Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 7.11.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite in grado di appello iscritte ai numeri 758, 761 e 762 del ruolo generali affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Carmelo Puterio Parte_1
appellante e appellato
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Controparte_2
Anna Francesca Gagliardi
appellanti e appellate
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Nicola Greco Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Controparte_4
Rosalba Valenzano
appellate
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Diritto all'assunzione e risarcimento danni. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 29.5.19 esponeva: Parte_1
b) di aver svolto le sue mansioni nell'ambito dell'appalto che legava all'Azienda CP_5 ospedaliera per la gestione della mensa dell'ospedale civile dell'Annunziata; CP_4 Con c) che a seguito di gara, tale appalto era stato aggiudicato dall' di al raggruppamento CP_4 temporaneo di imprese formato da quale mandante e capogruppo, e Controparte_2 [...]
quale mandante, con contratto sottoscritto il 30.6.16. Controparte_7
2) Denunciava che il succitato raggruppamento temporaneo di imprese non aveva provveduto alla sua assunzione nell'ambito della procedura di cambio appalto, così violando le previsioni dell'art. 335 del CCNL di categoria, le clausole sociali di cui agli artt. 12 bis Legge n° 16 Controparte_3 del 2012 e 50 del D. Lgs. n° 50 del 2016, nonché dell'art. 21.3 del capitolato speciale di appalto, che il raggruppamento temporaneo di imprese si era impegnato a rispettare e che imponeva al soggetto subentrante nell'appalto di assumere il personale dipendente dal precedente gestore per tutte le figure professionali, livelli e ruoli operanti nel servizio.
3) Denunciava inoltre che la e l' si erano Controparte_3 Controparte_4 responsabili di omesso controllo sull'operato del RTI subentrante, in tal modo consentendo la sua mancata assunzione in violazione della normativa di legge e contrattuale sopra richiamata.
4) Concludendo chiedendo: a) di accertare il suo diritto all'assunzione alle dipendenze del
[...]
o alle dipendenze di una delle due società, sin dalla data di subentro Controparte_8 nell'appalto con contratto a tempo pieno ed indeterminato e con il medesimo livello ed inquadramento Cont goduti presso e la condanna del , comunque, delle due società che lo componevano, CP_5 in proprio o in solido tra loro, a procedere all'assunzione; b) la condanna del RTI o di una delle due società che lo componevano al pagamento in suo favore della retribuzione lorda di euro 1.945,84 mensili, anche a titolo risarcitorio, dalla data di subentro nell'appalto fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro;
c) di accertare l'omesso controllo delle amministrazioni convenute al rispetto da Cont parte del ella normativa sottesa al suo diritto all'assunzione e la loro condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite dalla data di cambio appalto fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro.
5) Nella resistenza di di della Controparte_2 Controparte_7 Controparte_3
e dell' il tribunale di Cosenza, espletata la prova testimoniale ed Controparte_4 interrogatorio formale:
5.1) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , trattandosi di ente che Controparte_3 non era parte del contratto di appalto e che non aveva alcun obbligo di controllo e vigilanza anche in considerazione del fatto che il ruolo della Stazione Unica appaltante regionale cessava con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
5.2) ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata sia da Controparte_2
sia da .
[...] Controparte_7
5.2.1) quanto alla prima, che aveva dedotto che essa era stata definitivamente estromessa dall'appalto a seguito di interdittiva antimafia da cui era stata attinta con conseguente definitivo subentro della sola il tribunale ha rilevato che era stata solo sospesa dall'esecuzione CP_7 Controparte_2 dell'appalto per la durata di 90 giorni decorrenti dal 12.6.17 e non risultava che il subentro Cont temporaneo di fosse stato prorogato oltre tale termine. Dall'atto costitutivo del CP_7 inoltre, risultava che era sia capogruppo, sia mandataria con rappresentanza;
Controparte_2 5.2.2) quanto alla seconda, la sua legittimazione passiva doveva essere affermata sulla base della pronuncia di legittimità n° 24063/15 e del mantenimento della piena autonomia in capo alla mandante
; Controparte_7
5.3) ha riconosciuto il diritto all'assunzione del ricorrente sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti dell'art. 335 del CCNL di Settore, secondo cui “La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto dal almeno 3 mesi nel libri paga - matricola della gestione uscente, riferiti all'unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto, nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico/funzionale nei confronti di altri lavoratori…”. Al riguardo, il tribunale ha disatteso le difese delle due società componenti il raggruppamento temporaneo, secondo cui la clausola contrattuale non contemplava la posizione del ricorrente in quanto svolgente mansioni di coordinamento del personale operativo in servizio presso la mensa in ragione della sua qualifica di capogruppo mensa e del suo inquadramento nel 4° livello del CCNL. Ad avviso del tribunale, l'esclusione dell'obbligo di assunzione di cui all'art. 335 del CCNL valeva, tenuto conto della declaratoria contrattuale, solo per il personale inquadrato nel 3° livello o superiore. Inoltre, le mansioni svolte dal ricorrente, per come emerse dalla prova testimoniale, non erano ostative al suo diritto all'assunzione ai sensi dell'art. 335 del CCNL.
5.4) La conseguenza era, da un lato, che il ricorrente aveva diritto ad essere assunto alle dipendenze dell' nell'abito dell'appalto oggetto di causa con contratto a tempo pieno Controparte_9 ed indeterminato e inquadramento nel 4° livello, dall'altro, che il ricorrente aveva diritto al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora, che in mancanza di altri atti era costituita dalla notifica del ricorso introduttivo il 10.7.19, sino alla data odierna;
5.5) L'accoglimento della domanda principale rendeva ultroneo l'esame della domanda risarcitoria spiegata in via subordinata nei confronti dell' . Controparte_4
6) Avverso tale sentenza hanno proposto tre distinti appelli , Parte_1 Controparte_2
e già inoltre, ha proposto
[...] CP_1 Controparte_7 CP_1 appello incidentale avverso l'appello proposto da , mentre questi ha proposto Parte_1 appello incidentale avverso gli appelli proposti da e CP_1 Controparte_2
.
[...]
7) Con il suo atto di appello denuncia l'errore del tribunale per aver fatto decorrere Parte_1 il risarcimento del danno, pari all'importo delle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire, dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio del 10.7.19 e non dalla data di cambio appalto dell'1.6.16. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto che il diritto all'assunzione è di natura contrattuale ed una volta riconosciuto tale diritto, anche la condanna al pagamento delle differenze retributive doveva essere riconosciuto dalla data del cambio appalto. Tale conclusione si imponeva anche ad accedere alla qualificazione operata in sentenza, secondo cui le somme di denaro erano dovute a titolo risarcitorio. In conclusione, il tribunale avrebbe dovuto pronunciare la condanna al pagamento delle somme parametrate alla retribuzione mensile dall'1.6.16 alla data di effettiva costituzione del rapporto di lavoro. In ogni caso, il tribunale aveva errato nel ritenere che la messa in mora era intervenuta solo con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Ciò in quanto risultava documentalmente dagli atti di causa che il aveva già proposto il 2.8.16 ricorso ex art. 700 Parte_1 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'assunzione e il pagamento delle somme maturate a titolo retributivo. E tale ricorso valeva senz'altro quale atto di messa in mora nei confronti delle società convenute a prescindere dalla definizione del procedimento cautelare con pronuncia di insussistenza del periculum in mora. Il tribunale, dunque, avrebbe dovuto pronunciare condanna al risarcimento del danno quanto meno dal 2.8.16.
8) ha denunciato: CP_1
8.1) l'errore del tribunale per aver riconosciuto la sua legittimazione passiva che per le fasi successive all'aggiudicazione dell'appalto, era in capo alla sola in quanto mandataria con Controparte_2 rappresentanza e capogruppo del costituito raggruppamento temporaneo di imprese. Ad avviso dell'appellante, poi, a tale aspetto era da ricondursi anche un evidente difetto di notifica del ricorso introduttivo e conseguente nullità della sentenza di primo grado. Ciò in quanto il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato alla “in proprio e n.q. di mandante del R.T.I”, Controparte_7 sicché la notifica era inefficace in quanto inoltrata alla società direttamente e non quale parte del raggruppamento. Ancora, il tribunale non aveva rilevato che il RTI non era più parte del contratto di appalto a seguito della interdittiva antimafia a carico della mandataria emessa Controparte_2 dalla Prefettura di in data 28.4.17, dunque dopo poco meno di un anno dall'inizio CP_4 dell'appalto, e del conseguente provvedimento del 13.6.17, con cui l' Controparte_4 aveva disposto la revoca per 90 giorni della mandataria e il contestuale subentro CP_2 nell'appalto della sola . Al riguardo l'appellante ha aggiunto che “l'onere Controparte_7 Cont della prova circa il difetto di persistenza del soggetto chiamato in giudizio, ovvero l' fosse a carico dell'allora parte ricorrente e non già dell'odierna deducente, che ne aveva ed abbondantemente dedotto il difetto di legittimazione passiva anche per tale e dirimente circostanze”. Cont Erano quindi illegittime le domande che il ricorrente aveva rivolto nei confronti del in quanto soggetto giuridico già cessato al momento del deposito del ricorso, per cui risultava priva di reale possibilità di esecuzione la sentenza di primo grado che, non tenendo conto della cessazione del RTI, Cont aveva finito per pronunciarsi solo nei confronti di questo, dovendosi ribadire che il on si era mai costituito nel presente giudizio, in quanto mai evocato, finendo poi per essere risultato l'unico e solo soccombente.
8.2) l'erronea applicazione ad opera del tribunale della clausola sociale di cui all'art. 335 del CCNL
Turismo-Pubblici Esercizi, finendo per riconoscere al ricorrente un diritto all'assunzione e conseguente tutela risarcitoria che a lui non spettava. Una corretta lettura del succitato articolo 335, unitamente alla declaratoria delle mansioni previste per il 4° livello ricoperto dal ricorrente e alle mansioni da questi concretamente svolte alle dipendenze del precedente gestore, chiaramente emerse in sede di istruttoria, avrebbero imposto il rigetto della domanda volta al riconoscimento del diritto all'assunzione dedotto in giudizio. Premesso che l'art. 335 derogava all'obbligo di assunzione per i lavoratori con responsabilità di coordinamento tecnico/funzionale nei confronti di altri lavoratori, il tribunale aveva omesso di rilevare che la declaratoria contrattuale del 4° livello era riferita ai “…i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico/pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite…”. In ogni caso, il tribunale aveva proceduto ad una superficiale lettura delle prove orali, da cui era emerso che il ricorrente, nella sua qualifica di capogruppo mensa, aveva provveduto al coordinamento del personale operante in cucina e alla direzione dell'intero ciclo di preparazione delle pietanze e di uscita per il servizio di distribuzione nei reparti. Tanto era stato confermato dai testi , Testimone_1
e dalle cui dichiarazioni era emersa l'ampia autonomia che Testimone_2 Testimone_3 caratterizzava l'operato del ricorrente alle dipendenze del precedente gestore e che imponeva CP_5 di escludere il diritto all'assunzione ai sensi dell'art. 335 del CCNL. Né si comprendeva su quali basi il tribunale aveva affermato che gli unici dipendenti esclusi dal diritto all'assunzione erano quelli inquadrati nel 3° livello contrattuale o superiori. Né rilevavano le circostanze dedotte dal ricorrente relative all'avvenuta assunzione di personale aventi il suo stesso inquadramento, atteso che il Per_ dipendente era inquadrato nel 6° livello, mentre i dipendenti e erano Parte_2 Pt_3 inquadrati nel 5°.
8.3) l'errore del tribunale che, pur avendo correttamente dato atto che il caso di specie integrava un'ipotesi di assunzione ex novo del ricorrente, nel riconoscere il diritto, a titolo risarcitorio, a percepire le retribuzioni dalla data di notifica del ricorso alla data della sentenza aveva erroneamente assimilato “la fattispecie di causa a quella tipica di un licenziamento dichiarato illegittimo”. Inoltre, il tribunale aveva errato nel riconoscere il diritto del ricorrente ad essere assunto con contratto a tempo indeterminato, mentre avrebbe dovuto limitare la sua pronuncia fino alla data di vigenza dell'appalto.
8.4) Infine, ha evidenziato di avere invitato il ricorrente, dopo la sentenza di primo CP_1 grado, a riprendere servizio dal 18.7.22, ma che fino al 25.7.22 alcun riscontro era pervenuto dal ricorrente, che non si era presentato al lavoro, sicché aveva provveduto a licenziarlo con CP_1 missiva del 25.7.22.
9) ha criticato la sentenza con censure del tutto analoghe a Controparte_2 quelle espresse da aggiungendo però che, contrariamente a quanto ritenuto dal CP_1 tribunale, essa era stata esclusa dall'appalto oggetto di causa non solo temporaneamente per 90 giorni dal 13.6.17, ma in via definitiva. Il tribunale, infatti, non aveva tenuto conto della circostanza, documentata sin dal primo grado di giudizio, che con provvedimento del 26.9.17 l'
[...]
, stante l'interdittiva antimafia che aveva attinto aveva Controparte_4 Controparte_2 disposto il definitivo subentro nell'appalto della sola , oggi a Controparte_7 CP_1 decorrere dal 13.9.17 e fino alla scadenza naturale dell'appalto fissata per il 31.5.21.
10) Con il suo appello incidentale, ha chiesto di accertare l'insussistenza del diritto al CP_1 risarcimento del danno da parte del Sig. , per i motivi spiegati in narrativa e, Parte_1 conseguentemente, statuire che alcuna somma a titolo di risarcimento del danno è dovuta al medesimo per il periodo antecedente alla pronuncia di primo grado. Tanto sul presupposto in fatto che il ricorrente non aveva mai messo a disposizione della società le sue energie lavorative e che nel corso del giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c. all'epoca , aveva CP_1 Controparte_7 formulato proposta di assunzione del sig. a far data da novembre 2016 per ricoprire le Parte_1 mansioni d'ordine di cui al IV livello del CCNL di Settore. Proposta che non è stata accettata dal lavoratore, così rendendo evidente la volontà del medesimo di non svolgere attività lavorativa per la resistente. A fortiori se si consideri che l'invito a riprendere attività lavorativa è stato rinnovato successivamente alla pronuncia della Sentenza di primo grado, in data 25/07/2022 e giammai il lavoratore ha inteso accettare l'offerta lavorativa, dimostrando il totale disinteresse alla ripresa.
11) Con i suoi appelli incidentali , nell'opporsi all'accoglimento degli appelli Parte_1 proposti dalle due società, si è invece limitato a riproporre le argomentazioni spese nell'atto di appello depositato il 27.7.22.
12) L ha concluso per il rigetto di qualsiasi domanda proposta nei Controparte_4 suoi confronti, mentre la ha evidenziato l'avvenuto passaggio in giudicato della Controparte_3 statuizione del tribunale che aveva escluso la sua legittimazione passiva.
13) All'udienza dell'11.4.24 le cause sono state riunite trattandosi di appelli avverso la stessa sentenza e, depositate note di trattazione ad opera delle parti appellanti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
14) In via preliminare pare opportuno chiarire: a) che il ha proposto e notificato il suo atto di appello solo nei confronti delle società Parte_1
e già , non contro la Controparte_2 CP_1 Controparte_7 Controparte_3
e l' e che tale atto di appello non contiene alcuna censura in ordine Controparte_4 alla espressa statuizione con cui il tribunale ha escluso la legittimazione passiva della CP_3
;
[...]
b) che gli appelli delle due società, pur notificati anche alla e all' Controparte_3 [...]
non contengono censure e domande riferite alla posizione dei due enti Controparte_4 pubblici;
c) che, dunque, ha ragione la nell'evidenziare che la espressa statuizione con cui il Controparte_3 tribunale ha escluso la sua legittimazione passiva è ormai coperta da giudicato, mentre deve intendersi rinunciata la domanda risarcitoria che il aveva avanzato per omesso controllo anche nei Parte_1 confronti dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Ciò è confermato, oltre che dalla mancata proposizione e notifica dell'appello nei confronti degli enti pubblici, dal fatto che la domanda risarcitoria nei loro confronti proposta nel ricorso introduttivo del giudizio non compare più nelle conclusioni dell'atto di appello.
d) che l'appello incidentale proposto da può essere esaminato solo nella parte in cui la CP_1 memoria di costituzione che lo contiene si limita a contrastare l'autonomo appello proposto dal
. Infatti, la proposizione di autonomo appello ha determinato la consumazione del potere di Parte_1 impugnazione di sicché tale società non può introdurre nuovi motivi di censura della CP_1 sentenza impugnata attraverso la proposizione di appello incidentale tardivo, quale è quello che ha proposto con memoria depositata il 21.3.24. CP_1
e) l'appello incidentale di risulta inammissibile nella misura in cui con esso pare CP_1 impugnarsi la sentenza di primo grado per una ragione ulteriore rispetto a quelle espresso nell'appello proposto nel 2022, ovvero per avere il tribunale accordato una tutela risarcitoria non tenendo conto che, nel costituirsi nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., aveva offerto al CP_1
l'assunzione dal novembre 2016 con inquadramento nel 4° livello e che il Parte_1 Parte_1 avrebbe rifiutato tale offerta;
f) che, ad ogni modo, tale censura è anche infondata perché nella memoria di costituzione nel procedimento ex art. 700 c.p.c. di datata 20.9.16, non si dava atto di alcuna proposta di CP_1 assunzione del dal novembre 2016, men che meno nel 4° livello in cui il lavoratore era Parte_1 inquadrato alle dipendenze del precedente gestore . Nella memoria, infatti, si rappresentava CP_5 solo che nella fase delle trattative sindacali che avevano preceduto la fase giudiziale era stato proposto al la sua assunzione da “fine 2016”, ma soprattutto “con differenti mansioni” e solo Parte_1
“subordinatamente, però, ai primi esodi per pensionamento che, di qui a poco, si concretizzeranno”. Anche ad ammettere che una proposta di assunzione vi sia stata, la stessa non stata era avanzata con la memoria di costituzione in fase cautelare e, soprattutto, il suo rifiuto da parte del ricorrente non può in alcun modo essere inteso quale rinuncia al diritto all'assunzione reclamato senza condizioni e nello stesso livello di inquadramento, il 4°, goduto dal alle dipendenze del precedente Parte_1 gestore;
CP_5
g) alle medesime conclusioni deve pervenirsi quanto alla effettiva proposta di assunzione, questa volta documentata dal sin dal primo grado di giudizio. Si trattava di una proposta di Parte_1 assunzione a tempo indeterminato, datata 5.12.16, formalmente avanzata dalla mandataria/capogruppo con decorrenza “dalla sua auspicabile accettazione” e in Controparte_2 cui si dava espressamente atto che il datore di lavoro del sarebbe stato non Parte_1 CP_2 ma , ovvero l'odierna appellante Nell'occasione,
[...] Controparte_7 CP_1 però, si proponeva al un'assunzione con qualifica di operaio ed inquadramento nel 7° Parte_1 livello del CCNL, dunque con qualifica ed inquadramento ben inferiori a quelli che il ricorrente possedeva alle dipendenze di sicché la mancata accettazione di tale proposta non CP_5 equivaleva affatto alla rinuncia al diritto all'assunzione nei differenti termini rivendicati dal
. Parte_1
15) Ciò detto, devono esaminarsi in ordine logico i motivi di appello con cui le due società denunciano in modo promiscuo la nullità della sentenza impugnata per vizi di notifica dell'atto introduttivo del giudizio e per erronea affermazione della loro legittimazione passiva.
15.1) In primo luogo, si rileva che il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto sia nei confronti di sia di , oggi che, come è pacifico e Controparte_2 Controparte_7 CP_1 documentato in atti, avevano costituito il raggruppamento temporaneo di imprese per l'aggiudicazione, poi avvenuta, dell'appalto per la gestione del servizio mensa dell'
[...]
. Controparte_4
15.2) Inoltre, con il ricorso introduttivo le domande di accertamento del diritto all'assunzione e di condanna al pagamento delle somme, a titolo retributivo o risarcitorio, erano state avanzate dal non solo nei confronti del RTI, ma anche nei confronti di ciascuna società componenti il Parte_1 raggruppamento stesso, anche in solido tra loro;
15.3) È poi documentale (cfr. allegato 1 memoria di costituzione di , nonché Controparte_2 ammesso dalla stessa nel suo atto di appello, che il ricorso introduttivo del giudizio è CP_1 stato notificato a ciascuna delle due società e che entrambe si sono regolarmente costituite in giudizio svolgendo appieno il loro diritto di difesa;
16) Su tali basi deve affermarsi che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio è del tutto corretta e che la legittimazione passiva delle due società, con le precisazioni a seguire quanto a CP_2
sussisteva perché le due società, benché costituite in RTI, hanno mantenuto la loro
[...] autonomia negoziale e processuale nei rapporti con i terzi. Ciò in quanto la costituzione di un RTI non dà luogo ad una entità giuridica nuova, distinta dalle imprese che la compongono e la presenza del mandato collettivo alla capogruppo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato solo ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (cfr in tal senso Cass. n. 24063/2015, Cass. n. 29737/2011, Cass. n.
12422/2010).
17) L'ulteriore conseguenza è che non può convenirsi con le società appellanti, secondo cui la sentenza era stata pronunciata nei confronti di un soggetto, ovvero il raggruppamento temporaneo di imprese, che non era stato convenuto in giudizio, non contro le singole società, per cui la sentenza stessa era priva di reale possibilità di esecuzione. A prescindere che di un'eventuale impossibilità di esecuzione della sentenza dovrebbe dolersi il lavoratore, non avendone interesse le due società, deve ritenersi che le statuizioni di accertamento e condanna sono state rese proprio nei confronti delle due Cont società, non nei confronti del La sentenza deve essere interpretata sulla base di una congiunta lettura di motivazione e dispositivo e sebbene in quest'ultimo il tribunale abbia accertato il diritto all'assunzione e condannato al pagamento delle somme l'associazione temporanea di impresa
l'esplicito esame e il conseguente rigetto Controparte_10 della eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambe le società rende evidente che la pronuncia è stata resa proprio nei loro confronti, com'è confermato dal fatto che nel dispositivo la loro denominazione sociale è stata più volte ripetuta. 18) L'ulteriore conseguenza è la irrilevanza della circostanza che sia al momento di proposizione della domanda giudiziale, sia al momento di adozione della sentenza, l'appalto non era più gestito dal Cont n ragione della interdittiva antimafia che aveva colpito la nel 2017 e del conseguente CP_2 subentro nell'appalto della sola , oggi Per quanto detto, la sentenza Controparte_7 CP_1
è stata pronunciata nei confronti di ciascuna delle due società singolarmente convenute in giudizio, Cont non nei confronti del he, per quanto chiarito, non è soggetto giuridico autonomo e, di certo, non lo è nei confronti di terzi, quale l'odierno ricorrente, ai sensi dell'art. 48, commi 15 e 16, D. Lgs. n° 50 del 2016.
19) Va però condiviso quanto affermato da ovvero che il tribunale non ha Controparte_2 tenuto conto che sin dal giugno 2017 essa era stata estromessa dall'appalto per cui è causa e lo era stata a titolo definitivo con definitivo subentro nell'appalto della sola . Tali Controparte_7 circostanze, per il vero, prima di essere state dedotte e documentate dalle due società sin dalla loro costituzione in giudizio, lo erano state dallo stesso ricorrente nella domanda giudiziale (cfr. all.ti 20
e 21 al ricorso introduttivo). È dunque errata l'affermazione del tribunale secondo cui in atti vi era prova solo di una temporanea sospensione degli effetti del contratto di appalto nei confronti di
Controparte_2
20) Tale circostanza, però, rende erronea la sentenza impugnata solo laddove il tribunale ha riconosciuto il diritto all'assunzione del nei confronti di entrambe le società, mentre tanto Parte_1 non poteva avvenire nei confronti di , che ben prima del ricorso e della sentenza Controparte_2 impugnata non operava più nell'appalto in relazione al quale il diritto all'assunzione è stato riconosciuto.
21) Tuttavia, dell'inadempimento all'obbligo di assunzione, che per quanto si dirà deve essere confermato, si è resa responsabile anche sin dal 2016, per cui la stessa è tenuta Controparte_2 al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite dal ricorrente, almeno fino al 13.6.17, Cont ovvero fino a quando essa ha operato nell'appalto quale mandataria capogruppo del
22) Il diritto all'assunzione del ricorrente, infatti, è sorto ed è stato violato già nel 2016. E sotto tale profilo diviene irrilevante la motivazione adottata dal giudice di primo grado, ampiamente censurata da entrambe le società appellanti.
23) A prescindere se l'inquadramento, la qualifica e le mansioni svolte dal ricorrente rientravano o meno nelle previsioni dell'art. 335 del CCNL, ciò che si rileva decisiva è la circostanza, dedotta e ribadita dal lavoratore sin dal primo grado e su cui le due società non hanno preso alcuna posizione, che esse, nello stipulare il contratto di appalto, si impegnavano anche a rispettare la clausola 21.3 del capitolato speciale che prevedeva quanto segue: “Il Gestore è tenuto ad assumere il personale alle dipendenze del precedente gestore alla data del 31.7.2013, secondo i dettami contenuti nella normativa regionale di riferimento (Legge 30 Maggio 2012, N. 16). Tale Controparte_3 prescrizione è relativa a tutte le figure professionali, livelli e ruoli, attualmente operanti il servizio”.
24) Ora, nel caso di specie, in cui è pacifico e documentale che il ricorrente era alle dipendenze del precedente gestore nel luglio 2013, il suo diritto all'assunzione non scontava le limitazioni CP_5 di cui all'art. 335 del CCNL, ovvero personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto, nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico/funzionale nei confronti di altri lavoratori…”. Ciò in quanto le due società si erano impegnate a rispettare la clausola dell'art. 21.3. del capitolato speciale di appalto, secondo cui l'assunzione era garantita a tutte le figure professionali, livelli e ruoli, attualmente operanti il servizio. 25) Ne consegue che il aveva diritto ad essere assunto nell'ambito dell'appalto a Parte_1 prescindere dalla sua qualifica e dalle mansioni concretamente svolte alle dipendenze di . CP_5
26) E tale diritto egli aveva sin dalla sua offerta delle prestazioni lavorative in favore delle società subentranti, con ciò potendosi passare all'esame dell'appello del lavoratore.
27) Al riguardo deve precisarsi che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante , la Parte_1 messa in mora delle due società convenute era comunque necessaria a prescindere dal titolo contrattuale del diritto all'assunzione e della natura, retributiva o risarcitoria, della domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni.
28) Ciò detto, ha ragione il ricorrente quando evidenzia che la messa in mora delle due società vi era stata con la proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c. nell'agosto 2016, quindi non con il solo ricorso introduttivo nell'anno 2019.
29) Il ricorso ex art. 700 c.p.c., contrariamente a quanto sostenuto da conteneva una CP_1 chiara offerta delle prestazioni lavorative e un altrettanto chiara domanda di pagamento delle retribuzioni. Ciò alla luce delle conclusioni del ricorso ex art. 700 c.p.c. (pag. 10) con cui, appunto, si rivendicava il diritto all'assunzione e si chiedeva addirittura la costituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2932 c.c., nonché le retribuzioni maturate dalla data di aggiudicazione dell'appalto fino alla effettiva assunzione.
30) Il ricorrente, però, non chiarisce e non documenta in quale data abbia notificato alle due società il ricorso ex art. 700 c.p.c., sicché il risarcimento del danno riconosciuto dal tribunale non può farsi decorrere dalla data dell'1.8.16 risultante su tale ricorso. Ora, premesso che dall'ordinanza che definì la domanda cautelare risulta che entrambe le società si costituirono anche in tale fase, può affermarsi che la notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c., contenente la messa in mora, era avvenuta quanto meno alla data del 15.11.16 in cui l'ordinanza risulta essere stata depositata.
31) Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'obbligo di pagamento delle retribuzioni a titolo risarcitorio, nella misura mensile determinata in sentenza e non censurata, va affermato dal 15.11.16 e fino alla pubblicazione della sentenza impugnata del 16.2.22), come stabilito dal tribunale. Ciò in quanto l'appellante non ha adeguatamente censurato la sentenza nella Parte_1 parte in cui il diritto al risarcimento è stato limitato fino alla data della decisione stessa, essendosi limitato a ribadire che il risarcimento doveva essere fissato fino alla effettiva riassunzione senza spiegare per quale ragione la sentenza era sul punto errata. A tale riguardo, poi, il non Parte_1 contesta le specifiche e documentate deduzioni di che ha dimostrato di avere, in CP_1 ossequio alla pronuncia di primo grado, invitato il ricorrente a prestare servizio a partire dal 18.7.22 con l'inquadramento stabilito dal giudice di primo grado, che il ricorrente non si è presentato al lavoro senza addurre alcuna giustificazione e che per tale motivo è stato licenziato con nota del 25.7.22. A fronte di tali allegazioni di debitamente documentate, il ricorrente si è limitato a CP_1 sostenere che l'offerta della società era parziale in quanto riferita al solo diritto all'assunzione e non anche al pagamento delle somme a titolo risarcitorio.
32) Sempre sull'obbligo risarcitorio va precisato: a) che è infondata la censura di CP_1 secondo cui il tribunale avrebbe dovuto limitare la condanna a titolo risarcitorio fino alla data di scadenza naturale del contratto di appalto. A prescindere che la società non ha chiarito quale sarebbe tale data e che non ha negato che il contratto di appalto era ancora in corso alla data di pubblicazione della sentenza, tale ultima circostanza va affermata proprio alla luce della proposta di assunzione del luglio del 2022 prodotta dalla stessa b) che, per quanto chiarito al punto 21), tenute CP_1 all'obbligo risarcitorio sono entrambe le società in solido, per il periodo dal 15.11.16 al 13.6.17, e la sola dal 13.6.17 al 16.2.22. CP_1
33) Quanto alla regolazione delle spese di lite, deve tenersi conto che all'esito di questo grado di giudizio il risulta largamente vittorioso nei confronti delle due società, per cui deve essere Parte_1 confermata la statuizione sulle spese di primo grado contenuta nella sentenza impugnata e devono essere poste in solido delle società anche quelle di appello, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia e della complessità delle questioni trattate. Le spese di lite devono invece essere compensate tra le due società appellanti e tra queste e gli enti pubblici appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da , e Parte_1 CP_1 in liquidazione, nonché sugli appelli incidentali proposti da Controparte_2 Parte_1
e da avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n° 237/22, così provvede: CP_1
1) accoglie per quanto di ragione gli appelli di e di Parte_1 Controparte_2
e, in parziale riforma della sentenza impugnata:
[...]
a) condanna in solido e al risarcimento del danno Controparte_2 CP_1 in favore di , da parametrare ad un importo mensile di euro 1.945,84 ed al periodo Parte_1 dal 15.11.16 al 13.6.17, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.;
b) condanna al risarcimento del danno in favore di , da parametrare ad CP_1 Parte_1 un importo mensile di euro 1.945,84 ed al periodo dal 14.6.17 al 16.2.22, oltre accessori ex art. 429
c.p.c.; 2) rigetta l'appello proposto da e dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto CP_1 da tale società proposto;
3) condanna in solido e al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2 di lite in favore di , che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.000,00, per Parte_1 il primo grado di giudizio, e di euro 5.000,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4) compensa le spese di lite nei rapporti tra le parti appellanti, l' e la Controparte_4
, nonché nei rapporti tra e Controparte_3 Controparte_2 CP_11
5) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico di i presupposti di CP_1 cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 11.1.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale