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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/10/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
4615/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 4615/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 16.10.2025; promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nato a [...] il 10 Parte_1 C.F._1
Giugno 1972 e residente a [...], elettivamente domiciliato a
LENTINI, VIA CERERE N. 4, SCALA A, presso lo studio dell'avv. LUCA SANTE
MICCICHÈ che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 19 Marzo 1972 e residente a [...], elettivamente domiciliata in CARLENTINI, VIA ETNEA N. 234, presso lo studio dell'avv. ISABELLA
AL che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
pagina 1 di 3 - ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 29.10.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 670/2024 pubblicata in data 20.3.2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 49
e 51 c.p.c. depositato in data 25.11.2023 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
Indi, con decreto reso ex art. 127 ter c.p.c. in data 16.10.2025 il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 29.10.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Augusta.
pagina 2 di 3
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di CA
(SR) in Via Garonna n. 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig.
. Parte_1
3. Nulla determinare a titolo di assegno divorzile a carico dell'uno o dell'altro coniuge;
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , celebrato con rito concordatario in AUGUSTA, il Controparte_1 giorno 25.10.2007 (Atto n. 95, Parte II, Serie A, Anno 2007), in conformità alle condizioni di cui in parte motiva che qui si intendono integralmente trascritte;
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 4615/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 16.10.2025; promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nato a [...] il 10 Parte_1 C.F._1
Giugno 1972 e residente a [...], elettivamente domiciliato a
LENTINI, VIA CERERE N. 4, SCALA A, presso lo studio dell'avv. LUCA SANTE
MICCICHÈ che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 19 Marzo 1972 e residente a [...], elettivamente domiciliata in CARLENTINI, VIA ETNEA N. 234, presso lo studio dell'avv. ISABELLA
AL che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
pagina 1 di 3 - ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 29.10.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 670/2024 pubblicata in data 20.3.2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 49
e 51 c.p.c. depositato in data 25.11.2023 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
Indi, con decreto reso ex art. 127 ter c.p.c. in data 16.10.2025 il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 29.10.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Augusta.
pagina 2 di 3
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di CA
(SR) in Via Garonna n. 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig.
. Parte_1
3. Nulla determinare a titolo di assegno divorzile a carico dell'uno o dell'altro coniuge;
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , celebrato con rito concordatario in AUGUSTA, il Controparte_1 giorno 25.10.2007 (Atto n. 95, Parte II, Serie A, Anno 2007), in conformità alle condizioni di cui in parte motiva che qui si intendono integralmente trascritte;
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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