Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 13/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1467/2020
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di L'Aquila
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, in persona del Giudice designato, dott.ssa Jolanda Di Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1467 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020, e vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (c.f. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
(c.f. , (c.f. ),
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5
(c.f. , tutti elettivamente domiciliati in L'Aquila, Via Parte_6 CodiceFiscale_6 delle Tre Spighe n. 1, presso lo studio dell'Avv. , che li rappresenta e difende giusta Parte_1 procura in calce all'atto di citazione;
-attori-
e
(c.f. ), in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Fausto Corti, elettivamente domiciliato nel suo studio in L'Aquila, Via Caserma Angelini n. 14;
-convenuto- nonché
(c.f. e quale procuratore Controparte_2 CodiceFiscale_7 Controparte_3
generale di c.f. ) e c.f. CP_4 CodiceFiscale_8 Controparte_5 [...]
), giusta procura per Notaio del 23 aprile 2021, rappresentati e difesi C.F._9 Per_1 dall'Avv. Fausto Corti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in L'Aquila, Via Caserma
Angelini n. 14, in virtù di procura in calce all'atto di intervento volontario;
-intervenienti-
Oggetto: impugnazione di delibera condominiale.
1
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. , , Parte_1 Parte_2
, , e , in qualità di consorziati della Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
(di seguito, breviter, ), impugnavano la delibera assembleare del Controparte_1 CP_6
26/02/2020, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito – reietta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, nonché accertati i fatti di cui in premessa con riferimento alle delibere adottate dalla e contenute nel verbale assembleare Controparte_1
del 26 febbraio 2020: in via principale e nel merito, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1137
c.c., per i motivi di fatto e di diritto sopra illustrati, la nullità o comunque disporre l'annullamento della delibera avente ad oggetto il conferimento formale degli incarichi professionali, di cui al punto
1 prima parte dell'ordine del giorno;
accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1137 c.c., per i motivi di fatto e di diritto sopra illustrati, la nullità o comunque disporre l'annullamento della delibera avente ad oggetto l'autorizzazione al a sottoscrivere le convenzioni con i professionisti, di cui CP_7 al punto 1 seconda parte dell'ordine del giorno;
accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1137 c.c., per i motivi di fatto e di diritto sopra illustrati, l'inesistenza o in subordine, la nullità o comunque disporre l'annullamento della “delibera” avente ad oggetto l'obbligo dei consorziati a rimborsare al le spese per l'organo di gestione”. CP_7
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva:
- che gli attori erano titolari di porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato costituente la
Porzione di GA;
Pt_1
- che, a seguito del sisma del 2009, veniva presentata richiesta di contributo per la riparazione ai sensi dell'OPCM 3790 del 9 luglio 2009;
- che, in data 26/02/2020, si riuniva in seconda convocazione l'assemblea del convenuto, CP_6 all'esito della quale veniva conferito l'incarico per la progettazione strutturale architettonica, direzione lavori, collaudo e certificazione energetica relativo al , nonché costituito il CP_6
fondo spese per i lavori pianificati;
- in punto di diritto: i) la tempestività dell'impugnativa ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, del D.L.
17 marzo 2020 n. 18, convertito il L. 24 aprile 2020 n. 27 con cui era stata disposta la sospensione
- dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, termine successivamente prorogato al giorno 11 maggio
2020, dall'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito in L. 5 giugno 2020 n. 40 - dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, nonché per effetto della proposizione della domanda di mediazione obbligatoria e della sospensione feriale relativa ai mesi
2 estivi;
ii) l'inesistenza delle tabelle millesimali, con conseguente omessa indicazione dei quorum deliberativi in sede di approvazione della delibera impugnata;
iii) la carenza di potere rappresentativo in capo al delegato della proprietà in quanto la delega, non contenente il CP_3 riferimento allo specifico ordine del giorno dell'assemblea del 26/02/2020, era stata rilasciata a due soggetti diversi, senza possibilità di intervenire disgiuntamente, e ciò in contrasto con l'art. 67 disp. att. c.c. e con l'art. 7, co. 6, dell'atto costitutivo del , che prevedono CP_6 espressamente la nomina, nell'ipotesi di comproprietà dei fabbricati, di un solo rappresentante comune;
iv) l'infedele rappresentazione dei fatti narrati nel verbale assembleare, neppure riletto in assemblea;
v) la sussistenza del vizio dell'eccesso di potere, in quanto la deliberazione era volta a perseguire l'interesse esclusivo di due condomini in danno del terzo condomino, anche attraverso accordi extra-assembleari; vi) l'omessa sottoscrizione del verbale da parte di tutti i presenti;
vii) il conferimento di nuovi incarichi professionali a fronte di nomine già esistenti a far data dal 2011; viii) il conferimento degli incarichi professionali in violazione dell'art. 7 OPCM
4013/2012; ix) la costituzione di un fondo spese in assenza di discussione e deliberazione, con conferimento al Presidente di una “cambiale in bianco”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la Porzione di GA Trecco, in persona del
Rappresentante pro tempore ”, insistendo per il rigetto della domanda Controparte_8
attorea e deducendo:
- preliminarmente, che le parti attrici avevano approvato il progetto di riparazione dell'aggregato, con conseguente cristallizzazione delle delibere antecedenti a quella del 26/02/2020, mai impugnate;
- in punto di diritto: i) quanto alla mancanza delle tabelle millesimali e dei quorum deliberativi, che la natura giudica del consentiva di ricorrere al criterio della superficie lorda delle unità CP_6
immobiliari, risultante dallo statuto consortile, anche in ragione dei comportamenti concludenti dei consorziati, che avevano sempre approvato le deliberazioni assembleari con riferimento a tali ripartizioni;
ii) quanto alla mancanza di poteri rappresentativi in capo al delegato che la CP_3
natura generale della delega allo stesso conferita era conforme alla natura giuridica del;
CP_6
iii) quanto all'infedele rappresentazione dei fatti nel verbale assembleare, che la volontà degli attori era stata verbalizzata in modo completo in sede assembleare, sebbene con ricorso al criterio della sintesi;
iv) quanto al paventato eccesso di potere, che la delibera era stata regolarmente approvata dalla maggioranza dei consorziati;
v) quanto alla falsità del verbale, la genericità delle contestazioni mosse dalle parti attrici, non avendo le stesse specificato come gli eventi contestati avessero inciso sui loro diritti ovvero viziato l'assemblea; vi) quanto all'omessa sottoscrizione del verbale da parte di tutti i partecipanti all'assemblea, che tale adempimento non era
3 normativamente prescritto;
vii) quanto al precedente conferimento degli incarichi professionali ad altri soggetti, che il iniziava a operare soltanto nel 2013, anno in cui era entrato in CP_6 vigore l'OPCM 4013, che imponeva, anteriormente al conferimento dell'incarico, l'acquisizione di almeno tre preventivi;
viii) in merito alla violazione dell'art. 7 OPCM 4013, che la norma prevedeva l'obbligo di acquisire n. 3 curricula per l'affidamento degli incarichi;
ix) in relazione alla costituzione del fondo spese, l'infondatezza della censura mossa da parte attrice, in quanto in sede assembleare era stato deliberato il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per il funzionamento dell'aggregato, suscettibili di contestazioni specifiche a seguito della relativa approvazione.
Spiegavano intervento volontario adesivo ai sensi dell'art. 105, co. 2, c.p.c. e Controparte_2 CP_3
quest'ultimo quale procuratore generale di e a sostegno delle
[...] CP_4 Controparte_5
ragioni del convenuto, concludendo per il rigetto della domanda attorea. CP_6
Con ordinanza del 31/03/2021, il Tribunale dichiarava la nullità della procura ad litem conferita dal rappresentante pro tempore della , in quanto rilasciata in un momento Controparte_1 in cui quest'ultimo era ormai privo del potere di rappresentanza, essendogli subentrato il
Commissario nominato dal Comune di L'Aquila. Per l'effetto, concedeva termine di giorni trenta per la rinnovazione della procura alle liti ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
Con ordinanza del 29/09/2021, il Tribunale, rilevata l'omessa costituzione del in persona CP_6 del rappresentante ex lege, nonché l'omessa rinnovazione della procura alle liti in favore del difensore dello stesso, accertava la nullità della comparsa di costituzione e risposta della Controparte_1
e dichiarava la contumacia del convenuto.
[...]
All'udienza dell'11/12/2023, le parti attrici insistevano per la declaratoria di inammissibilità dell'intervento in giudizio dei sigg. , e in quanto Controparte_2 CP_4 Controparte_5
intervenuti ad adiuvandum del convenuto dichiarato contumace, chiedendo la condanna degli stessi ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; gli intervenienti, invece, insistevano per la revoca dell'ordinanza del
29/09/2021 con cui era stata dichiarata la nullità della costituzione del convenuto, oltre CP_6 che per l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento dei consorziati , Controparte_2 [...]
e da qualificarsi come intervento autonomo. CP_4 Controparte_5
Con ordinanza del 30/01/2024, il Tribunale rigettava la richiesta di revoca dell'ordinanza del
29/09/2021 e dichiarava l'ammissibilità dell'intervento ex art. 105 c.p.c. dei sigg. , Controparte_2
e CP_4 Controparte_5
All'udienza del 20/03/2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
4 Deve essere anzitutto acclarato l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda, essendo stato prodotto in atti il verbale negativo di mediazione del 13/07/2020 (cfr. doc. 1 indice di parte attrice). Il procedimento di mediazione risulta instaurato e concluso antecedentemente alla delibera di commissariamento del convenuto, risalente al 14/10/2020 (cfr. notifica provv. CP_6
commissariamento indice di parte attrice); pertanto, esso può dirsi correttamente espletato nei confronti del , avendo presenziato agli incontri il legale rappresentante pro tempore dello CP_6
stesso.
Quanto alla normativa applicabile ai fini della decisione della presente controversia, occorre rilevare che il consorzio tra proprietari di immobili è privo di una specifica disciplina normativa e costituisce una figura atipica cui la disciplina emergenziale di settore – Decreto n. 12 del 2010 del Commissario
Delegato per la ricostruzione – applica la disciplina delle associazioni senza scopo di lucro (art. 2).
Ne deriva il riconoscimento agli aderenti al della facoltà di disciplinare in via statutaria CP_6
l'organizzazione dello stesso entro i limiti imposti dalle norme imperative e dai principi costituzionali
(cfr. Cass. civ., n. 7427/2012, secondo cui i consorzi di urbanizzazione costituiscono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sì che il giudice, nell'individuazione della disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto).
A fronte della scarna normativa indicata dal legislatore, grava sull'interprete l'onere di individuare gli istituti giuridici di volta in volta applicabili.
Al riguardo, atteso il carattere ibrido di tali consorzi, pare opportuno operare una distinzione tra attività interna e attività esterna dagli stessi svolta. Per quanto attiene all'attività interna, detti enti sono connotati da evidenti profili di affinità all'istituto della comunione negli edifici e del condominio, essendo gli stessi sostanzialmente preordinati all'adozione delle decisioni inerenti la gestione delle parti comuni e funzionali all'ottenimento del contributo pubblico, altresì seguendo un metodo collegiale che attribuisce rilevanza, ai fini della determinazione del quorum costitutivo e di quello deliberativo, al dato relativo ai millesimi di proprietà; per quanto attiene all'attività esterna, non v'è dubbio che, applicando la locuzione normativa di cui sopra, i consorzi de quibus devono essere equiparati alle associazioni non riconosciute.
Sulla scorta della normativa applicabile, devono essere confermate, in via preliminare, la declaratoria di contumacia del convenuto e l'ammissibilità dell'intervento adesivo dei sigg. CP_6 CP_2
e quest'ultimo quale procuratore generale di e
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5
In relazione al primo versante, a norma dell'art. 7, comma 13, O.P.C.M. 3820 del 2009, modificato dall'art. 3, comma 13, O.P.C.M. 3832 del 2009, “il commissario agisce come soggetto attuatore in
5 sostituzione del o del procuratore speciale;
la sostituzione si estende a tutte le attività CP_6 preparatorie, connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi”.
La deliberazione impugnata in questa sede attiene alla realizzazione delle finalità del CP_6
obbligatorio, avendo a oggetto il conferimento degli incarichi per la progettazione e la direzione dei lavori per la ristrutturazione dell'GA, sì che l'attività difensiva che il convenuto CP_6
avrebbe potuto svolgere deve essere qualificata alla stregua di attività connessa e/o strumentale alla completa realizzazione degli interventi. Pertanto, l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio in rappresentanza del convenuto è il Commissario nominato dal Comune di L'Aquila con CP_6
deliberazione del 14/10/2020 (cfr. notifica provv. commissariamento indice di parte attrice).
In spregio al termine concesso con ordinanza del 31/03/2021, peraltro, non risulta sanato il difetto di rappresentanza rilevato dal Tribunale, né rinnovata la procura alle liti in favore del difensore del convenuto. Sicché lo stesso deve essere ritenuto contumace sin dalla declaratoria effettuata con ordinanza del 29/09/2021. I consorziati interessati, d'altronde, a fronte dell'inerzia del Commissario nominato dal Comune di L'Aquila, avrebbero potuto adire l'intestato Tribunale ai sensi degli artt. 78 ss. c.p.c. per la nomina di un curatore speciale in favore del , adempimento viceversa CP_6
omesso in questa sede.
Sul versante dell'intervento in giudizio dei sigg. e quest'ultimo quale Controparte_2 Controparte_3
procuratore generale di e esso deve qualificarsi come intervento adesivo CP_4 Controparte_5
dipendente, in quanto volto a sostenere la validità della deliberazione impugnata nell'ottica della gestione collettiva dei beni comuni e non a far valere i diritti reali degli interventori su di essi (cfr.
Cass., n. 22952/2022; conf. Cass., n. 2636/2021 secondo cui nelle controversie aventi a oggetto l'impugnazione di deliberazioni dell'assemblea condominiale, intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, unico legittimato passivo è l'amministratore, mentre l'eventuale intervento del singolo condomino è adesivo dipendente).
Tale qualificazione, peraltro, se per un verso limita l'attività difensiva degli intervenienti allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, per altro verso non determina l'inammissibilità dell'intervento per il sol fatto che la parte adiuvata sia rimasta contumace.
La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, ritenuto ammissibile l'intervento dei singoli condomini a favore del , rectius per sostenere la validità della deliberazione impugnata, allorché il Parte_7
sia rimasto contumace (cfr. Cass., n. 2636/2021, nella quale la Suprema Corte ha escluso Parte_7
il potere del condomino interveniente di impugnare la sentenza cui il aveva prestato Parte_7
acquiescenza, ma non la possibilità di espletare attività argomentativa).
Venendo al merito della controversia, la delibera del 26/02/2020 adottata dall'assemblea del convenuto è stata impugnata per vizi attinenti: i) al quorum deliberativo in sede CP_6
6 assembleare;
ii) alla carenza di poteri rappresentativi in capo a un delegato alla partecipazione all'assemblea; iii) alla redazione del verbale;
iv) alla violazione di legge e all'eccesso di potere;
vii) alla costituzione di un fondo spese in assenza di discussione e deliberazione.
In ordine alla mancanza delle tabelle millesimali e al conseguente difetto del quorum deliberativo, occorre rilevare che, a parere della giurisprudenza di legittimità, la delibera può essere valida anche se manca una regolare tabella millesimale approvata ad hoc. Spetta, infatti, a chi impugna la decisione, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea o all'approvazione con una maggioranza inferiore a quella prescritta, dimostrare la carenza dei quorum stabiliti dall'articolo
1136 c.c. (cfr. Cass., n. 2406/2024).
Pertanto, indipendentemente dalla mancata adozione delle tabelle millesimali, le parti attrici avrebbero dovuto dimostrare che l'approvazione della delibera era avvenuta in violazione dei quorum stabiliti dalla legge. Detta prova, peraltro, non è stata fornita. Viceversa, gli intervenienti hanno dimostrato che la delibera gravata è stata adottata nel rispetto del criterio della superficie lorda risultante dallo statuto consortile (cfr. doc. 12 indice di parte attrice). Il primo motivo di impugnazione risulta, pertanto, infondato.
Quanto all'asserita carenza di poteri rappresentativi in capo al delegato occorre rilevare che CP_3
l'art. 67 disp. att. c.p.c., a mente del quale, ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante munito di delega scritta, non pone alcun divieto in merito alla possibilità di rilasciare una delega permanente, sicché la legge non richiede che la delega venga conferita per ogni assemblea con indicazione specifica degli argomenti posti all'ordine del giorno. Allo stesso modo, è pacifico che il rapporto tra delegante e delegato possa essere ricondotto nell'alveo del contratto di mandato, che, come noto, salvo diverso accordo tra le parti, si presume disgiuntivo. Pertanto, anche la seconda doglianza risulta infondata.
Quanto all'infedele rappresentazione dei fatti riassunti nel verbale assembleare, in primo luogo, risulta ex actis l'esplicitazione delle contestazioni mosse dalle eredi , in quanto allegate Persona_2
al verbale assembleare (cfr. doc. 10 indice di parte attrice).
In secondo luogo, occorre soffermarsi sulla testimonianza del sig. , assunta Testimone_1 all'udienza del 15/05/2023. Trattasi, come già statuito in corso di causa, di testimonianza ammissibile, in quanto l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c. concerne esclusivamente i soggetti che abbiano un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. In tal senso,
l'incapacità a deporre si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a
7 un determinato esito del giudizio stesso (cfr. Cass., n. 9353/2012). Nella specie, al contrario, il teste ha partecipato all'assemblea in qualità di procuratore di alcuni consorziati;
pertanto, non Pt_2 essendo proprietario di alcuna porzione immobiliare ricadente nell'GA , non si Pt_1 configura una incompatibilità con l'ufficio di testimone.
Nel merito, pur a fronte di quanto riferito dal teste in ordine all'omessa verbalizzazione di alcune dichiarazioni rese oralmente dallo stesso in assemblea, tale omissione non può tradursi in un motivo di annullamento della delibera. Il teste, difatti, ha affermato: “Si, è vero, ricordo che in apertura di seduta, io ero rappresentante comune alle parti attrici, mossi la pregiudiziale che l'assemblea non poteva aver luogo in quanto non erano state redatte la tabelle millesimali relative all'immobile de quo. Quando arrivammo all'esame dei curricula, argomento all'ordine del giorno, furono gettati sul tavolo da , amministratore del condominio, che ci disse di guardarli da soli. Nel frattempo, il CP_7
e i due condomini, presidente e segretario, proseguirono la redazione del verbale secondo le CP_7
loro idee, non consentendo a me di verbalizzare quanto avrei voluto. Pertanto, si verbalizzò una decisione contraria ai desideri delle mie rappresentate. Ho verificato che fra i curricula che abbiamo visionato mancava quello dell'Ing. e quello dell'Arch. non era firmato da Per_3 Per_4 quest'ultimo” (cfr. verbale di udienza del 15/05/2023).
L'omessa verbalizzazione, alla luce di quanto dichiarato dal teste, ha riguardato dichiarazioni irrilevanti ai fini dell'esito della deliberazione: trattasi, invero, di affermazioni che, ove correttamente verbalizzate, non avrebbero determinato l'emersione di vizi comportanti l'omessa adozione ovvero l'annullamento della delibera impugnata in questa sede. Pertanto, anche tale doglianza risulta infondata.
In merito al paventato eccesso di potere, la Suprema Corte ha precisato che la deliberazione è invalida per eccesso di potere quando la decisione, seppur formalmente adottata nel rispetto della legge o del regolamento, non persegue gli interessi del (cfr. Cass., n. 9839/2021). Parte_7
Nel caso di specie, non si rinvengono nella delibera impugnata né finalità extra condominiali, né decisioni arbitrarie che riguardino beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, sicché deve escludersi la sussistenza del vizio dell'eccesso di potere denunciato.
Del pari, risulta irrilevante l'omessa sottoscrizione del verbale da parte di tutti i presenti, non rinvenendosi una norma che prescriva tale adempimento. Viceversa, l'art. 66 disp. att. c.p.c. prevede che il verbale assembleare venga redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, come avvenuto nella specie (cfr. doc. 10 indice di parte attrice).
Quanto al conferimento degli incarichi professionali relativi alla ricostruzione dell'GA a nuovi soggetti, pur a fronte di incarichi già conferiti nel 2011, deve rilevarsi che l'assemblea del CP_6
è legittimata a procedere alla revoca di incarichi precedentemente affidati, con contestuale nomina di
8 nuovi soggetti sostituti. Né tale vizio, allorché la statuizione sia approvata dalla maggioranza dei consorziati, può essere fatto valere dai dissenzienti in assenza di una violazione di legge o dello statuto consortile;
al contrario, legittimati a dolersi della revoca dai precedenti incarichi sono solo i soggetti revocati. Allo stesso modo, non risulta provata la violazione, nell'attribuzione degli incarichi professionali, dell'art. 7 OPCM 4013/2012, il quale dispone che le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 Aprile 2009 devono essere corredate da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonché da almeno tre offerte acquisite da progettisti individuati tra quelli compresi negli elenchi di cui al successivo articolo 8. Non si comprende, dunque, la rilevanza dei curricula dei canditati, dal momento che la normativa richiede esclusivamente l'iscrizione negli elenchi di cui alla citata ordinanza. Ad ogni buon conto, risulta pacifico tra le parti che fossero stati prodotti n. 3 curricula, riferiti a tre diversi progettisti, con conseguente raggiungimento del numero minimo di candidati per l'espletamento della valutazione comparativa.
Risulta altresì priva di pregio la doglianza relativa all'impossibilità, per il presidente del , CP_6
di sottoscrivere le convenzioni di incarico dei progettisti incaricati, trattandosi di organo titolare della rappresentanza dell'ente consortile, come d'altronde previsto dall'art. 7 dello statuto (cfr. doc. 12 indice di parte attrice). In altri termini, la mancata previsione dell'argomento come punto all'ordine del giorno non priva il presidente del dei poteri di rappresentanza conferiti direttamente CP_6
dallo statuto consortile. In ogni caso, si tratta di censura superata dal commissariamento dell'GA, in quanto la rappresentanza dell'Ente spetta ex lege al Commissario nominato.
Risulta, invece, fondata la doglianza relativa all'invalidità della delibera impugnata con riferimento al punto n. 3 all'ordine del giorno, avente a oggetto “Costituzione fondo spese, discussione e deliberazione in merito”.
In particolare, nella delibera si legge: “laddove fosse necessario per ogni spesa che il presidente dovesse sostenere per spese relative al funzionamento della porzione i presenti si obbligano Pt_1
a richiesta al relativo rimborso” (cfr. doc. 10 indice di parte attrice).
Detta statuizione risulta in contrasto con il disposto di cui all'art. 5 dello statuto, denominato “Fondo consortile”, secondo cui “il fondo consortile è costituito dal conferimento di quote determinate con delibera assembleare in proporzione alle superfici lorde complessive degli immobili di cui ciascun consorziato ha la titolarità […] il fondo consortile non potrà essere utilizzato per spese inerenti la gestione dell'Organo di Amministrazione del che si pone come attività autonoma e distinta CP_6
e rientrante e dotato di proprio budget riconosciuto al Presidente della legge. L'assemblea definisce con propria deliberazione eventuali ulteriori conferimenti dovuti dai consorziati ove necessari al conseguimento delle finalità del ” (cfr. doc. 10 indice di parte attrice). CP_6
9 Dunque, conformemente a quanto sostenuto da parte attrice, non può ritenersi ammissibile il conferimento al Presidente del di una delega in bianco a contrarre le spese relative al CP_6 funzionamento dell'GA, richiedendo lo statuto una deliberazione assembleare per i conferimenti dei consorziati necessari al conseguimento delle finalità del . CP_6
In parziale accoglimento della domanda attorea, deve dunque essere dichiarata l'invalidità della delibera assunta in data 26/02/2020 dall'assemblea dei consorziati della Controparte_1
con riferimento al punto n. 3 all'ordine del giorno, avente a oggetto “Costituzione fondo spese,
[...] discussione e deliberazione in merito”.
Gli ulteriori motivi di impugnazione vanno, invece, rigettati.
Deve essere altresì rigettata la richiesta di condanna degli intervenienti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che l'intervento in giudizio dagli stessi spiegato è risultato ammissibile.
Le spese di lite, liquidate, come da dispositivo, nel rispetto dei parametri medi stabiliti dal D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di media complessità, possono essere compensate tra le parti in misura pari alla metà. La residua metà delle spese di lite, conformemente al criterio della soccombenza parziale, deve essere posta, in solido, a carico del convenuto contumace e degli intervenienti, in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea.
Non luogo a provvedere sulle spese del procedimento cautelare contraddistinto al NRG 831/2020, trattandosi di cautelare ante causam, contenente la statuizione sulle spese di lite, e condividendosi la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 1137, co. 4, c.c. per difetto di strumentalità con il giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice designato, Dott.ssa Jolanda Di Rosa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
➢ accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, annulla la delibera assunta in data
26/02/2020 dall'assemblea dei consorziati della con Controparte_1 riferimento al punto n. 3 all'ordine del giorno, avente a oggetto “Costituzione fondo spese, discussione e deliberazione in merito”;
➢ rigetta, nel resto, la domanda;
➢ compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ½;
➢ condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., e i Controparte_1
sigg. , e in solido tra loro, al pagamento di ½ Controparte_2 CP_4 Controparte_5
10 delle spese di lite in favore delle parti attrici, liquidate in complessivi € 10.860,00, oltre accessori di legge e oltre a ½ delle spese di notifica e di contributo unificato;
➢ non luogo a provvedere sulle spese del procedimento cautelare contraddistinto al NRG
831/2020.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
L'Aquila, 13/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
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