Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/02/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11221/2018
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese DI
BATTISTA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11221 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: “vendita di cose immobili”; tra
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zompì, procuratore Parte_1 domiciliatario;
-attore-
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Dimitry Conte, procuratore domiciliatario;
Parte_2
-convenuto-
, rappresentato e difeso dall'avv. Dimitry Conte, procuratore Controparte_1 domiciliatario;
-convenuto-
, rappresentato e difeso dall'avv. Dimitry Conte, procuratore Controparte_2 domiciliatario;
-convenuto-
, rappresentato e difeso dall'avv. Dimitry Conte, procuratore Controparte_3 domiciliatario;
-convenuto-
, rappresentato e difeso dall'avv. Liberato Gianluca Borgia, procuratore Controparte_4 domiciliatario;
-convenuto-
, rappresentata e difesa dall'avv. Dimitry Conte, procuratore Controparte_5 domiciliatario;
-convenuto-
Conclusioni come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 02/05/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 13/09/2010, depositato presso Sezione Distaccata di Casarano del Tribunale di
Lecce, citava in giudizio nonché Parte_1 Persona_1 Parte_2
1
Il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza n. 644/2014 del 10/02/2014, con la quale il giudice di prime cure accoglieva le richieste attoree.
Successivamente, (contumace nel giudizio di primo grado) impugnava innanzi alla Parte_2
Corte di Appello di Lecce la suddetta sentenza;
in particolare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione a seguito della violazione dell'art. 163 bis c.p.c. per mancato rispetto dei termini a comparire e concludeva, da ultimo, chiedendo l'annullamento della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Casarano.
(odierno attore) si costituiva nel giudizio di appello, così come Parte_1 [...]
, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 (quest'ultima rimasta contumace nel giudizio di primo grado), i quali proponevano appello incidentale, aderendo alle eccezioni ed alle conclusioni formulate dall'appellante principale. Nel corso del giudizio di appello, veniva, altresì, assegnato termine a per Parte_2 l'integrazione del contradditorio anche nei confronti di e Controparte_4 CP_5
in quanto anch'essi parti del contratto preliminare oggetto di causa. Ciononostante,
[...] l'appellante ometteva di dare corso alla notifica e eccepiva l'estinzione del Parte_1 giudizio.
Segnatamente, con sentenza n. 734/2018 del 06/07/2018 la Corte di Appello di Lecce accertava e dichiarava la violazione del contraddittorio in primo grado nei confronti di e Controparte_4 [...]
e, perciò, ordinava la rimessione della causa dinanzi al Tribunale di Lecce ai sensi Controparte_5 dell'art. 354 c.p.c. Con atto di citazione in riassunzione depositato in data 09/11/2018, esponeva: Parte_1
- che aveva sottoscritto un contratto preliminare di vendita con e Persona_2 Persona_1
- che, in forza di detto preliminare, si impegnava ad acquistare una zona di suolo ubicata in Torre San
Giovanni di Ugento di mq. 180 (da staccarsi da un terreno intestato a Controparte_1
Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 Parte_2
e ; - che anche questi ultimi sottoscrivevano il preliminare;
- che le parti Controparte_5 pattuivano il corrispettivo di € 53.000,00; - che versava la somma complessiva di € 20.000,00 (di cui €
14.000,00 in favore di Marzo ed € 6.000,00 in favore di ); - che il contratto preliminare in Per_1 questione rimaneva inadempiuto per colpa di quest'ultime; - che in particolare non Persona_2 aveva provveduto ad effettuare la divisione del terreno oggetto di compravendita;
- che con atto di citazione del 13/09/2010 conveniva dinanzi alla Sezione Distaccata di Casarano del Tribunale di Lecce
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(tutti in qualità di eredi di , nonché al fine Parte_2 Persona_2 Persona_1 di ottenere la risoluzione del preliminare di vendita e la condanna di costoro al pagamento del doppio della somma versata in acconto;
- che con sentenza n. 644/2014 del 10/02/2014 venivano accolte le richieste attoree;
- che proponeva appello avverso la predetta sentenza, eccependone Parte_2 la nullità per mancato rispetto dei termini a comparire;
- che all'appello aderivano, altresì,
[...]
, e i CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 quali si costituivano nel giudizio;
- che si costituiva nel giudizio, concludendo per il rigetto dell'appello;
- che con ordinanza del 01/12/2015 la Corte d'Appello ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e i quali non erano stati citati in giudizio;
Controparte_4 Controparte_5
- che le parti non provvedevano ad integrare il contraddittorio;
- che con sentenza n. 734/2018 del
06/07/2018 veniva revocata la predetta ordinanza, nonché veniva dichiarata la nullità del giudizio e della sentenza, con conseguente rimessione della causa dinanzi al Tribunale di Lecce ai sensi dell'art. 354
2 c.p.c.; - che intendeva rimettere il giudizio anche nei confronti di e Controparte_4 CP_5
[...]
Tanto premesso, concludeva chiedendo: - di dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita, a causa dell'inadempimento delle promittenti alienanti;
- per l'effetto, di condannare e gli eredi di al pagamento, rispettivamente, di € 12.000,00 ed € Persona_1 Persona_2
28.000,00 (pari al doppio della caparra versata); - di condannare questi ultimi alle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione depositata in data 05/05/2019, Per_1 asseriva: - che, al momento della stipula del contratto preliminare di compravendita,
[...]
si presentava come mero intermediario;
- che lo stesso assumeva l'onere di sopportare Parte_1 sia le spese relative al frazionamento del terreno riportato al foglio 97 p.lla 603, sia quelle riguardanti la cancellazione di un pignoramento relativo a nonché l'ulteriore onere di provvedere Persona_2 personalmente e materialmente al frazionamento ed alla cancellazione delle pregiudiziali esistenti sul suddetto terreno, come pure al disbrigo di tutte le pratiche necessarie per la stipula del contratto di compravendita;
- che durante l'incontro del 28/09/2006, a cui prendeva parte unitamente alla figlia
, non si era giunti alla stipula del contratto di compravendita a causa del Parte_3 comportamento di , il quale, per mera trascuratezza, aveva omesso di effettuare la Parte_1 cancellazione del pignoramento posto a carico di - che in data 15/11/2006 si Controparte_3 presentava nuovamente presso lo studio del notaio dr. ; - che non aveva mai assunto l'impegno Per_3 contrattuale, o anche solo di fatto, di provvedere, nelle more del contratto definitivo, ad eseguire la divisione per quote della comune proprietà; - che l'unico fattore impeditivo alla sottoscrizione del predetto contratto era riconducibile alla malafede contrattuale di , il quale arbitrariamente Parte_1 inseriva nel definitivo la clausola n. 6, posta ad esclusivo vantaggio della parte acquirente;
- che, pertanto, l'inadempimento del contratto preliminare di compravendita era ascrivibile alla sola parte attrice.
Concludeva, chiedendo: - di rigettare le richieste, le deduzioni e le eccezioni formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- di essere pienamente assolta da ogni domanda attorea. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione depositata in data 14/05/2019, si costituivano
, e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
i quali, a loro volta, rappresentavano: - che, al momento della stipula del contratto preliminare
[...] di compravendita, si appalesava quale mero intermediatore ed assumeva l'onere di Parte_1 sopportare tanto le spese relative al frazionamento del suddetto terreno, quanto quelle riguardanti la cancellazione di un pignoramento relativo a - che, altresì, parte attrice si assumeva Persona_2 l'onere di provvedere personalmente e materialmente al frazionamento ed alla cancellazione delle pregiudiziali esistenti sul suddetto terreno, nonché al disbrigo di tutte le pratiche necessarie per la stipula del contratto di compravendita;
- che risultavano del tutto prive di pregio le contestazioni mosse dalla parte attrice con riguardo all'avvenuto rinvio della data della stipula del definitivo atto pubblico di compravendita;
- che in data 28/09/2006 non si addiveniva alla stipula in quanto , per Parte_1 trascuratezza, ometteva di eseguire la cancellazione del pignoramento posto a carico di CP_3
procedendovi soltanto in data 25/10/2006; - che in data 15/11/2006 si presentavano presso lo
[...] studio del Notaio dr. per stipulare la vendita del terreno di loro proprietà; - che mai assumevano Per_3 l'impegno contrattuale, o anche solo di fatto, di provvedere, nelle more del contratto definitivo, alla divisione per quote della comune proprietà; - che neppure assumeva detto onere;
- che Persona_2 l'unico impedimento alla sottoscrizione del contratto definitivo era riconducibile alla malafede contrattuale dello , il quale, su espressa richiesta di (reale acquirente), Parte_1 CP_6 inseriva arbitrariamente nel contratto di vendita una clausola (n. 6, non prevista dal preliminare) che comportava un nuovo e non preventivo impegno, nonché l'esborso di una rilevante somma di denaro, a carico dei promittenti venditori;
- che, pertanto, non si giungeva ad alcun accordo;
- che in quell'occasione l'avv. C. Marco (procuratore speciale di abbandonava lo studio Persona_1 del Notaio;
- che le spese sostenute da parte attrice rimanevano a suo esclusivo carico, atteso che
3 l'inadempimento del contratto preliminare di compravendita era imputabile alla sola responsabilità di quest'ultima. Pertanto, concludeva chiedendo: - di rigettare le richieste, le deduzioni e le eccezioni formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- di essere pienamente assolti da ogni domanda attorea. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite con distrazione in favore del procuratore di nonché in favore dello Stato per la difesa di Parte_2 Controparte_1
e (parti ammesse al patrocinio a spese dello Controparte_2 Controparte_3
Stato).
Altresì, con comparsa di costituzione e risposta del 22/01/2020 si costituiva il Controparte_4 quale asseriva: - che alcuna responsabilità gli poteva essere addebitata con riferimento ai fatti di causa;
- che non era tenuto a restituire alcunché, atteso che non rivestiva la qualità di erede di Persona_2 essendo marito della di lei figlia ( . Controparte_2
Concludeva chiedendo: - in via preliminare, di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal presente giudizio;
- nel merito, di rigettare tutte le richieste formulate dalla parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto;
- di accertare e dichiarare che non era tenuto a corrispondere alcuna somma di denaro, neanche pro-quota, in favore dello;
Parte_1
- di condannare parte attrice al pagamento delle spese e delle competenze di lite.
Da ultimo, con comparsa di costituzione in riassunzione del 13/11/2020 si costituiva CP_5
la quale, oltre a ribadire quanto sostenuto da
[...] Parte_2 Controparte_1
e preliminarmente e in via
[...] Controparte_2 Controparte_3 pregiudiziale, eccepiva il disconoscimento della firma apposta accanto al suo nome sul contratto preliminare di compravendita.
Concludeva, chiedendo: - di accertare e dichiarare che la firma apposta sul contratto preliminare di compravendita non fosse a lei riconducibile;
- per l'effetto, di dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il predetto contratto nei suoi confronti;
- nel merito, di rigettare le richieste, le deduzioni e le eccezioni formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- di assolverla pienamente da ogni domanda attorea. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In occasione dell'udienza del 25/05/2021, preso atto del decesso di avvenuto in Persona_1 data 31/12/2020, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio. Da ultimo, a seguito del ricorso tempestivamente depositato in data 06/07/2021 da Parte_1
, si procedeva alla riassunzione della causa dinanzi a codesto Tribunale.
[...]
Con decreto del 19/10/2021, codesto Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé.
Con comparse in riassunzione del 14/03/2022 si costituivano Controparte_5 Parte_2
, e i
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quali, tra l'altro, eccepivano l'omessa notifica del ricorso in riassunzione e del successivo decreto di fissazione di udienza emesso da codesto Giudice. Altresì, in via preliminare, le parti CP_5
e asserivano di disconoscere la paternità della firma apposta accanto al
[...] Parte_2 loro nome sul contratto preliminare di vendita, oggetto di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/03/2022, si costituiva CP_4
, il quale ribadiva le conclusioni così come formulate nei precedenti scritti difensivi.
[...] In occasione dell'udienza del 30/09/2022, il procuratore di parte attrice dichiarava che i chiamati all'eredità della de cuius (in particolare, , Persona_1 Controparte_7 CP_8
e ) avevano, a loro volta, rinunciato all'eredità, allegando, per di più, il
[...] Parte_3 relativo atto di rinuncia.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, interrogatorio formale della parte attrice, nonché l'ascolto dei testi , e . CP_6 Testimone_1 Testimone_2 All'udienza del 02/05/2024 la causa veniva assunta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni espresse mediante il deposito di note di trattazione scritta, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
**** **** ****
4 La presente controversia prende vita dall'azione promossa dal geometra volta Parte_1 ad ottenere la risoluzione del contratto preliminare di compravendita, con il quale lo stesso si impegnava ad acquistare una porzione di suolo pari a mq. 180, ubicato in Torre San Giovanni di Ugento, nonché la condanna delle parti convenute al pagamento del doppio della somma versata in acconto. In particolare,
a sostegno delle sue richieste, la parte attrice rappresentava che la mancata conclusione del contratto definitivo fosse del tutto addebitabile alla condotta di e le quali, Per_2 Per_2 Persona_1
a suo dire, avrebbero omesso di procedere alla preventiva e tempestiva divisione del terreno oggetto di compravendita.
Orbene, preliminarmente, in merito all'eccezione di omessa notifica del ricorso in riassunzione e alla conseguente richiesta di estinzione del giudizio per decorso del relativo termine, promossa dai convenuti
Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e giova evidenziare che la giurisprudenza sul punto è incline a
[...] Controparte_5 sostenere che l'eventuale vizio o inesistenza della notifica non sia in grado di incidere sulla riassunzione, purché realizzata nei termini di legge e già perfezionata mediante il deposito del relativo atto;
nello specifico, è ritenuto sufficiente che la notifica sia stata eseguita in tempo utile ad assicurare un adeguato margine per l'esercizio del diritto di difesa, tenendo altresì presente come l'eventuale e successiva comparizione all'udienza delle parti sia, in ogni caso, considerata idonea a sanare qualsivoglia carenza connessa al procedimento notificatorio o alla sua prova, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Di conseguenza, sulla scorta delle considerazioni giurisprudenziali ravvisabili sul punto, con riferimento al caso di specie, in forza dell'avvenuta costituzione delle parti convenute nonché del carattere tempestivo della riassunzione del processo (avvenuta in data 06/07/2021, entro il termine perentorio di tre mesi indicato dall'art. 305 c.p.c., decorrente dalla dichiarata interruzione del giudizio all'udienza del 25/05/2021), risulta evidente come non possa configurarsi, sotto il profilo strettamente processuale, alcuna ragione che sia in grado di giustificare l'estinzione del giudizio. Peraltro, ad ogni buon conto, è bene precisare che dalla documentazione presente in atti emerge che tanto il ricorso in riassunzione, quanto il successivo decreto di fissazione dell'udienza emesso da codesto Giudice, siano stati oggetto di effettiva notificazione a mezzo pec alle controparti;
pertanto, risulta pienamente dimostrata la circostanza che le stesse abbiano avuto reale contezza della sopravvenuta riassunzione della causa ad opera di parte attrice, con contestuale costituzione in giudizio e, pertanto, possibilità di spiegare tempestivamente le proprie difese.
Tanto premesso, a questo punto, è bene porre l'attenzione sulle cause che abbiano, di fatto, impedito la conclusione del contratto definitivo di compravendita del terreno in questione, attribuendo rilevanza agli elementi probatori, così per come emersi nel corso dell'istruttoria. A ben vedere, dalle risultanze istruttorie emerge esattamente che l'esito negativo degli incontri avvenuti tra le parti, destinati al raggiungimento della stipula del definitivo atto pubblico, appaia riconducibile al comportamento di la quale aveva omesso di provvedere alla divisione della porzione Persona_2 del suddetto terreno oggetto di compravendita, attività fondamentale ai fini del corretto esercizio del diritto di proprietà della parte acquirente. In particolare, a riprova delle allegazioni mosse da quest'ultima nei propri scritti difensivi, assumono valore determinante le dichiarazioni rese dai testi e i quali, di fatto, affermavano che, senza indugio, durante l'incontro del CP_6 Testimone_2
15/11/2006 non si perveniva alla stipula del contratto definitivo in quanto non aveva Persona_2 provveduto ad effettuare la divisione del terreno interessato dalla compravendita (nello specifico, il teste dichiarava “Ero personalmente presente presso lo studio del Notaio il giorno 15 CP_6 Per_3 novembre 2006; in tale circostanza non fu possibile procedere con la stipula dell'atto pubblico perché la sig.ra non aveva provveduto ad effettuare la divisione del bene la cui porzione doveva essere Per_2 trasferita;
dico meglio la sig.ra non aveva provveduto a fare la divisione dell'intero bene (che Per_2 era indiviso) per cui la particella oggetto della compravendita, che nel frattempo era stata frazionata, non poteva essere trasferita.”, cfr. verbale di udienza del 06/04/2023; ed ancora, il teste Testimone_2 dichiarava “Posso riferire che ho accompagnato il geometra presso lo studio di Parte_1 CP_4 del notaio perché si doveva provvedere alla stipula di un atto di trasferimento immobiliare. In Per_3
5 quella circostanza io accompagnavo il geometra che era parte acquirente nell'atto; in quella Parte_1 circostanza non si poté procedere alla stipula perché mancava la divisione della zona che era stata promessa in vendita”, cfr. verbale di udienza del 06/07/2023). Pertanto, alla luce delle suddette dichiarazioni testimoniali, appare certo che la condotta omissiva posta in essere dalla sig.ra abbia, di fatto, rappresentato un vero e proprio ostacolo alla Persona_2 conclusione del contratto definitivo, ciò anche in ragione di quanto è stato in concreto pattuito dalle parti nel preliminare, con specifico riferimento agli oneri su di esse incombenti in ordine agli adempimenti propedeutici e strumentali alla conclusione del contratto definitivo.
Difatti, viene altresì in rilievo la circostanza che nel preliminare in questione le parti abbiano esplicitamente concordato di prevedere a carico di e l'obbligo Persona_2 Persona_1 di ottenere la liberazione delle rispettive quote parti dalle relative trascrizioni, dovendo assicurare, unitamente alle altre parti promittenti alienanti, che il terreno si trovasse svincolato da qualsivoglia vincolo o gravame pregiudizievole.
Invero, le operazioni volte ad ottenere la divisione dell'intero terreno sono da ritenersi con certezza riconducibili al novero degli adempimenti previsti in capo alle promittenti alienanti, in quanto trattasi di attività indispensabili al fine di assicurare la reale liberazione della porzione di terreno oggetto delle vendita da qualsiasi forma di pregiudizio che possa in qualche modo ledere il godimento del diritto di proprietà dell'acquirente una volta concluso il conseguente contratto definitivo. Pertanto, non si può non concludere nel senso di considerare parte inadempiente del Persona_2 preliminare.
Da ultimo, la parte lamentava il proprio difetto di legittimazione passiva a stare Controparte_4 in giudizio, in virtù della mancata qualifica di erede di essendo lo stesso soltanto il Persona_2 genero di quest'ultima. Effettivamente, , pur avendo sottoscritto il preliminare, non CP_4 compare come erede di ragion per cui, allo stesso non può in alcun modo essere Persona_2 trasferibile alcuna conseguenza derivante dalla condotta della (parte inadempiente). Per_2
Orbene, quanto detto impone l'accoglimento delle domande di parte attrice, ad esclusione della somma, pari ad € 12.000,00, dovuta da in ragione del sopravvenuto decesso della stessa Persona_1 e della successiva rinuncia all'eredità da parte dei chiamati. L'accoglimento della domanda avanzata da comporta la condanna delle parti Parte_1 convenute Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 e in favore dell'attore e della parte Controparte_3 Controparte_5
al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo sulla base dei Controparte_4 parametri di cui al D.M. vigente, con applicazione dello scaglione di riferimento e dei valori medi in considerazione dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alle domande avanzate da Parte_1 le accoglie e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti.
Condanna Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
e (tutti in qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_5 Persona_2 al pagamento, in solido, della somma di € 28.000,00, oltre interessi dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo.
Condanna Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
e al pagamento in favore della parte attrice Controparte_3 Controparte_5 delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al
15%, IVA e CAP come per legge.
Condanna Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
e al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_5 Per_1
6 delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie in misura CP_4 pari al 15%, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 06/02/2025
Il Giudice
Agnese DI BATTISTA
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