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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 27/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 405 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 405 /2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI L'AQUILA
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
18.04.1957, ivi residente in [...]di Toro ed ivi elettivamente domiciliata, in persona del
Curatore Avv. SI De Santis
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “1) all'Ill.mo Tribunale ai sensi dell'art. 720 c.p.c., previ gli accertamenti del caso, di pronunciare la revoca del provvedimento di inabilitazione;
2) la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente ai sensi degli artt. 406 e segg. e 429 III co. c.c. affinché provveda all'apertura di un'amministrazione di sostegno e alla nomina di un amministratore di sostegno affinché possa compiere atti in nome e per conto della beneficiaria CP_1
.”
[...]
Per la resistente: il Curatore provvisorio all'udienza del 19.6.2024 si rimetteva al Tribunale anche in ordine all'eventuale necessità di accertamenti medico legali.
1 OGGETTO: Revoca inabilitazione (art. 429 c.c.) richiesta dal Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 1.3.2024, la PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE
DI L'AQUILA, su segnalazione dei servizi sociali, chiedeva pronunciarsi la revoca del provvedimento di inabilitazione, pronunciata dal Tribunale di L'Aquila con sentenza n.
598/2003 nonché l'apertura di un'amministrazione di sostegno e la nomina di un amministratore di sostegno in favore della SI.ra Controparte_1
2. A sostegno della propria domanda, la Procura della Repubblica C/O Tribunale di
L'Aquila riferiva che: a) con sentenza n. 589/03 (R.G. n. 4/2003 V.G.) del 18.06.2003 il Tribunale di L'Aquila dichiarava l'inabilitazione della SI.ra ; b) in Controparte_1
data 19.11.2023 veniva nominato curatore della IGnora il Sindaco di il SI. Parte_1
; c) dalla relazione del servizio sociale a firma della dr.ssa Parte_2 Per_1
prot. n. 0184546/23 del 27.12.2023, si evinceva l'avvenuto decesso del
[...]
curatore nominato e lo stato di indigenza della SI.ra ; d) in data Controparte_1
Per_ 23.02.2024 con decreto del Giudice Tutelare dr.ssa si provvedeva alla nomina di un curatore nella persona dell'Avv. SI De Santis, persistendo lo stato di vulnerabilità psicologica della IG.ra . Controparte_1
3. All'udienza del 19.06.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, il P.M. insisteva nelle proprie richieste cui si riportava precisando che il curatore della SI.ra era stato erroneamente indicato come deceduto, che le condizioni della CP_1
beneficiaria non apparivano aggravate, per cui si dichiarava disponibile al riconoscimento della misura meno invasiva dell'amministrazione di sostegno per la stessa. Il Curatore provvisorio della SI.ra l'Avv. De Santis si Controparte_1
rimetteva al Tribunale anche in ordine all'eventuale necessità di accertamenti medico legali.
4. Tali richieste venivano ribadite in esito all'esame dell'inabilitata, SI.ra CP_1
venivano altresì sentito il figlio convivente, , e le altre due figlie della Persona_3 stessa. In particolare, la SI.ra affermava “gestisco io il denaro e faccio la CP_1
spesa, pago le bollette e compro i vestiti;
non compro cose inutili.”
5. La figlia SI così riferiva “Mi occupo meglio che posso di mia madre e mio fratello” per poi proseguire “Cerco di aiutarla a razionalizzare le spese perché tende a spendere oltre le dovute necessità e a spendere più del necessario mai però per comprare cose futili. Acquista soltanto generi alimentari, vestiario oltre al pagamento delle bollette. Io mi sto occupando anche dell'allaccio del gas.”
2 6. Veniva, infine, ascoltata la dott.ssa in servizio presso il Servizio Persona_1
Sociale A.S.L., in qualità di professionista avente in carico il nucleo familiare costituito dalla SI.ra e dal figlio , la quale rappresentava che il quadro della CP_1 PE
situazione familiare e del contesto sociale in cui vivevano madre e figlio risultava precaria. I due, infatti, entrambi privi di occupazione lavorativa, percepivano entrambi pensione di invalidità, risultavano seguiti dai Servizi Sociali e vivevano in condizioni di disagio. Il P.M. insisteva nella richiesta precisando che le condizioni della beneficiaria non risultavano aggravate le condizioni della beneficiaria, e riteneva possibile accedere alla diversa misura, meno invasiva, dell'amministrazione di sostegno per la stessa.
7. Il Presidente riservava ordinanza.
8. In data 17.7.2024, il Presidente, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, precisato che dall'esame del fascicolo della curatela si evinceva che il curatore dell'inabilitata non era deceduto, come indicato in ricorso, e che occorreva risolvere il contrasto non potendo l'inabilitata avere due diversi curatori, l'uno nominato dal
Tribunale nell'ambito della curatela e l'altro dal Giudice Tutelare, in pendenza della curatela stessa, individuava in via provvisoria, in sostituzione del precedente curatore
(sindaco del comune di ) l'avv. SI De Santis, presente all'udienza del Parte_1
19.6.2024.
9. Il Presidente riteneva, inoltre, di poter valutare positivamente la richiesta di revoca dell'inabilitazione dichiarata dal Tribunale di L'Aquila in data 18.06.2003, con sentenza n. 589/2003 – con conseguente apertura di un'amministrazione di sostegno in favore della SI.ra tuttavia risultava necessario procedersi con una Controparte_1
consulenza medico-legale. Rilevava inoltre che, in esito al colloquio con i figli e alla luce delle problematiche segnalate dai servizi, appariva necessario anche investire il PM di eventuale ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di PE
, figlio della il quale, come si evinceva dal verbale di udienza, pur
[...] CP_1
“presente durante l'audizione della madre, non viene sentito in quanto mostra difficoltà
a percepire chiaramente le parole e ad esprimersi”.
10. La Presidente ammetteva CTU medico legale nominando la dott.ssa Persona_4
ponendo il seguente quesito “Accerti il consulente - previa analisi della documentazione prodotta e colloquio con la SI.ra nonché con il figlio, SI. Controparte_1 _2
, nonché previo espletamento degli approfondimenti di natura tecnica ritenuti
[...]
necessari – ogni elemento di natura tecnica e specialistica che consenta a questo ufficio di ricostruire le caratteristiche ed il concreto atteggiarsi della capacità di agire,
3 evidenziando ogni profilo indispensabile ad una corretta amministrazione dei propri affari;
verifichi se la misura in atto sia idonea alla tutela della IGnora o se CP_1 sussistano le condizioni per procedere alla revoca ed all'eventuale apertura di un amministrazione di sostegno” e rinviava all'udienza del 8.8.2024.
11. Con ordinanza del 8.11.2024, il Presidente, rilevato che il CTU nominato non aveva depositato la dichiarazione di accettazione né formulato il giuramento di rito, a parziale modifica dell'ordinanza resa inter partes il 17.7.2024, fermo il resto, nominava CTU la dott.ssa , cui affidava il seguente incarico: “Accerti il consulente - Persona_5
previa analisi della documentazione prodotta e colloquio con la SI.ra CP_1
nonché con il figlio, SI. nonché previo espletamento degli
[...] _2
approfondimenti di natura tecnica ritenuti necessari – ogni elemento di natura tecnica
e specialistica che consenta a questo ufficio di ricostruire le caratteristiche ed il concreto atteggiarsi della capacità di agire, evidenziando ogni profilo indispensabile ad una corretta amministrazione dei propri affari;
verifichi se la misura in atto sia idonea alla tutela della IGnora o se sussistano le condizioni per procedere CP_1 alla revoca ed all'eventuale apertura di un amministrazione di sostegno”.
12. Il Presidente fissava, inoltre, l'udienza in trattazione scritta del 20.11.2024 in seguito differita al 26.3.2025 per discussione orale.
13. In data 25.2.2025 veniva depositata relazione del C.T.U. incaricato dott.ssa
[...] dalla quale si evince che “Dalle operazioni peritali svolte non è emersa una Per_5
patologia mentale o fisica tale da rendere la IGnora non pienamente in grado CP_1 di curare i propri interessi, avendo, anzi, ella dimostrato, nonostante l'età e la scarsa scolarità, una capacità non comune di padroneggiare i moderni dispositivi di comunicazione e le relative applicazioni. La IGnora non è emersa una CP_1
patologia mentale o fisica tale da renderla non pienamente in grado di curare i propri interessi, avendo anzi ella dimostrato, nonostante l'età e la scarsa scolarità, una capacità non comune di padroneggiare i moderni dispositivi di comunicazione e le relative applicazioni. La misura dell'inabilitazione, pertanto, sotto tale profilo, non appare giustificata.”
“Il figlio , sordo dalla nascita, pur avendo acquisito sufficiente capacità di PE esprimersi, grazie all'utilizzo fin a bambino di protesi acustiche, nonostante la frequenza scolastica non ha acquisito idonee competenze nella letto-scrittura e nella compitazione, non è autonomo negli atti della vita quotidiana e presenta un deficit cognitivo tale da non consentirgli di provvedere ai propri interessi.”
4 A parere del consulente risultava, pertanto, congrua la misura dell'amministrazione di sostegno.
14. Con ordinanza del 26.3.2025, il Presidente disponeva acquisirsi il parere del giudice tutelare e fissava per la rimessione al Collegio l'udienza camerale del 7.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
15. In data 30.4.2025 il Giudice Tutelare Gop Dott.ssa Roberta Papa depositava parere nel quale precisava “la necessità di continuare ad adottare una forma di protezione nei confronti dell'inabilità, che come risulta sia dagli atti del processo del 2003 sia dalle più recenti relazioni dei servizi sociali non risulta non in grado di gestire in modo oculato le proprie risorse finanziarie vivendo di stenti e contraendo debiti con varie persone, poiché la stessa è inserita in un contesto famigliare, che drena le risorse economiche non solo dell'inabilita ma anche del figlio disabile per finalità estranee alla cura e agli interessi della stessa, tanto che per fronteggiare la situazione di disagio economico, in cui spesso la stessa versa, sono stati necessari ripetuti interventi, nel corso degli anni, da parte del Comune e dei servizi sociali per sopperire alle carenze in cui il nucleo familiare vive abitualmente”. Tuttavia riteneva che “la nomina di un ads il luogo dell'attuale curatela sia forma di protezione più adeguata a salvaguardare le eIGenze di cura e gli interessi di vita dell'inabilità”.
16. Va accolta la domanda.
17. Dalla relazione del C.T.U. incaricato dott.ssa , dalla relazione del Persona_5
Giudice Tutelare Dott.ssa Roberta Papa, dalla richiesta del PM e dagli atti della procedura risulta che, a seguito di un miglioramento delle condizioni psico-fisiche della
SI.ra e di un riavvicinamento tra lei e i suoi parenti prossimi oltre che Controparte_1
un supporto nel gestire correttamente le proprie disponibilità economiche, ora è più consona alla situazione patologica della IGnora la misura meno invasiva dell'amministrazione di sostegno.
18. Va quindi accolta la domanda di revoca dell'inabilitazione proposta dal PM.
19. Gli atti vanno trasmessi al Giudice Tutelare per l'apertura di una amministrazione di sostegno a favore della SI.ra Controparte_1
20. In via provvisoria, resta valida fino a diversa eventuale valutazione del giudice tutelare la nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio l'Avv. SI De Santis.
21. In ordine alle spese, ai sensi dell'art. 145 TU spese di giustizia: “1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo
5 o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.
Secondo l'art. 131 TU spese di Giustizia “1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito: (…) c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile”. Devono pertanto porsi in via definitiva a carico dell'erario l'onorario di CTU, mentre le altre spese restano prenotate a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca l'inabilitazione di Controparte_1
nata a [...] il [...];
▪ dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura di una procedura di amministrazione di sostegno a favore di Controparte_1
▪ ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale di Stato civile competente per l'annotazione di legge;
▪ pone in via definitiva a carico dell'erario il compenso del CTU come separatamente liquidato e dispone la prenotazione a debito delle spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta dell'ufficio nel processo civile.
Così deciso in videoconferenza il 26 maggio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 405 /2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI L'AQUILA
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
18.04.1957, ivi residente in [...]di Toro ed ivi elettivamente domiciliata, in persona del
Curatore Avv. SI De Santis
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “1) all'Ill.mo Tribunale ai sensi dell'art. 720 c.p.c., previ gli accertamenti del caso, di pronunciare la revoca del provvedimento di inabilitazione;
2) la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente ai sensi degli artt. 406 e segg. e 429 III co. c.c. affinché provveda all'apertura di un'amministrazione di sostegno e alla nomina di un amministratore di sostegno affinché possa compiere atti in nome e per conto della beneficiaria CP_1
.”
[...]
Per la resistente: il Curatore provvisorio all'udienza del 19.6.2024 si rimetteva al Tribunale anche in ordine all'eventuale necessità di accertamenti medico legali.
1 OGGETTO: Revoca inabilitazione (art. 429 c.c.) richiesta dal Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 1.3.2024, la PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE
DI L'AQUILA, su segnalazione dei servizi sociali, chiedeva pronunciarsi la revoca del provvedimento di inabilitazione, pronunciata dal Tribunale di L'Aquila con sentenza n.
598/2003 nonché l'apertura di un'amministrazione di sostegno e la nomina di un amministratore di sostegno in favore della SI.ra Controparte_1
2. A sostegno della propria domanda, la Procura della Repubblica C/O Tribunale di
L'Aquila riferiva che: a) con sentenza n. 589/03 (R.G. n. 4/2003 V.G.) del 18.06.2003 il Tribunale di L'Aquila dichiarava l'inabilitazione della SI.ra ; b) in Controparte_1
data 19.11.2023 veniva nominato curatore della IGnora il Sindaco di il SI. Parte_1
; c) dalla relazione del servizio sociale a firma della dr.ssa Parte_2 Per_1
prot. n. 0184546/23 del 27.12.2023, si evinceva l'avvenuto decesso del
[...]
curatore nominato e lo stato di indigenza della SI.ra ; d) in data Controparte_1
Per_ 23.02.2024 con decreto del Giudice Tutelare dr.ssa si provvedeva alla nomina di un curatore nella persona dell'Avv. SI De Santis, persistendo lo stato di vulnerabilità psicologica della IG.ra . Controparte_1
3. All'udienza del 19.06.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, il P.M. insisteva nelle proprie richieste cui si riportava precisando che il curatore della SI.ra era stato erroneamente indicato come deceduto, che le condizioni della CP_1
beneficiaria non apparivano aggravate, per cui si dichiarava disponibile al riconoscimento della misura meno invasiva dell'amministrazione di sostegno per la stessa. Il Curatore provvisorio della SI.ra l'Avv. De Santis si Controparte_1
rimetteva al Tribunale anche in ordine all'eventuale necessità di accertamenti medico legali.
4. Tali richieste venivano ribadite in esito all'esame dell'inabilitata, SI.ra CP_1
venivano altresì sentito il figlio convivente, , e le altre due figlie della Persona_3 stessa. In particolare, la SI.ra affermava “gestisco io il denaro e faccio la CP_1
spesa, pago le bollette e compro i vestiti;
non compro cose inutili.”
5. La figlia SI così riferiva “Mi occupo meglio che posso di mia madre e mio fratello” per poi proseguire “Cerco di aiutarla a razionalizzare le spese perché tende a spendere oltre le dovute necessità e a spendere più del necessario mai però per comprare cose futili. Acquista soltanto generi alimentari, vestiario oltre al pagamento delle bollette. Io mi sto occupando anche dell'allaccio del gas.”
2 6. Veniva, infine, ascoltata la dott.ssa in servizio presso il Servizio Persona_1
Sociale A.S.L., in qualità di professionista avente in carico il nucleo familiare costituito dalla SI.ra e dal figlio , la quale rappresentava che il quadro della CP_1 PE
situazione familiare e del contesto sociale in cui vivevano madre e figlio risultava precaria. I due, infatti, entrambi privi di occupazione lavorativa, percepivano entrambi pensione di invalidità, risultavano seguiti dai Servizi Sociali e vivevano in condizioni di disagio. Il P.M. insisteva nella richiesta precisando che le condizioni della beneficiaria non risultavano aggravate le condizioni della beneficiaria, e riteneva possibile accedere alla diversa misura, meno invasiva, dell'amministrazione di sostegno per la stessa.
7. Il Presidente riservava ordinanza.
8. In data 17.7.2024, il Presidente, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, precisato che dall'esame del fascicolo della curatela si evinceva che il curatore dell'inabilitata non era deceduto, come indicato in ricorso, e che occorreva risolvere il contrasto non potendo l'inabilitata avere due diversi curatori, l'uno nominato dal
Tribunale nell'ambito della curatela e l'altro dal Giudice Tutelare, in pendenza della curatela stessa, individuava in via provvisoria, in sostituzione del precedente curatore
(sindaco del comune di ) l'avv. SI De Santis, presente all'udienza del Parte_1
19.6.2024.
9. Il Presidente riteneva, inoltre, di poter valutare positivamente la richiesta di revoca dell'inabilitazione dichiarata dal Tribunale di L'Aquila in data 18.06.2003, con sentenza n. 589/2003 – con conseguente apertura di un'amministrazione di sostegno in favore della SI.ra tuttavia risultava necessario procedersi con una Controparte_1
consulenza medico-legale. Rilevava inoltre che, in esito al colloquio con i figli e alla luce delle problematiche segnalate dai servizi, appariva necessario anche investire il PM di eventuale ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di PE
, figlio della il quale, come si evinceva dal verbale di udienza, pur
[...] CP_1
“presente durante l'audizione della madre, non viene sentito in quanto mostra difficoltà
a percepire chiaramente le parole e ad esprimersi”.
10. La Presidente ammetteva CTU medico legale nominando la dott.ssa Persona_4
ponendo il seguente quesito “Accerti il consulente - previa analisi della documentazione prodotta e colloquio con la SI.ra nonché con il figlio, SI. Controparte_1 _2
, nonché previo espletamento degli approfondimenti di natura tecnica ritenuti
[...]
necessari – ogni elemento di natura tecnica e specialistica che consenta a questo ufficio di ricostruire le caratteristiche ed il concreto atteggiarsi della capacità di agire,
3 evidenziando ogni profilo indispensabile ad una corretta amministrazione dei propri affari;
verifichi se la misura in atto sia idonea alla tutela della IGnora o se CP_1 sussistano le condizioni per procedere alla revoca ed all'eventuale apertura di un amministrazione di sostegno” e rinviava all'udienza del 8.8.2024.
11. Con ordinanza del 8.11.2024, il Presidente, rilevato che il CTU nominato non aveva depositato la dichiarazione di accettazione né formulato il giuramento di rito, a parziale modifica dell'ordinanza resa inter partes il 17.7.2024, fermo il resto, nominava CTU la dott.ssa , cui affidava il seguente incarico: “Accerti il consulente - Persona_5
previa analisi della documentazione prodotta e colloquio con la SI.ra CP_1
nonché con il figlio, SI. nonché previo espletamento degli
[...] _2
approfondimenti di natura tecnica ritenuti necessari – ogni elemento di natura tecnica
e specialistica che consenta a questo ufficio di ricostruire le caratteristiche ed il concreto atteggiarsi della capacità di agire, evidenziando ogni profilo indispensabile ad una corretta amministrazione dei propri affari;
verifichi se la misura in atto sia idonea alla tutela della IGnora o se sussistano le condizioni per procedere CP_1 alla revoca ed all'eventuale apertura di un amministrazione di sostegno”.
12. Il Presidente fissava, inoltre, l'udienza in trattazione scritta del 20.11.2024 in seguito differita al 26.3.2025 per discussione orale.
13. In data 25.2.2025 veniva depositata relazione del C.T.U. incaricato dott.ssa
[...] dalla quale si evince che “Dalle operazioni peritali svolte non è emersa una Per_5
patologia mentale o fisica tale da rendere la IGnora non pienamente in grado CP_1 di curare i propri interessi, avendo, anzi, ella dimostrato, nonostante l'età e la scarsa scolarità, una capacità non comune di padroneggiare i moderni dispositivi di comunicazione e le relative applicazioni. La IGnora non è emersa una CP_1
patologia mentale o fisica tale da renderla non pienamente in grado di curare i propri interessi, avendo anzi ella dimostrato, nonostante l'età e la scarsa scolarità, una capacità non comune di padroneggiare i moderni dispositivi di comunicazione e le relative applicazioni. La misura dell'inabilitazione, pertanto, sotto tale profilo, non appare giustificata.”
“Il figlio , sordo dalla nascita, pur avendo acquisito sufficiente capacità di PE esprimersi, grazie all'utilizzo fin a bambino di protesi acustiche, nonostante la frequenza scolastica non ha acquisito idonee competenze nella letto-scrittura e nella compitazione, non è autonomo negli atti della vita quotidiana e presenta un deficit cognitivo tale da non consentirgli di provvedere ai propri interessi.”
4 A parere del consulente risultava, pertanto, congrua la misura dell'amministrazione di sostegno.
14. Con ordinanza del 26.3.2025, il Presidente disponeva acquisirsi il parere del giudice tutelare e fissava per la rimessione al Collegio l'udienza camerale del 7.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
15. In data 30.4.2025 il Giudice Tutelare Gop Dott.ssa Roberta Papa depositava parere nel quale precisava “la necessità di continuare ad adottare una forma di protezione nei confronti dell'inabilità, che come risulta sia dagli atti del processo del 2003 sia dalle più recenti relazioni dei servizi sociali non risulta non in grado di gestire in modo oculato le proprie risorse finanziarie vivendo di stenti e contraendo debiti con varie persone, poiché la stessa è inserita in un contesto famigliare, che drena le risorse economiche non solo dell'inabilita ma anche del figlio disabile per finalità estranee alla cura e agli interessi della stessa, tanto che per fronteggiare la situazione di disagio economico, in cui spesso la stessa versa, sono stati necessari ripetuti interventi, nel corso degli anni, da parte del Comune e dei servizi sociali per sopperire alle carenze in cui il nucleo familiare vive abitualmente”. Tuttavia riteneva che “la nomina di un ads il luogo dell'attuale curatela sia forma di protezione più adeguata a salvaguardare le eIGenze di cura e gli interessi di vita dell'inabilità”.
16. Va accolta la domanda.
17. Dalla relazione del C.T.U. incaricato dott.ssa , dalla relazione del Persona_5
Giudice Tutelare Dott.ssa Roberta Papa, dalla richiesta del PM e dagli atti della procedura risulta che, a seguito di un miglioramento delle condizioni psico-fisiche della
SI.ra e di un riavvicinamento tra lei e i suoi parenti prossimi oltre che Controparte_1
un supporto nel gestire correttamente le proprie disponibilità economiche, ora è più consona alla situazione patologica della IGnora la misura meno invasiva dell'amministrazione di sostegno.
18. Va quindi accolta la domanda di revoca dell'inabilitazione proposta dal PM.
19. Gli atti vanno trasmessi al Giudice Tutelare per l'apertura di una amministrazione di sostegno a favore della SI.ra Controparte_1
20. In via provvisoria, resta valida fino a diversa eventuale valutazione del giudice tutelare la nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio l'Avv. SI De Santis.
21. In ordine alle spese, ai sensi dell'art. 145 TU spese di giustizia: “1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo
5 o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.
Secondo l'art. 131 TU spese di Giustizia “1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito: (…) c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile”. Devono pertanto porsi in via definitiva a carico dell'erario l'onorario di CTU, mentre le altre spese restano prenotate a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca l'inabilitazione di Controparte_1
nata a [...] il [...];
▪ dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura di una procedura di amministrazione di sostegno a favore di Controparte_1
▪ ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale di Stato civile competente per l'annotazione di legge;
▪ pone in via definitiva a carico dell'erario il compenso del CTU come separatamente liquidato e dispone la prenotazione a debito delle spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta dell'ufficio nel processo civile.
Così deciso in videoconferenza il 26 maggio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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