Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1515/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1515 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
LL ER TE, nata a [...] il [...], c.f.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Pirozzi, c.f. C.F._1
, presso il cui studio in Parete (CE), Piazza del Popolo n. 5, elettivamente C.F._2
domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
E
DR FI, nato a [...] il [...], c.f.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Ciccarelli, c.f. C.F._3
presso il cui studio in Parete (CE), via Pio La Torre n. 22, elettivamente C.F._4
domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
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Il P.M. apponeva il visto in data 29.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c. depositato in data 11.04.2024, i ricorrenti
CA LE ES e ND FI, premesso di aver contratto matrimonio in Parete (CE) il
01.08.2003, dalla cui unione nascevano due figli (Samuele il 23.11.2004 e NA il 04.10.2011), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, e previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con sent. n. 248/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 11.07.2024 veniva omologata la separazione consensuale e rimessa la causa sul ruolo per la pronuncia del scioglimento del matrimonio e stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione le parti chiedevano pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso corrispondenti a quelle sottoscritte in sede di separazione consensuale.
All'udienza del 03.04.2025, sostituita con note scritte, depositate il 20.03.2025 e 18.03.2025 i ricorrenti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data della comparizione – seppur figurata - dei coniugi innanzi al Giudice Delegato Dott. Giuseppe Di Leone del Tribunale di Napoli
Nord, nel procedimento di separazione consensuale definito con sent. n. 248/2024 del 11.07.2024 e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni sottoscritte in sede di separazione e di cui al piano genitoriale, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
Poiché tali condizioni non sono contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della prole possono essere integralmente recepite da questo Collegio.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 01.08.2003 a Parete (CE) da LL
pagina 2 di 3 ER TE, nata il [...] a [...], e DR FI, nato il
04.09.1972 a Mugnano di Napoli (NA), alle condizioni di cui al ricorso e al piano genitoriale, da intendersi qui richiamate e trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parete (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 7, parte I – Anno 2003) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 03.04.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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