Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di GI RI, Sezione Lavoro, riunita in camera di conIGlio, composta dai IGg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné ConIGliere dott.ssa Maria Antonietta Naso ConIGliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 388/2023 R.G., vertente TRA
(CF ), in persona pro Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GI RI (CF. ), presso i cui uffici, in GI RI, Via del Plebiscito n. 15, P.IVA_2 è per legge domiciliato, fax 0965 811224, pec Email_1 appellante CONTRO
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._1
06.05.1966, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Serino ( ) e C.F._2 Marco Lo Giudice ), elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3 domicilio digitale, pec fax 091/546082 Email_2 Email_3 appellata – appellante incidentale
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 19.06.2019 innanzi al Tribunale di GI RI, la IG.ra
, ex LSU impiegata con contratti di collaborazione coordinata e continuativa Controparte_1 presso vari Istituti scolastici, lamentava l'illegittimità dei contratti stipulati, assumendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato instauratosi con il . Parte_1
Aveva sottoscritto contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza soluzione di continuità, dal 01.07.2001 al 31.08.2018, prima con l'Istituto d'Istruzione Superiore “A. da Empoli” di GI RI;
successivamente, dal 01.09.2011 al 31.08.2012, con l'Istituto Tecnico Industriale “A. Panella” di GI RI;
infine, dal 01.09.2011 al 31.08.2018 con l'Istituto Comprensivo Statale “G. Moscato” di Gallina di GI RI. In tale arco temporale aveva svolto attività variamente articolate e tutte riconducibili a quelle di Assistente Amministrativo. Alla luce della successione negoziale descritta e dello svolgimento, in concreto, di attività tipiche del lavoro subordinato anziché del lavoro parasubordinato, affermava l'illegittimità dei diversi contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in violazione dei principi codificati dall'art. 2222 c.c..
Le mansioni assegnate, specificate nei contratti annualmente stipulati o oggetto di proroga, si concretizzavano in attività di natura prettamente esecutiva, prive di autonomia, finalizzate a garantire il regolare funzionamento scolastico e dunque incompatibili con una attività di natura parasubordinata. Richiamato l'art. 69, D. Lgs. 276/2003 ed evidenziando la violazione dell'art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001, chiedeva il riconoscimento, ex art. 2126 c.c., della sussistenza, di fatto, del vincolo della subordinazione e, di conseguenza, la condanna al pagamento delle differenze retributive e del conseguente TFR, dovuti per il profilo di assistente amministrativo livello B1, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal 01.07.2001 al 31.08.2018, da calcolarsi sulla scorta dell'anzianità di servizio maturata in base ai diversi CCNL ratione temporis applicabili, oltre alla collocazione nella terza fascia stipendiale e al versamento degli oneri previdenziali e assistenziali. Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di dodici mensilità parametrate alla retribuzione del personale ATA cat. B1, ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010. Costituitosi, il , nel merito, negava la natura subordinata del Parte_1 rapporto di lavoro, richiamando la disposizione di cui all'art. 4, D. Lgs n. 81 del 2000, secondo cui “L'utilizzo nelle attività di cui all'articolo 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro”. Ribadendo come non potesse darsi luogo alla costituzione automatica di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni, anche in presenza di violazioni di norme imperative riguardanti l'assunzione a termine, eccepiva, sotto il profilo del risarcimento del danno richiesto, che l'assunzione in ruolo, avvenuta a seguito della procedura concorsuale disciplinata dall'art. 1, comma 619, l. 205/2017, doveva considerarsi circostanza idonea a ristorare la ricorrente dell'asserito pregiudizio. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 332/2023, pubblicata il 17.02.2023, il Tribunale di GI RI così provvedeva: “Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che tra la ricorrente e il è intercorso di fatto un rapporto di lavoro subordinato, Parte_1 continuativo ed ininterrotto a far data dal 01.07.2001 al 31.08.2018, con la qualifica di assistente amministrativo area B1 del CCNL del Comparto Scuola. Condanna, per l'effetto, il resistente al pagamento in favore della ricorrente Parte_1 delle somme corrispondenti alla retribuzione base spettante al lavoratore dipendente di ruolo comparabile, inclusa la tredicesima mensilità e il TFR da calcolarsi sulla scorta dell'anzianità di servizio progressivamente maturata, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal giorno della maturazione del diritto;
nonché al collocamento nella terza fascia stipendiale secondo il vigente CCNL di settore. Dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della posizione contributiva, con conseguente condanna del resistente ai relativi adempimenti entro i limiti della Parte_1 prescrizione quinquennale. Rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Condanna il , in persona del al pagamento in Parte_1 CP_2 favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.540,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione. Compensa le spese nella misura di 2/3”. Osservava il Tribunale che il thema decidendum atteneva al riconoscimento della sussistenza di un sostanziale rapporto di subordinazione, ad onta del formale inquadramento come co.co.co. e, per l'effetto, del diritto alle differenze retributive ricollegate 3
alla minore remunerazione percepita quale co.co.co. ed al mancato riconoscimento dell'anzianità di carriera sul piano giuridico, economico e previdenziale. Appartenendo la ricorrente alla categoria degli LSU al momento della stipulazione del primo contratto di co.co.co., ai fini del corretto inquadramento della categoria e della qualificazione dei rapporti di lavoro nell'ambito dei quali aveva prestato la propria attività, richiamava l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “i lavori socialmente utili per come disciplinati dalla legge (art. 8 comma 1° D. Lgs. n. 568/97 e art.4 comma 1° D. lgs. n. 81/2000) sono idealmente incompatibili con la costituzione di un rapporto di lavoro propriamente inteso (v. art. 4 comma 1° D. Lgs. n. 81/2000 il quale recita:
1. L'utilizzo nelle attività di cui all'art. 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro) in quanto traggono origine da motivi assistenziali, riguardano un impegno lavorativo certamente precario, non determinano la cancellazione dalle liste di collocamento, essi presentano caratteri del tutto peculiari quali l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro e la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali, con la conseguenza che il lavoratore socialmente utile, non essendo un dipendente, e non configurandosi alcun rapporto di lavoro subordinato, neppure può godere delle garanzie e delle tutele per tale condizione previste (ConIGlio Stato, sez. VI, 27/06/2007, n. 3664; Cassazione civile, sez. un., 22/02/2005, n. 3508). Ciò premesso, una volta che tali rapporti di matrice assistenziale fossero stati ricondotti all'interno di un modello negoziale di natura privatistica, quale il contratto di co.co.co., la disciplina ad essi applicabile non poteva che essere quella propria del negozio prescelto, sicché l'eventuale degenerazione e/o distorsione, in sede di esecuzione, rispetto alla causa tipica enunciata, doveva essere vagliata unitamente a tutte le conseguenze che ne derivavano. In tal senso deponeva l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 10951 del 8/5/2018) secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea”. Dalla documentazione in atti era emerso che i rapporti di lavoro erano stati qualificati come collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 6 comma 2, del D. Lgs. 81/2000, specificamente indicato in ogni contratto. Il D.L. 66/2001 prevedeva che i soggetti che avessero espletato lavori socialmente utili
“riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali” (art. 1) fossero destinatari di “incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di assistente amministrativo o tecnico, secondo le modalità indicate dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81”. Dal contenuto di tale disposizione si evinceva che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed eIGenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'articolo 10, del citato D. Lgs. n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista”. A sua volta l'art. 10, comma 3, D. Lgs. 468/1997 cit. prevedeva che “Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei 4
progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio". Ciò posto, dai contratti di collaborazione in atti risultava che – con previsione costante dal 2001 al 2018 – l'oggetto della prestazione lavorativa venisse di volta in volta individuato in progetti diversi negli anni, funzionalmente connessi con l'attività istituzionale generale e agli obiettivi della scuola. In particolare, la ricorrente era tenuta a svolgere sempre mansioni di segreteria inerenti, alla attività didattica che prevedeva genericamente lo svolgimento dell'attività di
“gestione della documentazione cartacea e delle banche informatiche, predisposizione di atti amministrativi” e successivamente variamente articolate. Esemplificativi e da valutarsi unitamente ai contratti stipulati di anno in anno con l'Istituto d'Istruzione Superiore “A. da Empoli” di GI RI risultavano i piani di lavoro redatti dal DSGA all'interno dei quali venivano espressamente indicate le mansioni della ricorrente, riconducibili anche ad attività di generale gestione degli alunni dall'iscrizione, al trasferimento, al rilascio di dichiarazioni e certificazioni, fino alla gestione delle pratiche di infortunio;
senza escludere la cura dei registri relativi agli esami di Stato e agli scrutini. Lo svolgimento di tali attività era stato confermato dai testi escussi nel corso dell'attività istruttoria. Dalla documentazione e dalle dichiarazioni testimoniali si evinceva la difformità delle mansioni ricoperte rispetto al paradigma normativo che prevedeva in astratto un "progetto specifico" da assegnarsi al lavoratore il quale, al contrario, era stato incaricato dello svolgimento di mansioni di segreteria propriamente rientranti nei compiti del personale ATA, pur se presso diversi uffici di diversi istituti scolastici. In omaggio al principio secondo cui, in disparte il nomen iuris del negozio stipulato, occorreva vagliare la reale natura della prestazione espletata, affermava che le mansioni ricoperte erano consistite in attività di segreteria in senso stretto (ad es. gestione delle iscrizioni, dei trasferimenti, del rilascio di dichiarazioni e certificazioni, dei registri degli scrutini, delle pratiche di infortunio degli allievi), prive del carattere dell'autonomia che connotava la causa tipica del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Quelle ricoperte non potevano che considerarsi quali mansioni che presupponevano l'esercizio del potere datoriale in chiave di subordinazione e non di coordinazione nei confronti di un lavoratore autonomo. Ancora, l'espletamento di attività lavorativa tipicamente subordinata e non meramente autonoma si deduceva dall'esistenza di un orario di lavoro predeterminato e fisso, dallo svolgimento dell'attività in loco con l'utilizzo di strumentazione propria degli Istituti scolastici, dalla necessità della sottoscrizione di fogli presenza, nonché dall'obbligo di comunicazione delle assenze con conseguente presentazione della relativa certificazione medica (v. all. 12) e dalla predisposizione di piani ferie redatti in sinergia con i dipendenti amministrativi di ruolo;
senza escludere gli ordini di rientro pomeridiano rientranti, di fatto, nello svolgimento di ore di lavoro straordinario. Se da tali elementi emergeva che la ricorrente aveva svolto la propria attività lavorativa in tutto assimilabile a quella del personale ATA, sotto le specifiche direttive impartite dai DS e DSGA, come confermato dal contenuto dei contratti stipulati senza soluzione di continuità nel periodo indicato in ricorso e dalla copiosa documentazione allegata in atti, andava 5
sottolineato come nessuna contestazione fosse stata mossa in concreto dal
[...]
. Parte_1 Non era stato, infatti, allegato il “progetto specifico” che i collaboratori coordinati e continuativi avrebbero dovuto concorrere a realizzare, né il aveva fornito elementi tali CP_3 da distinguere l'attività della ricorrente rispetto a quella del personale ATA di ruolo. Apparivano, dunque integrati gli indici della subordinazione, sintetizzabili nell'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. 3 aprile 2000 n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001 n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1° marzo 2001, n. 2970, Cass. 15 giugno 2009 n. 13858 e Cass. 19 aprile 2010 n. 9251) di cui, nel caso di specie, era stata raggiunta la prova. Le attività di segreteria non solo risultavano assimilabili a quelle del personale di ruolo, ma denotavano il pieno inserimento nell'organizzazione scolastica, essendo privi di un reale progetto specifico ed essendo stati piegati ad eIGenze legate alla normale attività amministrativa propria della scuola. Alcun dubbio, pertanto, sussisteva sull'applicabilità dell'art. 2126 c.c.. dal momento che, come sottolineato nella pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata (Cass. n. 10951 del 8/5/2018) “anche la qualificazione normativa ha valore dirimente soltanto qualora le modalità di svolgimento non si siano in nessun modo discostate dalla previsione di legge, sicché la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.”. Sul punto andava riscontrata l'operatività, anche per i titolari di contratti a tempo determinato, dei principi previsti dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, secondo cui i lavoratori a tempo determinato non potevano essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistessero ragioni oggettive, nel caso di specie non dedotte e non provate dal (cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, GI CP_3 Da., punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). Ne derivava la sussistenza del diritto del ricorrente al trattamento retributivo differenziale che avrebbe dovuto esser corrisposto, sulla scorta della progressiva anzianità di servizio maturata, se la ricorrente fosse stata inquadrata nel novero del personale ATA - area B1 per il tempo in cui il rapporto aveva avuto materiale esecuzione. Sulle dette somme andavano calcolati gli accessori di legge nella misura della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, L. 724/1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", aveva inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (tra le tante, Cass. Sez. L. n 13624/2020). Andava altresì riconosciuto, nei limiti della prescrizione, il diritto alla ricostruzione della posizione contributiva della ricorrente. Sul punto andava richiamato l'orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. lavoro, 08-02-2017, n. 3384) secondo cui “ La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire una tutela in termini meramente risarcitori, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale”. 6
Il andava condannato al pagamento del TFR, come affermato da Cass. civ. Parte_1 Sez. lavoro Ord., 13/02/2023, n. 4360, secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso.”. Non poteva trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Invero la stabilizzazione avvenuta a partire dal 01.09.2018 rappresentava una tutela pienamente satisfattiva, avendo consentito al ricorrente di ottenere il principale bene della vita richiesto costituito dal posto di ruolo: "Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine (...) deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015" (Cass. civ., Sez. Lav., n. 22552/2016). In altri termini la stabilizzazione determinava la "cancellazione" delle conseguenze della violazione del diritto UE. Peraltro, la domanda risultava carente sotto il profilo probatorio a considerare che l'istante, pur essendo tenuto alla prova delle conseguenze dannose subite in ragione della condotta del , non aveva ottemperato a tale onere lasciando così la propria Parte_1 richiesta sguarnita di idoneo supporto probatorio. In ricorso, dunque, andava solo parzialmente accolto, con riferimento al diritto di credito alle differenze retributive e al TFR maturati, sulla scorta degli avanzamenti di fascia stipendiale e di anzianità di servizio, nell'arco temporale di tutto il rapporto di lavoro nonché al collocamento nella terza fascia stipendiale e alla ricostruzione della propria posizione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale. In applicazione del principio della soccombenza parziale, le spese di lite – liquidate ex art. 4 comma 1 e 1 bis, DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, andavano poste a carico del nella misura di 1/3 e compensate nel resto. Parte_1
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal Parte_1
.
[...] Censurava la sentenza in punto di qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, avendo il Tribunale errato nel ritenere che le prestazioni rese fossero estranee alla disciplina tipica dei lavori socialmente utili e presentassero i requisiti della subordinazione, desumendo tali requisiti anche dalla mancata indicazione di uno specifico progetto nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e nelle successive proroghe. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa era conforme alla disciplina tipica del lavoratore socialmente utile che aveva reso le prestazioni in favore del
[...]
per l'espletamento di funzioni di assistente amministrativo. Parte_1 Le modalità concrete in cui era stata resa la prestazione erano coerenti con quanto previsto dall'Intesa IGlata dall'allora Controparte_4 e le Organizzazioni Sindacali di categoria il 30 settembre 2002. Dalla normativa regolatrice del rapporto, tutta richiamata nell'atto di appello, emergeva che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dall'Amministrazione con l'odierna appellata era perfettamente in linea, quanto alla descrizione delle attività da 7
svolgere, con le disposizioni di legge e regolamentari contenenti la disciplina specifica dei contratti di collaborazione degli ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità da adibire a mansioni tipiche del personale ATA. Infatti, le disposizioni di legge indicavano, quale contenuto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, proprio lo svolgimento di “attività” (art. 6, comma 2, D. Lgs n. 81 del 2000) “per lo svolgimento di funzioni ATA” (art. 9, comma 3, d. m. 23 luglio 1999) e, in particolare, “nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico” (art. 2, d. interm. n. 66 del 2010). Non vi era indicazione dell'obbligo di prevedere uno specifico progetto ulteriore rispetto a quello di assicurare lo svolgimento del servizio anche dopo il transito del personale dagli Enti locali allo Stato e la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Con l'Intesa sindacale del 30 settembre 2002, all'art. 7, comma 3, le parti avevano individuato alcune attività riconducibili ai suddetti “progetti specifici”, consistenti, sebbene non tassativamente, in “a) predisposizione di atti amministrativi e/o contabili;
b) gestione della documentazione cartacea e/o delle banche dati informatiche;
c) gestione dei magazzini;
d) gestione delle attività di biblioteca, videoteca, emeroteca;
e) preparazione di esperienze propedeutiche alle attività didattiche e di laboratorio;
f) gestione delle attrezzature tecniche”. Ai fini dell'individuazione del contenuto dei contratti, a fronte della mera previsione delle “funzioni” di personale ATA, era di per sé sufficiente l'indicazione di qualsivoglia delle attività elencate nell'art. 7, comma 3, dell'Intesa sindacale del 30 settembre 2002. Il contratto era perfettamente aderente al contenuto tipico previsto per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale ATA attinto dal bacino degli ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità. Quanto al concreto svolgimento delle mansioni attribuite, il Tribunale aveva errato nel considerare che la documentazione prodotta dimostrasse che la prestazione era stata resa con le modalità tipiche del contratto di tipo subordinato. Gli atti del dirigente scolastico, con cui si chiedeva anche al personale “co.co.co.” di comunicare preventivamente le assenze per malattia e, in generale le assenze dal luogo di lavoro erano del coerenti con quanto previsto dall'Intesa sindacale, in quanto volte ad armonizzare l'attività del collaboratore con quella degli altri dipendenti ATA e non risultava in alcun modo che le direttive dei dirigenti scolastici fossero state incompatibili con l'autonomia organizzativa e/o avessero incontrato il rifiuto del dirigente scolastico. La documentazione presa in esame dal Tribunale, in realtà si sostanziava di comunicazioni di carattere generale, non specificamente rivolte all'odierna controparte né specificamente al personale con contratto di collaborazione co.co.co., bensì destinate a tutto il personale in servizio e, dunque, anche ai co.co.co. La sentenza impugnata andava riformata, con conseguente rigetto del ricorso La riforma della sentenza sull'accertamento della natura del rapporto, quale presupposto per l'accertamento delle domande di condanna, sia nell'an che nel quantum, dispiegavano diretti effetti caducatori sulle successive statuizioni della sentenza impugnata, che, comunque, venivano sottoposte a censura con i successivi motivi di appello. Veniva, quindi, censurata la sentenza, nella parte in cui aveva affermato il diritto a percepire la tredicesima mensilità e le differenze retributive tra quanto effettivamente ricevuto e quanto avrebbe dovuto percepire ove fosse stata assunta con contratto di lavoro di tipo subordinato. La situazione giuridica soggettiva dei lavoratori ex socialmente utili o di pubblica utilità
“è sì un diritto soggettivo, ma ha ad oggetto non già direttamente l'assunzione, bensì la partecipazione ad un 'avviamento a selezione' con chiamata nominativa in vista di un inquadramento nei livelli retributivo - funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. Quindi in generale i lavoratori socialmente utili 8
hanno diritto ad essere richiesti dalle amministrazioni pubbliche con chiamata nominativa, nel rispetto dell'art. 16 cit. (e in particolare della graduatoria circoscrizionale), per essere sottoposti a selezione (tale è appunto l'avviamento a selezione) al fine di verificare, tra l'altro, il possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego;
e ciò anche se in ipotesi i lavoratori socialmente utili iscritti nell'elenco della circoscrizione fossero in numero inferiore ai posti riservati. Insomma l'art. 45, comma 8, … garantisce la automatica …. un percorso riservato per l'accesso al pubblico impiego” (Cass. civ., sez. lav., n. 23928 del 2010). A fronte di tale natura del rapporto, perché potessero essere riconosciuti gli effetti dell'art. 2126 cc sarebbe stato necessario che la prestazione lavorativa si fosse svolta al di fuori dei presupposti di legge, evenienza non verificatasi. Ne conseguiva, che il Tribunale non avrebbe potuto disporre la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive sopra descritte né la tredicesima mensilità. Sempre in subordine rispetto al primo motivo di appello, censurava anche la parte della sentenza impugnata con cui era stata ritenuta applicabile la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE anche ai collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il presupposto per l'applicazione dell'art. 2126 c.c. era quello della prestazione eseguita di fatto pure in mancanza di un rapporto validamente costituito, mentre la natura assistenziale del rapporto precludeva di ritenere che si fosse costituito un rapporto di lavoro di tipo subordinato e di escludere la natura illegittima dei contratti collaborazione coordinata e continuativa;
era parimenti da escludere che potesse trovare applicazione, ai lavoratori del comparto scuola (ATA) con contratto di collaborazione coordinata e continuativa la tutela prevista dalla clausola n. 4 del citato Accordo Quadro, che riguardava esclusivamente i lavoratori a termine sottoposti a vincolo di subordinazione. Il Tribunale, dunque, anche riconoscendo il diritto alle retribuzioni ai sensi dell'art. 2126 cc., avrebbe dovuto rigettare le domande volte al riconoscimento dell'anzianità di servizio, al pagamento delle differenze retributive sulla base degli scatti di anzianità e del TFR. Dall'accoglimento dell'appello, discendeva che quanto eventualmente pagato, nella pendenza del gravame, dall'Amministrazione alla controparte in esecuzione della sentenza impugnata, costituiva indebito oggettivo e, in quanto tale, doveva essere restituito. Con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio
Costituitasi, affermava che era evidente la dissimulazione del rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato, considerato che i contratti di collaborazione erano stati prorogati di anno in anno senza subire alcuna modifica, mentre il progetto o programma di lavoro non poteva identificarsi con la generica collaborazione nello svolgimento dell'attività imprenditoriale del committente e che il progetto/programma di lavoro gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato non poteva mai essere quello aziendale, ma quello dotato di una sua compiutezza e autonomia ontologica realizzato dal collaboratore In sostanza, la carenza di un progetto definito nascondeva, come nel caso di specie, l'insidia dell'aggiramento della disciplina del lavoro subordinato, posto che l'apparente rapporto di collaborazione aveva, in realtà, comportato l'inserimento organico dell'esponente nella struttura scolastica, con assoggettamento della lavoratrice alle direttive e al potere disciplinare del datore di lavoro, ricorrendo tutti gli indici che connotavano il vincolo di subordinazione. Contrariamente al complesso normativo che disciplinava i co.co.co. ex LSU, questi, solo formalmente erano stati inquadrati come collaboratori, ma avevano svolto sostanzialmente mansioni di “assistente amministrativo” in corrispondenza di posti che nell'organico dell'Amministrazione scolastica erano rimasti vacanti e disponibili. 9
L'indiretta conferma delle dette circostanze, oltre alla loro mancata contestazione, unitamente alle prove documentali offerte e alle prove testimoniali che dimostravano lo svolgimento di attività lavorativa di tipo subordinato, evidenziava la discrasia tra il dato formale costituito dagli incarichi sottoscritti nei ripetuti contratti di co.co.co. (e l'incontestabile ed incontestata continuità dell'attività lavorativa svolta, senza soluzione di continuità, per oltre un decennio e con preponderanti caratteristiche proprie della subordinazione. Era stato accertato che, al di là del dato formale, i contratti intercorsi dissimulavano altrettanti rapporti di lavoro subordinato per lo svolgimento di mansioni proprie della figura di assistente amministrativo. D'altra parte, il richiamo, operato dal , a fonti secondarie “speciali” (quali il DM Parte_1 n. 66/2001 nonché il verbale di intesa sottoscritto in data 30.9.2002 tra il e le Parte_1 OO.SS. di categoria che avevano disciplinato i rapporti oggetto della presente controversia) non poteva derogare in toto alla fonte normativa “generale” superiore di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e D. Lgs. n. 368/2001 e al D. Lgs. n. 276/2003 tesa a reprimere l'abuso della contrattazione a termine e da tempo la Corte Costituzionale aveva affermato il principio dell'indisponibilità del tipo contrattuale, secondo cui, le parti non potevano qualificare come autonomo un rapporto di lavoro che si svolgeva, nei fatti, come se fosse subordinato, assegnando cioè al contratto una denominazione giuridica difforme dall'effettiva sostanza obbligatoria del medesimo, con finalità elusiva della normativa altrimenti applicabile. Pertanto, se il lavoratore era sottoposto ai poteri caratteristici della subordinazione, a nulla vale la menzione nel contratto che il rapporto era di natura autonoma. Dal semplice tenore dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati si evinceva chiaramente come la lavoratrice fosse stata utilizzata per svolgere la medesima attività consistente nella predisposizione di atti ammnistrativi e contabili e nella gestione della documentazione cartacea e delle banche dati informatiche. Anche la Corte d'appello di GI RI, sentenze n. 181 e 184 2023, con riferimento a casi del tutto analoghi a quello in esame aveva accertato la natura subordinata dei rapporti alla luce della produzione documentale offerta. Chiedeva, dunque, la conferma della sentenza nella parte in cui aveva accolto le istanze di essa ricorrente. Proponeva appello incidentale, avverso quella parte della sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per violazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, richiamando quanto affermato dalla Corte d'Appello di GI RI con le già indicate sentenze n. 181/2023 e 184/2023. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, andava escluso che l'assunzione avvenuta nel 2018 avesse eliso il danno scaturente da tale abuso. L'assunzione dell'appellante era avvenuta in forza di concorso avviato in esecuzione del disposto della legge n. 205/2017, art. 1 c. 619, relativa all'avvio di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che, alla data di entrata in vigore della legge, era titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
La giurisprudenza di legittimità, esprimendosi in relazione alla capacità dell'immissione in ruolo di costituire una misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito costituito dall'illegittima reiterazione di contratti a termine, aveva operato dei precisi distinguo accordando tali caratteri sia alle assunzioni in base alla legge della buona scuola del 2015 che alle precedenti immissioni avvenute per scorrimento di graduatorie, ma escludendole in altri casi. 10
L'assunzione in base al concorso bandito per effetto della legge 205 /2017 art.1, comma 619, non costituiva misura adeguata e satisfattiva, nei termini richiesti dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE mancando la stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente, in quanto essa non trovava la sua ragione nell'abuso commesso dall'amministrazione e non era stata predisposta come conseguenza dello stesso, essendo dovuta unicamente alla necessità di soddisfare intessi dell'amministrazione (< prosecuzione del servizio scolastico>>) e non era preordinata al fine di far cessare una condizione di precariato. Considerata la durata dei contratti (che coprivano 17 anni di servizio con 18 contratti successivi) in applicazione dell'art.32 comma 5 L. 183/2010 e le circostanze specifiche dell'abuso si reputava equa l'attribuzione della misura di mezza mensilità per ogni anno eccedente i primi 36 mesi ed un giorno che erano perfezionati a partire dal primo luglio 2001 e il 2 luglio 2004 (durata minima eccedente per la quale si accordava il minimo di 2,5 mensilità) ed in totale la misura di 9,5 mensilità (2,5 + 7) di retribuzione a titolo di risarcimento del danno eurounitario, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, con condanna del al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con Parte_1 attribuzione ai difensori antistatari.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4 L'appello proposto dal è infondato. Parte_1 L'appellata, ex LSU, ha prestato servizio, presso tre Istituti Scolastici di GI RI, in forza dei seguenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa e senza soluzione di continuità:
• dal 01.07.2001 al 31.12.2001; dal Controparte_5
01.01.2002 al 31.12.2002; dal 01.01.2003 al 31.12.2003; dal 01.01.2004 al 31.12.2004; dal 01.01.2005 al 31.12.2005; dal 01.01.2006 al 31.12.2006; dal 01.01.2007 al 31.12.2007; dal 01.01.2008 al 31.12.2008; dal 01.01.2009 prorogato in data 30.10.2009 fino al 31.12.2009; dal 01.01.2010 al 31.12.2010; dal 01.01.2011 al 31.08.2011
• Istituto Tecnico Industriale “A. Panella” (RC) dal 01.09.2011 al 31.08.2012;
• Istituto Comprensivo Statale “G. Moscato” Gallina di GI RI dal 01.09.2012 al 31.08.2013; dal 01.09.2013 al 31.08.2014; dal 01.09.2014 al 31.08.2015; dal 01.09.2015 al 31.08.2016; dal 01.09.2016 al 31.08.2017; dal 01.09.2017 al 31.08.2018, svolgendo mansioni di "assistente amministrativo", profilo B1 del personale ausiliario, tecnico e amministrativo della Scuola. I contratti erano stati stipulati ai sensi del D. Lgs. 81/2000, art. 6, comma 2:"Le amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed eIGenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D. Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista". In applicazione di tale disposizione, è stato emanato l'art. 2 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, secondo il quale “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente 11
utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”. Ciò posto, le risultanze in atti dimostrano che le prestazioni venivano svolte con modalità ben precise e predefinite, come risulta dalle proposte di piani di lavoro, dalle comunicazioni e dagli ordini di servizio, dall'attribuzione di incarichi da parte del Dirigente Scolastico o del Direttore dei servizi generali e amministrativi indirizzate all'appellata, al pari degli altri lavoratori formalmente inquadrati come subordinati. È emerso altresì l'espletamento dell'attività scandita dagli orari comuni ai dipendenti con analoghe mansioni, come desumibile dall'inclusione della ricorrente nel registro presenze e dalla dotazione del badge n. 0365, con obbligo di relativa timbratura e di giustificazione delle assenze. Risulta dalla documentazione allegata la necessità di autorizzazione, da parte del Direttore dei servizi generali e amministrativi, dei giorni di recupero psicofisico scandita in periodi predeterminati nei mesi estivi di luglio e agosto, con meccanismo esattamente analogo a quello della turnazione delle ferie degli altri dipendenti;
la necessità di previa comunicazione delle assenze anche per permessi brevi da richiedersi con congruo anticipo e con la precisazione, ad opera del Dirigente scolastico, che sarebbero stati concessi solo ed esclusivamente in caso di presenza di sostituti. Risulta la necessità di comunicazione delle assenza per malattia, corredate da certificato medico;
di comunicazione delle assenze dal servizio per partecipare ad assemblee sindacali e per deporre, quale teste innanzi. all'A.G.. Quelli menzionati costituiscono tutti elementi che rendono quanto mai evidente la reale natura del rapporto. Tali connotazioni delle modalità di svolgimento della prestazione sono state tutte dimostrate dall'ampia produzione documentale allegata al ricorso, da cui è dato riscontrare che la lavoratrice era stata utilizzata per far fronte alle eIGenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era pienamente inserita nell'organizzazione degli uffici di appartenenza e sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro. Ulteriori indici quali la retribuzione fissa e continuativa corrisposta in mensilità, l'assenza di un risultato o progetto da perseguire sono pure sussistenti.
4.1. Nessun dubbio sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lasciano, poi, residuare le risultanze della prova testimoniale assunta. Il teste , già Direttore amministrativo presso l'Istituto dal 2000 Testimone_1 sino al 2011, ha riferito: “La ricorrente era in segreteria alunni e svolgeva tutte le funzioni afferenti all'assistente amministrativo nella scuola. Per ciò che ricordo si occupava di tutti gli atti inerenti al profilo di assistente amministrativo. Aveva una postazione apposita, con il proprio pc e la propria scrivania. Utilizzava la strumentazione della scuola. Svolgeva la propria attività tutti i giorni della settimana, ad esclusione del giorno di riposo che non corrispondeva necessariamente al sabato. L'orario di lavoro era orientativamente articolato dalle 8.00 alle 13.00. Probabilmente ci sono stati anche dei rientri pomeridiani. Quanto alla assegnazione delle mansioni, io redigevo un piano di lavoro annuale, sottoposto alla successiva approvazione del Dirigente Scolastico, che coinvolgeva tutti i dipendenti di ruolo e non, compresa la ricorrente. Se sorgevano particolari eIGenze quotidiane ci rivolgevamo anche ai co.co.co., compresa la ricorrente. La ricorrente, al pari degli altri dipendenti, quanto alle presenze di entrata/uscita, registrava la propria presenza e uscita in un apposito registro. Successivamente è stato introdotto il badge. La registrazione delle entrate/uscite era fondamentale per un fatto organizzativo della scuola, essendoci ben undici lavoratori 12
co.co.co. Con riguardo alle ferie provvedevamo a redigere un piano generale che coinvolgeva tutti i dipendenti, sia di ruolo che non di ruolo;
il tutto per non lasciare sguarniti gli uffici soprattutto nel periodo estivo. Tanto posso dire perché insieme al Dirigente scolastico redigevamo il piano ferie. In merito alle assenze per malattia la relativa comunicazione era indirizzata al Dirigente Scolastico ma ne prendevo visione anche io. Oltre alla comunicazione, la ricorrente, come gli altri dipendenti, presentava poi il certificato medico. Non ricordo se venisse richiesta la visita medico-fiscale” (così verbale di udienza del 28.10.2022). Il teste, , che aveva lavorato con la ricorrente per più anni presso Testimone_2 l'Istituto, Moscato di Gallina, ove ricopriva il ruolo di assistente amministrativo, ha dichiarato:
“Sono arrivato nell'Istituto Moscato nell'a.s. 2014/2015 e in quell'occasione ho conosciuto la ricorrente. Abbiamo lavorato insieme sino all'a.s. 2021/2022, ovvero sino a quando lei non ha ottenuto il trasferimento. La ricorrente svolgeva, come un assistente amministrativo, tutti i compiti di segreteria. In particolare, era nella segreteria alunni, ovvero si occupava dell'aspetto dell'iscrizione degli alunni e delle rilevazioni di vario genere tramite il sistema SIDI, al quale aveva accesso attraverso apposita password. Aveva una propria postazione con pc e scrivania. Usava tutta la strumentazione della scuola. I compiti venivano affidati, come anche a noi dipendenti di ruolo, dal DSGA mediante un piano di lavoro all'interno del quale erano inseriti anche i co.co.co.. Oltre alle mansioni del piano di lavoro, accadeva, soprattutto nel caso di assenze di qualche dipendente o in caso di ferie, che la ricorrente si occupasse anche di altre mansioni come ad es. la gestione del protocollo elettronico. L'orario di lavoro era articolato su quattro ore giornaliere, anche se accadeva in alcune occasioni che fossero effettuate più ore con conseguente recupero compensativo. La ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì. Il sabato non lavorava. Quanto alle presenze, la IG.ra apponeva la firma in un apposito registro delle entrate/uscite. Nella nostra CP_1 scuola non era e non è presente la macchinetta marcatempo. Quanto alle ferie, il DSGA redigeva un piano ferie che coinvolgeva tutti gli assistenti compresi i co.co.co.. Con riguardo alle assenze per malattia, la ricorrente, come tutti i dipendenti, comunicava la propria assenza con successiva presentazione della certificazione medica. In base alle direttive e alle scelte del Dirigente Scolastico veniva richiesta, a volte, anche la visita medico fiscale. Quanto alle ferie e ai permessi al di là del piano ferie, la ricorrente e in generale i co.co.co. chiedevano i relativi permessi al DSGA in maniera da avere un'organizzazione unica e anche un ricambio con i dipendenti di ruolo” (così verbale di udienza del 28.10.2022). La teste ha dichiarato: “Conosco la ricorrente in quanto abbiamo Testimone_3 lavorato insieme presso l'Istituto Tecnico Panella di GI RI da settembre 2011 ad Agosto 2012, ovvero per un anno scolastico. Ricordo che la ricorrente era stata destinata all'ufficio didattica, ovvero tutto ciò che riguardava la gestione degli alunni;
in particolare si occupava di questioni afferenti alle iscrizioni, agli esami di maturità, esami di idoneità e tutto ciò che riguardava la gestione ordinaria della didattica. La ricorrente lavorava presso l'Istituto con una propria postazione, un proprio pc e con i mezzi forniti dalla scuola. Tanto posso dire perché, occupandomi di contabilità e lavorando nella stanza attigua, comunque la vedevo tutti i giorni. La ricorrente lavorava per 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì, ma non ricordo con certezza se lavorasse anche il sabato. La ricorrente lavorava generalmente dalle 8.00 alle 12.00/12.15, ma devo precisare che, occupandosi dell'area gestione didattica, settore nel quale aveva già maturato esperienza pregressa, non raramente si fermava a lavoro anche nel pomeriggio, soprattutto quando dovevano essere espletate attività, quali scrutini o esami o ricevimento genitori, che richiedevano la presenza pomeridiana. Inoltre, due volte a settimana l'ufficio didattico, in cui svolgeva la propria attività la IG. , rimaneva aperto per la gestione delle pratiche che non potevano essere CP_1 espletate al mattino. Le direttive venivano impartite a tutti noi amministrativi, compresa la ricorrente, dal DGGA. Con riguardo alla registrazione delle presenze nonché degli ingressi 13
e delle uscite, posso dire che la ricorrente aveva un apposito badge. In ordine alle ferie, ai permessi e ad eventuali giorni di malattia, posso dire che il personale co.co.co. non era trattato in maniera differente rispetto a noi personale di ruolo, sicché dovevano essere presentate le relative richieste o i certificati di malattia all'Ufficio personale. Non so dire se anche nei loro riguardi fossero avanzate richieste di visita domiciliare nei casi di malattia. Con riguardo alle ferie preciso che l'organizzazione delle stesse coinvolgeva tutto il personale compresa la ricorrente e gli altri co.co.co. Preciso, con riguardo al rientro pomeridiano, che essendo in quell'a.s. in due dipendenti presso l'ufficio didattica/alunni, vigeva un meccanismo di turnazione per cui, certamente, un pomeriggio della settimana la ricorrente rientrava necessariamente. Con riguardo agli scrutini preciso che quest'attività implicava la presenza del personale dell'ufficio alunni, e dunque della ricorrente, almeno due o tre volte l'anno per più giorni, soprattutto in ragione del numero di studenti iscritti presso il nostro Istituto, pari a circa 1.400. Anche in questo caso, perdurando le operazioni di scrutinio per più giorni, vigeva un meccanismo di turnazione sicché la ricorrente si alternava con l'altra collega dello stesso Ufficio”. (così verbale di udienza del 22.11.2022).
5. Le dettagliate allegazioni concernenti le concrete modalità di esecuzione della prestazione, tutte riscontrate dalla produzione documentale e dalle risultanze della prova testimoniale, non sono state contestate dal , il quale ha, invece, contestato la Parte_1 qualificazione giuridica del rapporto, ritenendo vincolante ed ineludibile l'aspetto formale, che aveva rispettato tutte le prescrizioni normative regolanti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e l'Intesa sindacale del 30 settembre 2002. L'assunto dell'appellante non è confermato dalla giurisprudenza di legittimità che, da tempo, ha affermato: "… ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni" (Cass. n. 10551/2003; negli stessi fra le tante Cass. n. 17101/2017e la giurisprudenza ivi richiamata);
6.3. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018);
6.4. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, oltre a valorizzare l'assenza dei presupposti richiesti dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 7,per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa e la protrazione dell'attività per più anni, è pervenuta ad affermare la natura subordinata del rapporto dopo avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa” (ex plurimis sez.
6- L, Ordinanza n. 14246 del 2022, Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018). Contrariamente al dedotto dell'appellante, l'esistenza di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude l'accertamento della reale e diversa natura del rapporto, né la circostanza che il nomen juris sia stato conferito in esecuzione di una previsione legislativa preclude l'accertamento giudiziale della divergenza del reale assetto degli interessi. 14
Basti all'uopo solo considerare che la previsione normativa regolatrice di tali tipi di contratti legittima l'uso di forme di collaborazione che siano e restino tali anche sul piano sostanziale, imponendosi, invece, la necessità di accertare se, in concreto, la prestazione resa sia o meno effettivamente riconducibile al paradigma contrattuale formalizzato o ne costituisca mera apparenza. Costituisce, infatti, principio consolidato che "in tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato" (Cass. 22.11.2010, n. 23638, Cass. 11.5.2005, n. 9892). Le risultanze in atti, lo si è esposto sub 4 e 4.1., hanno, invece, dimostrato che la denominazione di contratto di collaborazione coordinata e continuativa si rivela un dato meramente nominalistico, per nulla rappresentativo dalle reali modalità di svolgimento della prestazione e, anzi, da esse radicalmente divergente. È accertato che sul registro presenze la lavoratrice dovesse firmare, come i dipendenti, indicando gli orari di entrata e di uscita, con annesso calcolo delle ore di presenza e delle eventuali differenze ai fini del recupero e che per fruire di ferie, permessi per malattia doveva inoltrare apposita richiesta al Dirigente Scolastico, cui pure doveva giustificare le assenze. È parimenti accertato che fosse destinataria di ordini di servizio, con cui venivano assegnate specifiche incombenze, al pari degli altri dipendenti veri e propri. Tutti questi elementi dimostrano che la era assoggettata al potere direttivo, CP_1 organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale esercitava il potere vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. Non altrimenti può definirsi il dovere della lavoratrice di rispettare gli orari di lavoro, mediante firma del registri di presenza o timbratura del badge;
le turnazioni per le ferie, previa richiesta di relativa fruizione, o di richiesta di permessi, entrambi sottoposti all'autorizzazione del Dirigente e sempre subordinati alle eIGenze di servizio. Ella, dunque, era stata pienamente inglobata nell'organizzazione del lavoro, sia in ragione delle specifiche competenze affidate, sia in ragione della partecipazione alle turnazioni per garantire la presenza del personale amministrativo. Ha percepito un trattamento economico mensile fisso, comprovato da cedolini paga depositati, che contengono il riferimento alla voce e “stipendio” il cui importo lordo era soggetto a ritenute IPFEF. Nessun dubbio, pertanto, che l'appellata fosse pienamente e stabilmente inserita nell'organizzazione degli Istituti scolastici e svolgesse attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a poteri direttivi e di controllo del dirigente, tali da travalicare i limiti imposti dal mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa. A ciò si aggiunga che i singoli contratti non erano caratterizzati da alcun progetto specifico: dall'esame degli stessi emerge la totale assenza della prestazione a progetto della lavoratrice che, al contrario, è stata incaricata dello svolgimento di mansioni di segreteria propriamente rientranti nei compiti del personale ATA. Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. Sent. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi - pena il 15
sostanziale svuotamento della portata della norma - come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali;
l'assenza del progetto di cui all'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (Cass. Sent.n. 8142/2017). Plurimi, univoci e convergenti sono tutti gli elementi dimostrativi che l'attività lavorativa venisse prestata secondo le modalità proprie del rapporto di lavoro subordinato. Va, dunque, rigettato il primo motivo dell'appello principale e confermata sul punto l'impugnata sentenza.
6. Infondati sono gli ulteriori motivi di appello proposti dal , aventi ad oggetto Parte_1
l'insussistenza del diritto a percepire la tredicesima mensilità e le differenze retributive tra quanto effettivamente ricevuto e quanto avrebbe dovuto percepire ove la lavoratrice fosse stata assunta con contratto di lavoro di tipo subordinato in base al principio della prestazione di fatto di cui all'art. 2126 c.c. e l'applicabilità della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE anche ai collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Ha affermato l'appellante che, a fronte della natura del rapporto, affinché potessero essere riconosciuti gli effetti dell'art. 2126 c.c. sarebbe stato necessario che la prestazione lavorativa si fosse svolta al di fuori dei presupposti di legge, evenienza non verificatasi. Il presupposto per l'applicazione dell'art. 2126 c.c. era quello della prestazione eseguita di fatto pure in mancanza di un rapporto validamente costituito, mentre la natura assistenziale del rapporto precludeva di ritenere che si fosse costituito un rapporto di lavoro di tipo subordinato e di escludere la natura illegittima dei contratti collaborazione coordinata e continuativa. I motivi di impugnazione sono infondati. Invero, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, è costante l'insegnamento del giudice di legittimità che riconosce in tali casi il diritto alle differenze retribuzione ex art. 2126 c.c. con ricostituzione della posizione contributiva e previdenziale:
“In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (Cass. civ. sez. lav., 13/02/2023, n.4360). La lavoratrice ha diritto, una volta affermata la reale natura del rapporto di lavoro, come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (Cass. ord. n. 21849/2022, che richiama Cass. n. 17248/2018 e Cass. n. 262/2015). Accertato che i rapporti di lavoro erano effettivamente rapporti di lavoro subordinato, reiterati per svariati anni, non sussiste ostacolo per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione. Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto
“ab origine” a tempo indeterminato. 16
Trova, infatti, applicazione il principio di diritto affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 secondo cui "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato" (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)”. L'appello proposto dal è, dunque, infondato e va rigettato. Parte_1
7. Va ora esaminato l'appello incidentale proposto dalla IG.ra , con cui è stato CP_1 impugnato il diniego del diritto al risarcimento del danno per violazione dell'art. 36 del D. Lgs. 165/2001, della clausola 5 allegata alla direttiva 99/70/CE per abusiva reiterazione dei rapporti a termine. Ha affermato l'appellante incidentale che, una volta riconosciuto il carattere subordinato della prestazione, nulla ostava al risarcimento del danno, atteso che non era stata stabilizzata con un piano straordinario di assunzioni, come per i docenti stabilizzati con la L. 107/15. Il D. Lgs. 75 del 25 maggio 2017 aveva consentito l'avvio delle procedure di reclutamento mediante concorso pubblico e la legge di bilancio per l'anno 2018 (l. n. 205/2017). L'assunzione in base al concorso bandito per effetto della legge 205/2017 art.1, comma 619, non costituiva misura adeguata e satisfattiva, nei termini richiesti dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia, mancando la stretta correlazione tra l'abuso commesso e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente, in quanto essa non trovava la sua ragione nell'abuso commesso dall'amministrazione e non era stata predisposta come conseguenza dello stesso. L'assunzione, infatti, risultava dovuta unicamente alla necessità di soddisfare intessi dell'amministrazione: Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico e non era preordinata al fine di far cessare una condizione di precariato accentuata dalla condotta dell'amministrazione. Pertanto, una volta affermato che si era realizzata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, fonte di danno risarcibile in applicazione dei criteri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 ora art. 28, co. 2, D. Lgs. 81/2015, salva la prova da parte del lavoratore di maggiori pregiudizi e ciò sul presupposto che la precarizzazione sia in sé fatto pregiudizievole, lesivo della dignità del lavoratore (Cass. 10999/2020), doveva seguire di diritto il ristoro, per ragioni di effettività della tutela imposte dal risalire della fattispecie ad una violazione di principi eurounitari (Cass., S.U., 5072/2016).
Considerata la durata dei contratti, che avevano coperto 17 anni di servizio con 18 contratti successivi in applicazione dell'art.32 comma 5 della legge n.183/2010 e le circostanze specifiche dell'abuso si reputava equa l'attribuzione della misura di mezza mensilità per ogni anno eccedente i primi 36 mesi ed un giorno che erano perfezionati a partire dal 1° luglio 2001 ed il 2 luglio 2004 (durata minima eccedente per la quale si accordava il minimo di 2,5 mensilità) ed in totale la misura di 9,5 mensilità (2,5 + 7) di retribuzione a titolo di risarcimento del danno eurounitario. Il motivo di appello incidentale è fondato. Va premesso che l'assunzione con contratti a termine, che hanno coperto o tutto l'anno solare o tutto l'arco dell'anno scolastico, reiterata di anno in anno, per lungo tempo presso i 17
medesimi istituti scolastici, è indicativa della funzionalizzazione dell'assunzione dell'appellata per la copertura di posti vacanti. Si profila pertanto la chiara violazione dei limiti del corretto utilizzo del contratto a termine, essendo stato superato anche il limite temporale dei 36 mesi e non può ritenersi, andando di contrario avviso rispetto al convincimento espresso dal Tribunale, che l'assunzione avvenuta nel 2018 abbia eliso il danno scaturente da tale abuso. L'assunzione dell'appellante è avvenuta in forza di concorso avviato in esecuzione del disposto della legge n. 205/2017, art. 1 c. 619. La previsione è relativa all'avvio di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della legge era titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Nello specifico, il comma 619 prevede:
< Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il
[...]
indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura Controparte_4 selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili.
620. Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 619 è autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018”. È testuale che la procedura selettiva non si sia proposta di superare una condizione di precariato, essendo funzionale ad assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, e ciò è dirimente ai fini per i quali si procede. La giurisprudenza di legittimità, esprimendosi in relazione alla capacità dell'immissione in ruolo di costituire una misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito costituito dall'illegittima reiterazione di contratti a termine, ha operato dei precisi distinguo accordando tali caratteri sia alle assunzioni in base alla legge della buona scuola del 2015 che alle precedenti immissioni avvenute per scorrimento di graduatorie, ma escludendole in altri casi. In generale è stata richiesta (Sez. L, Ordinanza n. 7720 del 2023) la ricorrenza di requisiti soggettivi e oggettivi e che perciò l'immissione avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con l'abuso, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata solo agevolata dalla successione dei contratti a termine, occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive. 18
Anche in esito ai principi affermati da Corte Giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C429/18 – è stato escluso che possieda tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che, in caso di concorsi riservati, l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una chance di assunzione, priva di valenza riparatoria ed insufficiente ad integrare il rapporto di derivazione causale. Con l'ord. n. 4970/2023 è stato ribadito che non è sufficiente che l'assunzione sia stata agevolata dalla successione dei contratti a termine, occorrendo che sia stata da essa determinata, “costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già “ex ante” una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive.” E' stato ancora affermato, cfr. Cass. n. 15240/2021, che, quando l'immissione in ruolo avvenga all'esito di una procedura di tipo concorsuale, l'assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente e pertanto non possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006 (v. anche Cass. 40366/2021). Considerato che (Cass. 4382/2023) “il rapporto di causa effetto fra abuso ed assunzione, già valorizzato da Cass. n. 15353/2020, richiede che l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata «determinata» e non semplicemente «agevolata”, è stato ulteriormente precisato che il rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile solo qualora quest'ultima avvenga « per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519 »; la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni;
maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni;
contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n. 16041/2010); solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006)”. Orbene, l'assunzione in base al concorso bandito per effetto della legge 205/2017 art.1, comma 619, non costituisce misura adeguata e satisfattiva, nei termini richiesti dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia, difettando la stretta correlazione tra l'abuso commesso dall'Amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente, in quanto essa non trova 19
la sua ragione nell'abuso commesso dall'amministrazione e non è stata predisposta come conseguenza dello stesso. L'assunzione, infatti, risulta dovuta unicamente alla necessità di soddisfare intessi dell'amministrazione (al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico) e non è preordinata al fine di far cessare la condizione di precariato. Ciò si coglie in rapporto, ad esempio, alla diversa previsione contenuta nell'articolo 20 comma 1 del D. Lgs. 75/2017 contenente una misura di stabilizzazione in cui le assunzioni (operate al di fuori del pubblico concorso) sono esplicitamente dichiarate funzionali a superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.250/2021 e collocata nell'alveo delle leggi intese a introdurre procedure di stabilizzazione costituenti <uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi.>> Pertanto, accertato che si è realizzata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, fonte di danno risarcibile in applicazione dei criteri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 ora art. 28, co. 2, D. Lgs. 81/2015, la precarizzazione è in sé fatto pregiudizievole, lesivo della dignità del lavoratore (Cass. 10999/2020), cui deve seguire il riconoscimento del diritto al ristoro, per ragioni di effettività della tutela imposte dal risalire della fattispecie ad una violazione di principi eurounitari (Cass., S.U., 5072/2016). In riforma dell'impugnata sentenza, va, dunque, riconosciuto il danno richiesto e considerata la durata dei contratti, che hanno coperto 17 anni di servizio con 18 contratti successivi e le circostanze specifiche dell'abuso, si reputa equa l'attribuzione della misura di mezza mensilità per ogni anno eccedente i primi 36 mesi ed un giorno che sono perfezionati (a partire dal primo luglio 2001) il 2 luglio 2004 (durata minima eccedente per la quale si accorda il minimo di 2,5 mensilità) ed in totale la misura di 9,5 mensilità (2,5 + 7) di retribuzione ATA B1, nella misura dovuta ex CCNL al momento della cessazione dell'ultimo contratto a termine, a titolo di risarcimento del danno eurounitario, oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione.
L'esito integralmente vittorioso conseguito dalla ricorrente/appellante incidentale in questo grado di giudizio, impone la riforma della sentenza emessa dal Tribunale anche in punto di regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, posto che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito)”. (Cass. civ. sez. III - 12/04/2018, n. 9064). Va riformata, pertanto, la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado nella misura dei 2/3 e il va condannato al pagamento, in favore del difensori Parte_1 distrattari della ricorrente, dell'intero importo delle spese del giudizio di primo grado come 20
già liquidate nell'impugnata sentenza, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Il medesimo principio va applicato per le spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore indeterminabile, complessità media -, in € 388,50 per esborsi e € 12.156,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Nessuna attestazione, in ragione dell'integrale rigetto dell'appello proposto dal
, deve essere adottata in applicazione del principio affermato da Cass Sez. U, Parte_1 Sentenza n. 4315 del 20/02/2020: “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.”
P.Q.M.
La Corte d'Appello di GI RI, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del Parte_1 CP_6 nei confronti di , nonché sull'appello incidentale da quest'ultima proposto, Controparte_1 avverso la sentenza n. 332/2023 emessa dal Tribunale di GI RI, pubblicata in data 17.02.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto dal . Parte_1
2. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in Controparte_1 parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Parte_1 al risarcimento del danno per abuso dei contratti a termine, liquidato in 9,5 mensilità di retribuzione dagli assistenti amministrativi del personale ATA, profilo B/1, nella misura dovuta ex CCNL al momento della cessazione dell'ultimo contratto a termine, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione.
3. Condanna il al pagamento, in favore del Parte_1 difensori distrattari della ricorrente, dell'intero importo delle spese del giudizio di primo grado come già liquidate nell'impugnata sentenza, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
4. Condanna il al pagamento, in favore del Parte_1 difensori distrattari dell'appellante incidentale, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 388,50 per esborsi e € 12.156,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso nella camera di conIGlio del 11 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti