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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 2078/2022 R.G., trattenuta in decisione il 22.5.2024 e promossa
DA: rappresentata e difesa dagli Avv.ti Iannone Parte_1
Antonio e Turri Vincenzo ed elett.te dom.ta presso lo Studio del primo in Castelnuovo di Conza (SA). Appellante CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vescoli Christoph e Malaguti
Luigi ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultimo in
Bologna.
Appellata avverso la sentenza n. 1397/2022 emessa a verbale dell'udienza del
18.5.2022 dal Tribunale di Bologna.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bologna la
[...] esponendo che, in data 8.1.2019, Controparte_2 aveva commissionato alla seconda il trasporto di materiale plastico consistente, specificamente, in polimeri di nylon per la società CI LA GMBH, che il costo complessivo del carico Cont fosse pari ad €41.880,00, che la senza preventiva autorizzazione da parte della medesima committente, aveva commissionato ad altra società il trasporto;
che il materiale trasportato era stato rifiutato dalla acquirente CI LA, che aveva riscontrato il danneggiamento irrimediabile della merce, che non era possibile scaricare per motivi di sicurezza, e per il Cont danneggiamento degli imballi e che, quindi, la improvvisamente, contravvenendo alle pattuizioni contrattuali e alle norme della CMR, nonostante le richieste dell'esponente stessa di riportare il carico presso la sede di Dozza dove era avvenuto originariamente, si era rifiutata e aveva provveduto al deposito presso la ditta in Verona. Parte_2 rassegnava le proprie conclusioni domandando, nel Parte_1 merito, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta nella produzione del danno e la condanna al risarcimento per la somma di €41.880,30, ovvero negli importi diversi stabiliti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.
-Si costituiva in giudizio
[...] contrastando la domanda attorea e, Controparte_2 quindi, concludendo, in via pregiudiziale, con la richiesta della convenuta di autorizzare la chiamata in causa della ditta che aveva materialmente eseguito il trasporto incaricata dalla medesima società, in via preliminare, eccependo l'improponibilità della domanda e l'improcedibilità del giudizio rappresentando che, per il corrispettivo della prestazione di trasporto oggetto di causa, era stata emessa, in favore della medesima, un'ingiunzione di pagamento europea avverso la quale non era stata proposta opposizione;
criticata la domanda anche nel merito, ne chiedeva il rigetto poiché infondata in fatto ed in diritto.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda poiché infondata.
Il giudice osservava che le evidenze documentali dimostravano che la nuova merce era stata inviata “prontamente” e che, quindi, non vi fosse prova del lucro cessante, che emergeva altresì nel rilievo che nel trasporto era rimasto danneggiato soltanto l'imballaggio e non la merce e, quindi, considerato che il pregiudizio patrimoniale dovesse riscontrarsi nella mancata consegna al luogo di carico, non evincendosi ulteriori profili di danno, riteneva che, al di là di ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 20 n. 1 CMR nel caso di specie -poiché tale disposizione attiene al caso in cui la sorte della merce oggetto di trasporto fosse incerta mentre invece era conosciuta la collocazione della merce che risultava integra- avrebbe potuto ottenere il costo del recupero presso la ditta terza, ma non il suo valore commerciale. -Avverso tale decisione, propone appello, Parte_1 formulando alcune delle doglianze già esposte in primo grado in relazione alla responsabilità del danneggiamento da parte della società vettrice e la violazione dell'art. 17 par. 1 CMR, sulla mancata analiticità delle fatture e sulla responsabilità del vettore a norma dell'art. 19 CMR e deducendo i seguenti motivi d'appello:
1) Carenza di motivazione della gravata sentenza;
2) Erroneità della statuizione in sentenza con riguardo alla mail del 14.1.2019 che il giudice di prime cure mal interpretava.
In particolare, secondo la società appellante, dalla stessa emergeva una comunicazione di segno opposto rispetto a quella ritenuta dal primo giudice, poiché invece nella stessa si dava atto del fatto che, durante il trasporto, la merce era stata ribaltata e che era divenuta inutilizzabile rispetto allo scopo per cui era destinata, atteso che il materiale, ribaltatosi, aveva procurato delle forature al telo protettivo dei polimeri che venendo a contatto con l'umidità si erano danneggiati;
sostiene ancora che la merce non fosse affatto integra e che fosse necessario ammettere le prove richieste o, quantomeno, quella testimoniale e di nomina del CTU;
3) L'erroneità della valutazione del giudice ove riteneva che la merce fosse integra e fosse comunque nota la collocazione della stessa e che, a tal proposito, non fosse stato allegato e dimostrato alcun ulteriore costo per il recupero presso la ditta terza, ma che invece non spettasse il valore commerciale della merce posto che, peraltro, questa poteva essere ricollocata sul mercato. Sostiene sul punto l'appellante che la merce non fosse integra e, ancora, che non era stata recuperata in quanto era stata riposta dal trasportatore senza protezione, in alcuni cassoni all'aria aperta, e che quindi fosse stata ulteriormente danneggiata;
evidenzia altresì che la merce non potesse essere recuperata e che la società medesima avesse sollecitato, più volte, invano, la controparte perché riportasse la merce presso un deposito nella disponibilità della stessa appellante.
-Si costituiva Controparte_2
contestando l'appello poiché destituito di ogni fondamento
[...] in fatto e in diritto e, pertanto, ne chiedeva il rigetto.
-L'appello è fondato e la sentenza deve essere riformata per le ragioni che si espongono. -A) Per questioni di ordine logico e della prossimità delle argomentazioni formulate dalla società appellante, le doglianze sono esaminate congiuntamente.
Preliminarmente, occorre osservare la fondatezza della censura che attiene alla valutazione della missiva datata 14 gennaio 2019, inviata per posta elettronica da tale di Tes_1 [...] Cont
a di dovendosi ritenere che Pt_1 CP_3
l'affermazione, nel corpo del testo, “La merce e' in ordine solo
l'imballaggio e' danneggiato”, non configuri una costatazione dello stato in cui la merce era arrivata, ma invece sia posta, come condivisibilmente evidenziato dalla società appellante nelle sue doglianze, a segnalare, da parte di che, poiché “parte Pt_1 della merce si e' ribaltata sul camion”, ne derivava l'impossibilità di “invocare ne ritenere di far riferimento all'art. 17. 4 b.c. del CMR”. La lettura ed interpretazione del documento che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non è certamente un'(ingenua) ammissione di responsabilità per i danni nella fase di caricamento bensì la esplicitazione della fondatezza della contestazione da Cont parte di verso , precisando che, nella fattispecie, Pt_1 Pt_1 non poteva il vettore invocare l'art. 17 c.4 lett.b. e c. del CMR, id est l'ipotesi astratta “la merce è in ordine solo l'imballaggio
è danneggiato”, rovescia completamente il percorso logico- giuridico adottato dal primo decidente.
Quest'ultima disposizione della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada di Ginevra del 1956, comunemente denominata “CMR”, infatti, individua alcune ipotesi al verificarsi delle quali il vettore resta esonerato da responsabilità e, cioè, allorché la perdita o l'avaria della merce sia rapportabile a taluni fattori di rischio fra i quali compare appunto, alle lettere b) e c) appena menzionate, “mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente” e “trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario”. Tanto non vale, dunque, ad escludere la sussistenza di un danno riportato alla merce che, peraltro, risulterebbe del tutto incompatibile con la prospettazione difensiva di che aveva, Pt_1 sin da subito, messo in evidenza che “[…]l'intero imballo era integro al momento del carico, tuttavia il carico, si danneggiava Cont in seguito all'errato trasporto effettuato dalla …]” e che
“[…]Nell'immediatezza dei fatti venivano scattati dei rilievi fotografici dai quali si evince chiaramente il ribaltamento del carico e delle forature del telo protettivo che viene saldato per evitare l'assorbimento di umidità da parte del polimero di nylon, che è stato danneggiato irrimediabilmente[…]”.
Ciò posto, si deve concludere, in assenza di ogni altra dimostrazione, che tale danneggiamento si fosse verificato durante il trasporto, come si può ragionevolmente ritenere in considerazione del posizionamento della merce mostrato dalle fotografie prodotte nel giudizio, e non invece al momento dello scarico e del carico;
a tal proposito, non risulta convincente la difesa sviluppata dalla società appellata in costituzione in appello, ove richiama i documenti n. 3, 4 e 8 allegati alla comparsa di costituzione in primo grado e il documento n. 5 di produzione avversaria, tutti documenti che attestano, effettivamente, un “problema dello scarico” che non era potuto avvenire per questioni di sicurezza, ma che non valgono ad escludere la prova del danneggiamento che, per come dedotto, per la tipologia di merce, certamente poteva riguardare anche e soltanto gli imballi né la circostanza che il danno si fosse verificato durante la fase del trasporto, ma fornendo invece elementi indicativi in tal senso.
Invero, nel documento n. 3 prodotto con la comparsa di Cont costituzione da parte di , per quanto questa riporta, era stata riportata la dicitura “consegna rifiutata, perché gli octabin non possono essere scaricati senza rischio”, nel documento n. 4, ancora, si legge “Octabins were damaged and in disorder that for safety reasons we were absolutely unable to unload material and had to reject this delivery” e, ancora, nel documento n. 5 richiamato dalla medesima ma prodotto dalla in atto di Pt_1 citazione in appello che contiene la relazione sulla merce rifiutata redatta da CI LA MB si attestava che “[…]le octabins di cartone posizionate sull'automezzo[…] risultavano essere inclinate di almeno 45 gradi rispetto al loro normale e regolare asse rendendo impossibile lo scarico, sia per questioni di sicurezza che per evitare il ribaltamento delle stesse e per preservare l'incolumità dell'operatore carrellista nella fase di scarico, sia per questioni di rischio fuoriuscita merce dagli imballi[…]”, aggiungendo inoltre che “[…]il danno dell'inclinazione, in base alla nostra esperienza pluriennale, sia stato provocato da una violenta ed improvvisa frenata del conducente dell'automezzo, tanto da impedirne la corretta e sicura movimentazione/scarico[…]”.
Ciò detto, l'art. 17 par. 1 CMR pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore per la “perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo della consegna” che può essere esclusa, per quanto espresso al par. 2 della medesima disposizione, ove questi fornisca la prova che “la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare” ed è altresì esonerato, ai sensi del par. 4 dello stesso articolo, in presenza di taluni rischi i cui presupposti di fatto debbono escludersi nella fattispecie in decisione.
Ancora, va osservato che, a norma dell'art. 29 CMR, il vettore neppure può avvalersi delle disposizioni che, in suo favore, limitano od escludono la responsabilità, o che pongono un'inversione dell'onere della prova, qualora il danno derivi da dolo o colpa a lui imputabile, e quest'ultima sia parificata al primo, per la medesima disposizione, secondo la legge del giudice adito.
Tenuto altresì conto che l'art. 20 della CMR precisa che chi ne abbia diritto può reputare la merce “perduta quando essa non sia stata riconsegnata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di resa convenuto o, qualora non sia stato stabilito un termine, entro sessanta giorni dal ricevimento della merce da parte del vettore”, va ritenuto che, nella fattispecie in decisione, sussistano tutti gli elementi perché il pregiudizio subito da possa essere ristorato. Pt_1
L'appello va pertanto accolto. Cont In relazione dell'eccezione formulata dall'appellata di carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. per mancanza della domanda esplicita di condanna al risarcimento, quale conseguenza della sola richiesta di riforma, la mancanza dell'estrinsecazione verbale della richiesta di condanna nelle conclusioni dell'atto d'impugnazione, pur in considerazione della domanda di riforma della sentenza, non integra una carenza oggettiva della domanda svolta da né una nullità della impugnazione, dovendosi Pt_1 procedere pur sempre ad un esame complessivo della domanda, all'interno dell'atto complessivamente considerato, dovendosi peraltro rilevare che specifica domanda di condanna era stata comunque formulata in primo grado;
nondimeno, non può neanche reputarsi rinunciata, nell'ottica della globalità che assiste il principio della domanda.
Non essendo stata fornita nel presente giudizio l'esatta l'entità del danno subito dalla merce, essendo stato allegato soltanto il valore commerciale per €41.880,00 riscontrato dall'allegato n. 3 all'atto introduttivo del primo grado, avendosi comunque elementi presuntivi militanti per il danno più agli imballaggi che alla merece stessa, ritiene equo questo Collegio liquidare omnicomprensivamente la somma di €20.000,00, oltre interessi legali dalla data della data della domanda.
-B) In conseguenza della riforma della decisione, le spese di entrambi i gradi di giudizio debbono essere regolate dal principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
1)accoglie l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...] al risarcimento dei Controparte_2 danni determinati in €20.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda;
2)condanna Controparte_2
alla rifusione a favore di delle spese
[...] Parte_1 processuali che liquida per il primo grado in €2.540,00 per compensi oltre spese forfettarie, IVA e CPA e per il secondo grado
€2.906,00 per compensi oltre spese forfettarie, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori dell'appellante, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.. Così deciso in Bologna il giorno 18/3/2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 2078/2022 R.G., trattenuta in decisione il 22.5.2024 e promossa
DA: rappresentata e difesa dagli Avv.ti Iannone Parte_1
Antonio e Turri Vincenzo ed elett.te dom.ta presso lo Studio del primo in Castelnuovo di Conza (SA). Appellante CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vescoli Christoph e Malaguti
Luigi ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultimo in
Bologna.
Appellata avverso la sentenza n. 1397/2022 emessa a verbale dell'udienza del
18.5.2022 dal Tribunale di Bologna.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bologna la
[...] esponendo che, in data 8.1.2019, Controparte_2 aveva commissionato alla seconda il trasporto di materiale plastico consistente, specificamente, in polimeri di nylon per la società CI LA GMBH, che il costo complessivo del carico Cont fosse pari ad €41.880,00, che la senza preventiva autorizzazione da parte della medesima committente, aveva commissionato ad altra società il trasporto;
che il materiale trasportato era stato rifiutato dalla acquirente CI LA, che aveva riscontrato il danneggiamento irrimediabile della merce, che non era possibile scaricare per motivi di sicurezza, e per il Cont danneggiamento degli imballi e che, quindi, la improvvisamente, contravvenendo alle pattuizioni contrattuali e alle norme della CMR, nonostante le richieste dell'esponente stessa di riportare il carico presso la sede di Dozza dove era avvenuto originariamente, si era rifiutata e aveva provveduto al deposito presso la ditta in Verona. Parte_2 rassegnava le proprie conclusioni domandando, nel Parte_1 merito, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta nella produzione del danno e la condanna al risarcimento per la somma di €41.880,30, ovvero negli importi diversi stabiliti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.
-Si costituiva in giudizio
[...] contrastando la domanda attorea e, Controparte_2 quindi, concludendo, in via pregiudiziale, con la richiesta della convenuta di autorizzare la chiamata in causa della ditta che aveva materialmente eseguito il trasporto incaricata dalla medesima società, in via preliminare, eccependo l'improponibilità della domanda e l'improcedibilità del giudizio rappresentando che, per il corrispettivo della prestazione di trasporto oggetto di causa, era stata emessa, in favore della medesima, un'ingiunzione di pagamento europea avverso la quale non era stata proposta opposizione;
criticata la domanda anche nel merito, ne chiedeva il rigetto poiché infondata in fatto ed in diritto.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda poiché infondata.
Il giudice osservava che le evidenze documentali dimostravano che la nuova merce era stata inviata “prontamente” e che, quindi, non vi fosse prova del lucro cessante, che emergeva altresì nel rilievo che nel trasporto era rimasto danneggiato soltanto l'imballaggio e non la merce e, quindi, considerato che il pregiudizio patrimoniale dovesse riscontrarsi nella mancata consegna al luogo di carico, non evincendosi ulteriori profili di danno, riteneva che, al di là di ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 20 n. 1 CMR nel caso di specie -poiché tale disposizione attiene al caso in cui la sorte della merce oggetto di trasporto fosse incerta mentre invece era conosciuta la collocazione della merce che risultava integra- avrebbe potuto ottenere il costo del recupero presso la ditta terza, ma non il suo valore commerciale. -Avverso tale decisione, propone appello, Parte_1 formulando alcune delle doglianze già esposte in primo grado in relazione alla responsabilità del danneggiamento da parte della società vettrice e la violazione dell'art. 17 par. 1 CMR, sulla mancata analiticità delle fatture e sulla responsabilità del vettore a norma dell'art. 19 CMR e deducendo i seguenti motivi d'appello:
1) Carenza di motivazione della gravata sentenza;
2) Erroneità della statuizione in sentenza con riguardo alla mail del 14.1.2019 che il giudice di prime cure mal interpretava.
In particolare, secondo la società appellante, dalla stessa emergeva una comunicazione di segno opposto rispetto a quella ritenuta dal primo giudice, poiché invece nella stessa si dava atto del fatto che, durante il trasporto, la merce era stata ribaltata e che era divenuta inutilizzabile rispetto allo scopo per cui era destinata, atteso che il materiale, ribaltatosi, aveva procurato delle forature al telo protettivo dei polimeri che venendo a contatto con l'umidità si erano danneggiati;
sostiene ancora che la merce non fosse affatto integra e che fosse necessario ammettere le prove richieste o, quantomeno, quella testimoniale e di nomina del CTU;
3) L'erroneità della valutazione del giudice ove riteneva che la merce fosse integra e fosse comunque nota la collocazione della stessa e che, a tal proposito, non fosse stato allegato e dimostrato alcun ulteriore costo per il recupero presso la ditta terza, ma che invece non spettasse il valore commerciale della merce posto che, peraltro, questa poteva essere ricollocata sul mercato. Sostiene sul punto l'appellante che la merce non fosse integra e, ancora, che non era stata recuperata in quanto era stata riposta dal trasportatore senza protezione, in alcuni cassoni all'aria aperta, e che quindi fosse stata ulteriormente danneggiata;
evidenzia altresì che la merce non potesse essere recuperata e che la società medesima avesse sollecitato, più volte, invano, la controparte perché riportasse la merce presso un deposito nella disponibilità della stessa appellante.
-Si costituiva Controparte_2
contestando l'appello poiché destituito di ogni fondamento
[...] in fatto e in diritto e, pertanto, ne chiedeva il rigetto.
-L'appello è fondato e la sentenza deve essere riformata per le ragioni che si espongono. -A) Per questioni di ordine logico e della prossimità delle argomentazioni formulate dalla società appellante, le doglianze sono esaminate congiuntamente.
Preliminarmente, occorre osservare la fondatezza della censura che attiene alla valutazione della missiva datata 14 gennaio 2019, inviata per posta elettronica da tale di Tes_1 [...] Cont
a di dovendosi ritenere che Pt_1 CP_3
l'affermazione, nel corpo del testo, “La merce e' in ordine solo
l'imballaggio e' danneggiato”, non configuri una costatazione dello stato in cui la merce era arrivata, ma invece sia posta, come condivisibilmente evidenziato dalla società appellante nelle sue doglianze, a segnalare, da parte di che, poiché “parte Pt_1 della merce si e' ribaltata sul camion”, ne derivava l'impossibilità di “invocare ne ritenere di far riferimento all'art. 17. 4 b.c. del CMR”. La lettura ed interpretazione del documento che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non è certamente un'(ingenua) ammissione di responsabilità per i danni nella fase di caricamento bensì la esplicitazione della fondatezza della contestazione da Cont parte di verso , precisando che, nella fattispecie, Pt_1 Pt_1 non poteva il vettore invocare l'art. 17 c.4 lett.b. e c. del CMR, id est l'ipotesi astratta “la merce è in ordine solo l'imballaggio
è danneggiato”, rovescia completamente il percorso logico- giuridico adottato dal primo decidente.
Quest'ultima disposizione della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada di Ginevra del 1956, comunemente denominata “CMR”, infatti, individua alcune ipotesi al verificarsi delle quali il vettore resta esonerato da responsabilità e, cioè, allorché la perdita o l'avaria della merce sia rapportabile a taluni fattori di rischio fra i quali compare appunto, alle lettere b) e c) appena menzionate, “mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente” e “trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario”. Tanto non vale, dunque, ad escludere la sussistenza di un danno riportato alla merce che, peraltro, risulterebbe del tutto incompatibile con la prospettazione difensiva di che aveva, Pt_1 sin da subito, messo in evidenza che “[…]l'intero imballo era integro al momento del carico, tuttavia il carico, si danneggiava Cont in seguito all'errato trasporto effettuato dalla …]” e che
“[…]Nell'immediatezza dei fatti venivano scattati dei rilievi fotografici dai quali si evince chiaramente il ribaltamento del carico e delle forature del telo protettivo che viene saldato per evitare l'assorbimento di umidità da parte del polimero di nylon, che è stato danneggiato irrimediabilmente[…]”.
Ciò posto, si deve concludere, in assenza di ogni altra dimostrazione, che tale danneggiamento si fosse verificato durante il trasporto, come si può ragionevolmente ritenere in considerazione del posizionamento della merce mostrato dalle fotografie prodotte nel giudizio, e non invece al momento dello scarico e del carico;
a tal proposito, non risulta convincente la difesa sviluppata dalla società appellata in costituzione in appello, ove richiama i documenti n. 3, 4 e 8 allegati alla comparsa di costituzione in primo grado e il documento n. 5 di produzione avversaria, tutti documenti che attestano, effettivamente, un “problema dello scarico” che non era potuto avvenire per questioni di sicurezza, ma che non valgono ad escludere la prova del danneggiamento che, per come dedotto, per la tipologia di merce, certamente poteva riguardare anche e soltanto gli imballi né la circostanza che il danno si fosse verificato durante la fase del trasporto, ma fornendo invece elementi indicativi in tal senso.
Invero, nel documento n. 3 prodotto con la comparsa di Cont costituzione da parte di , per quanto questa riporta, era stata riportata la dicitura “consegna rifiutata, perché gli octabin non possono essere scaricati senza rischio”, nel documento n. 4, ancora, si legge “Octabins were damaged and in disorder that for safety reasons we were absolutely unable to unload material and had to reject this delivery” e, ancora, nel documento n. 5 richiamato dalla medesima ma prodotto dalla in atto di Pt_1 citazione in appello che contiene la relazione sulla merce rifiutata redatta da CI LA MB si attestava che “[…]le octabins di cartone posizionate sull'automezzo[…] risultavano essere inclinate di almeno 45 gradi rispetto al loro normale e regolare asse rendendo impossibile lo scarico, sia per questioni di sicurezza che per evitare il ribaltamento delle stesse e per preservare l'incolumità dell'operatore carrellista nella fase di scarico, sia per questioni di rischio fuoriuscita merce dagli imballi[…]”, aggiungendo inoltre che “[…]il danno dell'inclinazione, in base alla nostra esperienza pluriennale, sia stato provocato da una violenta ed improvvisa frenata del conducente dell'automezzo, tanto da impedirne la corretta e sicura movimentazione/scarico[…]”.
Ciò detto, l'art. 17 par. 1 CMR pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore per la “perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo della consegna” che può essere esclusa, per quanto espresso al par. 2 della medesima disposizione, ove questi fornisca la prova che “la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare” ed è altresì esonerato, ai sensi del par. 4 dello stesso articolo, in presenza di taluni rischi i cui presupposti di fatto debbono escludersi nella fattispecie in decisione.
Ancora, va osservato che, a norma dell'art. 29 CMR, il vettore neppure può avvalersi delle disposizioni che, in suo favore, limitano od escludono la responsabilità, o che pongono un'inversione dell'onere della prova, qualora il danno derivi da dolo o colpa a lui imputabile, e quest'ultima sia parificata al primo, per la medesima disposizione, secondo la legge del giudice adito.
Tenuto altresì conto che l'art. 20 della CMR precisa che chi ne abbia diritto può reputare la merce “perduta quando essa non sia stata riconsegnata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di resa convenuto o, qualora non sia stato stabilito un termine, entro sessanta giorni dal ricevimento della merce da parte del vettore”, va ritenuto che, nella fattispecie in decisione, sussistano tutti gli elementi perché il pregiudizio subito da possa essere ristorato. Pt_1
L'appello va pertanto accolto. Cont In relazione dell'eccezione formulata dall'appellata di carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. per mancanza della domanda esplicita di condanna al risarcimento, quale conseguenza della sola richiesta di riforma, la mancanza dell'estrinsecazione verbale della richiesta di condanna nelle conclusioni dell'atto d'impugnazione, pur in considerazione della domanda di riforma della sentenza, non integra una carenza oggettiva della domanda svolta da né una nullità della impugnazione, dovendosi Pt_1 procedere pur sempre ad un esame complessivo della domanda, all'interno dell'atto complessivamente considerato, dovendosi peraltro rilevare che specifica domanda di condanna era stata comunque formulata in primo grado;
nondimeno, non può neanche reputarsi rinunciata, nell'ottica della globalità che assiste il principio della domanda.
Non essendo stata fornita nel presente giudizio l'esatta l'entità del danno subito dalla merce, essendo stato allegato soltanto il valore commerciale per €41.880,00 riscontrato dall'allegato n. 3 all'atto introduttivo del primo grado, avendosi comunque elementi presuntivi militanti per il danno più agli imballaggi che alla merece stessa, ritiene equo questo Collegio liquidare omnicomprensivamente la somma di €20.000,00, oltre interessi legali dalla data della data della domanda.
-B) In conseguenza della riforma della decisione, le spese di entrambi i gradi di giudizio debbono essere regolate dal principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
1)accoglie l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...] al risarcimento dei Controparte_2 danni determinati in €20.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda;
2)condanna Controparte_2
alla rifusione a favore di delle spese
[...] Parte_1 processuali che liquida per il primo grado in €2.540,00 per compensi oltre spese forfettarie, IVA e CPA e per il secondo grado
€2.906,00 per compensi oltre spese forfettarie, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori dell'appellante, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.. Così deciso in Bologna il giorno 18/3/2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)