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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 153/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA C.V.
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
1. dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2. dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3. dott. Rossella Di Palo Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 153 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 avente per oggetto: azione di riconoscimento della paternità
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ADELAIDE SIBILIO;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv.to ANDREA D'ANNA;
RESISTENTE
e
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di S.Maria C.V.
INTERVENUTO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente riferiva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente da cui nasceva, il 19.12.2017, il piccolo;
Persona_1
che, dopo la scoperta della gravidanza, la resistente si allontanava interrompendo qualunque contatto con il ricorrente;
che la stessa non lo informava della nascita del bambino;
che, essendo venuto a conoscenza di tale evento, tentava di incontrare la sig.ra per poter procedere al riconoscimento del minore e che, tuttavia, la stessa CP_1
si sottraeva agli incontri.
Chiedeva quindi riconoscersi la paternità naturale del piccolo in capo a Persona_1
sè; l'apposizione del cognome paterno in sostituzione o in aggiunta a quello della madre;
disporsi i provvedimenti necessari per il mantenimento, l'istruzione, l'educazione del minore.
Si costituiva la resistente che contestava quanto dedotto dal ricorrente e sollevava eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, chiedendo, in via subordinata, di rigettare l'avversa domanda o, in subordine, disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre in luoghi protetti;
in via gradata, disporre l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
un assegno di mantenimento per il minore a carico del padre di euro 500,00 mensili e il contributo al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva disporsi c.t.u. per verificare l'idoneità delle competenze genitoriali del sig. . Pt_1
Il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza del 6.12.2018, dichiarava la propria incompetenza territoriale, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere.
Con ricorso del 3.1.2019, il ricorrente riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale competente e, riportandosi al ricorso originale, chiedeva disporsi opportuna istruttoria al fine di accertarne la paternità nei confronti del minore e, in caso di Persona_1
esito positivo, disporre l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e l'attribuzione del cognome paterno in sostituzione o in aggiunta a quello della madre.
Si costituiva la resistente in data 3.6.2019 che si ribadiva quanto dedotto e richiesto nella comparsa di costituzione originale.
All'udienza del 28.2.2023, le parti rappresentavano l'avvenuto riconoscimento del figlio da parte del padre e depositavano certificato di nascita di del comune di Persona_1
Casoria recante l'attestazione della paternità in capo al sig. . Chiedevano tuttavia Pt_1
un provvedimento del Tribunale per l'attribuzione del cognome paterno al minore e riferivano di essere in trattative per la regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio.
All'udienza del 3.10.2023, le parti riferivano la difficoltà di trovare un accordo per la definizione dei rapporti tra padre e figlio e il giudice delegava i Servizi Sociali competenti a relazionare sulle condizioni familiari delle parti e del minore. I Servizi Sociali di Casoria, ottemperando all'ordine del giudice, riferivano positivamente sia sul nucleo familiare del sig. e su quello della sig.ra Pt_1 CP_1
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 2.5.2025, le parti rappresentavano congiuntamente di aver raggiunto un accordo e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Orbene, preso atto dell'avvenuto riconoscimento del minore da parte del Persona_1
padre e rilevato che le parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere all'attribuzione del cognome paterno e alla regolamentazione dei rapporti tra padre e figlio alle condizioni indicate nell'accordo che di seguito si trascrive:
“1. di comune accordo con , acconsente Controparte_1 Parte_1
a che il figlio acquisisca il cognome paterno postergandolo al Controparte_2
proprio e cioè che il figlio si chiami . Persona_2
2. e avranno l'affido condiviso del minore Controparte_1 Parte_1
, collocato prevalentemente presso la madre. Persona_2
3. Di comune accordo tra i genitori, incontrerà il figlio nei Parte_1 Persona_1
fine settimana, alternativamente tra sabato o domenica, senza pernottamento presso il padre e ciò in considerazione degli impegni lavorativi del padre, dell'età del minore e del rapporto soltanto di recente instaurato tra i due, salvo diverso accordo futuro.
4. durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive incontrerà il figlio Parte_1 [...]
nei giorni festivi, a festività alternate, con le stesse modalità e per i medesimi Per_1
motivi di cui innanzi, salvo diverso accordo futuro.
5. Il Sig. verserà a titolo di assegni alimentari l'importo mensile di euro Parte_1
250,00 oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie con decorrenza dal
01/01/2025”; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 250 cc e ss;
visto l'art. 262 cc;
avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
• disciplina la regolamentazione dell'affidamento, della collocazione prevalente, del diritto di visita e del mantenimento del figlio minore come da accordo tra le parti;
• dispone che a nato a [...] in data [...], sia attribuito Controparte_2
il cognome paterno “ ”, postergandolo a quello materno “ , con conseguente Pt_1 CP_1
assunzione da parte del minore del seguente nome e cognome: “ Persona_2
”;
[...]
• manda all' ufficiale dello stato civile competente per le annotazioni di legge;
• Spese compensate.
Santa Maria Capua Vetere, il 5.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA C.V.
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
1. dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2. dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3. dott. Rossella Di Palo Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 153 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 avente per oggetto: azione di riconoscimento della paternità
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ADELAIDE SIBILIO;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv.to ANDREA D'ANNA;
RESISTENTE
e
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di S.Maria C.V.
INTERVENUTO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente riferiva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente da cui nasceva, il 19.12.2017, il piccolo;
Persona_1
che, dopo la scoperta della gravidanza, la resistente si allontanava interrompendo qualunque contatto con il ricorrente;
che la stessa non lo informava della nascita del bambino;
che, essendo venuto a conoscenza di tale evento, tentava di incontrare la sig.ra per poter procedere al riconoscimento del minore e che, tuttavia, la stessa CP_1
si sottraeva agli incontri.
Chiedeva quindi riconoscersi la paternità naturale del piccolo in capo a Persona_1
sè; l'apposizione del cognome paterno in sostituzione o in aggiunta a quello della madre;
disporsi i provvedimenti necessari per il mantenimento, l'istruzione, l'educazione del minore.
Si costituiva la resistente che contestava quanto dedotto dal ricorrente e sollevava eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, chiedendo, in via subordinata, di rigettare l'avversa domanda o, in subordine, disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre in luoghi protetti;
in via gradata, disporre l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
un assegno di mantenimento per il minore a carico del padre di euro 500,00 mensili e il contributo al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva disporsi c.t.u. per verificare l'idoneità delle competenze genitoriali del sig. . Pt_1
Il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza del 6.12.2018, dichiarava la propria incompetenza territoriale, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere.
Con ricorso del 3.1.2019, il ricorrente riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale competente e, riportandosi al ricorso originale, chiedeva disporsi opportuna istruttoria al fine di accertarne la paternità nei confronti del minore e, in caso di Persona_1
esito positivo, disporre l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e l'attribuzione del cognome paterno in sostituzione o in aggiunta a quello della madre.
Si costituiva la resistente in data 3.6.2019 che si ribadiva quanto dedotto e richiesto nella comparsa di costituzione originale.
All'udienza del 28.2.2023, le parti rappresentavano l'avvenuto riconoscimento del figlio da parte del padre e depositavano certificato di nascita di del comune di Persona_1
Casoria recante l'attestazione della paternità in capo al sig. . Chiedevano tuttavia Pt_1
un provvedimento del Tribunale per l'attribuzione del cognome paterno al minore e riferivano di essere in trattative per la regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio.
All'udienza del 3.10.2023, le parti riferivano la difficoltà di trovare un accordo per la definizione dei rapporti tra padre e figlio e il giudice delegava i Servizi Sociali competenti a relazionare sulle condizioni familiari delle parti e del minore. I Servizi Sociali di Casoria, ottemperando all'ordine del giudice, riferivano positivamente sia sul nucleo familiare del sig. e su quello della sig.ra Pt_1 CP_1
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 2.5.2025, le parti rappresentavano congiuntamente di aver raggiunto un accordo e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Orbene, preso atto dell'avvenuto riconoscimento del minore da parte del Persona_1
padre e rilevato che le parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere all'attribuzione del cognome paterno e alla regolamentazione dei rapporti tra padre e figlio alle condizioni indicate nell'accordo che di seguito si trascrive:
“1. di comune accordo con , acconsente Controparte_1 Parte_1
a che il figlio acquisisca il cognome paterno postergandolo al Controparte_2
proprio e cioè che il figlio si chiami . Persona_2
2. e avranno l'affido condiviso del minore Controparte_1 Parte_1
, collocato prevalentemente presso la madre. Persona_2
3. Di comune accordo tra i genitori, incontrerà il figlio nei Parte_1 Persona_1
fine settimana, alternativamente tra sabato o domenica, senza pernottamento presso il padre e ciò in considerazione degli impegni lavorativi del padre, dell'età del minore e del rapporto soltanto di recente instaurato tra i due, salvo diverso accordo futuro.
4. durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive incontrerà il figlio Parte_1 [...]
nei giorni festivi, a festività alternate, con le stesse modalità e per i medesimi Per_1
motivi di cui innanzi, salvo diverso accordo futuro.
5. Il Sig. verserà a titolo di assegni alimentari l'importo mensile di euro Parte_1
250,00 oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie con decorrenza dal
01/01/2025”; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 250 cc e ss;
visto l'art. 262 cc;
avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
• disciplina la regolamentazione dell'affidamento, della collocazione prevalente, del diritto di visita e del mantenimento del figlio minore come da accordo tra le parti;
• dispone che a nato a [...] in data [...], sia attribuito Controparte_2
il cognome paterno “ ”, postergandolo a quello materno “ , con conseguente Pt_1 CP_1
assunzione da parte del minore del seguente nome e cognome: “ Persona_2
”;
[...]
• manda all' ufficiale dello stato civile competente per le annotazioni di legge;
• Spese compensate.
Santa Maria Capua Vetere, il 5.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio