Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1401/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2573/2020 dell'1-2 settembre 2020
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), residente a[...] ed elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo presso lo studio dell'avv. Giuseppe Raso che lo rappre-
senta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tem- Controparte_1
pore, con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 ed elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Giuseppe D'Angelo che la rappresenta e difende per mandato in calce in calce alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Accertare l'entità dei danni tutti, patrimoniali e non, conseguiti all'at-
tore dal sinistro descritto in atto di citazione e comunque secondo la già esple-
tata consulenza tecnica d'ufficio, dichiarare la convenuta responsabile civile degli stessi, e quindi, tenuta al relativo risarcimento, condannandola per conse-
guenza a pagare in favore dell'attore le somme che a questi risultano dovute secondo la espletata consulenza tecnica d'ufficio per capitale, interessi, rivalu-
tazione maturati alla data della sentenza.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Per l'appellata
Rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. , Parte_1
essendo il gravame del tutto privo di fondamento, sia in fatto che in diritto;
condannare l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di se-
condo grado ai sensi dell'art. 91 Cpc.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame:
ritenere e dichiarare il concorso del fatto colposo del sig. Parte_2
nella determinazione del danno ex art. 1227 Cc con particolare riferimento
[...]
al mancato uso del casco protettivo, con conseguente e proporzionale riduzione dell'eventuale obbligazione risarcitoria.
Con distribuzione delle spese e compensi di causa in ragione delle op-
portunità delle domande attoree e delle eccezioni della società convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 3 novembre 2015, Parte_1
espose che il 18 luglio 2013 il motociclo Honda targato DR47970, a bordo del quale era trasportato, nella via Paolo Emiliani Giudici di Palermo veniva
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2 coinvolto in un incidente stradale causato dalla manovra del conducente di una
Fiat Punto, che, nel tentativo di uscire in retromarcia dalla zona di sosta, non si accorgeva del motociclo stesso.
Poiché la società che assicurava quest'ultimo mezzo, benché diffidata,
non gli aveva risarcito i danni che gli erano derivati dal sinistro, chiese quindi al Tribunale di Palermo la condanna di al pagamento delle relative CP_1
somme di danaro.
1.1. Con la sentenza n. 2573/2020 dell'1-2 settembre 2020, il giudice adìto respinse la domanda: premesso che l'azione attribuita dall'art. 141 Cda al terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore postula l'accerta-
mento della corresponsabilità di quest'ultimo, ed evidenziato che era stato lo stesso attore a prospettare una dinamica dei fatti che imputava per intero al conducente dell'autovettura la colpa del sinistro, il Tribunale ha quindi ritenuto che ricorresse il caso fortuito che escludeva l'operatività dello stesso art. 141.
1.2. ha quindi proposto appello per la riforma della Parte_1
sentenza del giudice di Palermo. Dal canto suo, ha eccepito, in- CP_1
nanzi tutto, l'inammissibilità del gravame ex art. 342 Cpc;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 6 dicembre 2024 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Ciò posto, va, innanzi tutto, disattesa l'eccezione di inammissibilità
ex art. 342 Cpc, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Corte
Suprema nell'interpretazione dello stesso art. 342 sia prima sia
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3 successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012: Cass.
8926/2004, 9244/2007, 18932/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomenta-
tivo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali dovrebbe affermarsi il diritto al risarcimento dell'appellante) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di condanna dell'appellata).
3. Può, dunque, passarsi all'esame del merito dell'impugnazione, con il cui primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia escluso il suo di-
ritto di far ricorso alla previsione dell'art. 141 Cda sul presupposto – come si è
detto – che non erano emersi «elementi denuncianti un comportamento impru-
dente del conducente del mezzo a due ruote». Al riguardo, il sostiene Pt_1
di non aver «dichiarato né chiesto di accertare il grado di responsabilità dei due conducenti coinvolti nel sinistro», dovendosi nella specie aver riguardo alla previsione del concorso ex art. 2054 Cc. In ogni caso, si aggiunge che, poiché
il sinistro era avvenuto in una strada rettilinea con numerosi cassonetti, «in as-
senza di frenata da parte del ciclomotore, non può escludersi la responsabilità
concorsuale di quest'ultimo conducente che aveva la visibilità ed il tempo per potere fermare il mezzo», e peraltro «tutte le prove raccolte in giudizio [erano]
state volte ad accertare il fatto», senza alcuna valutazione in ordine al grado di colpa di ciascun conducente.
3.1. La questione è poi esaminata in punto di diritto nel secondo motivo
– intitolato «Sulla mancata applicazione dell'art. 141 Cda e/o errata interpreta-
zione della suddetta norma» –, con il quale si deduce che il caso fortuito previ-
sto dall'art. 141 citato «esula dalla condotta di guida e riguarda altri fatti umani».
3.2. I due motivi – che vanno trattati congiuntamente per la loro intima
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4 connessione – vanno accolti.
3.2.1. Ai sensi del 1° comma del più volte richiamato art. 141 Cda,
«salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, […] a pre-
scindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coin-
volti nel sinistro».
Ora, con la sentenza 4147/2019, richiamata dal Tribunale per escludere il diritto del al risarcimento previsto da quella normativa, la Corte Su- Pt_1
prema ritenne che l'azione de qua conferita al terzo trasportato postulasse l'ac-
certamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dal momento che la «sal-
vezza del caso fortuito» dovesse essere riferita non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto.
Tuttavia – ne danno atto entrambe le parti (l'appellante in comparsa conclusionale e memoria di replica;
l'appellata nell'ultima difesa) –, con la sen-
tenza 35318/2022 le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a comporre il contrasto anche sulla questione (infatti, Cass. 16181/2015 aveva invece ritenuto che il terzo trasportato che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 citato, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viag-
giava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accerta-
mento irrilevante ai fini dello stesso art. 141), hanno affermato i seguenti prin-
cipi di diritto:
«l'azione diretta prevista dall'art. 141 Cda in favore del terzo trasportato
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5 è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assi-
curare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei con-
fronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a pre-
scindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coin-
volti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 Cda al traportato danneg-
giato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli,
pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assi-
curatore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile».
3.2.2. Alla luce di quanto precede, in questa sede è dunque irrilevante l'accertamento dell'esistenza o meno di una responsabilità in capo al soggetto che conduceva il motociclo sul quale, secondo la prospettazione dell'attore,
questi era trasportato, dovendosi piuttosto accertare se il fatto esposto a fonda-
mento della richiesta risarcitoria si sia realmente avvenuto.
3.3. Infatti, l'appellata, dopo aver affermato la correttezza dell'impu-
gnata pronuncia, ha comunque richiamato quanto dedotto in primo grado, e ciò
«al fine di superare la presunzione di implicita rinuncia […] ex art. 346 Cpc in riferimento alle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non siano riproposte in appello». In particolare, ha ribadito CP_1
l'eccezione di «non veridicità del fatto storico e l'abuso, da parte dell'attore,
della qualità di trasportato», questioni non esaminate dal Tribunale in quanto assorbite nella decisione sulla (in)applicabilità dell'art.141 Cda.
3.3.1. Al riguardo, ritiene questa Corte che, in base al compendio
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6 probatorio in atti, si possa affermare che il era a bordo dell'Honda al- Pt_1
lorché il conducente di quest'ultima perse il controllo dello stesso mezzo. De-
pone in tal senso la testimonianza di il quale, sentito Testimone_1
all'udienza del 4 luglio 2018, ebbe a dichiarare che il 18 luglio 2013, tra le
21,30 e le 22,00, mentre si trovava in via Giudici, aveva visto una Fiat Punto
che, nell'effettuare una repentina manovra di retromarcia in ripartenza da una sosta, aveva urtato, con la propria parte posteriore, quella anteriore del motoci-
clo a bordo del quale era trasportato il il testimone aggiunse quindi che, Pt_1
a seguito dell'impatto, conducente e passeggero rovinavano a terra, e che il
«lamentava dolori e sanguinava dal viso». Pt_1
3.3.2. Peraltro, la stessa produsse, in primo grado, una nota CP_1
della alla quale essa aveva Parte_3
conferito l'incarico di «esperire tutte le attività necessarie relative al sinistro»
de quo. Ebbene, l'accertatore esponeva che da verifiche effettuate presso la centrale operativa del 118 risultava effettivamente una telefonata del 18 luglio
2013, in cui si faceva riferimento a «un incidente stradale in cui veniva coin-
volto un motociclo, occorso nella via Paolo Emiliani», e concludeva che non erano stati rilevati rapporti di lavoro tra le parti.
3.3.3. Infine, non va sottaciuto che sin dal momento dell'ingresso al
Pronto soccorso del , avvenuto lo stesso giorno dei Controparte_2
fatti (ossia il 18 luglio 2013) e dopo meno di un'ora dal verificarsi dell'evento
(nell'atto di citazione di primo grado si legge che il sinistro si era verificato intorno alle 21,50, mentre nel referto l'ora di entrata è indicata nelle 22,26), il ebbe a riferire «incidente stradale », sicché nella vicenda sot- Pt_1 Email_1
toposta all'esame di questa Corte non si assiste – come, non di rado, si è
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7 riscontrato in altre controversie – a una modifica nella narrazione dei fatti tra quanto dichiarato nell'immediatezza degli stessi e successivamente.
3.4. Dunque, per quanto precede, ritiene questa Corte – si ripete – che effettivamente il rimase coinvolto in un sinistro causato dalla manovra Pt_1
in retromarcia del conducente della Fiat (e verosimilmente dalla – concorrente
– non corretta condotta di marcia del conducente della Honda), deponendo in tal senso il contenuto della deposizione testimoniale del onché la chia- Tes_1
mata al 118 per un sinistro in cui era stato coinvolto un motociclo.
4. Prima di procedere alla quantificare del danno patito dal si Pt_1
osserva che l'appellata ha dedotto, in subordine al mancato accoglimento delle sue richieste avanzate in via principale, che comunque andrebbe affermata una concorrente responsabilità del medesimo per non aver indossato il ca- Pt_1
sco protettivo.
Sul punto, ritiene questo collegio di non dover ascrivere all'appellante alcun concorso di colpa: innanzi tutto, perché il teste ha dichiarato che Tes_1
lo stesso al momento del fatto, «indossava un casco tipo jet», ossia una Pt_1
protezione che copre la parte superiore della testa e lascia esposto il viso;
in secondo luogo, dal momento che il ove non avesse indossato il casco, Pt_1
verosimilmente avrebbe riportato non solo un trauma facciale con avulsione incisivi centrali superiori e frattura incisivi laterali superiori (secondo quanto si legge nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio), ma anche un trauma cra-
nico (sicché appare lecito affermare che quella parte della testa fosse protetta dal casco).
5. Può, dunque, passarsi alla liquidazione del danno patito dal Pt_1
5.1. Al riguardo si osserva che, dalla relazione di consulenza tecnica
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8 d'ufficio, le cui conclusioni questa Corte condivide perché congruamente mo-
tivate e immuni da vizi di carattere logico-giuridico, emerge che, in relazione alla vicenda de qua, al medesimo derivarono: Pt_1
- 3 giorni di invalidità temporanea assoluta;
- 20 giorni di invalidità temporanea relativa al 50%;
- 20 giorni di invalidità temporanea relativa al 25%;
- 5% di invalidità permanente.
Al spetta dunque il ristoro dei danni suindicati, intesi quale le- Pt_1
sione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento me-
dico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
5.1.1. Quanto, poi, ai criteri da adottare per la relativa quantificazione,
deve aversi riguardo all'art. 139 Dlgs 209/2005, relativo alla liquidazione dei postumi da lesioni, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di lieve entità, ossia pari o inferiori al 9%, articolo che rinvia a una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica sta-
bilita con decreto del Presidente della Repubblica (4° comma), i cui importi vanno aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico (5° comma).
5.1.2. Orbene, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro
delle imprese e del Made in Italy del 16 luglio 2024, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2024, gli importi dovuti per le suddette voci vanno così determinati (ed è appena il caso di evidenziare che, secondo Cass.
19229/2022, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona
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9 dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquida-
zione, e non del fatto illecito):
a) €165,72 per l'invalidità temporanea assoluta (€55,24 × 3, il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
b) €552,40 per l'invalidità temporanea al 50% (€27,62 × 20, il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
c) €276,20 per l'invalidità temporanea al 25% (€13,81 × 20, il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
d) €6.536,37 per il danno biologico/dinamico-relazionale patito da un soggetto nel corso del 26° anno d'età, come il al momento della cessa- Pt_1
zione dell'invalidità temporanea (giacché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto a esistenza: Cass.
10303/2012 e 3121/2017), espressi anch'essi in moneta attuale.
5.1.3. Su tutti gli importi spettano rivalutazione e interessi.
Al riguardo, premesso che non sussiste incompatibilità tra la valuta-
zione all'attualità del danno e il riconoscimento degli interessi compensativi,
deve quindi evidenziarsi che, in applicazione dei criteri dettati dalla sentenza della Corte Suprema n. 1712/1995 (e poi richiamati, fra le altre, da Cass.
2745/1997, 4677/1998, 2796/2000, 7692/2001 e 19510/2005), tali interessi de-
vono essere calcolati dal giorno dell'insorto credito nella sua originale consi-
stenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione;
ciò impone, quindi, una “devalutazione” nominale dell'importo liquidato in valuta attuale, rapportandolo all'equivalente alla data di insorgenza del danno e, poi, una successiva rivalutazione dello stesso, applicando gli inte-
ressi alle somme man mano incrementate per effetto della rivalutazione.
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10 Questo criterio si impone perché – come si legge nella richiamata sen-
tenza della Corte Suprema – «quel che deve escludersi è che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della liquidazione, se gli interessi vengono fatti decorrere – come consente il sistema – dal momento del fatto illecito, perché con tali modalità si attribui-
rebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto;
invero, gli interessi non costituiscono un debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era
– per definizione – non rivalutata».
5.1.4. È, poi, appena il caso di evidenziare che la devalutazione e la successiva rivalutazione delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente (essendo questa successiva a un periodo di in-
validità temporanea liquidata separatamente) decorrono non dal giorno dell'evento dannoso, bensì dal momento della cessazione dell'invalidità tem-
poranea, giacché (come si è visto) è in quel momento che viene meno tale forma di invalidità e si consolidano i postumi a carattere permanente con le conse-
guenze dannose derivatene (si confrontino Cass. 2988/1987, 5480/1987,
6403/1988, 5680/1996 e 27584/2011).
5.2. Relativamente, adesso, alle spese vive, si rileva che il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto congruo quanto specificato nei documenti consul-
tati, tranne 300 euro indicati quale «preventivo spese di riabilitazione odontoia-
trica»; questo collegio condivide le osservazioni dell'ausiliare del giudice, e,
anche in ragione del fatto che lo stesso soggetto emittente aveva richiesto 40
euro per un'ecografia al ginocchio, ritiene di non dover liquidare alcun importo per quel mero preventivo. Le somme de quibus ammontano, dunque, a
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11 €1.163,00. I relativi importi di dettaglio vanno rivalutati dalla data dei singoli documenti giustificativi (scontrini, fatture e ricevute) al giorno della pubblica-
zione della presente sentenza, e vanno quindi aumentati degli interessi sulla somma annualmente via via rivalutata sino a tale giorno;
sul quantum così com-
plessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento.
5.3. Lo stesso consulente ha, altresì, stimato in 16.000 euro l'impegno economico che il deve affrontare per riabilitazione e almeno tre rinnovi Pt_1
della corona;
il ha dunque diritto anche al pagamento di quella somma Pt_1
di danaro, né osta alla relativa liquidazione il fatto che la relativa spesa non risulti effettuata: infatti, la locuzione «perdita subita», con la quale l'art. 1223
Cc individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti,
ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum
iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta pas-
siva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giu-
ridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass.
22826/2010; si veda anche Cass. 9740/2002, per la quale il risarcimento della lesione da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conse-
guenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effet-
tuati).
D'altra parte, considerato che gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni costituiti da spese non ancora erogate al momento
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12 della decisione decorrono dalla data della pubblicazione della sentenza perché
è in tale momento che il credito del danneggiato diventa liquido ed esigibile e quindi produttivo di interessi ai sensi dell'art. 1282 Cc (Cass. 3135/1981), deve affermarsi che gli interessi ex art. 1282 Cc al tasso legale su €16.000,00, da rivalutarsi dal 12 marzo 2019 (data della consulenza tecnica d'ufficio) al giorno della pubblicazione di questa sentenza, devono decorrere dallo stesso dies da ultimo indicato.
5.4. In conclusione, facendo applicazione dei principi sin qui esposti, si avrà dunque che al spettano le seguenti somme: Pt_1
a) €994,32 per l'invalidità temporanea (€165,72 + €552,40 + €276,20),
da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 18 luglio
2013, giorno dell'evento, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex
art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
b) €6.536,37 per il danno biologico/dinamico-relazionale, da devalu-
tarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 44° giorno suc-
cessivo al 18 luglio 2013 (momento della cessazione dell'invalidità tempora-
nea), ovvero il 31 agosto 2013, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti,
ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
2c) €1.163,00 per spese mediche, oltre rivalutazione dei singoli importi dalla data di ciascun documento giustificativo (scontrini, fatture e ricevute) a cui gli stessi afferiscono al giorno della pubblicazione della presente sentenza,
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13 nonché interessi sulla somma annualmente via via rivalutata sino a tale giorno;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
2d) €16.000,00 per spese da sostenere, oltre rivalutazione dal 12 marzo
2019 al giorno della pubblicazione di questa sentenza;
su tale importo sono do-
vuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento.
6. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellata al rimborso, al delle spese di entrambi i gradi del giudizio, come liquidate in disposi- Pt_1
tivo; delle spese di questo grado va disposta la distrazione a favore dell'avv.
Giuseppe Raso, che ne ha fatto richiesta in comparsa conclusionale. Per la stessa ragione, infine, anche le spese per la consulenza tecnica d'ufficio di primo grado vanno poste a carico dell'appellata.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 2573/2020 dell'1-2 settembre 2020, così provvede:
1) dichiara il diritto di di ottenere da Parte_1 Controparte_3
il risarcimento in base all'art. 141 Dlgs 7 settembre 2005, n. 209,
[...]
in conseguenza delle lesioni derivategli dal sinistro stradale del 18 luglio 2013;
2) condanna, di conseguenza, , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a , a Parte_1
titolo di risarcimento di dette lesioni, dei seguenti importi:
2a) €994,32 per l'invalidità temporanea, da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 18 luglio 2013, e quindi da maggio-
rarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato
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14 secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessi-
vamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
2b) €6.536,37 per il danno biologico/dinamico-relazionale, da devalu-
tarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 31 agosto 2013, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum
così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
2c) €1.163,00 per spese mediche, oltre rivalutazione dei singoli importi dalla data di ciascun documento giustificativo (scontrini, fatture e ricevute) a cui gli stessi afferiscono al giorno della pubblicazione della presente sentenza,
nonché interessi sulla somma annualmente via via rivalutata sino a tale giorno;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
2d) €16.000,00 per spese da sostenere, oltre rivalutazione dal 12 marzo
2019 al giorno della pubblicazione di questa sentenza;
sul quantum così com-
plessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
3) condanna in persona del suo legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore, al rimborso, all'appellante, delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida in complessivi €5.072,00 (di cui 237,00 per spese vive ed
€4.835,00 per compensi) quanto a quelle del primo grado, e in complessivi
€3.966,00 quanto a quelle di questo grado, disponendo la distrazione di queste ultime a favore dell'avv. Giuseppe Raso;
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15 4) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio di primo grado a carico dell'appellata.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 23 gennaio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo
2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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