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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 29/07/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 345/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara ha depositato, a seguito dell' udienza del
12.6.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 345/2020 R.G, vertente
TRA
C.&C. c.f. , con sede legale in Lamezia Terme, Via Trento Controparte_1 P.IVA_1
n. 64. in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore Parte_1
c.f. ; nonché , c.f. entrambi C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Spinelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Lamezia Terme, Via Garibaldi n.44.
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°5, CP_3 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e
Giacinto Greco, dell'Ufficio Legale dell' Ente, in virtù di procura generale alle liti in atti.
OGGETTO: 1) Opposizione a disconoscimento rapporto di lavoro subordinato dal 1.7.1999 al 30.6.2022 Verbale unico di accertamento e notificazione N. 2019005657/DDL del 13.6.2019. CP_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 3.3.2020, parte istante presentava opposizione al Verbale dell' in CP_3 oggetto indicato, con il quale veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato di Parte_2 quale dipendente della azienda C.&C. di cui il marito era rappresentante Controparte_1 legale, per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c..
Parte ricorrente affermava la piena sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1.7.1999 al
30.6.2022 con la predetta società, nonostante il vincolo di coniugio che la legava al rappresentante legale (con il quale aveva contratto matrimonio il 18.12.1993), eccependo la Parte_1 genericità dell'accertamento ispettivo e la sua infondatezza.
In particolare, affermava di aver svolto attività di lavoro subordinato con decorrenza 1.7.1999 e di essersi dimessa nel mese di marzo 2003; di aver lavorato con mansioni di addetta alla vendita con orario predeterminato, producendo ai fini di prova la lettera di assunzione, le buste paga i fogli presenza e l'estratto conto previdenziale. CP_
Aggiungeva poi che la tesi relativa alla presunzione di gratuità sostenuta dall' non doveva ritenersi corretta alla luce della interpretazione dell'art. 230 bis c.c., avendo la ricorrente lavorato nell'ambito della impresa familiare “per suo personale scopo lucrativo” e non per solidarietà familiare.
Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite. CP_ 2. Si costituiva in giudizio l' che confermava il corretto esito delle risultanze del verbale in atti, precisando che, degli accertamenti effettuati dagli ispettori era emerso che :
a) l'ispezione era nata a [...] rilevazione di anomalie riscontrate sulla società Dinamica SRL di cui la ricorrente era stata amministratore e il marito socio;
b) nel corso delle attività ispettive erano emersi collegamenti tra la suddetta ditta e la ditta individuale di , nonché la C&C Arti Grafiche SRL, originariamente ditta in Accomandita Parte_1
Cont semplice con socio di maggioranza ed accomandatario il e poi trasformata in Parte_1 nel 2016 con amministratore Unico il . Parte_1
Parte c) La aveva dichiarato agli ispettori: Ho il diploma di segretaria d'azienda. Subito dopo ho iniziato l'Università a Cosenza. L'anno successivo mi sono trasferita all'Università di NZ, ma ho subito interrotto gli studi. Mi sono sposata il 18 dicembre del 1993. Prima del matrimonio ho iniziato a lavorare per la tipografia il cui Titolare era che è poi divenuto Pt_1 Parte_1 mio marito. La tipografia è sempre stata ubicata in Via Giorgio La Pira di Lamezia Terme a fianco al palazzo dove abito. All'interno dell'ufficio della tipografia che si trova negli stessi locali rispondevo alle telefonate. Facevo pure altro sia in ufficio che nella linea operativa. Ho lavorato ininterrottamente con mio marito, tranne che nei periodi gravidanza dei miei tre figli. Poi dopo la nascita del mio terzo figlio avvenuta nel 2001 mi sono dedicata esclusivamente alla famiglia Per_1 ed alla loro crescita. Nel 2013, i figli erano cresciuti ed ho ripreso a lavorare con mio marito, ed ho lavorato come operaio all'interno del capannone che si trova nell'area ex SIR di Lamezia Terme. Da allora fino ad oggi ho sempre fatto ininterrottamente lo stesso tipo di lavoro e precisamente lavoro come operatrice su una macchina per etichette autoadesive a bobina. Nel reparto dove lavoro io, dal
2013 ad oggi hanno anche lavorato, se non ricordo male, , , Persona_2 Persona_3 Per_4
, e da poco anzi Nell'ultimo periodo a causa
[...] Parte_3 CP_4 CP_5 di problemi di salute di mio marito e di mio cognato si è deciso in famiglia di Parte_4 affidarmi l'amministrazione dell'azienda. Da quando sono amministratore della DINAMICA SRL continuo a svolgere lo stesso lavoro che facevo prima ma ho più incombenze. La ha CP_6 ceduto un ramo d'azienda alla e c'è stato pure il passaggio dei Controparte_7 dipendenti dalla DINAMICA SRL alla che gestisce la parte Controparte_7 produttiva. La DINAMICA SRL è solo locatrice. L'amministratore della Controparte_7
è mio marito. Il commercialista della DINAMICA SRL è Giampiero
[...] Parte_1
Fusto. Ho sempre lavorato dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00 con pausa pranzo. Ho la separazione dei beni. Viviamo sotto lo stesso tetto con mio marito.
d) dalla consultazione degli archivi informatici dell' era risultato che l'interessata era stata CP_3 denunciata come dipendente nei seguenti periodi: dall'1.9.1992 al 20.05.1997 dalla Ditta IV
; dall'1.07.1999 al 30.06.2002 dalla Ditta C. & C. ARTI GRAFICHE Parte_1
S.R.L.; dall'1.04.2008 al 14.04.2011 dalla Ditta DINAMICA UNIPERSONALE S.R.L.; dal
03.05.2011 al 22.06.2011 dalla Ditta C. & C. S.R.L.; dal 30.03.2012 al 31.05.2012 dalla Ditta C. &
C. S.R.L.; dal 16.09.2013 al 31.12.2016 dalla Ditta DINAMICA UNIPERSONALE S.R.L.; dal
02.01.2017 dalla Ditta Controparte_7
e) agli atti dell' risultava altresì che l'interessata aveva percepito l' indennità di maternità nel CP_3 periodo 1994/1995 e nel periodo 1996/1997, durante i quali era stata assunta come dipendente dal proprio marito;
Parte_1
Part f) la IGnora aveva nuovamente percepito l'indennità di maternità nel periodo 2000/2001 durante il quale era stata assunta come dipendente dalla Ditta C. & C. ARTI GRAFICHE S.R.L.;
g) dopo il breve rapporto di lavoro dichiarato dalla Ditta C. & C. S.R.L. dal 03.05.2011 al 22.06.2011,
l'interessata ha percepito l'indennità di disoccupazione dall' per il periodo dal 30.06.2011 al CP_3
30.01.2012;
h) dopo il successivo breve rapporto di lavoro dichiarato dalla Ditta C. & C. S.R.L. dal 30.03.2012 al 31.05.2012, l'interessata ha percepito l'indennità di disoccupazione dall' per il periodo dal CP_3
18.06.2012 al 17.02.2013. CP_
Premessa tale ricostruzione, l' concludeva affermando che dalle verifiche effettuate era emerso un quadro di collaborazione con il marito che escludeva il vincolo di subordinazione, mancando anche la prova di una retribuzione effettiva.
L'Ente convenuto chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Venivano, quindi, ammesse le prove per testi richieste dalle parti e, espletata l'istruttoria testimoniale.
A seguito dell' udienza di discussione del 12.6.2025 , tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva decisa sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, mediante deposito della presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati.
Preliminarmente si rileva che parte ricorrente non contesta la ricostruzione in fatto sopra riportata CP_ effettuata dall' in ordine sia alla articolazione delle compagini societarie che hanno, di volta in volta, gestito l' attività di tipografia riconducibile alla famiglia , sia alle plurime assunzioni Pt_1 della ricorrente effettuate da parte di tali società (di una delle quali, la Dinamica s.r.l. è stata anche amministratore), spesso per brevi periodi, con fruizione negli intervalli di benefici previdenziali e assistenziali.
Con riferimento alle censure di merito formulate da parte ricorrente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il proprio coniuge, datore di lavoro, occorre preliminarmente rilevare che, con recente pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che “il rapporto di lavoro subordinato sussiste anche nel caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio
e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, qualora il vincolo di familiarità risulti irrilevante rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale” (Cass. civ. Sez.
Lav. Ord. n.33759 del 16.11.2022).
Nell'occasione, la Corte di Cassazione ha precisato che ciò avviene laddove venga accertata la presenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione ovvero: collaborazione, continuità della prestazione lavorativa, inserimento nella organizzazione aziendale, onerosità del rapporto.
Sul punto si rileva, tuttavia, che l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare che la ricorrente non fosse una “collaboratrice familiare” ma piuttosto una vera e propria lavoratrice subordinata effettivamente inserita nella organizzazione aziendale e la stessa svolgesse le proprie mansioni con orario fisso e regolarmente retribuito, essendo altresì sottoposta al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro (ancorché suo coniuge).
5. Al riguardo, giova ripercorrere le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio.
Il primo teste di parte ricorrente sentito all'udienza del 14/3/2024, ha dichiarato: Testimone_1
ADR Sono amministratore di una società di autolavaggio denominata SUDLAVAGGIO s.r.l., oggi sita nella zona industriale Papa Benedetto XVI di Lamezia Terme, EX SIR, all'epoca sita in C.da Carrà Cosentino di Lamezia Terme a soli 3 KM dalla sede della tipografia. Sono cliente della tipografia da molti anni, mi reco spesso presso l'attività CC Arti Grafiche al fine di ordinare biglietti da visita, fogli di carta intestata, ricevute , fatture intestate, agende, planning etc, necessari per la mia attività lavorativa. ADR Con riferimento alla attività svolta dalla IG.ra , sono a Parte_2 conoscenza del fatto che la stessa si occupava in azienda di contabilità nonché di rispondere al telefono. In particolare, era la mia referente per i pagamenti del materiale acquistato, spesso mi contattava per sapere se i bonifici di pagamento on line erano pervenuti o meno. Quando andavo presso la tipografica, ogni due mesi circa, vedevo la ricorrente presente in ufficio amministrativo separato dal locale in cui avvenivano le vendite. Preciso al riguardo che la tipografia era titolare di alcuni veicoli, se non ricordo male tre autovetture e un furgone e, pertanto, erano spesso clienti dell'autolavaggio. In alcuni casi è capitato che abbiamo operato reciprocamente la compensazione Part di fatture e la IG.ra si occupava di tale operazione tramite controllo degli estratti conto sia della mia società che le consegnavo, che della tipografia medesima. ADR Sono cliente della tipografia dal
1990 e ricordo esserci andato anche tra il 1999 e il 2003. Sono cliente ancora oggi. ADR Il titolare Part della tipografia era all'epoca il marito della IG.ra IG. . Preciso al riguardo Parte_1 che nelle occasioni in cui mi sono recato presso la tipografia, la IG.ra PA gestiva autonomamente la propria attività lavorativa “era molto sicura di sé”. Nelle occasioni in cui mi sono recato presso la tipografia, non ho mai visto il IG. dare direttive alla moglie. ADR Mi è capitato di Pt_1 andare presso la tipografia sia al mattino che al pomeriggio, ma non sono in grado di precisare
l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente, né se abbia mai svolto lavoro straordinario. ADR Ricordo Part che per un periodo la IG.ra si è assentata per astensione per gravidanza e maternità ma non so precisare l'anno, essendo trascorso molto tempo. Nulla posso riferire sulle ferie della lavoratrice.
A specificazione dell'avv. Spinelli che chiede al teste di precisare quanto riferito in ordine allo Part svolgimento da parte delle IG.ra del proprio lavoro “in autonomia” e, in particolare, chiede chi si occupasse di applicare sconti o abbuoni.
ADR Posso precisare al riguardo che quando mi recavo presso la tipografia vedevo la ricorrente svolgere le proprie mansioni. Preciso, ora che l'avv.to me lo ha ricordato ponendomi la domanda, che nei casi in cui chiedevo uno sconto interveniva il marito che decideva se applicarlo o meno.
A specificazione dell'avv. Spinelli che chiede se il teste ha mai visto o interloquito con la ricorrente Part fuori dagli orari di lavoro. ADR Non ho mai avuto rapporti con la IG.ra al di fuori degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale, posto che anche io ho una attività e mi recavo per gli ordini solo in orari di ufficio.
Il secondo teste di parte ricorrente, ha poi dichiarato: Testimone_2
“ADR Sono stato il Presidente del Collegio Sindacale della soc. C&C, se non ricordo male a decorrere dal 1996 per uno o due mandati. La società originariamente era una SRL se non ricordo male. Si dà atto che l'avv. Spinelli viene autorizzato a consultare il fascicolo cartaceo di parte ricorrente e dalla Visura della Camera di Commercio in atti rileva che “il teste è stato componente del Collegio Sindacale dal 31.8.1998 (anno di nomina) al giorno 11.12.1998 allorquando la soc. era Cont una . Successivamente nel dicembre 1998 la società viene trasformata in S.p.a. e il Tes_2 confermato nella carica fino al 15.11.2001, data in cui risulta ulteriormente rinnovata la funzione”.
ADR Con riferimento alla attività svolta dalla IG.ra , posso precisare che frequentavo Parte_2
l'azienda per le verifiche trimestrali di cassa e andavo anche una volta al mese per le verifiche contabili. ADR Preciso al riguardo che nelle occasioni in cui mi sono recato presso la tipografia, la IG.ra PA svolgeva attività amministrativa e mi rivolgevo alla stessa per acquisire copia delle fatture, per visionare i registri contabili e gli estratti conto, per effettuare le verifiche sui pagamenti eseguiti dalla società per contributi e tasse. Oltre alla IG.ra PA svolgeva mansioni amministrative Part anche il Rag. . ADR Non ricordo se la IG.ra avesse un ufficio indipendente, ma Persona_5 ricordo che stava al piano superiore (rispetto ai locali di produzione) ove erano allocati gli uffici amministrativi. ADR Non sono in grado di precisare l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente, né se Part abbia mai svolto lavoro straordinario. ADR Non ricordo se la IG.ra si sia assentata per astensione per gravidanza e/o maternità. Nulla posso riferire sulle ferie della lavoratrice. ADR
Conoscevo il marito della ricorrente, IG. , in quanto era rappresentate legale e Parte_1 socio della azienda. Per quanto a mia conoscenza era lui a dare le direttive ai dipendenti tra cui la Part IG,ra e il rag. , che metteva a nostra disposizione per le verifiche che venivano effettuate Per_5 tramite il controllo della documentazione fornita dagli stessi. ADR Non so precisare altro in ordine Part alle mansioni svolte dalla IG.ra in quanto, mi recavo in azienda solo per i controlli a me demandati quale componente del Collegio Sindacale.
A specificazione dell'avv. Greco che chiede al teste di precisare se le direttive impartite dal IG.
riguardassero anche altre mansioni oltre a quelle relative alle verifiche contabili Pt_1 demandante al Collegio Sindacale ADR Non sono in grado di rispondere sul punto, occupandomi solo delle predette verifiche contabili.
Alla successiva udienza del 5.11.2024, veniva escusso il terzo teste di parte ricorrente Tes_3
il quale dichiarava: “ADR Sono e mi chiamo , nato a [...] il
[...] Testimone_3
20.3.1966, residente in [...], indifferente. ADR Conoscevo il IG. in quanto sono cliente della tipografia dagli anni 90. Mi occupo di imballaggi Parte_1 per il settore ortofrutta e, pertanto, mi rivolgevo alla Tipografia per le stampe, al fine di personalizzare le cassette in legno pressato che vendo ancora oggi. ADR Conosco la IG.ra
[...]
dagli anni 1990, in quanto la vedevo lavorare all'interno della tipografia negli uffici della Pt_2 amministrazione. Mi telefonava per verificare le bozze delle stampe e mi accompagnava nel reparto per eventuali modifiche delle bozze prima che il prodotto andasse in stampa. ADR Confermo il cap. 6a del ricorso introduttivo del giudizio, al riguardo preciso di aver visto lavorare la IG.ra Parte_2 nel periodo dal 1999 al 2003 presso l'amministrazione della tipografia. Mi contattava telefonicamente per prendere appuntamento per le verifiche sul posto delle bozze dei lavori che preparavano e per i pagamenti dei lavori effettuati. ADR Non so precisare se svolgesse altre attività oltre a quelle sopra descritte. ADR Per quanto a mia conoscenza, il IG. dava indicazioni e Pt_1
Part direttive alla IG.ra in ordine al lavoro da svolgere, come avveniva anche per gli altri dipendenti Part e collaboratori. ADR Per quanto a mia conoscenza in tale periodo la IG.ra lavorava sia di mattina che di pomeriggio e al sottoscritto capitava di recarsi presso la tipografia sia di mattina che di pomeriggio. ADR Non ricordo se si è assentata nel 2001 in concomitanza della nascita del terzo figlio ”. Per_1
All'udienza del 4.3.2025, veniva escusso l'ultimo teste di parte ricorrente, , il quale Testimone_4 dichiarava: ADR Sono e mi chiamo , nato a [...] il [...], residente in [...]
NZ , Via Conti Ruffo n.15/F, indifferente. ADR Conoscevo il IG. e conosco Parte_1 la IG.ra , in quanto, la soc. C&C Arti Grafiche è da circa 30 anni fornitrice della mia Parte_2 azienda che si occupa di produzione agroalimentare di prodotti tipici calabresi. Preciso altresì che Part ho battezzato il figlio della IG.ra . ADR La mia azienda è attiva dal 1978. Persona_6
Confermo che, nel periodo dal 1999 al 2003, mi sono recato presso la sede di C&C Arti Grafiche, circa una volta a settimana, per parlare con il titolare e con il reparto grafico al Parte_1 fine di concordare le bozza dei lavori che avevo prenotato ad es etichette per i miei prodotti, astucci Part e confezioni di cartone, confezioni regalo etc. Con la IG.ra interloquiva il mio ufficio contabile.
In qualche occasione mi ha consegnato qualche estratto conto da portare presso i miei uffici. ADR
La IG.ra PA in quel periodo si occupava della amministrazione e contabilità della ditta. Per quanto
a mia conoscenza si occupava dei pagamenti e delle fatture e chiamava il mio referente contabile per concordare i pagamenti. Inviava inoltre al mio ufficio gli estratti conto delle forniture da me Part acquistate al fine di sollecitarne i pagamenti. ADR Non so specificare se la IG.ra mantenesse i rapporti anche con istituti di credito e con uffici pubblici ADR Preciso di aver visto lavorare la IG.ra
presso l'amministrazione della tipografia. Era seduta ad una scrivania, non ricordo se Parte_2 aveva un computer, vi erano delle carte sulla scrivania medesima, ma non so specificare cosa facesse oltre a quello sopra già riferito. ADR Non sono a conoscenza della articolazione oraria della attività Part lavorativa della IG.ra Mi è capitato di recarmi presso la tipografia sia di mattina che di pomeriggio e, in quelle occasioni, era presente. ADR Non so riferire se il IG. desse Pt_1
Part indicazioni e direttive alla IG.ra in ordine al lavoro da svolgere;
con il IG. eravamo Pt_1
Part molto amici e non parlavamo di lavoro. Ho visto la IG.ra gestire in autonomia il suo lavoro. Part ADR Sul punto preciso che ho visto la IG.ra discutere di lavoro con il marito ma non conosco i contenuti delle loro conversazioni. A questo punto l'avv. Spinelli intende chiedere al teste di specificare cosa intendeva quando a domanda del Giudice che ha chiesto se la IG.ra PA “gestiva in autonomia il proprio lavoro”. A questo riformula la domanda chiedendo al teste cosa intendeva riferire in ordine alla “gestione in autonomia” . ADR Intendevo riferire che era la IG. PA in quegli anni ad occuparsi di contabilità fra cui anche contabilità clienti e gestione clienti. Per quanto a mia conoscenza il marito controllava poi la contabilità e i bilanci in quanto amministratore. A domanda Part dell'avv. Spinelli che chiede se la IG.ra avesse il potere di praticare sconti o concedere dilazioni di pagamento ADR In relazione a tali situazioni ho sempre interloquito con il IG. . Pt_1
6. Orbene, deve essere evidenziato come le dichiarazioni rese in sede di istruttoria dai testi di parte ricorrente, siano state del tutto generiche e, quindi, insufficienti a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro di in quanto, da un lato, provenienti da clienti solo occasionali Parte_2 della ditta ( , ), dall'altro lato, provenienti da soggetti legati alla Testimone_1 Testimone_4 società da vincoli lavorativi e/o di collaborazione ( , presidente del Collegio Testimone_2
Sindacale) e, quindi, necessariamente da vagliare in modo particolarmente rigoroso.
Nello specifico il teste ha affermato di recarsi spesso presso la ditta, e di aver visto Testimone_1 la ricorrente “gestire in autonomia le proprie mansioni” e comunque di non aver mai sentito impartire direttive da parte del marito , con ciò escludendo il necessario requisito della Parte_1
“eterodirezione” caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato.
Il secondo teste ha dichiarato di recarsi sporadicamente presso la sede delle Testimone_2 società per le verifiche contabili mensili e, pur avendo genericamente riferito che alla ricorrente venivano impartite “direttive” dal marito, nulla ha saputo specificare circa le modalità di espletamento della prestazione lavorativa né in merito agli orari di lavoro, allo svolgimento di eventuale lavoro straordinario o ancora alle ferie eventualmente godute dalla ricorrente.
Altrettando generiche sono state le dichiarazioni del terzo teste , rivenditore di Testimone_3 ortofrutta e cliente sporadico della tipografia alla quale si rivolgeva per personalizzare le cassette in legno dei propri prodotti, il quale, pur affermando di essere a conoscenza che la ricorrente riceveva non meglio precisate “direttive” dal proprio coniuge, si è poi limitato a riferire di aver visto lavorare Part la IG.ra presso gli uffici della società e di aver ricevuto alcune telefonate dalla stessa.
Di analogo tenore le dichiarazioni dell'ultimo teste il quale ha riferito di non saper Testimone_4 specificare cosa facesse oltre alla gestione delle fatture;
di non essere a conoscenza della articolazione oraria della attività lavorativa della IG.ra PA;
di non saper riferire se il IG. desse Pt_1 indicazioni e direttive alla IG.ra PA in ordine al lavoro da svolgere.
7. Tenuto conto di quanto precede, deve rilevarsi come il tenore di tali dichiarazioni rese dai predetti testi è risultato tale da escludere la natura subordinata del rapporto instaurato dalla ricorrente con il marito mentre è ragionevole ritenere e come, di fatto, la gestione dei rapporti lavorativi all'interno della famiglia sia stata sempre quella della collaborazione familiare e del “mutuo aiuto” tenuto conto anche del fatto che la ricorrente si occupava di mansioni semplici e ripetitive, svolgendo mansioni di addetta alle vendite e alla contabilità.
Inoltre, anche il dato temporale delle numerose assunzioni e cessazioni effettuate nel corso del tempo (con godimento nelle more di benefici previdenziali e assistenziali) depone per la mancanza del carattere di continuità e sistematicità della prestazione offerta dalla ricorrente.
8. A fronte delle generiche dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, deve ritenersi invece che CP_ gli ispettori dell' abbiano, attraverso la redazione del verbale ispettivo (confermato in sede di istruttoria) fornito idonei elementi da cui desumere che il rapporto di lavoro subordinato tra familiari di fatto non sussisteva, non essendovi prova innanzitutto che lo stesso fosse retribuito (non essendo a tal fine sufficienti la produzione delle buste paga e dei fogli presenza), in mancanza di prova di pagamenti tracciabili.
Non è stato, inoltre, provato che la ricorrente fosse sottoposta ad vero e proprio potere direttivo e disciplinare da parte del marito con la quale peraltro si è avvicendata anche nella qualità di amministratore di una delle società riconducibili alla famiglia . Pt_1
9. Sul punto si rileva che è consolidato l'orientamento che ritiene configurabile il rapporto di lavoro subordinato tra familiari, in presenza di alcuni dati oggettivi tendenti a far riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente assunto nella organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro, ovvero:
• l'onerosità della prestazione;
• la presenza costante sul luogo di lavoro;
• l'osservanza di un orario coincidente con l'inizio e la chiusura dell'attività lavorativa;
• la corresponsione di un compenso a cadenze fisse;
• il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, dell'apporto della prestazione lavorativa.
Tutti elementi che alla luce delle risultanze della istruttoria espletata non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie, non risultando tali elementi né documentalmente (per la mancanza di pagamenti tracciabili) né desumibili dalla prova testi (generica su tutti i suddetti punti).
Ed infatti, chiamata ripetutamente a pronunciarsi sull'individuazione degli elementi distintivi tra rapporto di lavoro autonomo e lavoro subordinato, la giurisprudenza oramai consolidata della
Suprema Corte - premesso che il tipo di attività costituente oggetto del rapporto è scarsamente rilevante poiché pressoché qualsiasi prestazione, di norma, può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. n. 7966/2006) – ha da sempre rimarcato il valore determinante dell'elemento della subordinazione, inteso come un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Per integrare il requisito della subordinazione, nello specifico, non è sufficiente che il datore di lavoro abbia il potere di adottare direttive generali, finalizzate al soddisfacimento di eIGenze organizzative e funzionali, occorrendo che lo stesso si esplichi nell'imposizione di direttive tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione (Cass. n. 2970/2001).
Oltre che nell'emanazione di ordini specifici, tale potere deve estrinsecarsi nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione (Cass. n. 13884/2004).
Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, anzi, è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare (Cass. n. 5534/2003).
È, inoltre, pacifico che altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, potendo essere valutati globalmente come indizi (cfr. ad es. Cass. n. 3745/1995; Cass. n. 21028/2006), restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza dell'elemento determinante della subordinazione (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548).
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il
Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Applicando i suesposti principi al caso in esame, va evidenziato che i testimoni escussi nulla hanno riferito circa il concreto assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo dell'imprenditore, né hanno reso dichiarazioni precise e circostanziate in ordine alla durata del rapporto di lavoro o all'orario osservato dalla ricorrente, né è stata fornita prova del pagamento della retribuzione in maniera tracciabile, fissa e continuativa.
Ne consegue che l'accertamento rigoroso richiesto dalla Cassazione nel caso di lavoro subordinato tra soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare non è stato supportato da idonea prova.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha rilevato che “ In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari”
(Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 9043 del 20/04/2011). Ed ancora “in tema di rapporto di lavoro agricolo e con riferimento all'attività lavorativa prestata a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni richiede, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (a parte l'eIGenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali) (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 12551 del 09/06/2011 .
10. Conclusivamente si ritiene che parte ricorrente non abbia assolto all'onere che gli incombeva di provare, in modo rigoroso, per come richiesto dalla giurisprudenza in tema di lavoro tra familiari, la sussistenza della subordinazione e l'onerosità del rapporto, non avendo peraltro fornito prova dei pagamenti tracciabili della retribuzione.
La domanda di parte ricorrente deve essere pertanto integralmente rigettata con conseguente conferma del verbale di accertamento e notifica impugnato.
11. Attesa la controvertibilità della questione esaminata e la natura giuridica delle parti, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 29/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara ha depositato, a seguito dell' udienza del
12.6.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 345/2020 R.G, vertente
TRA
C.&C. c.f. , con sede legale in Lamezia Terme, Via Trento Controparte_1 P.IVA_1
n. 64. in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore Parte_1
c.f. ; nonché , c.f. entrambi C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Spinelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Lamezia Terme, Via Garibaldi n.44.
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°5, CP_3 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e
Giacinto Greco, dell'Ufficio Legale dell' Ente, in virtù di procura generale alle liti in atti.
OGGETTO: 1) Opposizione a disconoscimento rapporto di lavoro subordinato dal 1.7.1999 al 30.6.2022 Verbale unico di accertamento e notificazione N. 2019005657/DDL del 13.6.2019. CP_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 3.3.2020, parte istante presentava opposizione al Verbale dell' in CP_3 oggetto indicato, con il quale veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato di Parte_2 quale dipendente della azienda C.&C. di cui il marito era rappresentante Controparte_1 legale, per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c..
Parte ricorrente affermava la piena sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1.7.1999 al
30.6.2022 con la predetta società, nonostante il vincolo di coniugio che la legava al rappresentante legale (con il quale aveva contratto matrimonio il 18.12.1993), eccependo la Parte_1 genericità dell'accertamento ispettivo e la sua infondatezza.
In particolare, affermava di aver svolto attività di lavoro subordinato con decorrenza 1.7.1999 e di essersi dimessa nel mese di marzo 2003; di aver lavorato con mansioni di addetta alla vendita con orario predeterminato, producendo ai fini di prova la lettera di assunzione, le buste paga i fogli presenza e l'estratto conto previdenziale. CP_
Aggiungeva poi che la tesi relativa alla presunzione di gratuità sostenuta dall' non doveva ritenersi corretta alla luce della interpretazione dell'art. 230 bis c.c., avendo la ricorrente lavorato nell'ambito della impresa familiare “per suo personale scopo lucrativo” e non per solidarietà familiare.
Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite. CP_ 2. Si costituiva in giudizio l' che confermava il corretto esito delle risultanze del verbale in atti, precisando che, degli accertamenti effettuati dagli ispettori era emerso che :
a) l'ispezione era nata a [...] rilevazione di anomalie riscontrate sulla società Dinamica SRL di cui la ricorrente era stata amministratore e il marito socio;
b) nel corso delle attività ispettive erano emersi collegamenti tra la suddetta ditta e la ditta individuale di , nonché la C&C Arti Grafiche SRL, originariamente ditta in Accomandita Parte_1
Cont semplice con socio di maggioranza ed accomandatario il e poi trasformata in Parte_1 nel 2016 con amministratore Unico il . Parte_1
Parte c) La aveva dichiarato agli ispettori: Ho il diploma di segretaria d'azienda. Subito dopo ho iniziato l'Università a Cosenza. L'anno successivo mi sono trasferita all'Università di NZ, ma ho subito interrotto gli studi. Mi sono sposata il 18 dicembre del 1993. Prima del matrimonio ho iniziato a lavorare per la tipografia il cui Titolare era che è poi divenuto Pt_1 Parte_1 mio marito. La tipografia è sempre stata ubicata in Via Giorgio La Pira di Lamezia Terme a fianco al palazzo dove abito. All'interno dell'ufficio della tipografia che si trova negli stessi locali rispondevo alle telefonate. Facevo pure altro sia in ufficio che nella linea operativa. Ho lavorato ininterrottamente con mio marito, tranne che nei periodi gravidanza dei miei tre figli. Poi dopo la nascita del mio terzo figlio avvenuta nel 2001 mi sono dedicata esclusivamente alla famiglia Per_1 ed alla loro crescita. Nel 2013, i figli erano cresciuti ed ho ripreso a lavorare con mio marito, ed ho lavorato come operaio all'interno del capannone che si trova nell'area ex SIR di Lamezia Terme. Da allora fino ad oggi ho sempre fatto ininterrottamente lo stesso tipo di lavoro e precisamente lavoro come operatrice su una macchina per etichette autoadesive a bobina. Nel reparto dove lavoro io, dal
2013 ad oggi hanno anche lavorato, se non ricordo male, , , Persona_2 Persona_3 Per_4
, e da poco anzi Nell'ultimo periodo a causa
[...] Parte_3 CP_4 CP_5 di problemi di salute di mio marito e di mio cognato si è deciso in famiglia di Parte_4 affidarmi l'amministrazione dell'azienda. Da quando sono amministratore della DINAMICA SRL continuo a svolgere lo stesso lavoro che facevo prima ma ho più incombenze. La ha CP_6 ceduto un ramo d'azienda alla e c'è stato pure il passaggio dei Controparte_7 dipendenti dalla DINAMICA SRL alla che gestisce la parte Controparte_7 produttiva. La DINAMICA SRL è solo locatrice. L'amministratore della Controparte_7
è mio marito. Il commercialista della DINAMICA SRL è Giampiero
[...] Parte_1
Fusto. Ho sempre lavorato dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00 con pausa pranzo. Ho la separazione dei beni. Viviamo sotto lo stesso tetto con mio marito.
d) dalla consultazione degli archivi informatici dell' era risultato che l'interessata era stata CP_3 denunciata come dipendente nei seguenti periodi: dall'1.9.1992 al 20.05.1997 dalla Ditta IV
; dall'1.07.1999 al 30.06.2002 dalla Ditta C. & C. ARTI GRAFICHE Parte_1
S.R.L.; dall'1.04.2008 al 14.04.2011 dalla Ditta DINAMICA UNIPERSONALE S.R.L.; dal
03.05.2011 al 22.06.2011 dalla Ditta C. & C. S.R.L.; dal 30.03.2012 al 31.05.2012 dalla Ditta C. &
C. S.R.L.; dal 16.09.2013 al 31.12.2016 dalla Ditta DINAMICA UNIPERSONALE S.R.L.; dal
02.01.2017 dalla Ditta Controparte_7
e) agli atti dell' risultava altresì che l'interessata aveva percepito l' indennità di maternità nel CP_3 periodo 1994/1995 e nel periodo 1996/1997, durante i quali era stata assunta come dipendente dal proprio marito;
Parte_1
Part f) la IGnora aveva nuovamente percepito l'indennità di maternità nel periodo 2000/2001 durante il quale era stata assunta come dipendente dalla Ditta C. & C. ARTI GRAFICHE S.R.L.;
g) dopo il breve rapporto di lavoro dichiarato dalla Ditta C. & C. S.R.L. dal 03.05.2011 al 22.06.2011,
l'interessata ha percepito l'indennità di disoccupazione dall' per il periodo dal 30.06.2011 al CP_3
30.01.2012;
h) dopo il successivo breve rapporto di lavoro dichiarato dalla Ditta C. & C. S.R.L. dal 30.03.2012 al 31.05.2012, l'interessata ha percepito l'indennità di disoccupazione dall' per il periodo dal CP_3
18.06.2012 al 17.02.2013. CP_
Premessa tale ricostruzione, l' concludeva affermando che dalle verifiche effettuate era emerso un quadro di collaborazione con il marito che escludeva il vincolo di subordinazione, mancando anche la prova di una retribuzione effettiva.
L'Ente convenuto chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Venivano, quindi, ammesse le prove per testi richieste dalle parti e, espletata l'istruttoria testimoniale.
A seguito dell' udienza di discussione del 12.6.2025 , tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva decisa sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, mediante deposito della presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati.
Preliminarmente si rileva che parte ricorrente non contesta la ricostruzione in fatto sopra riportata CP_ effettuata dall' in ordine sia alla articolazione delle compagini societarie che hanno, di volta in volta, gestito l' attività di tipografia riconducibile alla famiglia , sia alle plurime assunzioni Pt_1 della ricorrente effettuate da parte di tali società (di una delle quali, la Dinamica s.r.l. è stata anche amministratore), spesso per brevi periodi, con fruizione negli intervalli di benefici previdenziali e assistenziali.
Con riferimento alle censure di merito formulate da parte ricorrente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il proprio coniuge, datore di lavoro, occorre preliminarmente rilevare che, con recente pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che “il rapporto di lavoro subordinato sussiste anche nel caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio
e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, qualora il vincolo di familiarità risulti irrilevante rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale” (Cass. civ. Sez.
Lav. Ord. n.33759 del 16.11.2022).
Nell'occasione, la Corte di Cassazione ha precisato che ciò avviene laddove venga accertata la presenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione ovvero: collaborazione, continuità della prestazione lavorativa, inserimento nella organizzazione aziendale, onerosità del rapporto.
Sul punto si rileva, tuttavia, che l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare che la ricorrente non fosse una “collaboratrice familiare” ma piuttosto una vera e propria lavoratrice subordinata effettivamente inserita nella organizzazione aziendale e la stessa svolgesse le proprie mansioni con orario fisso e regolarmente retribuito, essendo altresì sottoposta al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro (ancorché suo coniuge).
5. Al riguardo, giova ripercorrere le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio.
Il primo teste di parte ricorrente sentito all'udienza del 14/3/2024, ha dichiarato: Testimone_1
ADR Sono amministratore di una società di autolavaggio denominata SUDLAVAGGIO s.r.l., oggi sita nella zona industriale Papa Benedetto XVI di Lamezia Terme, EX SIR, all'epoca sita in C.da Carrà Cosentino di Lamezia Terme a soli 3 KM dalla sede della tipografia. Sono cliente della tipografia da molti anni, mi reco spesso presso l'attività CC Arti Grafiche al fine di ordinare biglietti da visita, fogli di carta intestata, ricevute , fatture intestate, agende, planning etc, necessari per la mia attività lavorativa. ADR Con riferimento alla attività svolta dalla IG.ra , sono a Parte_2 conoscenza del fatto che la stessa si occupava in azienda di contabilità nonché di rispondere al telefono. In particolare, era la mia referente per i pagamenti del materiale acquistato, spesso mi contattava per sapere se i bonifici di pagamento on line erano pervenuti o meno. Quando andavo presso la tipografica, ogni due mesi circa, vedevo la ricorrente presente in ufficio amministrativo separato dal locale in cui avvenivano le vendite. Preciso al riguardo che la tipografia era titolare di alcuni veicoli, se non ricordo male tre autovetture e un furgone e, pertanto, erano spesso clienti dell'autolavaggio. In alcuni casi è capitato che abbiamo operato reciprocamente la compensazione Part di fatture e la IG.ra si occupava di tale operazione tramite controllo degli estratti conto sia della mia società che le consegnavo, che della tipografia medesima. ADR Sono cliente della tipografia dal
1990 e ricordo esserci andato anche tra il 1999 e il 2003. Sono cliente ancora oggi. ADR Il titolare Part della tipografia era all'epoca il marito della IG.ra IG. . Preciso al riguardo Parte_1 che nelle occasioni in cui mi sono recato presso la tipografia, la IG.ra PA gestiva autonomamente la propria attività lavorativa “era molto sicura di sé”. Nelle occasioni in cui mi sono recato presso la tipografia, non ho mai visto il IG. dare direttive alla moglie. ADR Mi è capitato di Pt_1 andare presso la tipografia sia al mattino che al pomeriggio, ma non sono in grado di precisare
l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente, né se abbia mai svolto lavoro straordinario. ADR Ricordo Part che per un periodo la IG.ra si è assentata per astensione per gravidanza e maternità ma non so precisare l'anno, essendo trascorso molto tempo. Nulla posso riferire sulle ferie della lavoratrice.
A specificazione dell'avv. Spinelli che chiede al teste di precisare quanto riferito in ordine allo Part svolgimento da parte delle IG.ra del proprio lavoro “in autonomia” e, in particolare, chiede chi si occupasse di applicare sconti o abbuoni.
ADR Posso precisare al riguardo che quando mi recavo presso la tipografia vedevo la ricorrente svolgere le proprie mansioni. Preciso, ora che l'avv.to me lo ha ricordato ponendomi la domanda, che nei casi in cui chiedevo uno sconto interveniva il marito che decideva se applicarlo o meno.
A specificazione dell'avv. Spinelli che chiede se il teste ha mai visto o interloquito con la ricorrente Part fuori dagli orari di lavoro. ADR Non ho mai avuto rapporti con la IG.ra al di fuori degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale, posto che anche io ho una attività e mi recavo per gli ordini solo in orari di ufficio.
Il secondo teste di parte ricorrente, ha poi dichiarato: Testimone_2
“ADR Sono stato il Presidente del Collegio Sindacale della soc. C&C, se non ricordo male a decorrere dal 1996 per uno o due mandati. La società originariamente era una SRL se non ricordo male. Si dà atto che l'avv. Spinelli viene autorizzato a consultare il fascicolo cartaceo di parte ricorrente e dalla Visura della Camera di Commercio in atti rileva che “il teste è stato componente del Collegio Sindacale dal 31.8.1998 (anno di nomina) al giorno 11.12.1998 allorquando la soc. era Cont una . Successivamente nel dicembre 1998 la società viene trasformata in S.p.a. e il Tes_2 confermato nella carica fino al 15.11.2001, data in cui risulta ulteriormente rinnovata la funzione”.
ADR Con riferimento alla attività svolta dalla IG.ra , posso precisare che frequentavo Parte_2
l'azienda per le verifiche trimestrali di cassa e andavo anche una volta al mese per le verifiche contabili. ADR Preciso al riguardo che nelle occasioni in cui mi sono recato presso la tipografia, la IG.ra PA svolgeva attività amministrativa e mi rivolgevo alla stessa per acquisire copia delle fatture, per visionare i registri contabili e gli estratti conto, per effettuare le verifiche sui pagamenti eseguiti dalla società per contributi e tasse. Oltre alla IG.ra PA svolgeva mansioni amministrative Part anche il Rag. . ADR Non ricordo se la IG.ra avesse un ufficio indipendente, ma Persona_5 ricordo che stava al piano superiore (rispetto ai locali di produzione) ove erano allocati gli uffici amministrativi. ADR Non sono in grado di precisare l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente, né se Part abbia mai svolto lavoro straordinario. ADR Non ricordo se la IG.ra si sia assentata per astensione per gravidanza e/o maternità. Nulla posso riferire sulle ferie della lavoratrice. ADR
Conoscevo il marito della ricorrente, IG. , in quanto era rappresentate legale e Parte_1 socio della azienda. Per quanto a mia conoscenza era lui a dare le direttive ai dipendenti tra cui la Part IG,ra e il rag. , che metteva a nostra disposizione per le verifiche che venivano effettuate Per_5 tramite il controllo della documentazione fornita dagli stessi. ADR Non so precisare altro in ordine Part alle mansioni svolte dalla IG.ra in quanto, mi recavo in azienda solo per i controlli a me demandati quale componente del Collegio Sindacale.
A specificazione dell'avv. Greco che chiede al teste di precisare se le direttive impartite dal IG.
riguardassero anche altre mansioni oltre a quelle relative alle verifiche contabili Pt_1 demandante al Collegio Sindacale ADR Non sono in grado di rispondere sul punto, occupandomi solo delle predette verifiche contabili.
Alla successiva udienza del 5.11.2024, veniva escusso il terzo teste di parte ricorrente Tes_3
il quale dichiarava: “ADR Sono e mi chiamo , nato a [...] il
[...] Testimone_3
20.3.1966, residente in [...], indifferente. ADR Conoscevo il IG. in quanto sono cliente della tipografia dagli anni 90. Mi occupo di imballaggi Parte_1 per il settore ortofrutta e, pertanto, mi rivolgevo alla Tipografia per le stampe, al fine di personalizzare le cassette in legno pressato che vendo ancora oggi. ADR Conosco la IG.ra
[...]
dagli anni 1990, in quanto la vedevo lavorare all'interno della tipografia negli uffici della Pt_2 amministrazione. Mi telefonava per verificare le bozze delle stampe e mi accompagnava nel reparto per eventuali modifiche delle bozze prima che il prodotto andasse in stampa. ADR Confermo il cap. 6a del ricorso introduttivo del giudizio, al riguardo preciso di aver visto lavorare la IG.ra Parte_2 nel periodo dal 1999 al 2003 presso l'amministrazione della tipografia. Mi contattava telefonicamente per prendere appuntamento per le verifiche sul posto delle bozze dei lavori che preparavano e per i pagamenti dei lavori effettuati. ADR Non so precisare se svolgesse altre attività oltre a quelle sopra descritte. ADR Per quanto a mia conoscenza, il IG. dava indicazioni e Pt_1
Part direttive alla IG.ra in ordine al lavoro da svolgere, come avveniva anche per gli altri dipendenti Part e collaboratori. ADR Per quanto a mia conoscenza in tale periodo la IG.ra lavorava sia di mattina che di pomeriggio e al sottoscritto capitava di recarsi presso la tipografia sia di mattina che di pomeriggio. ADR Non ricordo se si è assentata nel 2001 in concomitanza della nascita del terzo figlio ”. Per_1
All'udienza del 4.3.2025, veniva escusso l'ultimo teste di parte ricorrente, , il quale Testimone_4 dichiarava: ADR Sono e mi chiamo , nato a [...] il [...], residente in [...]
NZ , Via Conti Ruffo n.15/F, indifferente. ADR Conoscevo il IG. e conosco Parte_1 la IG.ra , in quanto, la soc. C&C Arti Grafiche è da circa 30 anni fornitrice della mia Parte_2 azienda che si occupa di produzione agroalimentare di prodotti tipici calabresi. Preciso altresì che Part ho battezzato il figlio della IG.ra . ADR La mia azienda è attiva dal 1978. Persona_6
Confermo che, nel periodo dal 1999 al 2003, mi sono recato presso la sede di C&C Arti Grafiche, circa una volta a settimana, per parlare con il titolare e con il reparto grafico al Parte_1 fine di concordare le bozza dei lavori che avevo prenotato ad es etichette per i miei prodotti, astucci Part e confezioni di cartone, confezioni regalo etc. Con la IG.ra interloquiva il mio ufficio contabile.
In qualche occasione mi ha consegnato qualche estratto conto da portare presso i miei uffici. ADR
La IG.ra PA in quel periodo si occupava della amministrazione e contabilità della ditta. Per quanto
a mia conoscenza si occupava dei pagamenti e delle fatture e chiamava il mio referente contabile per concordare i pagamenti. Inviava inoltre al mio ufficio gli estratti conto delle forniture da me Part acquistate al fine di sollecitarne i pagamenti. ADR Non so specificare se la IG.ra mantenesse i rapporti anche con istituti di credito e con uffici pubblici ADR Preciso di aver visto lavorare la IG.ra
presso l'amministrazione della tipografia. Era seduta ad una scrivania, non ricordo se Parte_2 aveva un computer, vi erano delle carte sulla scrivania medesima, ma non so specificare cosa facesse oltre a quello sopra già riferito. ADR Non sono a conoscenza della articolazione oraria della attività Part lavorativa della IG.ra Mi è capitato di recarmi presso la tipografia sia di mattina che di pomeriggio e, in quelle occasioni, era presente. ADR Non so riferire se il IG. desse Pt_1
Part indicazioni e direttive alla IG.ra in ordine al lavoro da svolgere;
con il IG. eravamo Pt_1
Part molto amici e non parlavamo di lavoro. Ho visto la IG.ra gestire in autonomia il suo lavoro. Part ADR Sul punto preciso che ho visto la IG.ra discutere di lavoro con il marito ma non conosco i contenuti delle loro conversazioni. A questo punto l'avv. Spinelli intende chiedere al teste di specificare cosa intendeva quando a domanda del Giudice che ha chiesto se la IG.ra PA “gestiva in autonomia il proprio lavoro”. A questo riformula la domanda chiedendo al teste cosa intendeva riferire in ordine alla “gestione in autonomia” . ADR Intendevo riferire che era la IG. PA in quegli anni ad occuparsi di contabilità fra cui anche contabilità clienti e gestione clienti. Per quanto a mia conoscenza il marito controllava poi la contabilità e i bilanci in quanto amministratore. A domanda Part dell'avv. Spinelli che chiede se la IG.ra avesse il potere di praticare sconti o concedere dilazioni di pagamento ADR In relazione a tali situazioni ho sempre interloquito con il IG. . Pt_1
6. Orbene, deve essere evidenziato come le dichiarazioni rese in sede di istruttoria dai testi di parte ricorrente, siano state del tutto generiche e, quindi, insufficienti a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro di in quanto, da un lato, provenienti da clienti solo occasionali Parte_2 della ditta ( , ), dall'altro lato, provenienti da soggetti legati alla Testimone_1 Testimone_4 società da vincoli lavorativi e/o di collaborazione ( , presidente del Collegio Testimone_2
Sindacale) e, quindi, necessariamente da vagliare in modo particolarmente rigoroso.
Nello specifico il teste ha affermato di recarsi spesso presso la ditta, e di aver visto Testimone_1 la ricorrente “gestire in autonomia le proprie mansioni” e comunque di non aver mai sentito impartire direttive da parte del marito , con ciò escludendo il necessario requisito della Parte_1
“eterodirezione” caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato.
Il secondo teste ha dichiarato di recarsi sporadicamente presso la sede delle Testimone_2 società per le verifiche contabili mensili e, pur avendo genericamente riferito che alla ricorrente venivano impartite “direttive” dal marito, nulla ha saputo specificare circa le modalità di espletamento della prestazione lavorativa né in merito agli orari di lavoro, allo svolgimento di eventuale lavoro straordinario o ancora alle ferie eventualmente godute dalla ricorrente.
Altrettando generiche sono state le dichiarazioni del terzo teste , rivenditore di Testimone_3 ortofrutta e cliente sporadico della tipografia alla quale si rivolgeva per personalizzare le cassette in legno dei propri prodotti, il quale, pur affermando di essere a conoscenza che la ricorrente riceveva non meglio precisate “direttive” dal proprio coniuge, si è poi limitato a riferire di aver visto lavorare Part la IG.ra presso gli uffici della società e di aver ricevuto alcune telefonate dalla stessa.
Di analogo tenore le dichiarazioni dell'ultimo teste il quale ha riferito di non saper Testimone_4 specificare cosa facesse oltre alla gestione delle fatture;
di non essere a conoscenza della articolazione oraria della attività lavorativa della IG.ra PA;
di non saper riferire se il IG. desse Pt_1 indicazioni e direttive alla IG.ra PA in ordine al lavoro da svolgere.
7. Tenuto conto di quanto precede, deve rilevarsi come il tenore di tali dichiarazioni rese dai predetti testi è risultato tale da escludere la natura subordinata del rapporto instaurato dalla ricorrente con il marito mentre è ragionevole ritenere e come, di fatto, la gestione dei rapporti lavorativi all'interno della famiglia sia stata sempre quella della collaborazione familiare e del “mutuo aiuto” tenuto conto anche del fatto che la ricorrente si occupava di mansioni semplici e ripetitive, svolgendo mansioni di addetta alle vendite e alla contabilità.
Inoltre, anche il dato temporale delle numerose assunzioni e cessazioni effettuate nel corso del tempo (con godimento nelle more di benefici previdenziali e assistenziali) depone per la mancanza del carattere di continuità e sistematicità della prestazione offerta dalla ricorrente.
8. A fronte delle generiche dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, deve ritenersi invece che CP_ gli ispettori dell' abbiano, attraverso la redazione del verbale ispettivo (confermato in sede di istruttoria) fornito idonei elementi da cui desumere che il rapporto di lavoro subordinato tra familiari di fatto non sussisteva, non essendovi prova innanzitutto che lo stesso fosse retribuito (non essendo a tal fine sufficienti la produzione delle buste paga e dei fogli presenza), in mancanza di prova di pagamenti tracciabili.
Non è stato, inoltre, provato che la ricorrente fosse sottoposta ad vero e proprio potere direttivo e disciplinare da parte del marito con la quale peraltro si è avvicendata anche nella qualità di amministratore di una delle società riconducibili alla famiglia . Pt_1
9. Sul punto si rileva che è consolidato l'orientamento che ritiene configurabile il rapporto di lavoro subordinato tra familiari, in presenza di alcuni dati oggettivi tendenti a far riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente assunto nella organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro, ovvero:
• l'onerosità della prestazione;
• la presenza costante sul luogo di lavoro;
• l'osservanza di un orario coincidente con l'inizio e la chiusura dell'attività lavorativa;
• la corresponsione di un compenso a cadenze fisse;
• il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, dell'apporto della prestazione lavorativa.
Tutti elementi che alla luce delle risultanze della istruttoria espletata non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie, non risultando tali elementi né documentalmente (per la mancanza di pagamenti tracciabili) né desumibili dalla prova testi (generica su tutti i suddetti punti).
Ed infatti, chiamata ripetutamente a pronunciarsi sull'individuazione degli elementi distintivi tra rapporto di lavoro autonomo e lavoro subordinato, la giurisprudenza oramai consolidata della
Suprema Corte - premesso che il tipo di attività costituente oggetto del rapporto è scarsamente rilevante poiché pressoché qualsiasi prestazione, di norma, può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. n. 7966/2006) – ha da sempre rimarcato il valore determinante dell'elemento della subordinazione, inteso come un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Per integrare il requisito della subordinazione, nello specifico, non è sufficiente che il datore di lavoro abbia il potere di adottare direttive generali, finalizzate al soddisfacimento di eIGenze organizzative e funzionali, occorrendo che lo stesso si esplichi nell'imposizione di direttive tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione (Cass. n. 2970/2001).
Oltre che nell'emanazione di ordini specifici, tale potere deve estrinsecarsi nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione (Cass. n. 13884/2004).
Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, anzi, è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare (Cass. n. 5534/2003).
È, inoltre, pacifico che altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, potendo essere valutati globalmente come indizi (cfr. ad es. Cass. n. 3745/1995; Cass. n. 21028/2006), restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza dell'elemento determinante della subordinazione (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548).
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il
Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Applicando i suesposti principi al caso in esame, va evidenziato che i testimoni escussi nulla hanno riferito circa il concreto assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo dell'imprenditore, né hanno reso dichiarazioni precise e circostanziate in ordine alla durata del rapporto di lavoro o all'orario osservato dalla ricorrente, né è stata fornita prova del pagamento della retribuzione in maniera tracciabile, fissa e continuativa.
Ne consegue che l'accertamento rigoroso richiesto dalla Cassazione nel caso di lavoro subordinato tra soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare non è stato supportato da idonea prova.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha rilevato che “ In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari”
(Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 9043 del 20/04/2011). Ed ancora “in tema di rapporto di lavoro agricolo e con riferimento all'attività lavorativa prestata a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni richiede, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (a parte l'eIGenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali) (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 12551 del 09/06/2011 .
10. Conclusivamente si ritiene che parte ricorrente non abbia assolto all'onere che gli incombeva di provare, in modo rigoroso, per come richiesto dalla giurisprudenza in tema di lavoro tra familiari, la sussistenza della subordinazione e l'onerosità del rapporto, non avendo peraltro fornito prova dei pagamenti tracciabili della retribuzione.
La domanda di parte ricorrente deve essere pertanto integralmente rigettata con conseguente conferma del verbale di accertamento e notifica impugnato.
11. Attesa la controvertibilità della questione esaminata e la natura giuridica delle parti, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 29/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara