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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 30/09/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1908/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1908/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCORDAMAGLIA Parte_1 C.F._1 GIOVANBATTISTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del proprio legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BIANCHI VINCENZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti CONVENUTO/I C.F. ) Controparte_2 C.F._2 CONVENUTO/I CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18.09.2025.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281-sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3° della citata norma applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d. lgs. 165/2024, anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
1).1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro Controparte_1 Controparte_3 occorso in data 16.05.2020; di condannare la in solido con gli altri Controparte_1 convenuti, al risarcimento di tutte le lesioni subite ad esito del sinistro, nella misura di Euro 41.961,63
(dai quali detrarre Euro 11.250,00 già ricevuti a titolo di acconto), oltre rivalutazione e interessi dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- di avere subito, in data 16.05.2020 alle ore 17:00 circa, un incidente in qualità di terza trasportata a bordo del motociclo Ducati Monster 1200 tg. EP87925, di proprietà e condotto dal sig.
[...]
, assicurato per la r.c.a. presso la con polizza n. 2020/183110; CP_3 Controparte_1
- che circolavano in località contrada Capo Rizzuto, sulla S.P. 46 nel Comune di Isola Capo Rizzuto quando improvvisamente sopraggiungeva da dietro, circolando nello stesso senso di marcia, il veicolo
Volkswagen Golf targato EA322SK di proprietà della sig.ra condotto dal sig. Controparte_4
; Persona_1
- che il citato veicolo Volkswagen Golf, nel verosimile tentativo di effettuare una manovra di sorpasso, anche a causa dell'eccessiva velocità tenuta, urtava con la parte anteriore destra la parte posteriore sinistra del motociclo Ducati, il quale rovinava a terra sul proprio lato destro, scivolando sull'asfalto mentre ruotava, fino ad assumere la posizione di quiete in mezzo alla carreggiata;
- che sul posto interveniva la Sezione dei Carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto che redigeva apposita relazione di servizio;
- che a seguito del sinistro la terza trasportata sig.ra riportava gravi lesioni fisiche per Parte_1 le quali si rendeva necessario il trasporto con il servizio SUEM 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio, con successivo ricovero;
- che la sig.ra ha patito una inabilità temporanea totale di giorni 30, parziale al 50% di Parte_1 giorni 40, parziale al 25% di giorni 15 oltre a postumi invalidanti valutabili nella misura del 10% in relazione al danno biologico, così come risulta dalla relazione di Consulenza Tecnica di parte;
pagina 2 di 8 - che ha sostenuto spese mediche per un totale complessivo di Euro 3.075,00;
- che sono rimasti danneggiati accessori e indumenti per un valore totale di Euro 524,38;
- che il motociclo risultava assicurato presso la e pertanto CP_5 Controparte_1 la stessa compagnia risulta civilmente responsabile ai sensi dell'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni;
- che con lettera raccomandata del 28.05.2020 veniva avviata la procedura di risarcimento prevista dall'art. 141 del d.lgs. 209/2005;
- che la emetteva assegno di Euro 11.250,00 a titolo di risarcimento, Controparte_1 trattenuto come acconto sulla maggior somma dovuta;
- che decorsi i termini previsti dall'art. 145 del d.lgs. 209/2005, l'assicurazione non provvedeva ad integrare il risarcimento;
- che veniva attivata la procedura di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014, accettata dalla
Compagnia, conclusasi con verbale negativo.
1).2 Ritualmente si costituiva sollevando, in via pregiudiziale, Controparte_1 eccezioni di nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 n. 5 c.p.c., contestazione della documentazione prodotta ex art. 2719 c.c. e mancato deposito dell'originale dell'atto di citazione.
Nel merito, non contestava il fatto storico del sinistro ma contestava il nesso causale e il quantum della domanda.
In particolare, parte convenuta riteneva errata la quantificazione del danno biologico sia permanente che temporaneo e non provati il danno morale ed esistenziale. Contestava altresì la consulenza di parte versata in atti e rappresentava che aveva fatto sottoporre l'attrice a visita dal proprio medico legale fiduciario Dott. il quale concludeva per una invalidità permanente del 6%, ITT di Persona_2
15 giorni, ITP al 75% per 15 giorni, al 50% per 15 giorni, al 25% per 20 giorni e che, quindi, sulla base di tale valutazione erano stati versati Euro 11.250,00.
Chiedeva pertanto in via preliminare di dichiarare non procedibile il giudizio e, nel merito, di rigettare la domanda attorea confermando come satisfattivo l'importo già versato di Euro 11.250,00.
1).3 Dopo la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di CTU medico-legale affidata al Dott. . Persona_3
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, all'udienza del 18.09.2025, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, 3° c., c.p.c. pagina 3 di 8 2) Devono preliminarmente essere disattese le eccezioni sollevate in via pregiudiziale dalla parte convenuta.
Quanto alla dedotta nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione analitica dei documenti, deve rilevarsi che l'atto di citazione contiene comunque l'indicazione della produzione documentale “come da separato indice”, che risulta effettivamente depositato e consultabile sul portale. Tale modalità di produzione, pur non perfettamente rispondente al dettato dell'art. 163 n. 5 c.p.c., non ha impedito alla parte convenuta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, come dimostrato dall'ampia e articolata comparsa di costituzione. La nullità, ove sussistente, deve dunque ritenersi sanata ai sensi dell'art. 156, c. 3, c.p.c. per raggiungimento dello scopo.
Anche la contestazione della conformità agli originali delle fotocopie prodotte ex art. 2719 c.c. deve essere disattesa in quanto risulta generica e non ha trovato seguito istruttorio, non avendo parte convenuta chiesto verificazione o altri mezzi istruttori al riguardo.
Infine, quanto al mancato deposito dell'originale dell'atto di citazione, deve rilevarsi che tale vizio è stato sanato mediante deposito effettuato in data 7.01.2022, anteriormente all'udienza fissata per la comparizione delle parti (13.01.2022). Il tempestivo deposito ha dunque consentito di verificare il rispetto dei termini per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 165 c.p.c.
3) Passando all'esame del merito della domanda risarcitoria, giova rilevare quanto segue.
3).1 Deve preliminarmente essere dato atto, trattandosi di circostanza documentalmente provata e comunque non contestata, che ha già erogato a parte attrice la Controparte_1 complessiva somma di Euro 11.250,00 a titolo di risarcimento danno, somma trattenuta da Pt_1
a titolo di acconto sulla maggior somma richiesta nell'odierno giudizio.
[...]
In punto an debeatur, deve rilevarsi che non vi è alcuna contestazione da parte della
[...] sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale e sulla responsabilità esclusiva CP_1 del conducente del veicolo antagonista. Né potrebbe esservi contestazione alcuna, atteso che:
- la relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Isola Capo Rizzuto attesta la dinamica così come ricostruita da parte attrice;
- la responsabilità del sinistro è pacificamente ascrivibile al conducente del veicolo Volkswagen Golf, sig. , come risulta dalla contestazione delle violazioni dell'art. 141 comma 1 C.d.S. Persona_1
(velocità non adeguata) e art. 149 comma 1 C.d.S. (mancato rispetto della distanza di sicurezza);
pagina 4 di 8 - l'attrice era terza trasportata sul motociclo e, in quanto tale, ha diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione del veicolo sul quale era a bordo ai sensi dell'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni.
L'art. 141 del d.lgs. 209/2005 dispone infatti che “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.
Il presente giudizio ha quindi ad oggetto unicamente l'accertamento circa la congruità delle somme erogate dall'Assicurazione a parte attrice (pari a complessivi Euro 11.250,00).
3).2 Ciò premesso in punto di an, giova procedersi alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati da . Parte_1
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti dall'attrice deve rilevarsi che il consulente nominato nel corso del giudizio ha accertato: che l'attrice ha riportato “esiti di trauma da sinistro stradale caratterizzati da esiti contusivi e cicatriziali multipli agli arti” compatibile con la modalità di accadimento del fatto;
che da tali lesioni è derivato un periodo di invalidità temporanea totale di giorni quindici, parziale al 75% di ulteriori giorni quindici;
parziale al 50% di giorni venticinque ed infine parziale al 25% di giorni trenta e che sono residuati postumi permanenti incidenti sull'integrità psicofisica globale nella misura del 9%.
Nella perizia viene dato atto di un “pregiudizio estetico lieve” a carico degli arti superiori e di un
“pregiudizio estetico moderato” a carico degli arti inferiori, oltre ad un grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5, direttamente consequenziale all'accertato danno biologico pari a 2 (v. p. 29 dell'elaborato peritale).
Le conclusioni dell'elaborato peritale risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate da alcuna critica di parte e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo all'odierno attore.
Ritenuta pertanto corretta la valutazione operata dal consulente dell'Ufficio, va effettuata la liquidazione del danno sulla base delle disposizioni ex art. 139 d.lgs. 209/2005 integrate dal
D.M.18/07/2025 sulle lesioni micro-permanenti.
pagina 5 di 8 Sulla base di tali parametri, considerata la durata dell'invalidità temporanea e l'entità dei postumi permanenti, il c.d. danno biologico in senso stretto subito dall'attrice (anni 33 al momento del fatto), va liquidato in Euro 22.194,83 (Euro 17.649,01 per il danno permanente;
Euro 2.528,11 per il danno biologico temporaneo), somma che tiene conto di un riconosciuto aumento del 10% (pari ad Euro
2.017,71) ai sensi del III comma dell'art. 139 Cod. Ass.ni: (“Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità,
l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”) tenuto conto della sofferenza psico-fisica accertata dal CTU, valutata in grado 2 su scala da 1 a 5 e del disagio correlato al danno estetico in persona di giovane età.
Alcuna ulteriore peculiare circostanza è stata allegata e provata da parte attrice tale da determinare una concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza o turbamento (cfr., ex multis, Cass. civ.,
17209/2015); né il consulente dell'Ufficio ha accertato un disturbo post-traumatico da stress o una incidenza delle lesioni patite a causa del sinistro sulla capacità lavorativa dell'attrice; pertanto, alcun ulteriore aumento può essere riconosciuto.
Va invece riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, il rimborso delle spese mediche sopportate e riconosciute congrue dal c.t.u., nella misura di Euro 2.975,00 (non potendo essere considerate le spese di Euro 100,00 per la visita otorinolaringoiatrica del 18.12.2020, in quanto relativa a un distretto anatomico non interessato dal sinistro - v. p. 30 elaborato peritale).
Quanto ai beni danneggiati (accessori e indumenti), per un valore di Euro 524,38, deve rilevarsi che parte convenuta ha correttamente eccepito la mancanza di prova adeguata del danno. La sola produzione di un elenco di beni e di ricevute di acquisto non è sufficiente a dimostrare che tali beni fossero effettivamente indossati o trasportati al momento del sinistro né che gli stessi abbiano effettivamente subito danni irreparabili a causa del sinistro.
In assenza di accertamento tecnico preventivo o altra prova idonea (es. foto dello stato degli indumenti ed accessori ad esito del sinistro), tale voce di danno non può essere riconosciuta.
pagina 6 di 8 3).3 Alle complessive somme, come sopra determinate, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (16.05.2020) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 16.05.2020 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3).4 Dalla somma complessivamente dovuta devono essere detratti gli acconti corrisposti all'attrice da parte della compagnia a titolo di danno non patrimoniale, pari ad Euro Controparte_1
11.250,00.
Detti acconti devono essere imputati prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e dei versamenti con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo
(attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. in difetto di liquidità ed esigibilità del credito fino alla liquidazione del danno - cfr. Cass. civ. n. 6228 del 1994).
4) Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
5) Stante l'esito della lite, il parziale accoglimento delle pretese attoree rispetto a quelle azionate (cfr. al riguardo Cass. civ. 3438/2016 in ordine alla sussistenza delle condizioni per la compensazione totale o parziale delle spese processuali) e il pagamento da parte della compagnia assicurativa di Euro
11.250,00 ante causam, devono ritenersi sussistenti le condizioni per compensare le spese di lite del presente giudizio nella misura della metà e di porre la restante metà a carico di parte convenuta, come pagina 7 di 8 in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022 ed applicata la riduzione del 50% stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Previa compensazione nella misura della metà, devono essere poste a carico di parte convenuta, nella restante metà, le spese di consulenza medico-legale così come sostenute in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- condanna la al risarcimento dei danni subìti da in Controparte_1 Parte_1 conseguenza del sinistro e quindi a corrispondere alla stessa la somma di Euro 22.194,83 a titolo di danno non patrimoniale e di Euro 2.975,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione, tenuto conto degli acconti pari ad Euro 11.250,00 corrisposti dalla
[...] che vanno detratti secondo i criteri di imputazione di cui in parte motiva;
Controparte_1
- condanna, previa compensazione delle spese di lite nella misura della metà, le parti convenute a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate, nella restante metà, in Euro 1.904,50 per compensi, Euro
259,00 per contributo unificato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Giovanbattista Scordamaglia che si è dichiarato antistatario;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute la metà delle spese di c.t.u. come sostenute in corso di causa, previa compensazione nella misura della metà.
Crotone, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1908/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCORDAMAGLIA Parte_1 C.F._1 GIOVANBATTISTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del proprio legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BIANCHI VINCENZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti CONVENUTO/I C.F. ) Controparte_2 C.F._2 CONVENUTO/I CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18.09.2025.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281-sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3° della citata norma applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d. lgs. 165/2024, anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
1).1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro Controparte_1 Controparte_3 occorso in data 16.05.2020; di condannare la in solido con gli altri Controparte_1 convenuti, al risarcimento di tutte le lesioni subite ad esito del sinistro, nella misura di Euro 41.961,63
(dai quali detrarre Euro 11.250,00 già ricevuti a titolo di acconto), oltre rivalutazione e interessi dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- di avere subito, in data 16.05.2020 alle ore 17:00 circa, un incidente in qualità di terza trasportata a bordo del motociclo Ducati Monster 1200 tg. EP87925, di proprietà e condotto dal sig.
[...]
, assicurato per la r.c.a. presso la con polizza n. 2020/183110; CP_3 Controparte_1
- che circolavano in località contrada Capo Rizzuto, sulla S.P. 46 nel Comune di Isola Capo Rizzuto quando improvvisamente sopraggiungeva da dietro, circolando nello stesso senso di marcia, il veicolo
Volkswagen Golf targato EA322SK di proprietà della sig.ra condotto dal sig. Controparte_4
; Persona_1
- che il citato veicolo Volkswagen Golf, nel verosimile tentativo di effettuare una manovra di sorpasso, anche a causa dell'eccessiva velocità tenuta, urtava con la parte anteriore destra la parte posteriore sinistra del motociclo Ducati, il quale rovinava a terra sul proprio lato destro, scivolando sull'asfalto mentre ruotava, fino ad assumere la posizione di quiete in mezzo alla carreggiata;
- che sul posto interveniva la Sezione dei Carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto che redigeva apposita relazione di servizio;
- che a seguito del sinistro la terza trasportata sig.ra riportava gravi lesioni fisiche per Parte_1 le quali si rendeva necessario il trasporto con il servizio SUEM 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio, con successivo ricovero;
- che la sig.ra ha patito una inabilità temporanea totale di giorni 30, parziale al 50% di Parte_1 giorni 40, parziale al 25% di giorni 15 oltre a postumi invalidanti valutabili nella misura del 10% in relazione al danno biologico, così come risulta dalla relazione di Consulenza Tecnica di parte;
pagina 2 di 8 - che ha sostenuto spese mediche per un totale complessivo di Euro 3.075,00;
- che sono rimasti danneggiati accessori e indumenti per un valore totale di Euro 524,38;
- che il motociclo risultava assicurato presso la e pertanto CP_5 Controparte_1 la stessa compagnia risulta civilmente responsabile ai sensi dell'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni;
- che con lettera raccomandata del 28.05.2020 veniva avviata la procedura di risarcimento prevista dall'art. 141 del d.lgs. 209/2005;
- che la emetteva assegno di Euro 11.250,00 a titolo di risarcimento, Controparte_1 trattenuto come acconto sulla maggior somma dovuta;
- che decorsi i termini previsti dall'art. 145 del d.lgs. 209/2005, l'assicurazione non provvedeva ad integrare il risarcimento;
- che veniva attivata la procedura di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014, accettata dalla
Compagnia, conclusasi con verbale negativo.
1).2 Ritualmente si costituiva sollevando, in via pregiudiziale, Controparte_1 eccezioni di nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 n. 5 c.p.c., contestazione della documentazione prodotta ex art. 2719 c.c. e mancato deposito dell'originale dell'atto di citazione.
Nel merito, non contestava il fatto storico del sinistro ma contestava il nesso causale e il quantum della domanda.
In particolare, parte convenuta riteneva errata la quantificazione del danno biologico sia permanente che temporaneo e non provati il danno morale ed esistenziale. Contestava altresì la consulenza di parte versata in atti e rappresentava che aveva fatto sottoporre l'attrice a visita dal proprio medico legale fiduciario Dott. il quale concludeva per una invalidità permanente del 6%, ITT di Persona_2
15 giorni, ITP al 75% per 15 giorni, al 50% per 15 giorni, al 25% per 20 giorni e che, quindi, sulla base di tale valutazione erano stati versati Euro 11.250,00.
Chiedeva pertanto in via preliminare di dichiarare non procedibile il giudizio e, nel merito, di rigettare la domanda attorea confermando come satisfattivo l'importo già versato di Euro 11.250,00.
1).3 Dopo la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di CTU medico-legale affidata al Dott. . Persona_3
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, all'udienza del 18.09.2025, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, 3° c., c.p.c. pagina 3 di 8 2) Devono preliminarmente essere disattese le eccezioni sollevate in via pregiudiziale dalla parte convenuta.
Quanto alla dedotta nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione analitica dei documenti, deve rilevarsi che l'atto di citazione contiene comunque l'indicazione della produzione documentale “come da separato indice”, che risulta effettivamente depositato e consultabile sul portale. Tale modalità di produzione, pur non perfettamente rispondente al dettato dell'art. 163 n. 5 c.p.c., non ha impedito alla parte convenuta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, come dimostrato dall'ampia e articolata comparsa di costituzione. La nullità, ove sussistente, deve dunque ritenersi sanata ai sensi dell'art. 156, c. 3, c.p.c. per raggiungimento dello scopo.
Anche la contestazione della conformità agli originali delle fotocopie prodotte ex art. 2719 c.c. deve essere disattesa in quanto risulta generica e non ha trovato seguito istruttorio, non avendo parte convenuta chiesto verificazione o altri mezzi istruttori al riguardo.
Infine, quanto al mancato deposito dell'originale dell'atto di citazione, deve rilevarsi che tale vizio è stato sanato mediante deposito effettuato in data 7.01.2022, anteriormente all'udienza fissata per la comparizione delle parti (13.01.2022). Il tempestivo deposito ha dunque consentito di verificare il rispetto dei termini per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 165 c.p.c.
3) Passando all'esame del merito della domanda risarcitoria, giova rilevare quanto segue.
3).1 Deve preliminarmente essere dato atto, trattandosi di circostanza documentalmente provata e comunque non contestata, che ha già erogato a parte attrice la Controparte_1 complessiva somma di Euro 11.250,00 a titolo di risarcimento danno, somma trattenuta da Pt_1
a titolo di acconto sulla maggior somma richiesta nell'odierno giudizio.
[...]
In punto an debeatur, deve rilevarsi che non vi è alcuna contestazione da parte della
[...] sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale e sulla responsabilità esclusiva CP_1 del conducente del veicolo antagonista. Né potrebbe esservi contestazione alcuna, atteso che:
- la relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Isola Capo Rizzuto attesta la dinamica così come ricostruita da parte attrice;
- la responsabilità del sinistro è pacificamente ascrivibile al conducente del veicolo Volkswagen Golf, sig. , come risulta dalla contestazione delle violazioni dell'art. 141 comma 1 C.d.S. Persona_1
(velocità non adeguata) e art. 149 comma 1 C.d.S. (mancato rispetto della distanza di sicurezza);
pagina 4 di 8 - l'attrice era terza trasportata sul motociclo e, in quanto tale, ha diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione del veicolo sul quale era a bordo ai sensi dell'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni.
L'art. 141 del d.lgs. 209/2005 dispone infatti che “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.
Il presente giudizio ha quindi ad oggetto unicamente l'accertamento circa la congruità delle somme erogate dall'Assicurazione a parte attrice (pari a complessivi Euro 11.250,00).
3).2 Ciò premesso in punto di an, giova procedersi alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati da . Parte_1
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti dall'attrice deve rilevarsi che il consulente nominato nel corso del giudizio ha accertato: che l'attrice ha riportato “esiti di trauma da sinistro stradale caratterizzati da esiti contusivi e cicatriziali multipli agli arti” compatibile con la modalità di accadimento del fatto;
che da tali lesioni è derivato un periodo di invalidità temporanea totale di giorni quindici, parziale al 75% di ulteriori giorni quindici;
parziale al 50% di giorni venticinque ed infine parziale al 25% di giorni trenta e che sono residuati postumi permanenti incidenti sull'integrità psicofisica globale nella misura del 9%.
Nella perizia viene dato atto di un “pregiudizio estetico lieve” a carico degli arti superiori e di un
“pregiudizio estetico moderato” a carico degli arti inferiori, oltre ad un grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5, direttamente consequenziale all'accertato danno biologico pari a 2 (v. p. 29 dell'elaborato peritale).
Le conclusioni dell'elaborato peritale risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate da alcuna critica di parte e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo all'odierno attore.
Ritenuta pertanto corretta la valutazione operata dal consulente dell'Ufficio, va effettuata la liquidazione del danno sulla base delle disposizioni ex art. 139 d.lgs. 209/2005 integrate dal
D.M.18/07/2025 sulle lesioni micro-permanenti.
pagina 5 di 8 Sulla base di tali parametri, considerata la durata dell'invalidità temporanea e l'entità dei postumi permanenti, il c.d. danno biologico in senso stretto subito dall'attrice (anni 33 al momento del fatto), va liquidato in Euro 22.194,83 (Euro 17.649,01 per il danno permanente;
Euro 2.528,11 per il danno biologico temporaneo), somma che tiene conto di un riconosciuto aumento del 10% (pari ad Euro
2.017,71) ai sensi del III comma dell'art. 139 Cod. Ass.ni: (“Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità,
l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”) tenuto conto della sofferenza psico-fisica accertata dal CTU, valutata in grado 2 su scala da 1 a 5 e del disagio correlato al danno estetico in persona di giovane età.
Alcuna ulteriore peculiare circostanza è stata allegata e provata da parte attrice tale da determinare una concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza o turbamento (cfr., ex multis, Cass. civ.,
17209/2015); né il consulente dell'Ufficio ha accertato un disturbo post-traumatico da stress o una incidenza delle lesioni patite a causa del sinistro sulla capacità lavorativa dell'attrice; pertanto, alcun ulteriore aumento può essere riconosciuto.
Va invece riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, il rimborso delle spese mediche sopportate e riconosciute congrue dal c.t.u., nella misura di Euro 2.975,00 (non potendo essere considerate le spese di Euro 100,00 per la visita otorinolaringoiatrica del 18.12.2020, in quanto relativa a un distretto anatomico non interessato dal sinistro - v. p. 30 elaborato peritale).
Quanto ai beni danneggiati (accessori e indumenti), per un valore di Euro 524,38, deve rilevarsi che parte convenuta ha correttamente eccepito la mancanza di prova adeguata del danno. La sola produzione di un elenco di beni e di ricevute di acquisto non è sufficiente a dimostrare che tali beni fossero effettivamente indossati o trasportati al momento del sinistro né che gli stessi abbiano effettivamente subito danni irreparabili a causa del sinistro.
In assenza di accertamento tecnico preventivo o altra prova idonea (es. foto dello stato degli indumenti ed accessori ad esito del sinistro), tale voce di danno non può essere riconosciuta.
pagina 6 di 8 3).3 Alle complessive somme, come sopra determinate, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (16.05.2020) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 16.05.2020 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3).4 Dalla somma complessivamente dovuta devono essere detratti gli acconti corrisposti all'attrice da parte della compagnia a titolo di danno non patrimoniale, pari ad Euro Controparte_1
11.250,00.
Detti acconti devono essere imputati prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e dei versamenti con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo
(attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. in difetto di liquidità ed esigibilità del credito fino alla liquidazione del danno - cfr. Cass. civ. n. 6228 del 1994).
4) Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
5) Stante l'esito della lite, il parziale accoglimento delle pretese attoree rispetto a quelle azionate (cfr. al riguardo Cass. civ. 3438/2016 in ordine alla sussistenza delle condizioni per la compensazione totale o parziale delle spese processuali) e il pagamento da parte della compagnia assicurativa di Euro
11.250,00 ante causam, devono ritenersi sussistenti le condizioni per compensare le spese di lite del presente giudizio nella misura della metà e di porre la restante metà a carico di parte convenuta, come pagina 7 di 8 in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022 ed applicata la riduzione del 50% stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Previa compensazione nella misura della metà, devono essere poste a carico di parte convenuta, nella restante metà, le spese di consulenza medico-legale così come sostenute in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- condanna la al risarcimento dei danni subìti da in Controparte_1 Parte_1 conseguenza del sinistro e quindi a corrispondere alla stessa la somma di Euro 22.194,83 a titolo di danno non patrimoniale e di Euro 2.975,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione, tenuto conto degli acconti pari ad Euro 11.250,00 corrisposti dalla
[...] che vanno detratti secondo i criteri di imputazione di cui in parte motiva;
Controparte_1
- condanna, previa compensazione delle spese di lite nella misura della metà, le parti convenute a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate, nella restante metà, in Euro 1.904,50 per compensi, Euro
259,00 per contributo unificato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Giovanbattista Scordamaglia che si è dichiarato antistatario;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute la metà delle spese di c.t.u. come sostenute in corso di causa, previa compensazione nella misura della metà.
Crotone, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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