Art. 3.
La presente legge si applica alle indennita' per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 , e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 , e successive integrazioni e modificazioni.
Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Si applicano, inoltre, le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321 .
La presente legge si applica alle indennita' per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 , e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 , e successive integrazioni e modificazioni.
Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Si applicano, inoltre, le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321 .