Articolo 21 della Legge 1 gennaio 1886, n. 3620
Articolo 20Articolo 22
Versione
15 gennaio 1886
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Versione
19 gennaio 1957
Art. 21.

Se concorrono circostanze attenuanti a favore dei colpevoli dei reati puniti dalla presente legge, si dovra' diminuire la pena di un grado.

((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".
Entrata in vigore il 19 gennaio 1957