428, sub. 131, classe 9, cat. C/6, vani 13 mq, rendita catastale 54,38;
3. fissa per l'esecuzione la data del 28.2.2025;
4. condanna a corrispondere in favore di ed la CP_1 Pt_3 Parte_2 complessiva somma di € 7.000,00, di cui 5.000 a titolo di indennità per l'occupazione dell'immobile perpetrato da settembre 2024 a gennaio 2025 e 2.000,00 a titolo di oneri accessori contrattualmente dovuti per il medesimo periodo, oltre interessi moratori sull'intera sorte capotale nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dalla data del
22.10.2024 ed ulteriori indennità di occupazione eventualmente maturate a decorrere dal
1.2.2025 sino alla data dell'effettivo rilascio a cui aggiungere gli interessi calcolati nella medesima misura su ciascuna singola mensilità tardivamente corrisposta;
5. condanna a rifondere in favore di ed la somma CP_1 Pt_3 Parte_2 di € 274,00 per l'attivazione del procedimento di mediazione obbligatorio e le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.423,32, di cui
364,32 per spese esenti e 2.059,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto non detraibile, come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza in data 20 gennaio 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5892/2024 tra
+ 1 Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 20 gennaio 2025, ad ore 10:45, innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per + 1, entrambi presenti personalmente. l'avv. EMANUELA BIAVA la Parte_1 quale si riporta alle note difensive depositate nel termine assegnato insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con liquidazione delle spese come da nota depositata. Autorizza il Tribunale
a depositare la sentenza immediatamente dopo la Camera di Consiglio non avendo interesse a presenziare alla lettura.
Per presente personalmente, nessuno difensore costituito. CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 11:10.
All'esito provvede come segue pronunciando la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura integrale in assenza delle parti e provvedendo all'immediato deposito in Cancelleria.
Verbale chiuso alle ore 13:03.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 6867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6867/2024 promossa
DA
, C.F. , residente in [...] C.F._1
n. 12/B, e , C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
Campomorone (GE), via Rutta n.2, entrambi elettivamente domiciliati in Bergamo, via Tasca n. 3 presso lo studio dell'Avv. Emanuela Biava che li rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NEI CONFRONTI DI
C.F. , residente in [...] C.F._3
Sangue n. 6;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Accertamento intervenuta risoluzione del contratto di locazione, condanna al rilascio e al risarcimento dei danni subiti.
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLA PARTE RICORRENTE
“IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione, a far data dal 27.2.2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 30.10.2023, registrato in data 7.11.2023 al n. 007805- serie 3 T, tra i signori (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. ) quali locatori e il signor Parte_2 CodiceFiscale_4 CP_1
(c.f. ) quale conduttore, alla luce della comunicazione 22.2.2024 in atti C.F._3
(doc.n.3) ricevuta dal signor in data 27.2.2024, per le ragioni analiticamente dedotte CP_1
in atti. - Condannare il signor (c.f. ), residente in [...]C.F._3
(MI), via Volontari del Sangue n.6, a riconsegnare, immediatamente, ovvero nel diverso termine che
l'adito Tribunale vorrà al riguardo fissare, ai signori (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...] e (c.f. Parte_2
), residente in [...], le porzioni immobiliari CodiceFiscale_4
ubicate in Cinisello Balsamo (MI), via Volontari del Sangue n.6, composte da appartamento ad uso di abitazione, al quarto piano, costituito da 4 locali oltre servizi ed accessori, con annessa cantina al piano interrato e box singolo al piano interrato, contraddistinte al NCEU, Comune di Cinisello
Balsamo (MI), al foglio 28, mappale 428, sub. 8, classe 6, cat. A/3, vani 6,5, piano 4-S1 (abitazione
e cantina) e al foglio 28, mappale 428, sub. 131, classe 9, cat. C/6, 13 mq (box autorimessa), libere da persone e da cose.
- Accertata e dichiarata l'occupazione senza titolo, ad opera del signor , delle porzioni CP_1
immobiliari originariamente locate a far data dal 27.2.2024 sino alla data di rilascio delle stesse, condannare il signor (c.f. ), residente in [...]C.F._3
(MI), via Volontari del Sangue n.6, al pagamento in favore dei signori (c.f. Parte_1
), residente in [...] e C.F._1 [...]
(c.f. ), residente in [...], della Parte_2 CodiceFiscale_4
somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile per le mensilità già maturate e non corrisposte di settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024, dicembre 2024 e gennaio 2025, per un totale ad oggi di euro 5.000,00, nonché per tutte le mensilità che matureranno sino all'effettivo rilascio dell'immobile, unitamente alla somma mensile di euro
400,00 di a titolo di oneri accessori inerenti l'immobile – ovvero, in subordine, le diverse somme ritenute di giustizia - per le pregresse mensilità già scadute e on corrisposte di settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024, dicembre 2024 e gennaio 2025, per un totale ad oggi di euro 2.000,00, nonché per tutte le mensilità che matureranno sino all'effettivo rilascio dell'immobile, unitamente agli interessi legali dal dovuto alla domanda giudiziale e moratori ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA meramente subordinata:
Alla luce della natura documentale della presente controversia, del riparto degli oneri probatori in capo alle parti e della non contestazione delle circostanze indicate nel ricorso introduttivo ad opera di parte resistente, si chiede l'ammissione, ove necessario, di prova per interrogatorio formale del resistente sulle circostanze di fatto articolate nel presente ricorso. CP_1
Si chiede, altresì, l'ammissione di prova per testimoni, indicandosi all'uopo la signora Tes_1
residente in [...], sul seguente capitolo di prova:
[...] I)- Vero che in data 27.2.2024 ho personalmente consegnato al signor la CP_1 raccomandata n. 200378188615 proveniente dall'avvocato Emanuela Biava, come da estratto del registro di portineria che mi si rammostra (doc.n. 3 fascicolo di parte ricorrente)?
IN OGNI CASO:
Spese e compensi di giudizio, ivi compresi i compensi e le spese della pregressa fase di mediazione, dei quali si chiede la liquidazione come da allegata nota spese, interamente rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe, premettendo che in data 30.10.2023, con contratto registrato il successivo
7.11.2023, al n. 007805, serie 3T, presso l'ufficio territoriale di Monza dell'Agenzia delle Entrate, avevano concesso in locazione a - per la durata di anni quattro automaticamente CP_1
prorogabili per eguale periodo, al canone annuale di € 12.000,00 da corrispondersi in dodici mensilità di pari importo unitamente al rimborso degli oneri accessori quantificati, per il primo anno, in €
4.800,00, salvo conguaglio, da pagarsi con le stesse modalità del canone in 12 rate mensili anticipate di euro 400,00 cadauna e scadenti il giorno 1 di ogni mese - l'unità immobiliare posta al piano quarto dell'immobile sito in Cinisello Balsamo, via Volontari del Sangue n. 6, composta da 4 locali oltre servizi ed accessori, annessa cantina al piano interrato e box singolo al piano interrato, il tutto al
NCEU del Comune di Cinisello Balsamo contraddistinta come segue: - appartamento e cantina al foglio 28, mappale 428, sub 8, classe 6, cat. A/3, vani 6,5, rendita catastale € 721,75, piano 4-S1; - box autorimessa al foglio 28, mappale 428, sub. 131, classe 9, cat. C/6, vani 13 mq, rendita catastale
54,38, e deducendo che all'articolo 14 del medesimo contratto, doppiamente sottoscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti avevano stabilito che “il mancato pagamento del canone e delle spese accessorie entro i termini tassativi ed inderogabili previsti dall'art. 3” sarebbe stato “causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.”, a fronte del mancato pagamento del canone scaduto in data
1.2.2024, hanno chiesto accertarsi la legittimità dell'esercizio del diritto di risolvere di diritto il contratto di locazione esercitata con raccomandata regolarmente ricevuta dal conduttore in data
24.2.2024 e condannarsi quest'ultimo al rilascio dell'immobile ed alla corresponsione di tutti i canoni non corrisposti e la successiva indennità di occupazione maturata a decorrere dalla data della risoluzione di diritto sino a quella dell'effettivo rilascio dando atto, tuttavia, che in data 8.3.2024 era stato corrisposto l'importo di € 1.400,00 trattenuto a titolo di indennità di occupazione ed oneri accessori relativi alla mensilità di febbraio 2024, che in data 14.3.2024 era stato corrisposto l'importo di € 1.400,00 trattenuto a titolo di indennità di occupazione ed oneri accessori relativi alla mensilità di marzo 2024, e, infine, che in data 12.4.2024 era stato corrisposto l'ulteriore importo di € 1.400,00 trattenuto a titolo di indennità ed oneri accessori relativi alla mensilità di aprile 2024.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza del 13.1.2025 il resistente non si è costituito in giudizio ma, comparendovi personalmente, ha sollecitato la concessione di un breve differimento per consentirgli la nomina di un legale.
Differita la causa all'odierna udienza, stante la reiterata mancata costituzione, discussione orale a cura della sola parte ricorrente e successivo espletamento della Camera di Consiglio, all'esito la causa può essere decisa come segue, in conformità alla domanda proposta da e Pt_1 Parte_2
.
[...]
Preso atto, infatti, dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, al cui primo incontro la parte resistente non ha ritenuto opportuno presenziare così come, pur comparendo spontaneamente in prima udienza chiedendo disporsi un rinvio al fine di dare mandato ad un avvocato al fine di costituirsi regolarmente in giudizio, ha deliberatamente optato di rimanere contumace, all'art. 14 del contratto di locazione le parti avevano espressamente previsto che “il mancato pagamento del canone e delle spese accessorie entro i termini tassativi ed inderogabili previsti dall'art. 3 del presente contratto è causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.”.
Il termine, “tassativo e inderogabile”, previsto dall'art. 3 era il giorno 1 di ciascun mese, con pagamento anticipato del canone e degli oneri accessori forfettariamente determinati in € 400,00 mensili, salvo conguaglio, e la clausola, anche se per sua natura priva di carattere e contenuto vessatorio, è stata specificatamente sottoscritta dal conduttore anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c..
Ad ogni modo il conduttore, deliberatamente rimanendo contumace, non ha neppure lamentato un qualsivoglia esercizio abusivo del diritto azionato, non consentendo al Tribunale, fermo restando l'inapplicabilità al caso di specie della tutela protezionistica in materia di “consumatore”, di effettuare alcun ulteriore vaglio alternativo.
Ad ogni buon conto, nonostante le ripetute richieste avanzate via “WhattsApp” e le rassicurazioni fornite dal conduttore (cfr. in tal senso il documento n. 2), la rata di dicembre non è stata corrisposta nei termini pattuiti, e neppure tardivamente, tant'è che con raccomandata inviatagli in data 22.2.2024
e consegnata dall'agente postale al portiere dello stabile condominiale il successivo 24.2.2024 (cfr. in tal senso il documento n. 3), materialmente ricevuta dal conduttore in pari data (cfr. in tal senso il documento n. 4), i ricorrenti, non avendo evidentemente nel frangente ricevuto alcunché, gli hanno manifestato l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, così risolvendo di diritto il contratto di locazione alla luce del chiaro disposto di cui all'art. 14.
Ma, nonostante la risoluzione, il conduttore non ha inteso rilasciare l'immobile, continuando ad occuparlo e pur corrispondendo mensilmente, a quel punto però tardivamente rispetto all'effetto risolutivo già verificatosi, un'indennità di occupazione in misura pari al canone contrattualmente pattuito nonché ulteriori € 400,00 mensili a titolo di oneri accessori mensilmente dovuti. Sulla scorta di quanto ammesso dalla difesa attorea tali pagamenti sono stati effettuati sino alla mensilità di agosto 2024, da settembre in poi null'altro essendo stato corrisposto.
Pertanto, alla risoluzione di diritto del contratto di locazione, perseverando l'occupazione ed il mancato pagamento di una qualsivoglia indennità di occupazione a decorrere dal mese di settembre
2024, consegue la condanna dell'odierno resistente al rilascio dell'immobile ed alla corresponsione in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 7.000,00, di cui 5.000,00 a titolo di indennità dovuta per l'occupazione abusiva dell'immobile perpetrata da settembre 2024 a gennaio 2025 e
2.000,00 a titolo di oneri accessori contrattualmente dovuti per il medesimo periodo.
Quanto alla misura dell'indennità, non essendo discutibile che l'indisponibilità dell'immobile non consente ai locatori di metterlo a reddito e stante l'assenza di ulteriori parametri concretamente utilizzabili, si ritiene opportuno fare riferimento all'importo del canone concretamente pattuito.
Quanto, infine, al conguaglio degli oneri accessori, stante la mancata costituzione del resistente e l'assenza di domande ed eccezioni sul punto, il Tribunale non può che fare riferimento all'unico dato documentale utilizzabile costituito dall'importo contrattuale e forfettizzato previsto all'art. 3.
Al fine di bilanciare i reciproci interessi e le reciproche esigenze, anche al fine di consentire al resistente che pure ha corrisposto sino ad agosto la relativa indennità di occupazione, la data di inizio dell'esecuzione può equitativamente indicarsi nel 28.2.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come sulla scorta dei compensi previsti dal
D.M. n. 147/2022 per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria ed in conformità alla nota spese prodotta.
Stante la mancata partecipazione del resistente al primo incontro si ritiene opportuno liquidare la sola fase di attivazione del procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto, a decorrere dal 24.2.2024 stante l'esercizio della clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 14, del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 30.10.2023, registrato il successivo 7.11.2023, al n. 007805, serie
3T, presso l'ufficio territoriale di Monza dell'Agenzia delle Entrate;
2. per l'effetto, condanna a rilasciare in favore dei locatori, ed CP_1 Pt_3 [...]
, l'unità immobiliare posta al piano quarto dell'immobile sito in Cinisello Parte_2
Balsamo, via Volontari del Sangue n. 6, composta da 4 locali oltre servizi ed accessori, annessa cantina al piano interrato e box singolo al piano interrato, il tutto al NCEU del
Comune di Cinisello Balsamo contraddistinta come segue: - appartamento e cantina al foglio 28, mappale 428, sub 8, classe 6, cat. A/3, vani 6,5, rendita catastale € 721,75, piano 4-S1;
- - box autorimessa al foglio 28, mappale 428, sub. 131, classe 9, cat. C/6, vani 13 mq, rendita catastale 54,38;
3. fissa per l'esecuzione la data del 28.2.2025;
4. condanna a corrispondere in favore di ed la CP_1 Pt_3 Parte_2 complessiva somma di € 7.000,00, di cui 5.000 a titolo di indennità per l'occupazione dell'immobile perpetrato da settembre 2024 a gennaio 2025 e 2.000,00 a titolo di oneri accessori contrattualmente dovuti per il medesimo periodo, oltre interessi moratori sull'intera sorte capotale nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dalla data del
22.10.2024 ed ulteriori indennità di occupazione eventualmente maturate a decorrere dal
1.2.2025 sino alla data dell'effettivo rilascio a cui aggiungere gli interessi calcolati nella medesima misura su ciascuna singola mensilità tardivamente corrisposta;
5. condanna a rifondere in favore di ed la somma CP_1 Pt_3 Parte_2 di € 274,00 per l'attivazione del procedimento di mediazione obbligatorio e le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.423,32, di cui
364,32 per spese esenti e 2.059,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto non detraibile, come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza in data 20 gennaio 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese