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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 349/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNALISA ALPI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesena (FC), via Riccardo Brusi n. 37
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPO Controparte_1 C.F._2
RAFFAELLI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Forlì, corso Diaz n. 36
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI
NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 04.12.2024 e del 29.12.2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 14.02.2024, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia disporre che:
1) la minore venga affidata in via esclusiva alla madre;
2) una valutazione psicologica attraverso la nomina di CTU del sig. volta ad accertare la CP_1 derivazione psicologica/patologica del suo stato di instabilità umorale;
3) disporre che il sig. segua un percorso per il controllo della rabbia;
CP_1
4) disporre che i servizi sociali territorialmente competenti accertino la capacità genitoriale del sig.
e disponga la frequentazione padre e figlia attuando le idonee tutele psico-fisiche per la CP_1 bambina;
5) disporre la valutazione dell'idoneità degli ambienti domestici relativi alla casa del sig. CP_1 volti ad accertare l'idoneità degli stessi ad accogliere una bambina;
6) disporre frequentazione padre e figlia in ambiente idoneo e con gradualità senza pernottamento previo periodo di frequentazione con supervisione di incaricato dei servizi;
7) in subordine voglia disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile della medesima presso la madre e modalità di visita da parte del padre preliminarmente con supervisione di incaricato dei servizi e successivamente con modalità ritenute idonee di tutela della bambina;
8) in merito al mantenimento di voglia disporre che il sig. provvederà nella misura Per_1 CP_1 ritenuta di maggior tutela per bambina e comunque non inferiore a quanto attualmente versato pari ad
€ 200,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie;
9) disporre che l'importo relativo all'indennità di frequenza sia autorizzata solo la madre al prelievo;
10) disporre che l'assegno per il nucleo familiare sia percepito nella misura del 100 % dalla madre con autorizzazione a provvedere in autonomia alla richiesta;
11) disporre che le detrazioni fiscali siano fruite al 100 % dalla madre”.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 17.02.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 27.06.2024 e, alla luce delle allegazioni di cui al ricorso, disponeva che i Servizi Sociali territorialmente competenti prendessero in carico e monitorassero il nucleo familiare, verificando in particolare le condizioni della minore, le relazioni tra la stessa ed i genitori e l'idoneità dell'abitazione del padre ad ospitare la figlia e fornendo una prima valutazione sulle capacità genitoriali delle parti, con deposito di breve relazione entro la data di udienza.
In data 04.03.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 24.05.2024 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis, così decidere:
- disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento stabile della stessa presso la madre
; Parte_1
pagina 2 di 4 - disporre che il padre possa tenere con sé la minore, senza pernottamento della stessa presso la casa del padre, per 2 pomeriggi ogni settimana da concordarsi con la madre in base alle esigenze della minore, e 2 domeniche ogni mese dalla mattina alla sera;
- disporre che il sig. versi, a titolo di mantenimento della figlia, l'importo mensile di € 200 CP_1 oltre al 50 % delle spese straordinarie;
- disporre che l'assegno per il nucleo familiare sia percepito nella misura del 100 % dalla madre con autorizzazione a provvedere in autonomia alla richiesta;
-disporre che le detrazioni fiscali siano fruite al 100 % dalla madre.
Spese legali compensate”. All'udienza del 27.06.2024, il Giudice delegato, dopo aver proceduto a sentire personalmente le parti e verificato che non risultava ancora agli atti la relazione dei Servizi Sociali, differiva il procedimento per l'esame della stessa.
A seguito del deposito della relazione dei Servizi Sociali, la sig.ra e il sig. Pt_1 CP_1 precisavano conclusioni congiunte, che venivano depositate telematicamente da entrambe le parti rispettivamente nelle date dello 03.12.2024 e del 28.11.2024.
Nelle note di trattazione scritta depositate nelle date dello 04.12.2024 e del 29.11.2024, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già agli atti.
Con ordinanza emessa in data 13.02.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti in corso di causa hanno raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: “disporre che:
1) La figlia minore verrà affidata in via esclusiva alla madre con residenza presso la stessa in Per_1 via Pinarella 167 Pinarella di Cervia;
2) i servizi sociali territorialmente competenti continuino a svolgere attività di supervisione e monitoraggio sulla figura genitoriale paterna;
3) il sig. intraprenda un percorso di sostegno alla genitorialità; CP_1
4) il padre continuerà a frequentare la figlia un pomeriggio a settimana identificato indicativamente nel giorno del sabato o domenica pomeriggio da concordare di settimana in settimana;
5) in merito al mantenimento di il sig. provvederà al versamento di € 200,00 mensili Per_1 CP_1 entro il 5 di ogni mese tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat inoltre le spese straordinarie verranno sostenute al 50 % da entrambi i genitori.
6) l'importo relativo all'indennità di frequenza sia autorizzato solo la madre al prelievo;
7) l'assegno per il nucleo familiare sia percepito nella misura del 100 % dalla madre con autorizzazione a provvedere in autonomia alla richiesta;
8) le detrazioni fiscali siano fruite al 100 % dalla madre”.
Reputa il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in quanto le condizioni ivi concordate, anche alla luce del contenuto della relazione dei Servizi Sociali
– ove si dà atto che la sig.ra è una madre attenta e premurosa verso i bisogni della figlia - e Pt_1 delle allegazioni di violenza verbale da parte del sig. contenute nel ricorso, appaiono CP_1 conformi all'interesse della figlia minore Per_1
pagina 3 di 4 Stante la natura e l'esito della lite, le spese del procedimento vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così provvede:
- RECEPISCE, facendole proprie, le condizioni concordate dalle parti nelle conclusioni congiunte come riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte, e DISPONE in conformità;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 14.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 349/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNALISA ALPI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesena (FC), via Riccardo Brusi n. 37
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPO Controparte_1 C.F._2
RAFFAELLI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Forlì, corso Diaz n. 36
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI
NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 04.12.2024 e del 29.12.2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 14.02.2024, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia disporre che:
1) la minore venga affidata in via esclusiva alla madre;
2) una valutazione psicologica attraverso la nomina di CTU del sig. volta ad accertare la CP_1 derivazione psicologica/patologica del suo stato di instabilità umorale;
3) disporre che il sig. segua un percorso per il controllo della rabbia;
CP_1
4) disporre che i servizi sociali territorialmente competenti accertino la capacità genitoriale del sig.
e disponga la frequentazione padre e figlia attuando le idonee tutele psico-fisiche per la CP_1 bambina;
5) disporre la valutazione dell'idoneità degli ambienti domestici relativi alla casa del sig. CP_1 volti ad accertare l'idoneità degli stessi ad accogliere una bambina;
6) disporre frequentazione padre e figlia in ambiente idoneo e con gradualità senza pernottamento previo periodo di frequentazione con supervisione di incaricato dei servizi;
7) in subordine voglia disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile della medesima presso la madre e modalità di visita da parte del padre preliminarmente con supervisione di incaricato dei servizi e successivamente con modalità ritenute idonee di tutela della bambina;
8) in merito al mantenimento di voglia disporre che il sig. provvederà nella misura Per_1 CP_1 ritenuta di maggior tutela per bambina e comunque non inferiore a quanto attualmente versato pari ad
€ 200,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie;
9) disporre che l'importo relativo all'indennità di frequenza sia autorizzata solo la madre al prelievo;
10) disporre che l'assegno per il nucleo familiare sia percepito nella misura del 100 % dalla madre con autorizzazione a provvedere in autonomia alla richiesta;
11) disporre che le detrazioni fiscali siano fruite al 100 % dalla madre”.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 17.02.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 27.06.2024 e, alla luce delle allegazioni di cui al ricorso, disponeva che i Servizi Sociali territorialmente competenti prendessero in carico e monitorassero il nucleo familiare, verificando in particolare le condizioni della minore, le relazioni tra la stessa ed i genitori e l'idoneità dell'abitazione del padre ad ospitare la figlia e fornendo una prima valutazione sulle capacità genitoriali delle parti, con deposito di breve relazione entro la data di udienza.
In data 04.03.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 24.05.2024 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis, così decidere:
- disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento stabile della stessa presso la madre
; Parte_1
pagina 2 di 4 - disporre che il padre possa tenere con sé la minore, senza pernottamento della stessa presso la casa del padre, per 2 pomeriggi ogni settimana da concordarsi con la madre in base alle esigenze della minore, e 2 domeniche ogni mese dalla mattina alla sera;
- disporre che il sig. versi, a titolo di mantenimento della figlia, l'importo mensile di € 200 CP_1 oltre al 50 % delle spese straordinarie;
- disporre che l'assegno per il nucleo familiare sia percepito nella misura del 100 % dalla madre con autorizzazione a provvedere in autonomia alla richiesta;
-disporre che le detrazioni fiscali siano fruite al 100 % dalla madre.
Spese legali compensate”. All'udienza del 27.06.2024, il Giudice delegato, dopo aver proceduto a sentire personalmente le parti e verificato che non risultava ancora agli atti la relazione dei Servizi Sociali, differiva il procedimento per l'esame della stessa.
A seguito del deposito della relazione dei Servizi Sociali, la sig.ra e il sig. Pt_1 CP_1 precisavano conclusioni congiunte, che venivano depositate telematicamente da entrambe le parti rispettivamente nelle date dello 03.12.2024 e del 28.11.2024.
Nelle note di trattazione scritta depositate nelle date dello 04.12.2024 e del 29.11.2024, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già agli atti.
Con ordinanza emessa in data 13.02.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti in corso di causa hanno raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: “disporre che:
1) La figlia minore verrà affidata in via esclusiva alla madre con residenza presso la stessa in Per_1 via Pinarella 167 Pinarella di Cervia;
2) i servizi sociali territorialmente competenti continuino a svolgere attività di supervisione e monitoraggio sulla figura genitoriale paterna;
3) il sig. intraprenda un percorso di sostegno alla genitorialità; CP_1
4) il padre continuerà a frequentare la figlia un pomeriggio a settimana identificato indicativamente nel giorno del sabato o domenica pomeriggio da concordare di settimana in settimana;
5) in merito al mantenimento di il sig. provvederà al versamento di € 200,00 mensili Per_1 CP_1 entro il 5 di ogni mese tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat inoltre le spese straordinarie verranno sostenute al 50 % da entrambi i genitori.
6) l'importo relativo all'indennità di frequenza sia autorizzato solo la madre al prelievo;
7) l'assegno per il nucleo familiare sia percepito nella misura del 100 % dalla madre con autorizzazione a provvedere in autonomia alla richiesta;
8) le detrazioni fiscali siano fruite al 100 % dalla madre”.
Reputa il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in quanto le condizioni ivi concordate, anche alla luce del contenuto della relazione dei Servizi Sociali
– ove si dà atto che la sig.ra è una madre attenta e premurosa verso i bisogni della figlia - e Pt_1 delle allegazioni di violenza verbale da parte del sig. contenute nel ricorso, appaiono CP_1 conformi all'interesse della figlia minore Per_1
pagina 3 di 4 Stante la natura e l'esito della lite, le spese del procedimento vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così provvede:
- RECEPISCE, facendole proprie, le condizioni concordate dalle parti nelle conclusioni congiunte come riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte, e DISPONE in conformità;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 14.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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