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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di Giudice del Lavoro alla scadenza del termine per note ex art 127 ter c.p.c. in data
27/2/2025 , ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G.8796/2024 E VERTENTE
Tra in persona del legale rapp.te p.t. Sig. nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 29 dicembre 1971 - C.F. , con sede in Casoria (NA) CodiceFiscale_1 alla via Palmarola n.
1 - P. IVA , rappresentata e difesa giusta procura in P.IVA_1 calce al presente atto dall'Avv. Daniela Tuccillo - C.F. - ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Giugliano in Campania (NA) – Località Lago Patria – Parco Palumbo Viale degli Oleandri n. 40, avente quali recapiti il numero di Tel/Fax 081/5096390 e la PEC
ove potranno pervenire le comunicazioni Email_1 di legge,
RICORRENTE C O N T RO :
Controparte_1 subentrato alla soppressa , giusta D.L. 22.10.2016 Controparte_2 nr. 193 convertito con legge 1.12.2016 nr.225, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar nr. 14 - p.IVA , ,in persona del suo Procuratore speciale , P.IVA_2
Dott. ,giusta procura speciale del 22.06.2023 ,per Notaio Controparte_3 Per_1
, rep.180134 racc. 12348, rilasciata dal Presidente del Comitato di Gestione e
[...]
Legale Rappresentante della suddetta “ ”, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Lamberti ,giusta C.F._3 procura in calce al presente atto, elett.te domiciliati presso il suo Studio corrente in Airola alla P.zza Annunziata nr. 2. L'avv. Alfonso Lamberti, fa espressa richiesta affinchè tutte le comunicazioni e notifiche gli vengano inviate al proprio numero di fax 0823/715693 o al seguente indirizzo pec Email_2 indicati come per legge. RESISTENTE N O N C H E' :
l' CF Controparte_4 PartitaIVA_3
, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mariotti, C.F. , giusta C.F._4
1 procura generale alle liti notar n Fiumicino in data n. Persona_2
37875/7313, del 22.03.2024, ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale della sede IA DE GASPERI N. 55. CP_5
Indirizzo di posta elettronica: indirizzo di posta elettronica Email_3 certificata: t;
Email_4
RESISTENTE . Per la nullità e/o l'annullamento, previa sospensione, dell'intimazione di pagamento n. 07120249017839825000 limitatamente alle pretese di pagamento per e somme aggiuntive di cui agli avvisi di addebito nn. CP_6
37120220014560701000, 37120220015047129000 e 37120220016554335000, e/o degli avvisi di addebito nn. 37120220014560701000, 37120220015047129000 e 37120220016554335000.
************************ FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la Società ricorrente deduceva che in data 25 MARZO 2024 è stato notificato a mezzo pec da parte dell' Controparte_1
, l'intimazione di pagamento n. 07120249017839825000 per l'importo
[...] complessivo di Euro 331.294,19= con invito al pagamento entro 5 giorni Dall'esame dell'intimazione e per quanto interessa in questa sede, emerge in esso si richiamano i seguenti tre avvisi di addebito per modello DM 10 e somme aggiuntive, per le quali figura quale Ente che ha emesso il ruolo l' di Sede Vomero CP_5 CP_5
e più precisamente :
- n. 37120220014560701000 che sarebbe stato notificato il 20.11.22 per il 2020/2021 per Euro 83.146,62=,
- n. 37120220015047129000 che sarebbe stato notificato il 05.12.22 per il 2020 per Euro 8.027,09=,
- n. 37120220016554335000 che sarebbe stato notificato il 17.12.22 per il 2022 per Euro 15.667,37=, per un totale di Euro 106.841,08=. Impugnava pertanto l'intimazione di pagamento nei limiti dei tre avvisi di pagamento per i seguenti motivi : Inesistenza della notifica a del provvedimento impugnato perché proveniente da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri. Infatti, essa proviene dall'indirizzo: E e non dall'indirizzo: Email_5 E presente nel registro Indicepa.gov.it Email_7 ovvero, dall'indirizzo t presente nel registro Email_8
PPAA. NULLITA' PER VIOLAZIONE DELL'ART. 50 III CO. DEL D.P.R. N. 602/1973 che prevede che
“L'avviso di cui al comma 2° è redatto in conformità al modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
2 Poiché l'intimazione è, dunque, un atto a contenuto vincolato l'
[...]
deve emanare le intimazioni di pagamento secondo il Controparte_1 modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze. Deduceva inoltre la omessa notifica degli avvisi di addebito NN. 37120220014560701000, 37120220015047129000 E 37120220016554335000
Disconoscendo preventivamente la conformità agli originali di eventuali copie di relate e/o di altri documenti che dovessero essere prodotti ex adverso. Deduceva infine che l'intimazione impugnata è carente dei requisiti formali richiesti dalla legge e, pertanto, inidonea a mettere il destinatario in condizione di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 CO. 2 DELLA LEGGE 212/2000 Previa sospensione dell' esecutività del titolo chiedeva : A) In via preliminare, stante la fondatezza dei motivi esposti ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla Società ricorrente da un'eventuale esecuzione, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 07120249017839825000 limitatamente alle pretese di pagamento per e somme di CP_6 CP_7 cui agli avvisi di addebito nn. 37120220014560701000, 37120220015047129000 e 37120220016554335000, e/o degli avvisi di addebito nn. 37120220014560701000, 37120220015047129000 e 37120220016554335000 B) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120249017839825000, limitatamente alle pretese di pagamento per CP_6
[...
e somme aggiuntive di cui agli avvisi di addebito nn. 37120220014560701000, 37120220015047129000 e 37120220016554335000, e/o gli avvisi di addebito nn. 37120220014560701000, 37120220015047129000 e 37120220016554335000. C) Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Si costituiva l' che preliminarmente , evidenziava Controparte_1 come l'intimazione di pagamento oggi opposta è stata regolarmente notificata alla ricorrente in data 25.03.24, come da ricevuta della pec che si allega, contestando il motivo posto a base del ricorso da controparte e cioè la inesistenza e nullità della notificazione a mezzo pec dell'impugnata intimazione, in quanto proveniente da indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri. Sostiene controparte che al riguardo, per come notificata la impugnata intimazione, vi sarebbe una violazione dell'art. 3 bis della legge nr. 53 del 21.02.1994 e dell'art.16 ter del D.L. 179/2012 convertito in L.221/2012.- Deduceva che in ogni caso ogni l' eventuale nullità della notifica risulta sanata ex art. 156 cpc comma 3, in quanto l'atto ha regolarmente raggiunto il suo scopo, come esplicitamente dimostrato dalla proposizione della odierna impugnazione Infondata è anche la eccepita violazione dell'art. 50 comma 3 del DPR 602/73 atteso che la intimazione di pagamento inviata risulta conforme al nuovo modello approvato a seguito della legge 130/2022 che ha previsto la sostituzione del riferimento alle Commissioni tributarie con l'attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria ( vedi pag. 1 della intimazione impugnata) e l'adeguamento del logo dell'agente della riscossione Contestava la eccepita presunta nullità della cartella di pagamento per
“...violazione dell'art.6 lett.e) L.241/90 in relazione agli art.4 comma 1° e 5 comma
3 1°”, poichè per giurisprudenza ormai costante e pacifica la mancata indicazione - ai sensi delle richiamate norme - del nominativo del responsabile del procedimento costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità dell'atto ma determina automaticamente l'acquisizione di tale funzione da parte del dirigente dell'unità organizzativa contenere tutti gli elementi idonei alla corretta individuazione, dello stesso ente impositore, della infrazione commessa e/o del tributo non pagato e della sanzione, il tutto poi sommariamente indicato dall' nei propri successivi atti .---- CP_8
Contestava la richiesta di sospensiva e chiedeva In via preliminare : Revocare e rigettare la chiesta sospensiva per quanto all'uopo dedotto in premessa;
In ogni caso nel merito, ritenere inammissibile, improponibile ed improcedibile il ricorso ad istanza della oltreché pretestuoso ed infondato in fatto ed in CP_9 diritto , privo di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno ,in virtù di tutto quanto dedotto in Atti--
- Condannare la ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, compreso rimborso forfettario ed oneri fiscali , con distrazione ex art. 93 c.p.c al presente procuratore dichiaratosi antistatario. Si costituiva l' eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva CP_5 rispetto alla contestazione della intimazione di pagamento de quo, evidenziando, rispetto alla spiegata opposizione alla nominata intimazione, la CP_10 legittimazione passiva del Concessionario per la Riscossione
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Deduceva la regolare notifica degli avvisi di addebito richiamati nell' intimazione di pagamento come da documentazione prodotta e la decadenza in cui controparte è incorsa Atteso che l' opposizione giudiziale deve essere presentata, per espressa previsione di legge, nel termine perentorio di 40 giorni decorrenti dalla data della notifica della cartella e degli avvisi di addebito. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso vinte le spese .
All' udienza del 27/2/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter cpc. Il giudice all' esito delle note di trattazione scritta decideva come da sentenza
Va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' atteso che l' ente ha fornito CP_5 prova della regolare notifica degli avvisi di addebito sottostanti l' intimazione di pagamento, sicchè l' opposizione ad intimazione di pagamento può avere ad oggetto solo motivi ad essa attinenti, essendo il ricorrente decaduto dalla possibilità di impugnare gli atti sottostanti .
Dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione l' avviso di addebito n. n. 37120220014560701000, per l' importo di Euro 83.146,62=, risulta notificato via pec in data 20.11.2022, la n. 37120220015047129000 per Euro 8.027,09=, è stata notificato il 05.12.22, la n. 37120220016554335000 per Euro 15.667,37=, è stata notificata via pec il
17.12.22022 per un totale di Euro 106.841,08=.
Va altresì rigettato il motivo di opposizione relativo alla nullità della notifica dell' intimazione di pagamento, in quanto proveniente da indirizzo inipec non iscritto nei pubblici registri, atteso che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la
4 sentenza n. 15979/2022, ha sancito il principio per il quale la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, e con l'ulteriore precisazione che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali “è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. Va rigettata anche l' eccezione relativa alla violazione dell'art. 50 comma 3 del DPR 602/73, atteso che la intimazione di pagamento inviata risulta conforme al nuovo modello approvato a seguito della legge 130/2022, che ha previsto la sostituzione del riferimento alle Commissioni tributarie con l'attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria ( vedi pag. 1 della intimazione impugnata) e l'adeguamento del logo dell'agente della riscossione. L' infondatezza delle eccezioni poste a fondamento del ricorso ne determinano il rigetto I contrasti giurisprudenziali intervenuti in ordine alla notifica da indirizzo non iscritto nei registri , rendono equo compensare per la metà le spese di CP_11 giudizio ponendo la residua metà a carico dei resistenti liquidata come da dispositivo
P.Q.M.
1) rigetta l' opposizione;
2)condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2100,00 in favore di ciascuno dei resistenti, oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA come per legge . Si comunichi Napoli , 27/2/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
5
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di Giudice del Lavoro alla scadenza del termine per note ex art 127 ter c.p.c. in data
27/2/2025 , ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G.8796/2024 E VERTENTE
Tra in persona del legale rapp.te p.t. Sig. nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 29 dicembre 1971 - C.F. , con sede in Casoria (NA) CodiceFiscale_1 alla via Palmarola n.
1 - P. IVA , rappresentata e difesa giusta procura in P.IVA_1 calce al presente atto dall'Avv. Daniela Tuccillo - C.F. - ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Giugliano in Campania (NA) – Località Lago Patria – Parco Palumbo Viale degli Oleandri n. 40, avente quali recapiti il numero di Tel/Fax 081/5096390 e la PEC
ove potranno pervenire le comunicazioni Email_1 di legge,
RICORRENTE C O N T RO :
Controparte_1 subentrato alla soppressa , giusta D.L. 22.10.2016 Controparte_2 nr. 193 convertito con legge 1.12.2016 nr.225, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar nr. 14 - p.IVA , ,in persona del suo Procuratore speciale , P.IVA_2
Dott. ,giusta procura speciale del 22.06.2023 ,per Notaio Controparte_3 Per_1
, rep.180134 racc. 12348, rilasciata dal Presidente del Comitato di Gestione e
[...]
Legale Rappresentante della suddetta “ ”, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Lamberti ,giusta C.F._3 procura in calce al presente atto, elett.te domiciliati presso il suo Studio corrente in Airola alla P.zza Annunziata nr. 2. L'avv. Alfonso Lamberti, fa espressa richiesta affinchè tutte le comunicazioni e notifiche gli vengano inviate al proprio numero di fax 0823/715693 o al seguente indirizzo pec Email_2 indicati come per legge. RESISTENTE N O N C H E' :
l' CF Controparte_4 PartitaIVA_3
, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mariotti, C.F. , giusta C.F._4
1 procura generale alle liti notar n Fiumicino in data n. Persona_2
37875/7313, del 22.03.2024, ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale della sede IA DE GASPERI N. 55. CP_5
Indirizzo di posta elettronica: indirizzo di posta elettronica Email_3 certificata: t;
Email_4
RESISTENTE . Per la nullità e/o l'annullamento, previa sospensione, dell'intimazione di pagamento n. 07120249017839825000 limitatamente alle pretese di pagamento per e somme aggiuntive di cui agli avvisi di addebito nn. CP_6
37120220014560701000, 37120220015047129000 e 37120220016554335000, e/o degli avvisi di addebito nn. 37120220014560701000, 37120220015047129000 e 37120220016554335000.
************************ FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la Società ricorrente deduceva che in data 25 MARZO 2024 è stato notificato a mezzo pec da parte dell' Controparte_1
, l'intimazione di pagamento n. 07120249017839825000 per l'importo
[...] complessivo di Euro 331.294,19= con invito al pagamento entro 5 giorni Dall'esame dell'intimazione e per quanto interessa in questa sede, emerge in esso si richiamano i seguenti tre avvisi di addebito per modello DM 10 e somme aggiuntive, per le quali figura quale Ente che ha emesso il ruolo l' di Sede Vomero CP_5 CP_5
e più precisamente :
- n. 37120220014560701000 che sarebbe stato notificato il 20.11.22 per il 2020/2021 per Euro 83.146,62=,
- n. 37120220015047129000 che sarebbe stato notificato il 05.12.22 per il 2020 per Euro 8.027,09=,
- n. 37120220016554335000 che sarebbe stato notificato il 17.12.22 per il 2022 per Euro 15.667,37=, per un totale di Euro 106.841,08=. Impugnava pertanto l'intimazione di pagamento nei limiti dei tre avvisi di pagamento per i seguenti motivi : Inesistenza della notifica a del provvedimento impugnato perché proveniente da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri. Infatti, essa proviene dall'indirizzo: E e non dall'indirizzo: Email_5 E presente nel registro Indicepa.gov.it Email_7 ovvero, dall'indirizzo t presente nel registro Email_8
PPAA. NULLITA' PER VIOLAZIONE DELL'ART. 50 III CO. DEL D.P.R. N. 602/1973 che prevede che
“L'avviso di cui al comma 2° è redatto in conformità al modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
2 Poiché l'intimazione è, dunque, un atto a contenuto vincolato l'
[...]
deve emanare le intimazioni di pagamento secondo il Controparte_1 modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze. Deduceva inoltre la omessa notifica degli avvisi di addebito NN. 37120220014560701000, 37120220015047129000 E 37120220016554335000
Disconoscendo preventivamente la conformità agli originali di eventuali copie di relate e/o di altri documenti che dovessero essere prodotti ex adverso. Deduceva infine che l'intimazione impugnata è carente dei requisiti formali richiesti dalla legge e, pertanto, inidonea a mettere il destinatario in condizione di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 CO. 2 DELLA LEGGE 212/2000 Previa sospensione dell' esecutività del titolo chiedeva : A) In via preliminare, stante la fondatezza dei motivi esposti ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla Società ricorrente da un'eventuale esecuzione, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 07120249017839825000 limitatamente alle pretese di pagamento per e somme di CP_6 CP_7 cui agli avvisi di addebito nn. 37120220014560701000, 37120220015047129000 e 37120220016554335000, e/o degli avvisi di addebito nn. 37120220014560701000, 37120220015047129000 e 37120220016554335000 B) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120249017839825000, limitatamente alle pretese di pagamento per CP_6
[...
e somme aggiuntive di cui agli avvisi di addebito nn. 37120220014560701000, 37120220015047129000 e 37120220016554335000, e/o gli avvisi di addebito nn. 37120220014560701000, 37120220015047129000 e 37120220016554335000. C) Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Si costituiva l' che preliminarmente , evidenziava Controparte_1 come l'intimazione di pagamento oggi opposta è stata regolarmente notificata alla ricorrente in data 25.03.24, come da ricevuta della pec che si allega, contestando il motivo posto a base del ricorso da controparte e cioè la inesistenza e nullità della notificazione a mezzo pec dell'impugnata intimazione, in quanto proveniente da indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri. Sostiene controparte che al riguardo, per come notificata la impugnata intimazione, vi sarebbe una violazione dell'art. 3 bis della legge nr. 53 del 21.02.1994 e dell'art.16 ter del D.L. 179/2012 convertito in L.221/2012.- Deduceva che in ogni caso ogni l' eventuale nullità della notifica risulta sanata ex art. 156 cpc comma 3, in quanto l'atto ha regolarmente raggiunto il suo scopo, come esplicitamente dimostrato dalla proposizione della odierna impugnazione Infondata è anche la eccepita violazione dell'art. 50 comma 3 del DPR 602/73 atteso che la intimazione di pagamento inviata risulta conforme al nuovo modello approvato a seguito della legge 130/2022 che ha previsto la sostituzione del riferimento alle Commissioni tributarie con l'attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria ( vedi pag. 1 della intimazione impugnata) e l'adeguamento del logo dell'agente della riscossione Contestava la eccepita presunta nullità della cartella di pagamento per
“...violazione dell'art.6 lett.e) L.241/90 in relazione agli art.4 comma 1° e 5 comma
3 1°”, poichè per giurisprudenza ormai costante e pacifica la mancata indicazione - ai sensi delle richiamate norme - del nominativo del responsabile del procedimento costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità dell'atto ma determina automaticamente l'acquisizione di tale funzione da parte del dirigente dell'unità organizzativa contenere tutti gli elementi idonei alla corretta individuazione, dello stesso ente impositore, della infrazione commessa e/o del tributo non pagato e della sanzione, il tutto poi sommariamente indicato dall' nei propri successivi atti .---- CP_8
Contestava la richiesta di sospensiva e chiedeva In via preliminare : Revocare e rigettare la chiesta sospensiva per quanto all'uopo dedotto in premessa;
In ogni caso nel merito, ritenere inammissibile, improponibile ed improcedibile il ricorso ad istanza della oltreché pretestuoso ed infondato in fatto ed in CP_9 diritto , privo di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno ,in virtù di tutto quanto dedotto in Atti--
- Condannare la ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, compreso rimborso forfettario ed oneri fiscali , con distrazione ex art. 93 c.p.c al presente procuratore dichiaratosi antistatario. Si costituiva l' eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva CP_5 rispetto alla contestazione della intimazione di pagamento de quo, evidenziando, rispetto alla spiegata opposizione alla nominata intimazione, la CP_10 legittimazione passiva del Concessionario per la Riscossione
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Deduceva la regolare notifica degli avvisi di addebito richiamati nell' intimazione di pagamento come da documentazione prodotta e la decadenza in cui controparte è incorsa Atteso che l' opposizione giudiziale deve essere presentata, per espressa previsione di legge, nel termine perentorio di 40 giorni decorrenti dalla data della notifica della cartella e degli avvisi di addebito. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso vinte le spese .
All' udienza del 27/2/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter cpc. Il giudice all' esito delle note di trattazione scritta decideva come da sentenza
Va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' atteso che l' ente ha fornito CP_5 prova della regolare notifica degli avvisi di addebito sottostanti l' intimazione di pagamento, sicchè l' opposizione ad intimazione di pagamento può avere ad oggetto solo motivi ad essa attinenti, essendo il ricorrente decaduto dalla possibilità di impugnare gli atti sottostanti .
Dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione l' avviso di addebito n. n. 37120220014560701000, per l' importo di Euro 83.146,62=, risulta notificato via pec in data 20.11.2022, la n. 37120220015047129000 per Euro 8.027,09=, è stata notificato il 05.12.22, la n. 37120220016554335000 per Euro 15.667,37=, è stata notificata via pec il
17.12.22022 per un totale di Euro 106.841,08=.
Va altresì rigettato il motivo di opposizione relativo alla nullità della notifica dell' intimazione di pagamento, in quanto proveniente da indirizzo inipec non iscritto nei pubblici registri, atteso che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la
4 sentenza n. 15979/2022, ha sancito il principio per il quale la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, e con l'ulteriore precisazione che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali “è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. Va rigettata anche l' eccezione relativa alla violazione dell'art. 50 comma 3 del DPR 602/73, atteso che la intimazione di pagamento inviata risulta conforme al nuovo modello approvato a seguito della legge 130/2022, che ha previsto la sostituzione del riferimento alle Commissioni tributarie con l'attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria ( vedi pag. 1 della intimazione impugnata) e l'adeguamento del logo dell'agente della riscossione. L' infondatezza delle eccezioni poste a fondamento del ricorso ne determinano il rigetto I contrasti giurisprudenziali intervenuti in ordine alla notifica da indirizzo non iscritto nei registri , rendono equo compensare per la metà le spese di CP_11 giudizio ponendo la residua metà a carico dei resistenti liquidata come da dispositivo
P.Q.M.
1) rigetta l' opposizione;
2)condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2100,00 in favore di ciascuno dei resistenti, oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA come per legge . Si comunichi Napoli , 27/2/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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