Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 09/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Federica Ceresini, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1437/2024 RGC promossa da:
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. Elisabetta Leviti, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Piacenza, Via Roma 68
ATTRICE OPPONENTE contro contumace CONVENUTA OPPOSTA Controparte_1
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte opposta, per mancata attivazione del procedimento di mediazione, obbligatorio rationem materia, con conseguente revoca del d.i. opposto;
nel merito: previo accertamento che il credito azionato dalla ditta individuale CP_1
(C.F.: - ), corrente in Spinadesco (CR), via della Bredina
[...] C.F._1 CodiceFiscale_2
n. 13, non è ad oggi esigibile, giusta i motivi espressi in atti, e previa declaratorio dell'attuale inesistenza di alcun obbligo in capo a ut supra, di corrispondere le somme pretese per la mancanza delle Parte_1 condizioni contrattualmente previste, rigettare le domande tutte svolte da nei confronti CP_1 dell'opponente e, per l'effetto, definitivamente revocare il d.i. opposto n. 428/2024 del 24.6.2024 - R.G.
1046/2024, notificato il 26.6.2024; condannare oltre che all'integrale rifusione delle spese di CP_1 lite, anche al risarcimento del danno, da liquidassi nella sentenza ex art. 96 c.p.c., avendo egli agito in giudizio con mala fede e colpa grave.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 co. II n. 4 cpc come sostituito dall'art.45 co. XVII L.69/2009, di talché, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
il novellato art.132 cpc esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare pagina 1 di 4
n.1745/06) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ. n.15389/11 e
Cass. Civ. n.7937/12); le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col decreto n. 428 del 24-25/06/2024, il Tribunale di Piacenza, su ricorso della ditta individuale CP_1 ingiungeva a di pagare alla ricorrente la somma di €. 14.588,26, oltre agli Pt_1 Controparte_2 interessi come da domanda al saldo effettivo e alle spese del procedimento monitorio, a saldo del credito maturato per l'attività di distribuzione di materiale pubblicitario svolta su incarico della debitrice nei mesi di febbraio e marzo 2024, come da fatt. n. 7 del 30 marzo 2024 e fatt. n. 5 del 29 febbraio 2024 prodotte col ricorso per decreto ingiuntivo.
Al suindicato decreto la debitrice proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 23/8/24, ove, qualificato il contratto intercorso con la convenuta opposta quale appalto di servizi, eccepita la non esigibilità del credito azionato da controparte e l'inesistenza di obblighi di corrispondere alla stessa le somme ingiunte, domandava rigettarsi le domande avversarie e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di causa.
Parte convenuta opposta, nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non si costituiva in giudizio..
All'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione del 28/1/25, parte attrice opponente, dato atto della rituale e tempestiva notifica dell'atto di citazione in opposizione alla parte convenuta opposta, chiedeva dichiararsene la contumacia e, dato atto dell'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5 bis D. L.vo 28/2010 a opera di controparte, si riportava ai propri atti e insisteva come in essi, chiedendo fissarsi udienza di discussione orale ex art. 281 sexies cpc; il Giudice, verificata la rituale e tempestiva notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo a parte convenuta opposta, dato atto della sua mancata costituzione in giudizio e della mancata comparizione della stessa in udienza, ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc l'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Scaduto il termine assegnato in sostituzione dell'udienza, la causa viene decisa all'esito del deposito delle note scritte dell'attrice opponente, che ha rassegnato le conclusioni sopra riportate, con la presente sentenza, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa, introdotta col ricorso per decreto ingiuntivo, istruita coi documenti versati nel procedimento monitorio da parte convenuta opposta e nella presente causa da parte attrice opponente, ha ad oggetto il pagina 2 di 4 pagamento di un credito che la ditta individuale convenuta opposta vanta per avere distribuito materiale pubblicitario nei mesi di febbraio e marzo 2024 in forza di contratto di appalto di servizi stipulato con la società attrice opponente.
Va innanzitutto respinta l'eccezione sollevata in prima udienza dall'attrice opponente di improcedibilità della domanda azionata in sede monitoria per mancato esperimento, da parte della convenuta opposta, del procedimento di mediazione obbligatoria, giacché la presente causa ha ad oggetto un contratto di appalto di servizi consistenti nella distribuzione di materiale pubblicitario e, pertanto, verte su una materia non ricompresa nel novero delle materie per le quali il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda ai sensi del comma I art. 5 D. Lgs. 28/2010, così come riformato dall'art. 7 D. Lgs 149/2022.
Nel merito, giova premettere che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso, ex multis: Cass. civile, sez. I, 31 maggio
2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556;
Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez.
I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre
1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Nel presente caso, la ditta individuale convenuta opposta ha chiesto e ottenuto l'ingiunzione per il pagamento delle prestazioni descritte nelle due fatture azionate in sede monitoria, ma, scegliendo di restare contumace, ha, di fatto, omesso di compiere nel presente giudizio di cognizione ogni attività processuale necessaria ad assolvere l'onere probatorio incombentele, non essendo, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza sul punto, sufficiente la produzione delle fatture sulla base delle quali è stato emesso il provvedimento monitorio a provare, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fondatezza della domanda azionata col ricorso per decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo qui opposto dev'essere revocato, non avendo la ditta individuale convenuta opposta, attrice per aver chiesto l'ingiunzione, assolto all'onere di provare l'esistenza del proprio credito dimostrando di avere svolto le prestazioni delle quali chiede il pagamento e di averle svolte con modalità lecite, visti i dubbi sollevati al riguardo dall'attrice opponente in considerazione della documentata qualità della ditta individuale CP_1 di indagata per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, né ha dato prova che
[...]
l'importo chiesto quale corrispettivo delle suddette prestazioni sia corretto.
Alla luce delle sopra svolte considerazioni, deve ritenersi che parte convenuta opposta non abbia assolto l'onere di provare di avere eseguito, in toto e con modalità lecite, i servizi oggetto del contratto stipulato con l'attrice opponente, né ha dato prova del valore delle prestazioni eventualmente correttamente eseguite, di talché le pagina 3 di 4 domande tutte della convenuta opposta devono essere respinte ed il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato.
Non si ravvisano gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 cpc.
Non essendo emerse ragioni per derogare al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 cpc, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della soccombente parte convenuta opposta a favore della vittoriosa parte attrice opponente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. n.
55/2014 ed al DM 147/2022 per lo scaglione di valore di riferimento calcolato in misura prossima ai minimi, in considerazione dell'assenza di questioni di fatto e diritto di particolare complessità, per le fasi effettivamente trattate, ossia di studio e introduttiva, non avendo comportato la fase decisionale alcuno sviluppo degli argomenti svolti in sede introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 428/2024 emesso il 24-25/06/2024 dall'intestato Tribunale;
- visto l'art. 91 cpc, condanna la ditta individuale a rifondere alla vittoriosa CP_3 Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore le spese del giudizio di opposizione, che si
[...] liquidano in €. 1.250,00 oltre accessori legge se dovuti e rimborso delle spese anticipate;
- rigetta l'istanza di condannarsi la convenuta opposta ex art. 96 cpc.
Così deciso in Piacenza il 6 giugno 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Federica Ceresini
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