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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/05/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 14/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16609/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LO BURGIO DALIA ed Avv. SIINO GIUSEPPE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CAPOTORTI VALERIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, annulla l'atto di accertamento di somme indebitamente percepite su indennità NASPI della sig.ra n. 950238/2023 del 7/03/2024 e dichiara, conseguentemente, il diritto della stessa Parte_1
alla percezione dell'importo corrisposto a titolo di NASPI per il periodo per cui è causa;
◊ condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
341,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato in data 14/11/2024, la ricorrente esponeva di avere proposto, in data 27/03/2024,
ricorso amministrativo avverso l'atto di accertamento di somme indebitamente percepite su prestazione di indennità di disoccupazione NASPI del 7/03/2024, a mezzo del quale l' le aveva comunicato ch'ella aveva CP_1
“… ricevuto per il periodo 25.09.2023 – 01.11.2023 un pagamento non dovuto per un importo complessivo di
euro 863,02 in quanto è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI parzialmente non spettante
per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”; precisava che tale ricorso non veniva mai riscontrato, sebbene ella avesse chiaramente dedotto non solo di avere sempre provveduto a comunicare all' resistente la natura e l'entità dei propri redditi, ma anche che, nel periodo per cui è causa, ella aveva CP_2
meramente svolto per il Comune di Palermo, presso l'Istituto Comprensivo Silvio Boccone di Palermo, una prestazione di lavoro autonomo occasionale o prestazione d'opera senza partita iva, come operatore specializzato, per assistere due bambini disabili, percependo, per tale attività, un compenso lordo di euro
1.519,28 (importo che, ricevuto nel 2024, veniva dichiarato attraverso comunicazione naspi-com come reddito presunto il 21/09/2023); rappresentava che la stessa circolare n. 174 del 23/11/2017 prevede CP_1
espressamente la compatibilità tra l'indennità NASPI e la prestazione di lavoro autonomo, qualora questa non superi l'importo complessivo annuo di euro 5.000,00 (portato ad euro 5.500,00 come dal messaggio numero
1414 del 09/04/2024) e chiedeva, quindi, al Tribunale adito, non essendovi alcuna rioccupazione fuori dai casi previsti dalla legge, di volere “… annullare il provvedimento di accertamento delle somme indebitamente
percepite su prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI dalla sig.ra n. Parte_1
950238/2023, dichiarando il diritto della stessa alla percezione dell'importo corrisposto a titolo di NASPI
per il periodo per cui è causa;
in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle ragioni della
ricorrente, riformare l'atto impugnato dichiarando eventualmente dovuto solo il minor importo ricevuto nel
periodo per cui è causa, corrispondente ad euro 302,54”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 12/03/2025, l'ente previdenziale resistente contestava la fondatezza della domanda attorea, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti, sulla scorta delle conclusioni rassegnate attraverso note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Com'è noto, la NASPI è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l'indennità di disoccupazione e viene erogata a favore dei lavoratori dipendenti (anche apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni) che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° maggio 2015, purché sussistano i previsti requisiti contributivi e lavorativi;
in particolare, con riferimento ai requisiti contributivi, sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, mentre, con riferimento ai requisiti lavorativi, sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Il D. Lgs. n. 22/2015, recante la disciplina di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, ha introdotto specifiche cause ostative alla fruizione della prestazione correlate alla finalità della legge di fornire una tutela di sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Alla verifica della compatibilità della prestazione previdenziale con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o di lavoro parasubordinato è dedicato il combinato disposto degli articoli
10 e 11.
Invero, il summenzionato art 10 - rubricato “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma
autonoma o di impresa individuale” - al comma 1 testualmente prevede che “Il lavoratore che durante il
periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l'entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo
che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato
al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il
lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di
impresa individuale”, mentre il successivo art. 11, nel disciplinare le cause di decadenza, prevede che “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica
attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei
seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza
provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma
autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1,
primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e)
acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la
NASpI”.
Non nuoce aggiungere che la circolare n. 174/2017 - in riferimento alla “compatibilità della indennità di CP_1
disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali” - prevede quanto segue: “… Il Decreto
Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, all'art. 54 bis pone
la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle
stesse. In particolare, il comma 1, lett. a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di
acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel
corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di
importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. Il successivo comma 4 del citato art. 54 bis prevede,
tra l'altro, che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato
di disoccupazione. Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione NASpI può
svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno
civile. Entro detti limiti l'indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo
svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare
CP_ all' il compenso derivante dalla predetta attività …”.
Tanto esposto, deve rilevarsi che, nel caso in esame, l'ente previdenziale convenuto ha ritenuto esistente l'indebito in questa sede contestato in considerazione dell'impossibilità di poter inquadrare la ripresa dell'attività lavorativa da parte della ricorrente nella fattispecie del lavoro c.d. “occasionale”; la ricorrente,
viceversa, costituitasi in giudizio, ha dedotto e documentato di avere espletato – dandone, per scrupolo,
preventiva comunicazione all' - una prestazione di lavoro occasionale (nel rispetto dei limiti reddituali CP_2
sopra detti) e, dunque, una prestazione di lavoro interamente cumulabile con l'indennità NASPI.
Orbene – tenuto conto del fatto che l'onere di dimostrare il venir meno dei requisiti indicati dalla normativa in materia per poter usufruire dell'indennità NASPI gravi certamente sull'ente previdenziale – nella fattispecie l' convenuto avrebbe dovuto fornire adeguata prova dello svolgimento da parte della ricorrente di CP_2
un'attività di lavoro autonomo incompatibile con l'indennità in questione o del superamento del limite reddituale previsto dalla legge.
L'ente previdenziale resistente, invece, non ha fornito alcuna prova che la ricorrente sia stata effettivamente impegnata nello svolgimento di un'attività di lavoro autonomo implicante una riduzione dell'indennità NASPI,
essendosi limitato a dedurre in modo labiale che “Controparte non contesta la ripresa dell'attività lavorativa,
ma la inquadra, nella fattispecie del lavoro c. d. "occasionale" che sarebbe cumulabile entro certi limiti
reddituali con le prestazioni a sostegno del reddito : fattispecie non ricorrente nel caso in questione, dato che
per il lavoro occasionale non sono previste le comunicazioni che sono invece dovute (e regolarmente
effettuate) per rioccupazione attraverso una prestazione di lavoro autonoma”.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore sino ad euro 1.100,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/05/2025.
IL GOP
EMANUELA ALFIA AR LA FE
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 14/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16609/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LO BURGIO DALIA ed Avv. SIINO GIUSEPPE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CAPOTORTI VALERIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, annulla l'atto di accertamento di somme indebitamente percepite su indennità NASPI della sig.ra n. 950238/2023 del 7/03/2024 e dichiara, conseguentemente, il diritto della stessa Parte_1
alla percezione dell'importo corrisposto a titolo di NASPI per il periodo per cui è causa;
◊ condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
341,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato in data 14/11/2024, la ricorrente esponeva di avere proposto, in data 27/03/2024,
ricorso amministrativo avverso l'atto di accertamento di somme indebitamente percepite su prestazione di indennità di disoccupazione NASPI del 7/03/2024, a mezzo del quale l' le aveva comunicato ch'ella aveva CP_1
“… ricevuto per il periodo 25.09.2023 – 01.11.2023 un pagamento non dovuto per un importo complessivo di
euro 863,02 in quanto è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI parzialmente non spettante
per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”; precisava che tale ricorso non veniva mai riscontrato, sebbene ella avesse chiaramente dedotto non solo di avere sempre provveduto a comunicare all' resistente la natura e l'entità dei propri redditi, ma anche che, nel periodo per cui è causa, ella aveva CP_2
meramente svolto per il Comune di Palermo, presso l'Istituto Comprensivo Silvio Boccone di Palermo, una prestazione di lavoro autonomo occasionale o prestazione d'opera senza partita iva, come operatore specializzato, per assistere due bambini disabili, percependo, per tale attività, un compenso lordo di euro
1.519,28 (importo che, ricevuto nel 2024, veniva dichiarato attraverso comunicazione naspi-com come reddito presunto il 21/09/2023); rappresentava che la stessa circolare n. 174 del 23/11/2017 prevede CP_1
espressamente la compatibilità tra l'indennità NASPI e la prestazione di lavoro autonomo, qualora questa non superi l'importo complessivo annuo di euro 5.000,00 (portato ad euro 5.500,00 come dal messaggio numero
1414 del 09/04/2024) e chiedeva, quindi, al Tribunale adito, non essendovi alcuna rioccupazione fuori dai casi previsti dalla legge, di volere “… annullare il provvedimento di accertamento delle somme indebitamente
percepite su prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI dalla sig.ra n. Parte_1
950238/2023, dichiarando il diritto della stessa alla percezione dell'importo corrisposto a titolo di NASPI
per il periodo per cui è causa;
in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle ragioni della
ricorrente, riformare l'atto impugnato dichiarando eventualmente dovuto solo il minor importo ricevuto nel
periodo per cui è causa, corrispondente ad euro 302,54”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 12/03/2025, l'ente previdenziale resistente contestava la fondatezza della domanda attorea, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti, sulla scorta delle conclusioni rassegnate attraverso note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Com'è noto, la NASPI è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l'indennità di disoccupazione e viene erogata a favore dei lavoratori dipendenti (anche apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni) che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° maggio 2015, purché sussistano i previsti requisiti contributivi e lavorativi;
in particolare, con riferimento ai requisiti contributivi, sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, mentre, con riferimento ai requisiti lavorativi, sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Il D. Lgs. n. 22/2015, recante la disciplina di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, ha introdotto specifiche cause ostative alla fruizione della prestazione correlate alla finalità della legge di fornire una tutela di sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Alla verifica della compatibilità della prestazione previdenziale con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o di lavoro parasubordinato è dedicato il combinato disposto degli articoli
10 e 11.
Invero, il summenzionato art 10 - rubricato “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma
autonoma o di impresa individuale” - al comma 1 testualmente prevede che “Il lavoratore che durante il
periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l'entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo
che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato
al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il
lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di
impresa individuale”, mentre il successivo art. 11, nel disciplinare le cause di decadenza, prevede che “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica
attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei
seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza
provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma
autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1,
primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e)
acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la
NASpI”.
Non nuoce aggiungere che la circolare n. 174/2017 - in riferimento alla “compatibilità della indennità di CP_1
disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali” - prevede quanto segue: “… Il Decreto
Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, all'art. 54 bis pone
la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle
stesse. In particolare, il comma 1, lett. a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di
acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel
corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di
importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. Il successivo comma 4 del citato art. 54 bis prevede,
tra l'altro, che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato
di disoccupazione. Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione NASpI può
svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno
civile. Entro detti limiti l'indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo
svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare
CP_ all' il compenso derivante dalla predetta attività …”.
Tanto esposto, deve rilevarsi che, nel caso in esame, l'ente previdenziale convenuto ha ritenuto esistente l'indebito in questa sede contestato in considerazione dell'impossibilità di poter inquadrare la ripresa dell'attività lavorativa da parte della ricorrente nella fattispecie del lavoro c.d. “occasionale”; la ricorrente,
viceversa, costituitasi in giudizio, ha dedotto e documentato di avere espletato – dandone, per scrupolo,
preventiva comunicazione all' - una prestazione di lavoro occasionale (nel rispetto dei limiti reddituali CP_2
sopra detti) e, dunque, una prestazione di lavoro interamente cumulabile con l'indennità NASPI.
Orbene – tenuto conto del fatto che l'onere di dimostrare il venir meno dei requisiti indicati dalla normativa in materia per poter usufruire dell'indennità NASPI gravi certamente sull'ente previdenziale – nella fattispecie l' convenuto avrebbe dovuto fornire adeguata prova dello svolgimento da parte della ricorrente di CP_2
un'attività di lavoro autonomo incompatibile con l'indennità in questione o del superamento del limite reddituale previsto dalla legge.
L'ente previdenziale resistente, invece, non ha fornito alcuna prova che la ricorrente sia stata effettivamente impegnata nello svolgimento di un'attività di lavoro autonomo implicante una riduzione dell'indennità NASPI,
essendosi limitato a dedurre in modo labiale che “Controparte non contesta la ripresa dell'attività lavorativa,
ma la inquadra, nella fattispecie del lavoro c. d. "occasionale" che sarebbe cumulabile entro certi limiti
reddituali con le prestazioni a sostegno del reddito : fattispecie non ricorrente nel caso in questione, dato che
per il lavoro occasionale non sono previste le comunicazioni che sono invece dovute (e regolarmente
effettuate) per rioccupazione attraverso una prestazione di lavoro autonoma”.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore sino ad euro 1.100,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/05/2025.
IL GOP
EMANUELA ALFIA AR LA FE
(firmato digitalmente a margine)