Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 18/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00339/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Loreto Gentile, Antonio Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di OS, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Giannetti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Spirito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. -OMISSIS- con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e S.U.E. del Comune di OS ha revocato l'ordinanza n. -OMISSIS- con cui aveva intimato ai signori -OMISSIS-e -OMISSIS- la demolizione di opere edilizie abusive, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di OS e di -OMISSIS- e di Ministero per i Beni e Le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata revocata l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- emessa nei confronti degli odierni controinteressati e già ritenuta legittima con sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-.
Le opere della cui abusività si discute consistono in un ampliamento di un’unità immobiliare realizzato in muratura delle dimensioni di ml. 3,40x2,55 pari a mq. 8,67 ed un’altezza di ml. 2,70 per una volumetria di mc. 23,40 circa; si tratta di un locale cucina costruito sul terrazzo dei controinteressati.
La ricorrente è proprietaria dell’appartamento sito al piano inferiore rispetto a quello dei controinteressati e assume che la realizzazione del predetto manufatto abusivo provocherebbe dei cedimenti strutturali flessionali in corrispondenza della parte di solaio su cui incide direttamente il muro portante del predetto cucinino, in ragione dell’incremento di peso dovuto proprio al carico che detto muro portante trasmette.
Ha articolato i seguenti motivi:
-“ Violazione e falsa applicazione degli artt. 21-quinquies, 21-octies e 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e difetto di presupposto” ; deducendo che non sussistono i presupposti per la revoca quanto alle sopravvenute ragioni di interesse pubblico e alle sopravvenienze in fatto. L’argomentazione secondo cui l’immobile in questione sarebbe antecedente al 2000, ossia all’acquisto degli odierni proprietari/controinteressati, era già stata spesa nel giudizio di annullamento dell’ordine di demolizione.
Anche l’altra considerazione addotta a sostegno della non riconducibilità delle opere agli attuali proprietari, poiché al momento del sopralluogo non vi erano opere in corso, rappresenta un dato di fatto già noto al Comune in quanto riportato sia nel verbale del -OMISSIS-, sia nell’allegata relazione.
Inoltre, nessun elemento potrebbe essere tratto dalla dichiarazione sostitutiva di -OMISSIS-, nipote del dante causa dei ricorrenti, -OMISSIS-, che dichiara che il locale cucina è sempre esistito; né dall’atto di donazione del -OMISSIS- in cui non si menziona il manufatto in questione;
-“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità della motivazione e difetto di presupposto” ; in quanto è irrilevante che le opere non siano riconducibili agli odierni controinteressati, stante la natura reale dell’illecito;
- “Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta ”, poiché si afferma testualmente nel provvedimento gravato che “non vi sono elementi per risalire all’epoca di edificazione delle opere di cui all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, anche in considerazione dei limitati poteri attribuiti alla Pubblica Amministrazione” , per poi revocare l’ordine di demolizione come se tale prova fosse stata raggiunta.
2. Si è costituito il Comune eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e nel merito richiamando i seguenti elementi acquisiti successivamente al giudizio afferente all’ordine di demolizione:
-l’atto di compravendita del 2000 tra -OMISSIS- e i ricorrenti, che menziona il locale cucina al piano secondo;
-la planimetria del 1989 in cui emerge il predetto locale cucina;
-la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di -OMISSIS-;
-l’atto di donazione del -OMISSIS- rep. n. -OMISSIS- che, in relazione all’unità immobiliare in contestazione, prevedeva (a pag. 4) il “diritto di prolungare la costruzione sul piano di proprietà -OMISSIS-”, con allegata piantina catastale dell’appartamento predetto e graficizzazione (anche se sbiadita) del contemplato ampliamento.
Sulla scorta di tali elementi l’amministrazione procedente, pur non disponendo di prova in ordine all’epoca precisa di realizzazione del locale, ha ritenuto di disporre di elementi probatori idonei a comprovare l’esistenza in loco da epoca remota del locale di cui all’ordinanza di demolizione, per cui, ricadendo il fabbricato in questione in zona territoriale omogenea “A” (centro storico), il locale di cui si discute deve ritenersi legittimo, anche in mancanza di titolo autorizzativo, avendo il Comune di OS proceduto a perimetrare il centro storico con delib. di C.C. n. -OMISSIS-, onde sino a tale data era possibile effettuare interventi edificatori senza doversi munire di titoli abilitativo.
3. Si è costituita la controinteressata -OMISSIS-, eccependo anch’ella la inammissibilità del gravame per carenza di interesse, in quanto si tratterebbe di un manufatto esistente da tempo, che non ha comportato alcuna alterazione dell’assetto urbanistico edilizio e che non ha neanche arrecato alcun serio pregiudizio strutturale.
Ha poi rappresentato di avere avuto difficoltà nel reperire in tempo utile la documentazione, prodotta al Comune successivamente al giudizio relativo all’ordine di demolizione, a causa della morte del dante causa, avvenuta – come appreso successivamente- nel 2006. Nel merito, ha esposto le circostanze tese a dimostrare che il manufatto di cui è lite è stato realizzato in epoca remota, quando ancora non era necessario il titolo edilizio.
-OMISSIS-, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. Si è costituito il Ministero della Cultura eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 73 cpa ulteriormente argomentando le rispettive difese.
6. La causa è stata assunta in decisione all’udienza pubblica del 26 marzo 2025.
7. In via preliminare è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero, atteso che è impugnato esclusivamente un atto del Comune di OS e che, in buona sostanza, il Ministero predetto è soggetto totalmente estraneo alla lite.
8. Sempre in via preliminare è infondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse.
Nel caso di specie, il requisito della vicinitas , quale stabile collegamento con il presunto abuso tale da fondare la legittimazione all’azione e idoneo a differenziare la posizione del vicino da quella della generalità dei consociati, è incontestato.
Come noto, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a dirimere un contrasto giurisprudenziale formatosi sul criterio della vicinitas , ha chiarito come quest'ultima non valga da sola e in automatico a dimostrare la sussistenza anche dell'interesse al ricorso, inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato, pregiudizio la cui allegazione compete alla parte ricorrente e può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso (cfr. Cons. Stato, A.P., 9 dicembre 2021, n. 22).
Tale pregiudizio, a fronte di un intervento edilizio contra legem , è rinvenuto in giurisprudenza nel possibile deprezzamento dell'immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell'ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata; ovvero ancora nella diminuzione di aria, luce, visuale, panorama, ma anche menomazione di valori urbanistici, degradazioni dell'ambiente in conseguenza dell'aumentato carico urbanistico in termini di riduzione di servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico (cfr anche T.A.R. Sicilia Catania, Sez. V, Sent., 28/12/2023, n. 4014).
Nel caso in esame la ricorrente ha dedotto, supportando tali allegazioni sulla base di una propria perizia di parte, che nel soffitto del proprio locale posizionato in parte sotto il terrazzo ed in parte sotto il cucinino degli odierni controinteressati sono presenti cedimenti strutturali flessionali in corrispondenza della parte di solaio su cui incide direttamente il muro portante del medesimo cucinino, cedimenti le cui cause sono attribuibili all’incremento di peso dovuto proprio al carico che detto muro portante trasmette. Tali allegazioni sono inoltre supportate anche da idonea documentazione fotografica che mostra una flessione nel soffitto e una visibile crepa. A nulla rileva che non vi sia stata in tempi recenti alcuna sensibile alternazione urbanistica edilizia, in quanto ai fini della concretizzazione dell’interesse al ricorso è sufficiente che il pregiudizio derivante dal presunto abuso sia concreto e proiettato all’attualità, e tali requisiti sono palesemente sussistenti nel caso di specie.
9. Volgendo al merito, la questione posta all’esame del Collegio concerna la legittimità del provvedimento con cui il Comune di OS ha revocato l’ordine di demolizione n. -OMISSIS- emessa nei confronti degli odierni controinteressati.
10. È utile ripercorrere brevemente i fatti che precedono il giudizio, per come risultanti dalla documentazione in atti e non contestati.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Comune di OS disponeva a carico degli odierni controinteressati, quali comproprietari dell’unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in OS via -OMISSIS-, la demolizione delle opere edilizie ritenute abusive, consistenti in un ampliamento dell’unità immobiliare realizzato in muratura, delle dimensioni di ml. 3,40x2,55 e alt. ml. 2,70 per una volumetria di mc. 23,40, in zona “A” Centro Storico, sulla base del sopralluogo effettuato in data -OMISSIS- dall’ufficio tecnico comunale e del verbale di accertamento prot. n. -OMISSIS-, redatto dalla Polizia Locale.
I controinteressati proponevano ricorso dinanzi a questo Tar (rubricato al n.r.g. -OMISSIS- chiedendo l’annullamento del predetto ordine di demolizione. Tale giudizio si concludeva con la sentenza n. -OMISSIS- che respingeva il ricorso in quanto alla luce delle allegazioni di parte ricorrente “ Il vano ritenuto abusivo, in realtà corrisponde alla cucina posta al secondo piano, adiacente al terrazzo e alle altre stanze che compongono l’appartamento in questione, risalente a epoca remota, siccome descritto nell’atto di acquisto dei ricorrenti stipulato il -OMISSIS-” e tuttavia “… I ricorrenti sostengono che il manufatto contestato sia, in realtà, la cucina già descritta nell’atto di acquisto da loro stipulato il -OMISSIS-, ma non forniscono alcuna prova concreta idonea a supportare tale tesi”.
Successivamente alla pronuncia della predetta sentenza la signora -OMISSIS-, con nota acquisita al protocollo generale al n. -OMISSIS-, produceva ulteriori elementi documentali rispetto a quelli su cui l’u.t.c. aveva basato l’ordine di demolizione n. -OMISSIS- (menzionati nella memoria di costituzione del Comune (cfr. punto 2).
Il provvedimento di revoca oggi impugnato si fonda sulle seguenti motivazioni:
-le opere in contestazione non sono riconducibili ai signori -OMISSIS-/-OMISSIS- come si evince dalla descrizione dell’immobile, contenuta nel contratto di compravendita Rep. n. -OMISSIS-, rogato dal notaio -OMISSIS- di OS (si legge testualmente nell’atto impugnato “ DATO ATTO che, a prescindere dall’effettiva data di esecuzione delle opere contestate, comunque le stesse non sono riconducibili ai Sigg.ri -OMISSIS-/-OMISSIS-, come si evince dalla descrizione dell’immobile, contenuta nel contratto di compravendita Rep. n. -OMISSIS-, rogato dal notaio -OMISSIS- di OS” );
-il sopracitato Contratto di compravendita Rep. n. -OMISSIS-, è stato acquisito agli atti del Comune, successivamente all’emissione dell’ordinanza n. -OMISSIS-, essendo stato presentato dai Signori -OMISSIS-/-OMISSIS- in sede di memorie difensive in atti prot. n. -OMISSIS-;
-vi è incertezza sulla data di realizzazione del manufatto in contestazione, che pare essere stato realizzato in epoca remota (si legge ancora “ TENUTO CONTO CHE non vi sono elementi per risalire all’epoca di edificazione delle opere di cui all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, anche in considerazione dei limitati poteri attribuiti alla Pubblica Amministrazione” ).
11. I fatti esposti consentono di evidenziare la fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, stante la contraddittorietà della motivazione che sorregge l’atto impugnato.
In primo luogo, è del tutto irrilevante che i presunti abusi non siano stati realizzati dagli odierni controinteressati, aventi causa del bene. Per giurisprudenza consolidata infatti la demolizione di un abuso edilizio va ingiunta all'attuale proprietario dell'immobile non a titolo di responsabilità effettiva, bensì per il suo rapporto materiale con il manufatto, essendo finalizzata a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, nonché a ripristinare l'ordine urbanistico violato. L'abusività, infatti, configura una caratteristica di natura reale, che segue l'immobile anche nei suoi successivi trasferimenti, con la conseguenza che la demolizione è, di regola, atto dovuto e prescinde dall'attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell'abuso edilizio (cfr. Consiglio di Stato sent. 237/2023).
In secondo luogo, l'onere di provare la data di realizzazione dell'abuso incombe sul privato; il criterio di riparto dell'onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall'applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova: solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto, mentre l'Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno dell'intero suo territorio (cfr. Cons. di Stato sent. n. 8792/2024). In applicazione di tali consolidati principi l’incertezza in ordine all’epoca di realizzazione dell’immobile non può che riverberare in danno del proprietario che tale prova doveva fornire.
La motivazione del provvedimento è allora erronea in quanto fonda la revoca dell’ordine di demolizione proprio sulla perdurante incertezza in ordine alla data di realizzazione del manufatto della cui legittimità si discute, affermando chiaramente che non vi sono elementi che consentano di risalire all’epoca di realizzazione dello stesso. Né, del resto, dalla complessiva lettura del provvedimento impugnato, l’Amministrazione mostra di ritenere provata l’edificazione in data antecedente al 1953, in quanto: non è decisivo che il manufatto fosse presente nel 2000 al momento della compravendita agli odierni controinteressati; nell’atto di donazione del -OMISSIS- si dà atto della possibilità dell’ampliamento; la dichiarazione sostitutiva del -OMISSIS- non compre il periodo temporale in contestazione, in quanto il dichiarante, nato nel 1958, si limita ad affermare che a sua memoria il manufatto è sempre esistito.
Lo stesso Comune, a fronte di tali elementi che consentono solo di inferire l’epoca remota di realizzazione del manufatto, non si spinge sino ad affermare che lo stesso, con sufficiente grado di certezza, sia stato edificato prima del 1953, giungendo, tuttavia, alla contraddittoria conclusione di revocare l’ordine di demolizione, come se tale prova fosse stata raggiunta.
Tali considerazioni si pongono in disparte la possibilità di revocare un provvedimento avente natura vincolata qual è l’ordine di demolizione, che appare più propriamente suscettibile di annullamento d’ufficio, che, a sua volta, presuppone una piena prova circa l’illegittimità dell’atto del cui annullamento si discute.
12. Per tutte le ragioni esposte il ricorso è infondato e la revoca impugnata deve essere annullata, ferma la possibilità per l’Amministrazione di adottare nuovi provvedimenti.
13. La particolarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi ulteriori provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO