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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 08.01.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa vertente tra: , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), ed ivi res.te in via Gianguzzo n.7, rapp.to e difeso ai fini della presente procedura dagli Avv.ti
[...]
Genoveffa Caliò (C.F.: ; pec: con studio in Torrenova CodiceFiscale_2 Email_1 via B. Caputo n.177) e NA ST (C.F.: ; pec: CodiceFiscale_3 con studio in S. Agata Militello via Sergente Nicolò Marotta n. 1/B) ed Email_2 elettivamente domiciliato in S. Agata Militello in via Sergente Nicolò Marotta n. 1/B, come da procura in atti;
-ricorrente-
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante;
Controparte_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: ANNULLAMENTO DI INDEBITO
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'odierno ricorrente, sig. esponeva che, con Sentenza Parte_1 del Tribunale di Patti n. 431/2019 del 11.04.2019 gli veniva riconosciuto il diritto all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 01.06.2013; che, con comunicazione di liquidazione del 17.07.2019 gli veniva corrisposto l'assegno di assistenza quale invalido parziale, categoria INVCIV numero 07143179 con decorrenza dal 01 giugno 2013; che, con la predetta liquidazione del 17 luglio 2019 veniva liquidata la somma di €. 17.343,27 mentre l'importo al netto delle trattenute indicate nel prospetto era pari ad €.
23.273,75; che, nel predetto prospetto veniva indicata la voce somme non dovute e trattenute da questa
Agenzia di produzione con la motivazione di recuperi vari per un importo pari ad €. 5.930,48; che, avverso il predetto provvedimento di liquidazione presentava ricorso amministrativo in data 04.10.2019; che, CP_ pertanto, l' ha dichiarato, che in forza dei calcoli effettuati, risulterebbe un'indebita erogazione in suo CP_ favore di €.5.930,48; che il ricorso proposto al Comitato Provinciale dell' è rimasto privo di riscontro;
chiedeva pertanto l'annullamento della comunicazione datata 17.07.2019 con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di euro: di €.5.930,48.
Parte ricorrente eccepiva l'irripetibilità della richiesta delle suddette somme.
Si costituiva l' che contestava il ricorso. CP_2
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In punto di diritto, la L. n. 88 del 1989 art. 52, statuisce un principio generale di irripetibilità delle pensioni
(Cass. n.482/2017), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'articolo 2033 c.c.. Le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura, commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato, non presente nel caso de quo, in quanto tale prova, a carico del resistente convenuto, non
è stata mai fornita.
Sul punto, la Corte di Cassazione in più occasioni ha affermato che non si devono restituire le somme CP_ indebitamente percepite e richieste dall' nel caso in cui non si sia in presenza di dolo comprovato da parte del percipiente, come da ordinanza del 25 giugno 2020, n. 12608, e come da ordinanza 30 giugno
2020, n.13223, le quali pronunce, accogliendo i ricorsi presentati specificano che “le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di CP_ comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è quindi affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Si può dunque concludere che l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione ha affermato, Sez. Lavoro, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019 che
“l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Di conseguenza, va annullato il provvedimento datato 17.07.2019 privandolo di ogni effetto di legge, con condanna del resistente alla restituzione in favore del ricorrente di quanto eventualmente trattenuto in virtù del suddetto provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: -annulla il provvedimento impugnato datato 17.07.2019 privandolo di ogni effetto di legge, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore del ricorrente di CP_2 qualsiasi somma eventualmente trattenuta in ragione dello stesso, così come in parte motiva;
condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 1.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore gli Avv.ti Genoveffa Caliò e NA ST.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 08.01.2025
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 08.01.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa vertente tra: , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), ed ivi res.te in via Gianguzzo n.7, rapp.to e difeso ai fini della presente procedura dagli Avv.ti
[...]
Genoveffa Caliò (C.F.: ; pec: con studio in Torrenova CodiceFiscale_2 Email_1 via B. Caputo n.177) e NA ST (C.F.: ; pec: CodiceFiscale_3 con studio in S. Agata Militello via Sergente Nicolò Marotta n. 1/B) ed Email_2 elettivamente domiciliato in S. Agata Militello in via Sergente Nicolò Marotta n. 1/B, come da procura in atti;
-ricorrente-
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante;
Controparte_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: ANNULLAMENTO DI INDEBITO
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'odierno ricorrente, sig. esponeva che, con Sentenza Parte_1 del Tribunale di Patti n. 431/2019 del 11.04.2019 gli veniva riconosciuto il diritto all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 01.06.2013; che, con comunicazione di liquidazione del 17.07.2019 gli veniva corrisposto l'assegno di assistenza quale invalido parziale, categoria INVCIV numero 07143179 con decorrenza dal 01 giugno 2013; che, con la predetta liquidazione del 17 luglio 2019 veniva liquidata la somma di €. 17.343,27 mentre l'importo al netto delle trattenute indicate nel prospetto era pari ad €.
23.273,75; che, nel predetto prospetto veniva indicata la voce somme non dovute e trattenute da questa
Agenzia di produzione con la motivazione di recuperi vari per un importo pari ad €. 5.930,48; che, avverso il predetto provvedimento di liquidazione presentava ricorso amministrativo in data 04.10.2019; che, CP_ pertanto, l' ha dichiarato, che in forza dei calcoli effettuati, risulterebbe un'indebita erogazione in suo CP_ favore di €.5.930,48; che il ricorso proposto al Comitato Provinciale dell' è rimasto privo di riscontro;
chiedeva pertanto l'annullamento della comunicazione datata 17.07.2019 con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di euro: di €.5.930,48.
Parte ricorrente eccepiva l'irripetibilità della richiesta delle suddette somme.
Si costituiva l' che contestava il ricorso. CP_2
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In punto di diritto, la L. n. 88 del 1989 art. 52, statuisce un principio generale di irripetibilità delle pensioni
(Cass. n.482/2017), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'articolo 2033 c.c.. Le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura, commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato, non presente nel caso de quo, in quanto tale prova, a carico del resistente convenuto, non
è stata mai fornita.
Sul punto, la Corte di Cassazione in più occasioni ha affermato che non si devono restituire le somme CP_ indebitamente percepite e richieste dall' nel caso in cui non si sia in presenza di dolo comprovato da parte del percipiente, come da ordinanza del 25 giugno 2020, n. 12608, e come da ordinanza 30 giugno
2020, n.13223, le quali pronunce, accogliendo i ricorsi presentati specificano che “le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di CP_ comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è quindi affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Si può dunque concludere che l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione ha affermato, Sez. Lavoro, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019 che
“l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Di conseguenza, va annullato il provvedimento datato 17.07.2019 privandolo di ogni effetto di legge, con condanna del resistente alla restituzione in favore del ricorrente di quanto eventualmente trattenuto in virtù del suddetto provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: -annulla il provvedimento impugnato datato 17.07.2019 privandolo di ogni effetto di legge, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore del ricorrente di CP_2 qualsiasi somma eventualmente trattenuta in ragione dello stesso, così come in parte motiva;
condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 1.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore gli Avv.ti Genoveffa Caliò e NA ST.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 08.01.2025
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA