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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
13:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rieti - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Via Cesare Verani N.7 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620240001909241000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2025 depositato il 10/11/2025 Richieste delle parti:
Le parti chiedono estinguersi il giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha impugnato la cartella di pagamento n. 096202400012614 73000 (recte: n. 096 2024 00019092 41 000) dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione sul ruolo emesso dall'Agenzia delle entrate in seguito a Controllo modello IRAP anno 2020, che assume esserle stata notificata il 4 Marzo 2024.
Ha eccepito l'erronea determinazione dell'importo ingiunto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate rappresentando che l'Ufficio il 04/09/2024 ha provveduto ad effettuare lo sgravio integrale delle sanzioni, per questo chiedendo dichiararsi la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente alle sanzioni richieste e dovuti gli interessi.
La società ricorrente ha chiesto successivamente (1.10.2025) dichiararsi la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese non residuando alcun interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio in seguito al predetto sgravio.
All'udienza del 20.10.2025 le parti hanno chiesto estinguersi il giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante quanto sopra sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna ragione di conflitto tra le parti.
Le spese possono compensarsi in ragione di quanto convenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, preso atto della richiesta formulata dalle parti, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese legali.
Rieti 20.10.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
13:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rieti - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Via Cesare Verani N.7 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620240001909241000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2025 depositato il 10/11/2025 Richieste delle parti:
Le parti chiedono estinguersi il giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha impugnato la cartella di pagamento n. 096202400012614 73000 (recte: n. 096 2024 00019092 41 000) dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione sul ruolo emesso dall'Agenzia delle entrate in seguito a Controllo modello IRAP anno 2020, che assume esserle stata notificata il 4 Marzo 2024.
Ha eccepito l'erronea determinazione dell'importo ingiunto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate rappresentando che l'Ufficio il 04/09/2024 ha provveduto ad effettuare lo sgravio integrale delle sanzioni, per questo chiedendo dichiararsi la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente alle sanzioni richieste e dovuti gli interessi.
La società ricorrente ha chiesto successivamente (1.10.2025) dichiararsi la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese non residuando alcun interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio in seguito al predetto sgravio.
All'udienza del 20.10.2025 le parti hanno chiesto estinguersi il giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante quanto sopra sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna ragione di conflitto tra le parti.
Le spese possono compensarsi in ragione di quanto convenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, preso atto della richiesta formulata dalle parti, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese legali.
Rieti 20.10.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna