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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/01/2024, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 318/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 318/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti MIONE PAOLO e MACCIONI Parte_1 ANNA, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore in opposizione contro rappresentata e difesa dall'Avv. MANNOCCHI MASSIMO, giusta Controparte_1 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta in opposizione
, rappresentata e difesa dagli avv.ti MIONE PAOLO e MACCIONI ANNA, giusta CP_2 mandato allegato all'atto di intervento
Intervenuta
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice e parte intervenuta hanno concluso come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiecctis, per le causali di cui in narrativa: In via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva del precetto oggetto di causa così come notificato all'opponente in data 24/01/22 ricevuto in data 28/01/22 anche inaudita altera parte sussistendo, come evidenziato, gravi motivi attesa la sufficiente fondatezza dei motivi di opposizione oltre al requisito del periculum in mora. Nel merito:
- alla luce, delle causali di cui in narrativa accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'insussistenza del credito vantato da controparte per cui è precetto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 24/01/22 oggetto di opposizione. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità di controparte nella causazione del danno patrimoniale arrecato al Signor nella misura di € 4.879,71 quale scoperto di conto corrente e/o nella differente Parte_1 somma che dovesse essere ritenuta di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale rapp. p.t. al risarcimento in favore dell'opponente della somma di € 4.879,70 Controparte_1 e/o nella differente somma che dovesse esser ritenuta di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria.
pagina 1 di 9 Accertare e dichiarare la responsabilità di controparte nella causazione dei danni tutti, non patrimoniali, patiti dall'opponente e, per l'effetto, condannare l'opposta al risarcimento di detti danni nella misura che verrà ritenuta equa e/o gi giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite relative come per legge”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare: revocare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso all'udienza del 22/02/22 per mancanza dei presupposti di legge;
nel merito: rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate da controparte nei confronti di Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, svolgeva opposizione Parte_1 preventiva all'esecuzione preannunciata dall'atto di precetto notificatogli in data 28.1.2022, con cui gli veniva intimato il pagamento di Euro 66.795,54 oltre spese legali, in virtù di contratto di mutuo fondiario, di cui Euro 65.795,54 a titolo di rate insolute del mutuo alla data del 19.10.2021 oltre a interessi e spese legali.
A sostegno dell'opposizione, l'attore contestava il diritto della banca di agire esecutivamente in suo danno, in quanto il credito azionato non poteva considerarsi esigibile, in assenza di inadempimento imputabile al mutuatario. Nello specifico, l'opponente allegava:
- di aver sottoscritto contratto di mutuo fondiario in data 22.5.2015 rep. 55580 racc. 7376 a rogito notaio dott. , rispetto al quale prestava fideiussione;
Persona_1 Parte_2
- di aver contestualmente aperto conto corrente n. 1426190 -7 presso , su cui veniva CP_1 accreditato lo stipendio mensile percepito dall'attore e venivano addebitate le rate del mutuo
(conto di appoggio);
- di aver richiesto a , su apposito modulo inviato a mezzo fax in data Controparte_1
28.10.2019, di addebitare le rate del mutuo richiamato su altro conto corrente intestato al medesimo sig. , accesso presso un altro istituto di credito, su cui era stato medio tempore Pt_1 domiciliato l'accredito dello stipendio, senza tuttavia ottenere alcun riscontro;
- con comunicazione del 13.1.2021 la banca aveva comunicato la volontà di procedere alla chiusura del conto corrente n. 1426190-7, stante lo scoperto di Euro 4.879,71;
- alla data del 29.7.2021 la posizione dell'opponente – a causa della mancata domiciliazione sull'altro conto da parte della banca, nei termini già richiesti- consisteva in uno scoperto di conto corrente di Euro 4.909,71 e di Euro 5.751,36 per rate insolute del mutuo;
- la fideiubente- previa comunicazione in data 6.5.2021, a seguito di trattative intervenute con la banca- aveva regolarmente versato le rate del mutuo da lei garantito con bonifico del 30.7.2021 di importo pari ad Euro 5.751,36 e tuttavia la banca aveva imputato tale pagamento allo scoperto di conto corrente e, persistendo la morosità, aveva intimato il pagamento di Euro 65.795,54 a titolo di rate scadute e non saldate;
- che quindi il credito azionato non poteva dirsi esigibile, essendo l'opponente in regola con il pagamento delle rate del mutuo azionato, avendo provveduto a versare le rate anche successive, da agosto 2021 a ottobre 2021 (data ultima considerata nell'intimazione), sicché l'atto di precetto doveva considerarsi illegittimo.
pagina 2 di 9 Sulla base di tali premesse, l'attore concludeva rassegnando le riportate conclusioni, svolgendo altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni causati da controparte, in ragione della mancata domiciliazione delle rate sul mutuo sul contratto di conto corrente successivamente comunicato dall'opponente e, in ogni caso, per l'errata imputazione dei pagamenti eseguiti dalla garante.
Nelle more interveniva volontariamente anche cointestaria del mutuo fondiario azionato CP_2
e a sua volta debitrice cui era stato notificato il medesimo atto di precetto, aderendo alle conclusioni rassegnate dell'attore.
Si costitutiva in giudizio , rilevando come i pagamenti eseguiti dalla garante, Controparte_1 Pt_2
fossero stati correttamente contabilizzati sul conto di appoggio del mutuo che, recando un saldo
[...] negativo al momento del bonifico (contabilizzato in data 3.8.2021), avevano permesso il saldo solo parziale delle rate scadute (dalla 53 alla 55) del mutuo e in ogni caso che l'opponente successivamente non aveva più versato alcuna rata in favore della convenuta opposta. La banca contestava inoltre la domanda riconvenzionale proposta da controparte, essendo inconferente la mancata domiciliazione delle rate del mutuo su altro conto corrente e in ogni caso in assenza di danno risarcibile.
All'udienza del 16.3.2022 il GI sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo e, concessi i termini per il deposito di memorie nei termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e, all'esito del deposito di memorie nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., era trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. Anzitutto, preme rilevare che nel caso di specie le contestazioni sollevate dall'attore integrano gli estremi di una opposizione (preventiva) all'esecuzione (preannunciata) ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c.
A differenza di quanto dedotto dalla banca convenuta, nel caso di specie, essendo stato azionato un titolo esecutivo di natura stragiudiziale (mutuo fondiario) i motivi fondanti l'opposizione non devono necessariamente risolversi in fatti estintivi/modificativi successivi alla formazione del titolo.
E' nel caso di opposizione all'esecuzione fondata su un titolo esecutivo di natura giurisdizionale, che il debitore può opporre solo vizi posteriori alla formazione del titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento al di là dell'impugnazione; nel caso, invece, di esecuzione forzata basata su titolo stragiudiziale tale esigenza e tale limitazione non si pone (cfr. Cass. 2123/2011 ex plurimis).
Pertanto, nell'ipotesi in cui l'esecuzione si fondi su un titolo stragiudiziale, il debitore può contrastare la pretesa del creditore con la stessa pienezza di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito.
L'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. si configura, quindi, come una azione di accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti («non si impugna, se non in via descrittiva o atecnica, il contratto o il negozio o il provvedimento cui … si attiva un'ordinaria azione per sovvertire l'apparenza dell'esecutività del titolo a favore di chi vi appare come creditore (e solo come domanda accessoria potendo ammettersi quella sul merito della pretesa ivi consacrata) e scongiurare che quest'ultimo possa agire in via esecutiva in base a quello specifico titolo» - Cass. n. 19889/2019).
pagina 3 di 9 Sotto il profilo della domanda e della causa petendi, la particolare struttura del presente giudizio consente di affermare che, poiché l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, le eventuali eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, con la conseguenza che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi diversi da quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. cit.). E' dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione di convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione. Ciò importa che spetta, quindi, all'attore/opponente dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria domanda di accertamento negativo dell'avversa pretesa creditoria. Nel caso di specie, a fronte della domanda (richiesta di pagamento contenuta nell'atto di precetto) da parte della banca intimante, i mutuatari hanno contestato l'esistenza del credito azionato o, meglio ancora, ne hanno posto in dubbio l'esigibilità. L'atto di precetto notificato al sig. si fonda sul presupposto che (cit): Pt_1
Ebbene, la documentazione allegata dalle parti, come già evidenziato da questo GI con l'ordinanza del
16.3.2022, esclude l'esistenza (rectius l'esigibilità alla data della notifica del precetto) del credito azionato, atteso che l'estratto conto allegato dalla stessa banca alla comparsa di risposta, mostra come alla data del 7.9.2021 le rate del mutuo fossero state regolarmente versate e il conto corrente di appoggio del mutuo recasse un credito in favore del correntista, ferma l'errata imputazione del bonifico disposto in parte a copertura del saldo negativo già esistente, nonostante il correntista avesse ripetutamente richiesto (dapprima a mezzo fax del 28.10.2019 e successivamente a mezzo missiva da parte del difensore in data 13.12.2019, dunque ben due anni prima dei fatti oggetto di causa) di addebitare le rate del mutuo su altro conto corrente, successivamente acceso presso altra banca e, soprattutto, in contrasto con l'imputazione di pagamento espressa da parte della debitrice (la causale reca espressamente il riferimento alle rate del mutuo non onorate e in ogni caso la garante non era parte dell'eventuale fido concesso al sig. infra). Pt_3
Più nello specifico, si osserva come dagli estratti conto prodotti dalla banca convenuta, emerga come:
- dall'estratto conto aggiornato al dicembre 2019, risulta quale ultimo pagamento delle rate del mutuo, quella riferibile a ottobre 2019 (“pagamento rata 52”) e non risultino ulteriori operazioni sul conto corrente n. 1426190-7 che, oltre ad essere conto di appoggio del mutuo, era un conto corrente su cui erano regolati anche altri rapporti, atteso che lo scoperto di conto contestato dall'attore era riferibile ad pagina 4 di 9 un affidamento concesso dalla banca sul medesimo (si vedano gli addebiti a titolo di commissioni per la messa a disposizione di somme, applicate dalla convenuta);
- da tale data – giusta comunicazione da parte del sig. banca era stato richiesto, mediante Parte_4 invio di apposito modulo, di addebitare le successive rate del mutuo alle nuove coordinate bancarie fornite dal mutuatario (cfr. doc. 2 attore);
- a fronte della richiesta da parte del debitore, la creditrice non si è mai attivata per richiedere il pagamento delle rate del mutuo riferibili al periodo novembre 2019 – gennaio 2021, provvedendo esclusivamente a comunicare la chiusura del conto corrente di appoggio in data 13.1.2021, che recava un saldo negativo pari ad Euro - 4.864,71 già dall'estratto conto settembre- dicembre 2019 (i.e. dalla data a partire dalla quale il chiedeva la diversa domiciliazione) e comunicando il recesso dal Pt_1 solo rapporto di conto corrente.
Dall'esame analitico di tutti gli estratti conto prodotti dalla banca, emerge infatti come dall'ottobre
2019 al luglio 2021 sul conto corrente in questione non siano mai state eseguite operazioni (salvo l'addebito del canone annuale di tenuta del conto), se non con il versamento della somma di Euro 5. 751,36 da parte della garante, , all'esito della comunicazione – da parte della banca- in Parte_2 data 13.1.2021, della prossima chiusura del conto corrente di appoggio del mutuo.
Disponibilità che era stata manifestata dalla garante già a mezzo missiva invita in data 6.5.2021 dal difensore (cfr. doc. 4 attore) e che ha ricevuto l'avvallo dell'istituto di credito, a seguito di trattative intervenute a seguito dell'intervento dei legali (circostanza in alcun modo specificamente contestata dalla convenuta).
Sul punto si osserva come tale pagamento, eseguito in data 30.7.2021 sul conto n. 1426190 -7, fosse stato dalla medesima imputato alle rate non onorate del mutuo: si legge dall'estratto conto prodotto dalla banca, “PAGAMENTO RATE MUTUO FOND Note: BENEF PAGAMENTO RATE MUTUO
FOND **. PAGAMENTO RATE MUTU O FOND IARI **O NR 21001014 93304 SCADUTE AL 31
LUGLIO 2021*CFORDIN*[...]”, sicché non avrebbe potuto Controparte_1 imputare il pagamento in questione allo scoperto di conto corrente, che- come già evidenziato- era esistente già dal dicembre 2019 ed era riferibile non già alle rate scadute e non onorate del mutuo
(successive alla n. 52), ma ad ulteriori linee di credito regolate sul medesimo conto.
Peraltro si osserva come, ove la banca avesse imputato correttamente il pagamento ricevuto, non sarebbe residuato alcun inadempimento nel pagamento delle rate pregresse del mutuo che- a luglio
2021 (data del pagamento da parte della garante) erano pari a 21 e, anche considerando una rata mensile pari ad Euro 273,00 (il contratto di mutuo non è stato allegato da nessuna delle parti, ma dai dati emersi dagli estratti conto emerge una rata mensile media pari a circa Euro 259,00), il pagamento doveva considerarsi ampiamente idoneo a saldare la pregressa morosità (273,00 x 21 rate = Euro
5.733,00).
Ne consegue che devono trovare applicazione i principi in diritto in tema di imputazione di pagamento: il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca.
A fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale
contro
- deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento (cfr. Cass. n. 2369/1994; Cass. n. pagina 5 di 9 1041/1998; Cass. n. 1571/2000).
Sul punto la S.C. ha inoltre precisato che “l'art. 1193 c.c., comma 1, dispone che chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. Quando il debitore non si avvalga della facoltà riconosciutagli da questa norma, la scelta - come si desume dall'art. 1195 c.c. - spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare d'imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati;
e ciò significa che i criteri legali dettati dall'art. 1193 c.c., comma 2 hanno carattere suppletivo e sono applicabili solo quando il debitore non abbia effettuato l'imputazione e manchi l'imputazione effettuata dal creditore. Dall'art.
1195 c.c. si desume, inoltre, che la dichiarazione d'imputazione del creditore deve essere accettata dal debitore. Ciò posto, deve rilevarsi che quando, come nel caso di specie e nel solco d'una antica tradizione dell'istituto, la dichiarazione d'imputazione (negozio giuridico unilaterale con cui il creditore esercita la sua facoltà di scelta) è inserita nello stesso documento contenente la quietanza
(dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale e scopo liberatorio) la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conseguire e conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; la ricezione del documento può costituire prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore solo quando, da parte del debitore, la stessa non venga immediatamente o comunque prontamente contestata. La mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza e conferisce al documento valore di prova certa dell'accettazione da parte del debitore dell'imputazione operata dal creditore.” (Cass. n. 27405/2005; Cass. n.
917/2013).
Inoltre in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. Cass. n. 21512/2019).
Nel caso di specie, a fronte di un pagamento avente palesemente efficacia estintiva, eseguito da parte della garante e con specifica causale proveniente a latere debitoris, la banca ha invece confermato di aver imputato le somme accreditate il 30.7.2021 allo scoperto di conto corrente il cui saldo negativo, tuttavia, originava da ulteriori linee di credito regolate sul medesimo conto e dunque da un altro rapporto.
In conclusione alla data del 19.10.2021 la banca non avrebbe potuto dichiarare risolto il contratto di mutuo e intimare, col successivo atto di precetto, il pagamento delle rate di mutuo a scadere in ragione del dedotto inadempimento di controparte, atteso che – in disparte la già esposta tolleranza della creditrice dal novembre 2019 al gennaio 2021- le rate sino a luglio 2021 erano state onorate a seguito di versamento disposto dal garante, mentre le rate da agosto 2021 a ottobre 2021 sono state regolarmente versate dal debitore principale mediante giroconto dal conto acceso presso altro istituto di credito, mentre i pagamenti successivi sono stati respinti a seguito della estinzione del conto (cfr. doc. prodotta all'udienza del 16.3.2022). L'opposizione deve quindi essere accolta in quanto, alla data del 19.10.2021, i mutuatari non potevano dirsi morosi nel pagamento delle rate del mutuo azionato, nei termini già esposti e alla data della notifica dell'atto di precetto il credito (per l'intero capitale residuo) non era esigibile.
pagina 6 di 9 Sulla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente. In relazione alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente si osserva quanto segue. Anzitutto, sorgono dubbi sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, atteso che secondo parte della giurisprudenza di merito solo il convenuto-opposto nell'opposizione a precetto (ossia il creditore procedente) può proporre domanda riconvenzionale nei confronti del debitore-opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido;
l'opponente non può introdurre una domanda riconvenzionale, che implica un giudizio di cognizione ulteriore e diverso da quello instaurato in seguito al precetto per negare la pretesa esecutiva, poiché a seguito dell'opposizione viene ad inserirsi nel procedimento esecutivo un giudizio di cognizione, in cui il 'thema decidendum' rimane circoscritto alla contestazione del diritto del creditore procedente a procedere nell'esecuzione forzata (cfr. Corte d'appello Bari n.1159/2022).
Si osserva tuttavia come ragioni di economia processuale devono indurre a ritenere ammissibile il cumulo di domande da parte dell'opponente (cfr. in tal senso Cass. n. 1449/2003 nonché Cass, n.
15892/2014; Cass. n. 5578-5579/2015; Cass. n. 15892/2014; Cass. n. 5038/2017; Cass. n. 26439/2016;
Cass. n. 3214/2017 sulla sospensione feriale rispetto a tali domande).
Alla luce dei principi di economia processuale si è quindi riconosciuto che l'opponente ha la facoltà di proporre un'opposizione all'esecuzione ed altra domanda a questa connessa ovvero più domande, in applicazione del criterio del cumulo sancito dall'art. 104 c.p.c., salva, in quest'ultimo caso, la possibilità di disporre la separazione delle cause se lo svolgimento contestuale di esse renda concreto il pericolo di ritardare la definizione dell'opposizione all'esecuzione. Ferma l'ammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, occorre esaminarne il merito.
L'attore deduce che “a fronte del comportamento omissivo tenuto da controparte il signor ha Pt_1 riportato un danno economico pari ad euro 65.795,54 quale debito ad oggi richiesto dalla CP_1 nonché euro 5.694,02 quale scoperto di mutuo che non avrebbe avuto se la avesse regolarmente CP_1 domiciliato il mutuo come legittimamente richiesto dal cliente fin da subito nonché se avesse correttamente imputato le somme versate dalla fideiubente.
Laddove correttamente imputare a titolo di mutuo, con conseguente accoglimento dell'opposizione spiegata, il resterebbe, comunque esposto per uno scoperto di conto pari ad euro 4.879,71 Pt_1 che non avrebbe avuto se la Banca avesse correttamente domiciliato il mutuo come richiesto. Org_ Fargione è stato altresì segnalato al a causa di tale posizione e, ad oggi, ha accusato un serio danno anche di natura morale dato lo stress a cui la presente vicenda lo ha sottoposto”.
In diritto deve premettersi quanto segue.
Ai fini della invocata risarcibilità ai sensi dell'art. 1223 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve pure sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente.
In difetto di tale allegazione e prova, la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto.
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno- evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere pagina 7 di 9 provata sulla base di una conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (SS.UU. Cass. n. 26972/2008).
Il diritto al risarcimento postula quindi, ed indispensabilmente, l'effettività del verificarsi di un danno, che, come tale, sia stato concretamente sofferto, non essendo sufficiente la mera potenzialità configurabile in astratto. Ciò in quanto l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) dell'obbligazione contrattuale non integra di per sé il danno patrimoniale, che è la conseguenza di quell'illecito sul patrimonio del creditore che, in concreto per particolari circostanze, può anche non verificarsi.
Il principio secondo cui l'inadempimento o l'inesatto inadempimento dell'obbligazione contrattuale costituisce di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno, impone le seguenti riflessioni nel caso di specie.
Quand'anche possa riconoscersi una responsabilità da inadempimento in capo alla banca convenuta, per non aver addebitato le rate del mutuo su altro conto corrente, la domanda non potrebbe comunque essere accolta, atteso che: (a) l'attore non ha dimostrato che sull'altro conto corrente fosse presente la necessaria provvista per far fronte alle rate del mutuo già regolate sul conto corrente acceso presso e che dunque il mancato regolare pagamento alle scadenze mensili (danno evento) sia CP_1 derivato da tale inadempimento;
(b) lo scoperto del conto corrente, come già precisato, non è riferibile al mancato pagamento delle rate del mutuo ma- come già evidenziato dallo stesso opponente- diverso rapporto, sicché non vi sarebbe nesso eziologico rispetto all'inadempimento, essendo l'esposizione per
Euro 4.864,71 del tutto autonoma rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo, né avendo l'attore chiesto la chiusura del conto corrente e l'addebito dello scoperto sul nuovo conto corrente;
(c) è pacifico che il sig. non abbia pagato alcunché dall'ottobre 2019 al luglio 2021,per nessuno dei Pt_1 due rapporti;
(d) il danno potrebbe semmai consistere nei maggiori oneri maturati a causa di tale scoperto di conto corrente (i.e. eventuali interessi e commissioni maturati durante il periodo di riferimento) e non già con il debito che, si ribadisce, deriva da linee di credito utilizzate regolarmente dall'opponente, e non risulta in alcun modo onorato.
Per le medesime ragioni non può quindi trovare accoglimento neanche la domanda di risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione al atteso che tale circostanza è stata solo genericamente Org_1 allegata e in ogni caso, come già ribadito, il correntista e mutuatario non ha provato che, in caso di adempimento da parte della banca, sul conto corrente acceso presso l'altro istituto di credito sarebbe stata disponibile la provvista idonea a ripianare la propria (doppia) esposizione debitoria, idonea a giustificare la dedotta segnalazione.
La domanda riconvenzionale deve quindi essere rigettata.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento dei soli motivi di opposizione all'esecuzione e del rigetto della domanda riconvenzionale svolta, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta a r.g. n. 318/2022, ogni altra eccezione o domanda assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da e ai sensi Parte_1 CP_2 dell'art. 615 co. 1 c.p.c. e conseguentemente dichiara che non ha diritto di Controparte_1 procedere esecutivamente in danno di e sulla base dell'atto di Parte_1 CP_2 precetto notificato in data 28.1.2022. pagina 8 di 9 Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in La Spezia, in data 10.1.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 318/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti MIONE PAOLO e MACCIONI Parte_1 ANNA, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore in opposizione contro rappresentata e difesa dall'Avv. MANNOCCHI MASSIMO, giusta Controparte_1 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta in opposizione
, rappresentata e difesa dagli avv.ti MIONE PAOLO e MACCIONI ANNA, giusta CP_2 mandato allegato all'atto di intervento
Intervenuta
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice e parte intervenuta hanno concluso come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiecctis, per le causali di cui in narrativa: In via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva del precetto oggetto di causa così come notificato all'opponente in data 24/01/22 ricevuto in data 28/01/22 anche inaudita altera parte sussistendo, come evidenziato, gravi motivi attesa la sufficiente fondatezza dei motivi di opposizione oltre al requisito del periculum in mora. Nel merito:
- alla luce, delle causali di cui in narrativa accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'insussistenza del credito vantato da controparte per cui è precetto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 24/01/22 oggetto di opposizione. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità di controparte nella causazione del danno patrimoniale arrecato al Signor nella misura di € 4.879,71 quale scoperto di conto corrente e/o nella differente Parte_1 somma che dovesse essere ritenuta di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale rapp. p.t. al risarcimento in favore dell'opponente della somma di € 4.879,70 Controparte_1 e/o nella differente somma che dovesse esser ritenuta di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria.
pagina 1 di 9 Accertare e dichiarare la responsabilità di controparte nella causazione dei danni tutti, non patrimoniali, patiti dall'opponente e, per l'effetto, condannare l'opposta al risarcimento di detti danni nella misura che verrà ritenuta equa e/o gi giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite relative come per legge”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare: revocare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso all'udienza del 22/02/22 per mancanza dei presupposti di legge;
nel merito: rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate da controparte nei confronti di Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, svolgeva opposizione Parte_1 preventiva all'esecuzione preannunciata dall'atto di precetto notificatogli in data 28.1.2022, con cui gli veniva intimato il pagamento di Euro 66.795,54 oltre spese legali, in virtù di contratto di mutuo fondiario, di cui Euro 65.795,54 a titolo di rate insolute del mutuo alla data del 19.10.2021 oltre a interessi e spese legali.
A sostegno dell'opposizione, l'attore contestava il diritto della banca di agire esecutivamente in suo danno, in quanto il credito azionato non poteva considerarsi esigibile, in assenza di inadempimento imputabile al mutuatario. Nello specifico, l'opponente allegava:
- di aver sottoscritto contratto di mutuo fondiario in data 22.5.2015 rep. 55580 racc. 7376 a rogito notaio dott. , rispetto al quale prestava fideiussione;
Persona_1 Parte_2
- di aver contestualmente aperto conto corrente n. 1426190 -7 presso , su cui veniva CP_1 accreditato lo stipendio mensile percepito dall'attore e venivano addebitate le rate del mutuo
(conto di appoggio);
- di aver richiesto a , su apposito modulo inviato a mezzo fax in data Controparte_1
28.10.2019, di addebitare le rate del mutuo richiamato su altro conto corrente intestato al medesimo sig. , accesso presso un altro istituto di credito, su cui era stato medio tempore Pt_1 domiciliato l'accredito dello stipendio, senza tuttavia ottenere alcun riscontro;
- con comunicazione del 13.1.2021 la banca aveva comunicato la volontà di procedere alla chiusura del conto corrente n. 1426190-7, stante lo scoperto di Euro 4.879,71;
- alla data del 29.7.2021 la posizione dell'opponente – a causa della mancata domiciliazione sull'altro conto da parte della banca, nei termini già richiesti- consisteva in uno scoperto di conto corrente di Euro 4.909,71 e di Euro 5.751,36 per rate insolute del mutuo;
- la fideiubente- previa comunicazione in data 6.5.2021, a seguito di trattative intervenute con la banca- aveva regolarmente versato le rate del mutuo da lei garantito con bonifico del 30.7.2021 di importo pari ad Euro 5.751,36 e tuttavia la banca aveva imputato tale pagamento allo scoperto di conto corrente e, persistendo la morosità, aveva intimato il pagamento di Euro 65.795,54 a titolo di rate scadute e non saldate;
- che quindi il credito azionato non poteva dirsi esigibile, essendo l'opponente in regola con il pagamento delle rate del mutuo azionato, avendo provveduto a versare le rate anche successive, da agosto 2021 a ottobre 2021 (data ultima considerata nell'intimazione), sicché l'atto di precetto doveva considerarsi illegittimo.
pagina 2 di 9 Sulla base di tali premesse, l'attore concludeva rassegnando le riportate conclusioni, svolgendo altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni causati da controparte, in ragione della mancata domiciliazione delle rate sul mutuo sul contratto di conto corrente successivamente comunicato dall'opponente e, in ogni caso, per l'errata imputazione dei pagamenti eseguiti dalla garante.
Nelle more interveniva volontariamente anche cointestaria del mutuo fondiario azionato CP_2
e a sua volta debitrice cui era stato notificato il medesimo atto di precetto, aderendo alle conclusioni rassegnate dell'attore.
Si costitutiva in giudizio , rilevando come i pagamenti eseguiti dalla garante, Controparte_1 Pt_2
fossero stati correttamente contabilizzati sul conto di appoggio del mutuo che, recando un saldo
[...] negativo al momento del bonifico (contabilizzato in data 3.8.2021), avevano permesso il saldo solo parziale delle rate scadute (dalla 53 alla 55) del mutuo e in ogni caso che l'opponente successivamente non aveva più versato alcuna rata in favore della convenuta opposta. La banca contestava inoltre la domanda riconvenzionale proposta da controparte, essendo inconferente la mancata domiciliazione delle rate del mutuo su altro conto corrente e in ogni caso in assenza di danno risarcibile.
All'udienza del 16.3.2022 il GI sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo e, concessi i termini per il deposito di memorie nei termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e, all'esito del deposito di memorie nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., era trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. Anzitutto, preme rilevare che nel caso di specie le contestazioni sollevate dall'attore integrano gli estremi di una opposizione (preventiva) all'esecuzione (preannunciata) ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c.
A differenza di quanto dedotto dalla banca convenuta, nel caso di specie, essendo stato azionato un titolo esecutivo di natura stragiudiziale (mutuo fondiario) i motivi fondanti l'opposizione non devono necessariamente risolversi in fatti estintivi/modificativi successivi alla formazione del titolo.
E' nel caso di opposizione all'esecuzione fondata su un titolo esecutivo di natura giurisdizionale, che il debitore può opporre solo vizi posteriori alla formazione del titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento al di là dell'impugnazione; nel caso, invece, di esecuzione forzata basata su titolo stragiudiziale tale esigenza e tale limitazione non si pone (cfr. Cass. 2123/2011 ex plurimis).
Pertanto, nell'ipotesi in cui l'esecuzione si fondi su un titolo stragiudiziale, il debitore può contrastare la pretesa del creditore con la stessa pienezza di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito.
L'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. si configura, quindi, come una azione di accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti («non si impugna, se non in via descrittiva o atecnica, il contratto o il negozio o il provvedimento cui … si attiva un'ordinaria azione per sovvertire l'apparenza dell'esecutività del titolo a favore di chi vi appare come creditore (e solo come domanda accessoria potendo ammettersi quella sul merito della pretesa ivi consacrata) e scongiurare che quest'ultimo possa agire in via esecutiva in base a quello specifico titolo» - Cass. n. 19889/2019).
pagina 3 di 9 Sotto il profilo della domanda e della causa petendi, la particolare struttura del presente giudizio consente di affermare che, poiché l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, le eventuali eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, con la conseguenza che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi diversi da quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. cit.). E' dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione di convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione. Ciò importa che spetta, quindi, all'attore/opponente dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria domanda di accertamento negativo dell'avversa pretesa creditoria. Nel caso di specie, a fronte della domanda (richiesta di pagamento contenuta nell'atto di precetto) da parte della banca intimante, i mutuatari hanno contestato l'esistenza del credito azionato o, meglio ancora, ne hanno posto in dubbio l'esigibilità. L'atto di precetto notificato al sig. si fonda sul presupposto che (cit): Pt_1
Ebbene, la documentazione allegata dalle parti, come già evidenziato da questo GI con l'ordinanza del
16.3.2022, esclude l'esistenza (rectius l'esigibilità alla data della notifica del precetto) del credito azionato, atteso che l'estratto conto allegato dalla stessa banca alla comparsa di risposta, mostra come alla data del 7.9.2021 le rate del mutuo fossero state regolarmente versate e il conto corrente di appoggio del mutuo recasse un credito in favore del correntista, ferma l'errata imputazione del bonifico disposto in parte a copertura del saldo negativo già esistente, nonostante il correntista avesse ripetutamente richiesto (dapprima a mezzo fax del 28.10.2019 e successivamente a mezzo missiva da parte del difensore in data 13.12.2019, dunque ben due anni prima dei fatti oggetto di causa) di addebitare le rate del mutuo su altro conto corrente, successivamente acceso presso altra banca e, soprattutto, in contrasto con l'imputazione di pagamento espressa da parte della debitrice (la causale reca espressamente il riferimento alle rate del mutuo non onorate e in ogni caso la garante non era parte dell'eventuale fido concesso al sig. infra). Pt_3
Più nello specifico, si osserva come dagli estratti conto prodotti dalla banca convenuta, emerga come:
- dall'estratto conto aggiornato al dicembre 2019, risulta quale ultimo pagamento delle rate del mutuo, quella riferibile a ottobre 2019 (“pagamento rata 52”) e non risultino ulteriori operazioni sul conto corrente n. 1426190-7 che, oltre ad essere conto di appoggio del mutuo, era un conto corrente su cui erano regolati anche altri rapporti, atteso che lo scoperto di conto contestato dall'attore era riferibile ad pagina 4 di 9 un affidamento concesso dalla banca sul medesimo (si vedano gli addebiti a titolo di commissioni per la messa a disposizione di somme, applicate dalla convenuta);
- da tale data – giusta comunicazione da parte del sig. banca era stato richiesto, mediante Parte_4 invio di apposito modulo, di addebitare le successive rate del mutuo alle nuove coordinate bancarie fornite dal mutuatario (cfr. doc. 2 attore);
- a fronte della richiesta da parte del debitore, la creditrice non si è mai attivata per richiedere il pagamento delle rate del mutuo riferibili al periodo novembre 2019 – gennaio 2021, provvedendo esclusivamente a comunicare la chiusura del conto corrente di appoggio in data 13.1.2021, che recava un saldo negativo pari ad Euro - 4.864,71 già dall'estratto conto settembre- dicembre 2019 (i.e. dalla data a partire dalla quale il chiedeva la diversa domiciliazione) e comunicando il recesso dal Pt_1 solo rapporto di conto corrente.
Dall'esame analitico di tutti gli estratti conto prodotti dalla banca, emerge infatti come dall'ottobre
2019 al luglio 2021 sul conto corrente in questione non siano mai state eseguite operazioni (salvo l'addebito del canone annuale di tenuta del conto), se non con il versamento della somma di Euro 5. 751,36 da parte della garante, , all'esito della comunicazione – da parte della banca- in Parte_2 data 13.1.2021, della prossima chiusura del conto corrente di appoggio del mutuo.
Disponibilità che era stata manifestata dalla garante già a mezzo missiva invita in data 6.5.2021 dal difensore (cfr. doc. 4 attore) e che ha ricevuto l'avvallo dell'istituto di credito, a seguito di trattative intervenute a seguito dell'intervento dei legali (circostanza in alcun modo specificamente contestata dalla convenuta).
Sul punto si osserva come tale pagamento, eseguito in data 30.7.2021 sul conto n. 1426190 -7, fosse stato dalla medesima imputato alle rate non onorate del mutuo: si legge dall'estratto conto prodotto dalla banca, “PAGAMENTO RATE MUTUO FOND Note: BENEF PAGAMENTO RATE MUTUO
FOND **. PAGAMENTO RATE MUTU O FOND IARI **O NR 21001014 93304 SCADUTE AL 31
LUGLIO 2021*CFORDIN*[...]”, sicché non avrebbe potuto Controparte_1 imputare il pagamento in questione allo scoperto di conto corrente, che- come già evidenziato- era esistente già dal dicembre 2019 ed era riferibile non già alle rate scadute e non onorate del mutuo
(successive alla n. 52), ma ad ulteriori linee di credito regolate sul medesimo conto.
Peraltro si osserva come, ove la banca avesse imputato correttamente il pagamento ricevuto, non sarebbe residuato alcun inadempimento nel pagamento delle rate pregresse del mutuo che- a luglio
2021 (data del pagamento da parte della garante) erano pari a 21 e, anche considerando una rata mensile pari ad Euro 273,00 (il contratto di mutuo non è stato allegato da nessuna delle parti, ma dai dati emersi dagli estratti conto emerge una rata mensile media pari a circa Euro 259,00), il pagamento doveva considerarsi ampiamente idoneo a saldare la pregressa morosità (273,00 x 21 rate = Euro
5.733,00).
Ne consegue che devono trovare applicazione i principi in diritto in tema di imputazione di pagamento: il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca.
A fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale
contro
- deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento (cfr. Cass. n. 2369/1994; Cass. n. pagina 5 di 9 1041/1998; Cass. n. 1571/2000).
Sul punto la S.C. ha inoltre precisato che “l'art. 1193 c.c., comma 1, dispone che chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. Quando il debitore non si avvalga della facoltà riconosciutagli da questa norma, la scelta - come si desume dall'art. 1195 c.c. - spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare d'imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati;
e ciò significa che i criteri legali dettati dall'art. 1193 c.c., comma 2 hanno carattere suppletivo e sono applicabili solo quando il debitore non abbia effettuato l'imputazione e manchi l'imputazione effettuata dal creditore. Dall'art.
1195 c.c. si desume, inoltre, che la dichiarazione d'imputazione del creditore deve essere accettata dal debitore. Ciò posto, deve rilevarsi che quando, come nel caso di specie e nel solco d'una antica tradizione dell'istituto, la dichiarazione d'imputazione (negozio giuridico unilaterale con cui il creditore esercita la sua facoltà di scelta) è inserita nello stesso documento contenente la quietanza
(dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale e scopo liberatorio) la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conseguire e conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; la ricezione del documento può costituire prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore solo quando, da parte del debitore, la stessa non venga immediatamente o comunque prontamente contestata. La mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza e conferisce al documento valore di prova certa dell'accettazione da parte del debitore dell'imputazione operata dal creditore.” (Cass. n. 27405/2005; Cass. n.
917/2013).
Inoltre in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. Cass. n. 21512/2019).
Nel caso di specie, a fronte di un pagamento avente palesemente efficacia estintiva, eseguito da parte della garante e con specifica causale proveniente a latere debitoris, la banca ha invece confermato di aver imputato le somme accreditate il 30.7.2021 allo scoperto di conto corrente il cui saldo negativo, tuttavia, originava da ulteriori linee di credito regolate sul medesimo conto e dunque da un altro rapporto.
In conclusione alla data del 19.10.2021 la banca non avrebbe potuto dichiarare risolto il contratto di mutuo e intimare, col successivo atto di precetto, il pagamento delle rate di mutuo a scadere in ragione del dedotto inadempimento di controparte, atteso che – in disparte la già esposta tolleranza della creditrice dal novembre 2019 al gennaio 2021- le rate sino a luglio 2021 erano state onorate a seguito di versamento disposto dal garante, mentre le rate da agosto 2021 a ottobre 2021 sono state regolarmente versate dal debitore principale mediante giroconto dal conto acceso presso altro istituto di credito, mentre i pagamenti successivi sono stati respinti a seguito della estinzione del conto (cfr. doc. prodotta all'udienza del 16.3.2022). L'opposizione deve quindi essere accolta in quanto, alla data del 19.10.2021, i mutuatari non potevano dirsi morosi nel pagamento delle rate del mutuo azionato, nei termini già esposti e alla data della notifica dell'atto di precetto il credito (per l'intero capitale residuo) non era esigibile.
pagina 6 di 9 Sulla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente. In relazione alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente si osserva quanto segue. Anzitutto, sorgono dubbi sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, atteso che secondo parte della giurisprudenza di merito solo il convenuto-opposto nell'opposizione a precetto (ossia il creditore procedente) può proporre domanda riconvenzionale nei confronti del debitore-opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido;
l'opponente non può introdurre una domanda riconvenzionale, che implica un giudizio di cognizione ulteriore e diverso da quello instaurato in seguito al precetto per negare la pretesa esecutiva, poiché a seguito dell'opposizione viene ad inserirsi nel procedimento esecutivo un giudizio di cognizione, in cui il 'thema decidendum' rimane circoscritto alla contestazione del diritto del creditore procedente a procedere nell'esecuzione forzata (cfr. Corte d'appello Bari n.1159/2022).
Si osserva tuttavia come ragioni di economia processuale devono indurre a ritenere ammissibile il cumulo di domande da parte dell'opponente (cfr. in tal senso Cass. n. 1449/2003 nonché Cass, n.
15892/2014; Cass. n. 5578-5579/2015; Cass. n. 15892/2014; Cass. n. 5038/2017; Cass. n. 26439/2016;
Cass. n. 3214/2017 sulla sospensione feriale rispetto a tali domande).
Alla luce dei principi di economia processuale si è quindi riconosciuto che l'opponente ha la facoltà di proporre un'opposizione all'esecuzione ed altra domanda a questa connessa ovvero più domande, in applicazione del criterio del cumulo sancito dall'art. 104 c.p.c., salva, in quest'ultimo caso, la possibilità di disporre la separazione delle cause se lo svolgimento contestuale di esse renda concreto il pericolo di ritardare la definizione dell'opposizione all'esecuzione. Ferma l'ammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, occorre esaminarne il merito.
L'attore deduce che “a fronte del comportamento omissivo tenuto da controparte il signor ha Pt_1 riportato un danno economico pari ad euro 65.795,54 quale debito ad oggi richiesto dalla CP_1 nonché euro 5.694,02 quale scoperto di mutuo che non avrebbe avuto se la avesse regolarmente CP_1 domiciliato il mutuo come legittimamente richiesto dal cliente fin da subito nonché se avesse correttamente imputato le somme versate dalla fideiubente.
Laddove correttamente imputare a titolo di mutuo, con conseguente accoglimento dell'opposizione spiegata, il resterebbe, comunque esposto per uno scoperto di conto pari ad euro 4.879,71 Pt_1 che non avrebbe avuto se la Banca avesse correttamente domiciliato il mutuo come richiesto. Org_ Fargione è stato altresì segnalato al a causa di tale posizione e, ad oggi, ha accusato un serio danno anche di natura morale dato lo stress a cui la presente vicenda lo ha sottoposto”.
In diritto deve premettersi quanto segue.
Ai fini della invocata risarcibilità ai sensi dell'art. 1223 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve pure sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente.
In difetto di tale allegazione e prova, la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto.
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno- evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere pagina 7 di 9 provata sulla base di una conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (SS.UU. Cass. n. 26972/2008).
Il diritto al risarcimento postula quindi, ed indispensabilmente, l'effettività del verificarsi di un danno, che, come tale, sia stato concretamente sofferto, non essendo sufficiente la mera potenzialità configurabile in astratto. Ciò in quanto l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) dell'obbligazione contrattuale non integra di per sé il danno patrimoniale, che è la conseguenza di quell'illecito sul patrimonio del creditore che, in concreto per particolari circostanze, può anche non verificarsi.
Il principio secondo cui l'inadempimento o l'inesatto inadempimento dell'obbligazione contrattuale costituisce di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno, impone le seguenti riflessioni nel caso di specie.
Quand'anche possa riconoscersi una responsabilità da inadempimento in capo alla banca convenuta, per non aver addebitato le rate del mutuo su altro conto corrente, la domanda non potrebbe comunque essere accolta, atteso che: (a) l'attore non ha dimostrato che sull'altro conto corrente fosse presente la necessaria provvista per far fronte alle rate del mutuo già regolate sul conto corrente acceso presso e che dunque il mancato regolare pagamento alle scadenze mensili (danno evento) sia CP_1 derivato da tale inadempimento;
(b) lo scoperto del conto corrente, come già precisato, non è riferibile al mancato pagamento delle rate del mutuo ma- come già evidenziato dallo stesso opponente- diverso rapporto, sicché non vi sarebbe nesso eziologico rispetto all'inadempimento, essendo l'esposizione per
Euro 4.864,71 del tutto autonoma rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo, né avendo l'attore chiesto la chiusura del conto corrente e l'addebito dello scoperto sul nuovo conto corrente;
(c) è pacifico che il sig. non abbia pagato alcunché dall'ottobre 2019 al luglio 2021,per nessuno dei Pt_1 due rapporti;
(d) il danno potrebbe semmai consistere nei maggiori oneri maturati a causa di tale scoperto di conto corrente (i.e. eventuali interessi e commissioni maturati durante il periodo di riferimento) e non già con il debito che, si ribadisce, deriva da linee di credito utilizzate regolarmente dall'opponente, e non risulta in alcun modo onorato.
Per le medesime ragioni non può quindi trovare accoglimento neanche la domanda di risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione al atteso che tale circostanza è stata solo genericamente Org_1 allegata e in ogni caso, come già ribadito, il correntista e mutuatario non ha provato che, in caso di adempimento da parte della banca, sul conto corrente acceso presso l'altro istituto di credito sarebbe stata disponibile la provvista idonea a ripianare la propria (doppia) esposizione debitoria, idonea a giustificare la dedotta segnalazione.
La domanda riconvenzionale deve quindi essere rigettata.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento dei soli motivi di opposizione all'esecuzione e del rigetto della domanda riconvenzionale svolta, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta a r.g. n. 318/2022, ogni altra eccezione o domanda assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da e ai sensi Parte_1 CP_2 dell'art. 615 co. 1 c.p.c. e conseguentemente dichiara che non ha diritto di Controparte_1 procedere esecutivamente in danno di e sulla base dell'atto di Parte_1 CP_2 precetto notificato in data 28.1.2022. pagina 8 di 9 Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in La Spezia, in data 10.1.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
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