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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al n. 5886/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è “riunito” il procedimento recante n. rg. 2475/2021, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
1 TRA
, nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Maria Mancini, con la quale elettivamente domicilia in Sessa Aurunca alla via XXI luglio 69 E
in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli CP_1 avv.ti I. Verrengia, D. Catalano, I. De Benedictis, L. Cuzzupoli e N. Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti;
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 22.9.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver presentato, in data 25.5.2020, inoltrata alla commissione sanitaria, domanda per la concessione dell'indennità di accompagnamento, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP (proc. n. 2475/21), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposta una integrazione peritale anche ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c., concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 27.7.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 25.8.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 22.9.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non
2 commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito l'erronea valutazione delle gravi patologie da cui è affetta che determinano una ridotta capacità di deambulazione e l'incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana in autonomia, atteso anche il peggioramento delle condizioni, come da documentazione allegata. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha disposto una integrazione peritale da parte del ctu della fase di atp anche ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c.. Il consulente, valutata la nuova documentazione e ritenuta l'opportunità di sottoporre nuovamente ad esame obiettivo il periziando anche in considerazione del lasso di tempo trascorso rispetto alla visita medica del 2022 (cfr. deposito ctu del 5.11.2024), ha riscontrato all'esame obiettivo che la “Deambulazione rallentata e non autonoma. Necessità di assistenza per gli spostamenti. Stazione eretta possibile solo con assitenza. I movimenti di flessione ed estensione del rachide limitati e con diffusi fenomeni dolorosi.Ridotto il tono muscolare ai quattro arti. Ridotta la funzione prensile... Riduzione del tono dell'emilato dx con steppage del piede. Disartria. Tono muscolare ridotto in maggior modo a dx. Paziente cosciente, poco orientato nel tempo e nello spazio e nei confronti di persone.” Ha dunque concluso (cfr. relazione peritale) ritenendo che lo stesso sia affetto da: “• BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA • DIABETE • CARDIOPATIA IPERTENSIVA • INSUFFICIENZA RENALE • ANEURISMA CEREBRALE OPERATO • ARTROSI”. In particolare quanto alla patologia respratoria il ctu evidenzia che “Dall'esame obiettivo, non emerge un deficit respiratorio, tale da impedire il normale svolgimento delle comuni attività quotidiane. Inoltre, durante gli esercizi richiesti ed effettuati durante la visita medica, non si sono riscontrai disturbi tali da impedire ogni proficua attività motoria e di relazione.Dalla valutazione clinica ed anamnestica non emerge terapia con ossigeno o altra terapia con broncodilatatori.La saturazione risulta ai limiti bassi della norma.”. Il diabete è invece in trattamento con ipoglicemizzanti orali da pochi anni e il ctu rileva che non emergono complicanze secondarie della patologia, cosi come per l'ipertensione che risulta, anche dalla documentazione agli atti, in buon compenso farmacologico, mentre l'insufficienza renale cronica non è in dialisi. Quanto agli esiti dell'intervento di rimozione di dilatazione aneurismatica alla cerebrale media di sinistra nel 1992, risulta una limitazione all'emisoma di destra, con
3 disartria e deficit del faciale e “Alla visita peritale permaneva solo una riduzione del tono muscolare all'emilato destro con deambulazione steppante”. Tanto premesso, il ctu rileva invece un progressivo peggioramento rispetto alla diagnosi e all'obiettività clinica rilevata in sede di ATPO, rispetto alla patologia artrosica che ne impedisce la deambulazione autonoma“Allo stato la condizione patologica impedisce l'esecuzione della deambulazione in autonomia. Pertanto, allo stato il periziato necessita di assistenza continua per compiere i comuni atti quotidiani”. In merito alla decorrenza del riconoscimento ha precisato che: “Tale condizione, rispetto alla documentazione fornita ed allegata agli atti è retrodatabile al 1-5- 2024”. Conclude pertanto affermando che “il periziato non deambula autonomamente, presenta disturbi neurosensoriali di rilievo, è scarsamente orientato nel tempo e nello spazio e mostra iniziali segni di deterioramento psico-intellettivo. Pertanto, si ritiene che abbisogni di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e che, allo stato, sussista il requisito sanitario integrante il diritto ad usufruire dell'indennità di accompagnamento (L. 508/88) a far data dal 1-5-2024”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Non possono infatti accogliersi le osservazioni del difensore di parte ricorrente contenute nelle note depositate il 7.4.2025 in quanto il certificato medico del 18.9.2023, redatto peraltro da un medico generico, riporta genericamente le condizioni cliniche del periziando senza supporto di documentazione specialistica, né di esami strumentali e soprattutto di un esame obiettivo. Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' va accertato che CP_1
l'istante ha diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.5.2024. Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto che il requisito sanitario è maturato in data successiva alla presentazione del presente giudizio di opposizione, le spese di lite si compensano integralmente. Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, dichiara
, beneficiario dell'indennità di accompagnamento, Parte_1
a far data dal 01.05.2024; b) dichiara le spese di lite compensate;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. 4 Santa Maria Capua Vetere, 9.4.2025
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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1 TRA
, nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Maria Mancini, con la quale elettivamente domicilia in Sessa Aurunca alla via XXI luglio 69 E
in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli CP_1 avv.ti I. Verrengia, D. Catalano, I. De Benedictis, L. Cuzzupoli e N. Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti;
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 22.9.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver presentato, in data 25.5.2020, inoltrata alla commissione sanitaria, domanda per la concessione dell'indennità di accompagnamento, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP (proc. n. 2475/21), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposta una integrazione peritale anche ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c., concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 27.7.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 25.8.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 22.9.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non
2 commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito l'erronea valutazione delle gravi patologie da cui è affetta che determinano una ridotta capacità di deambulazione e l'incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana in autonomia, atteso anche il peggioramento delle condizioni, come da documentazione allegata. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha disposto una integrazione peritale da parte del ctu della fase di atp anche ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c.. Il consulente, valutata la nuova documentazione e ritenuta l'opportunità di sottoporre nuovamente ad esame obiettivo il periziando anche in considerazione del lasso di tempo trascorso rispetto alla visita medica del 2022 (cfr. deposito ctu del 5.11.2024), ha riscontrato all'esame obiettivo che la “Deambulazione rallentata e non autonoma. Necessità di assistenza per gli spostamenti. Stazione eretta possibile solo con assitenza. I movimenti di flessione ed estensione del rachide limitati e con diffusi fenomeni dolorosi.Ridotto il tono muscolare ai quattro arti. Ridotta la funzione prensile... Riduzione del tono dell'emilato dx con steppage del piede. Disartria. Tono muscolare ridotto in maggior modo a dx. Paziente cosciente, poco orientato nel tempo e nello spazio e nei confronti di persone.” Ha dunque concluso (cfr. relazione peritale) ritenendo che lo stesso sia affetto da: “• BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA • DIABETE • CARDIOPATIA IPERTENSIVA • INSUFFICIENZA RENALE • ANEURISMA CEREBRALE OPERATO • ARTROSI”. In particolare quanto alla patologia respratoria il ctu evidenzia che “Dall'esame obiettivo, non emerge un deficit respiratorio, tale da impedire il normale svolgimento delle comuni attività quotidiane. Inoltre, durante gli esercizi richiesti ed effettuati durante la visita medica, non si sono riscontrai disturbi tali da impedire ogni proficua attività motoria e di relazione.Dalla valutazione clinica ed anamnestica non emerge terapia con ossigeno o altra terapia con broncodilatatori.La saturazione risulta ai limiti bassi della norma.”. Il diabete è invece in trattamento con ipoglicemizzanti orali da pochi anni e il ctu rileva che non emergono complicanze secondarie della patologia, cosi come per l'ipertensione che risulta, anche dalla documentazione agli atti, in buon compenso farmacologico, mentre l'insufficienza renale cronica non è in dialisi. Quanto agli esiti dell'intervento di rimozione di dilatazione aneurismatica alla cerebrale media di sinistra nel 1992, risulta una limitazione all'emisoma di destra, con
3 disartria e deficit del faciale e “Alla visita peritale permaneva solo una riduzione del tono muscolare all'emilato destro con deambulazione steppante”. Tanto premesso, il ctu rileva invece un progressivo peggioramento rispetto alla diagnosi e all'obiettività clinica rilevata in sede di ATPO, rispetto alla patologia artrosica che ne impedisce la deambulazione autonoma“Allo stato la condizione patologica impedisce l'esecuzione della deambulazione in autonomia. Pertanto, allo stato il periziato necessita di assistenza continua per compiere i comuni atti quotidiani”. In merito alla decorrenza del riconoscimento ha precisato che: “Tale condizione, rispetto alla documentazione fornita ed allegata agli atti è retrodatabile al 1-5- 2024”. Conclude pertanto affermando che “il periziato non deambula autonomamente, presenta disturbi neurosensoriali di rilievo, è scarsamente orientato nel tempo e nello spazio e mostra iniziali segni di deterioramento psico-intellettivo. Pertanto, si ritiene che abbisogni di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e che, allo stato, sussista il requisito sanitario integrante il diritto ad usufruire dell'indennità di accompagnamento (L. 508/88) a far data dal 1-5-2024”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Non possono infatti accogliersi le osservazioni del difensore di parte ricorrente contenute nelle note depositate il 7.4.2025 in quanto il certificato medico del 18.9.2023, redatto peraltro da un medico generico, riporta genericamente le condizioni cliniche del periziando senza supporto di documentazione specialistica, né di esami strumentali e soprattutto di un esame obiettivo. Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' va accertato che CP_1
l'istante ha diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.5.2024. Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto che il requisito sanitario è maturato in data successiva alla presentazione del presente giudizio di opposizione, le spese di lite si compensano integralmente. Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, dichiara
, beneficiario dell'indennità di accompagnamento, Parte_1
a far data dal 01.05.2024; b) dichiara le spese di lite compensate;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. 4 Santa Maria Capua Vetere, 9.4.2025
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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