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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4618/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Discolo Francesco Di Paola elett.te domiciliata come in atti;
- APPELLANTE –
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Polizio Licia ed elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATA –
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa del Giudice di
Pace di Sarno n. 1614/21.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
1 ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_2
che non si è costituita nel presente giudizio nonostante la regolarità della notifica.
L'appello non merita accoglimento.
L'appello appare infondato e va rigettato atteso che dall'esame de- gli atti, verbali e documenti di causa appare immune da censure la valutazione del Giudice di prime cure circa le risultanze della
CTU.
2 L'appellante, infatti, rileva che il Giudice non abbia motivato la discordanza – parziale – rispetto alle risultanze della CTU che aveva ritenuto sussistente un danno biologico pari a 8/9%.
Va, in punto di diritto, rilevato che, come affermato da costante giurisprudenza, il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli ele- menti di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.
Sotto questo aspetto, il Giudice di prime cure ha motivato in questi termini la discordanza dalla CTU: “il fiduciario designato ha con- cluso per la sussistenza del nesso causale tra il sinistro verificatosi
27.08.2018 e le lesioni riportate. In conseguenza dell'evento l'at- trice riportava la seguente diagnosi: "validi e severi postumi di trauma contusivo distorsivo rachide cervicale, spalla, ginocchio e caviglia destra" con una prognosi di complessivi 68 giorni di ina- bilità di cui 8 giorni di inabilità temporanea totale, di giorni 20 di inabilità temporanea parziale dal 75%, giorni 20 di inabilità tem- poranea parziale al 50% e di giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 25% e per danno biologico l'8-9% (come da ctu), avuto riguardo alla tabella delle menomazioni del DM 3 luglio 2003.
Sotto tale aspetto deve rilevarsi, pur restando nell'ambito dell'ex- cursus compiuto dal CTU, che la valutazione dell'8/9 % non risul- ta essere coerente con i baremes della tabella stessa la quale, sul punto specifico del rachide cervicale, escludendo l'ipotesi di siti dolorosi di frattura di un'apofisi o dello spigolo antéro-superiore o antero-inferiore di una vertebra senza schiacciamento del corpo;
a seconda della alterazione anatomica e/o della limitazione dei
3 movimenti del capo che non ricorre nel caso di specie, ipotesi che contempla una valutazione compresa tra il 2 ed il 6% dovrà con- tenersi la valutazione nella misura del 2% riconoscendo esiti mi- nori di trauma del collo, cui si aggiungono complessivi 68 giorni di invalidità temporanea che, evidentemente vanno complessiva- mente riferiti al trauma afferente alla spalla, ginocchio e caviglia”
All'esito di tali argomentazioni, può ritenersi che il Giudice abbia adeguatamente motivato perché si è inteso discostare dalla valuta- zione effettuata dal fiduciario e, dunque, deve ritenersi corretta e priva di censure la sentenza resa dal Giudice di Pace di Sarno con riferimento ai motivi di appello proposti dalla Sig.ra
[...]
Parte_1
Risultando infondati i motivi di appello lo stesso deve essere riget- tato e deve essere confermata la sentenza appellata. Ogni altro mo- tivo assorbito.
In considerazione del rigetto del gravame parte appellante deve es- sere condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata, liquidate come in dispositivo.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
4 c) Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della società appellata costituita, li- quidate in euro 1.934,80 per compenso professionale, oltre acces- sori come per legge;
d) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 qua- ter DPR 115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/3/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4618/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Discolo Francesco Di Paola elett.te domiciliata come in atti;
- APPELLANTE –
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Polizio Licia ed elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATA –
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa del Giudice di
Pace di Sarno n. 1614/21.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
1 ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_2
che non si è costituita nel presente giudizio nonostante la regolarità della notifica.
L'appello non merita accoglimento.
L'appello appare infondato e va rigettato atteso che dall'esame de- gli atti, verbali e documenti di causa appare immune da censure la valutazione del Giudice di prime cure circa le risultanze della
CTU.
2 L'appellante, infatti, rileva che il Giudice non abbia motivato la discordanza – parziale – rispetto alle risultanze della CTU che aveva ritenuto sussistente un danno biologico pari a 8/9%.
Va, in punto di diritto, rilevato che, come affermato da costante giurisprudenza, il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli ele- menti di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.
Sotto questo aspetto, il Giudice di prime cure ha motivato in questi termini la discordanza dalla CTU: “il fiduciario designato ha con- cluso per la sussistenza del nesso causale tra il sinistro verificatosi
27.08.2018 e le lesioni riportate. In conseguenza dell'evento l'at- trice riportava la seguente diagnosi: "validi e severi postumi di trauma contusivo distorsivo rachide cervicale, spalla, ginocchio e caviglia destra" con una prognosi di complessivi 68 giorni di ina- bilità di cui 8 giorni di inabilità temporanea totale, di giorni 20 di inabilità temporanea parziale dal 75%, giorni 20 di inabilità tem- poranea parziale al 50% e di giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 25% e per danno biologico l'8-9% (come da ctu), avuto riguardo alla tabella delle menomazioni del DM 3 luglio 2003.
Sotto tale aspetto deve rilevarsi, pur restando nell'ambito dell'ex- cursus compiuto dal CTU, che la valutazione dell'8/9 % non risul- ta essere coerente con i baremes della tabella stessa la quale, sul punto specifico del rachide cervicale, escludendo l'ipotesi di siti dolorosi di frattura di un'apofisi o dello spigolo antéro-superiore o antero-inferiore di una vertebra senza schiacciamento del corpo;
a seconda della alterazione anatomica e/o della limitazione dei
3 movimenti del capo che non ricorre nel caso di specie, ipotesi che contempla una valutazione compresa tra il 2 ed il 6% dovrà con- tenersi la valutazione nella misura del 2% riconoscendo esiti mi- nori di trauma del collo, cui si aggiungono complessivi 68 giorni di invalidità temporanea che, evidentemente vanno complessiva- mente riferiti al trauma afferente alla spalla, ginocchio e caviglia”
All'esito di tali argomentazioni, può ritenersi che il Giudice abbia adeguatamente motivato perché si è inteso discostare dalla valuta- zione effettuata dal fiduciario e, dunque, deve ritenersi corretta e priva di censure la sentenza resa dal Giudice di Pace di Sarno con riferimento ai motivi di appello proposti dalla Sig.ra
[...]
Parte_1
Risultando infondati i motivi di appello lo stesso deve essere riget- tato e deve essere confermata la sentenza appellata. Ogni altro mo- tivo assorbito.
In considerazione del rigetto del gravame parte appellante deve es- sere condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata, liquidate come in dispositivo.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
4 c) Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della società appellata costituita, li- quidate in euro 1.934,80 per compenso professionale, oltre acces- sori come per legge;
d) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 qua- ter DPR 115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/3/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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