Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/06/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3183 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. CIMINELLI SALVATORE ANTONIO
parte ricorrente
CONTRO
CP_1, con l'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Con ricorso tempestivamente depositato in data 22.6.2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. O.I.- 000047518, notificata il 26.5.2022, con la quale l'CP_1 - Sede di Corigliano-Rossano, le intimava il pagamento, entro 60 giorni, della somma di € 28.500,00, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e/o assistenziali relativamente alla annualità 2012, in violazione dell'art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n 463 convertito in legge l'11 novembre 1983, n. 638 e SS mm. Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica del verbale di accertamento prodromico all'ordinanza stessa, il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunta con conseguente lesione del diritto di difesa della parte e, in subordine, la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative.
Si costituiva l' CP_1, rappresentando preliminarmente la possibilità di definizione agevolata della fattispecie in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, la regolare notifica del prodromico atto di diffida, la fondatezza nel merito del credito previdenziale e la regolare interruzione del termine prescrizionale;
concludeva, quindi, per il rigetto della opposizione. Inoltre, la resistente CP_1, in data 12.9.2023, depositava, ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, nuovo provvedimento di rettifica della ordinanza ingiunzione.
Con provvedimento del 5.8.2022 veniva concessa la chiesta sospensiva dell'ordinanza opposta e, nel prosieguo, la causa veniva stata istruita a mezzo acquisizione di documenti e decisa.
***
1. Preliminarmente, si dà atto della tempestività del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione contestata. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica della ordinanza ingiunzione opposte, avvenuta il 26.5.2022 (doc allegato alla memoria di costituzione fasc. CP_1) e la data di deposito del ricorso, 22 giugno 2022, (come risultante dal fascicolo telematico) il termine decadenziale di trenta giorni prescritto dalla legge risulta rispettato.
2. Venendo all'esame dei motivi di opposizione mossi da parte ricorrente si osserva che il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione. L'eccezione non può trovare accoglimento.
In merito si osserva che la Cassazione ha stabilito che "L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente" (Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n.
16316 del 30/07/2020).
Nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione emessa, risulta dotata di sufficiente motivazione succinta avendo richiamato l'atto di accertamento della contestazione, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato la violazione contestata evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi e specificato, altresì, le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa ("la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n.689/1981"). Si osserva, inoltre, che l'atto di accertamento richiamato (prot. n. CP_1 .2501.04/04/2017.0064035), prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta, risulta regolarmente notificato al ricorrente in data
7.4.2017.
Pertanto, vanno rigettate le eccezioni formulate dal ricorrente in merito all'omessa notifica dell'atto di accertamento ed al difetto di motivazione dell'atto opposto.
3. Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione del termine quinquennale previsto dalla legge in favore dell' CP_1 per la riscossione della sanzione de qua.
In effetti, quanto alla prescrizione della sanzione si osserva che l'art. 28 L.
689/1981, dispone che "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Al riguardo occorre rilevare che la
11 Cassazione ha stabilito che Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge
21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ...." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
Nel caso di specie il D. Lgs 15.1.2016, n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal
6.2.2016. In particolare, l'art. art. 2 comma 1-bis del D.L. 463/83 è stato sostituito dall'art. 3; pertanto, la prescrizione quinquennale - avuto riguardo ai periodi in oggetto - è iniziata a decorrere il 6.2.2016 ed è stata interrotta dalla notifica in data 7.4.2017, dell'atto di accertamento prot. n.
CP 1.2501.04/04/2017.0064035 (sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta).
Il termine di prescrizione naturale è, quindi, il 7.4.2022. Ai fini del computo della prescrizione occorre, però, nella specie tenere presente della sospensione del termine di prescrizione stabilito dall'art 103 comma 6 bis D.L. 18/2020, a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021.
A tal uopo, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2, che: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
La norma ha introdotto, quindi, una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal
31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma
2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione di cui ai sopra citati interventi normativi, dovendosi pertanto aggiungere 311 giorni al termine finale di prescrizione. Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo 311 giorni al termine finale di prescrizione, come sopra indicato, si deve ritenere che alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione (26.05.2022) il termine di prescrizione non era ancora maturato.
Infine, riguardo l'eventuale prescrizione dei contributi di cui è stato omesso pagamento va rilevato che nessun effetto produce, sul potere dell'Ente previdenziale di irrogare la sanzione per le violazioni di cui dall'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n.
638), l'eventuale prescrizione dei crediti contributivi previdenziali di cui è stato omesso il versamento. Ed invero, la fattispecie l'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), fattispecie generatrice del potere sanzionatorio dell' CP_1 prevede che L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione». La lettera della disposizione legislativa in esame è chiara nel senso di individuare, quale fatto costitutivo della fattispecie sanzionatoria, L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1» sic et simpliciter inteso. La norma attribuisce quindi rilievo, ai fini del perfezionamento della fattispecie sanzionatoria, al mero omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti o delle trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, senza assegnare invece rilievo ad elementi esterni alla predetta condotta omissiva tenuta dalla parte datoriale.
Da tanto deriva che l'eventuale prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali di cui sia stato omesso il versamento se rileva ai sensi dell'art. 3,
-
comma 9, I. n. 335/1995 - ai fini del diritto dell'Ente previdenziale a riscuotere i detti crediti, diversamente non incide sul diverso potere sanzionatorio disciplinato dagli artt. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1985, 8 ss. d.lgs. n. 8/2016 e
I. n. 689/1981. Non si procede quindi in questa sede a verificare la prescrizione dei crediti contributivi relativi alle annualità 2012, non essendo l'eventuale prescrizione di detti crediti atta a determinare l'illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta.
Infine, si dà atto, che nelle more del giudizio l' CP_1, ha provveduto a modificare
- in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del D.L. 04.05.2023 - l'importo della ordinanza ingiunzione, con riduzione della sanzione amministrativa applicata in € 3.815,00, ma che parte ricorrente non ha inteso aderire al pagamento in misura ridotta ed insistito, invece, nell'accoglimento del ricorso. Per quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
4. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo tenuto dell'importo della sanzione come rideterminato dall' CP_2 vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando così statuisce:
-rigetta il ricorso e conferma l'O.I.- 000047518 nella misura di € 3.815,00, di cui al provvedimento CP_1 di rideterminazione della sanzione;
-condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' CP_1, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi €
886,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali,
C.P.A. ed IVA, nelle misure di legge e se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
GH ER - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del
2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 29/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO