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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli Nord, dott. Marco
Bottino, a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
20.3.25 ex art 127ter cpc ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. RG 7531/2024 tra rappresentata e difesa dall'avv. to Fuschino Parte_1
Pasquale
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
convenuto contumace
Motivi della decisione
Il ricorrente con ricorso depositato in data 13.6.24, chiedeva la condanna dell'istituto al pagamento di somme dovuti a titolo di ratei arretrati su indennità di accompagnamento con decorrenza dal
10.3.23 pari ad euro 13.781,22 a) avendo ottenuto, il positivo riconoscimento del requisito sanitario e del proprio diritto con verbale della commissione del 9.10.23; b) avendo allegato CP_1 all' il possesso dei requisiti socio economici per il CP_1 riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta;
d) essendo trascorsi i 120 gg. previsti dall'art. 445 bis comma 5 c.p.c. e non avendo L' pagato quanto dovuto a titolo di arretrati. CP_1
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
Superflua ogni attività istruttoria, essendo gli atri requisiti documentati in atti, la causa veniva discussa e decisa all'esito della camera di consiglio mediante lettura della sentenza.
Deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dei ratei dovuti per il periodo indicato in ricorso sussistendo, come da certificazione reddituale allegata in atti, altresì il requisito economico sin dalla data di cui al decreto di omologa. Il credito vantato appare correttamente quantificato nel corpo del ricorso dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna l' al pagamento delle somme dovute a titolo di CP_1 indennità di accompagnamento con decorrenza dal 10.3.23 pari ad euro 13.781,22, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che si CP_1 liquidano in €. 1150,00 oltre IVA CPA e S.G. al Procuratore anticipatario.
Aversa 24.3.25
Il Giudice Marco Bottino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli Nord, dott. Marco
Bottino, a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
20.3.25 ex art 127ter cpc ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. RG 7531/2024 tra rappresentata e difesa dall'avv. to Fuschino Parte_1
Pasquale
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
convenuto contumace
Motivi della decisione
Il ricorrente con ricorso depositato in data 13.6.24, chiedeva la condanna dell'istituto al pagamento di somme dovuti a titolo di ratei arretrati su indennità di accompagnamento con decorrenza dal
10.3.23 pari ad euro 13.781,22 a) avendo ottenuto, il positivo riconoscimento del requisito sanitario e del proprio diritto con verbale della commissione del 9.10.23; b) avendo allegato CP_1 all' il possesso dei requisiti socio economici per il CP_1 riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta;
d) essendo trascorsi i 120 gg. previsti dall'art. 445 bis comma 5 c.p.c. e non avendo L' pagato quanto dovuto a titolo di arretrati. CP_1
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
Superflua ogni attività istruttoria, essendo gli atri requisiti documentati in atti, la causa veniva discussa e decisa all'esito della camera di consiglio mediante lettura della sentenza.
Deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dei ratei dovuti per il periodo indicato in ricorso sussistendo, come da certificazione reddituale allegata in atti, altresì il requisito economico sin dalla data di cui al decreto di omologa. Il credito vantato appare correttamente quantificato nel corpo del ricorso dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna l' al pagamento delle somme dovute a titolo di CP_1 indennità di accompagnamento con decorrenza dal 10.3.23 pari ad euro 13.781,22, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che si CP_1 liquidano in €. 1150,00 oltre IVA CPA e S.G. al Procuratore anticipatario.
Aversa 24.3.25
Il Giudice Marco Bottino