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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3441/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
SS ON Presidente rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3441/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
GONZAGA 7 MILANO presso lo studio dell'avv. GIORDANO VITTORIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ROSSI ELENA ( e all'avv. C.F._1
LL AN ( C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA Controparte_1 P.IVA_2
GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PAGANO STEFANIA
( ) e all'avv. SMALDONE SALVATORE ) C.F._3 C.F._4
APPELLATO
pagina 1 di 13 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare la sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 8666/2023, R.G. 25853/2021, depositata il 7 novembre
2023 e notificata dal l'8 novembre 2023, e per l'effetto annullare l'ingiunzione di Controparte_1 pagamento n. 20150430029800000000272 per COSAP relativo all'anno 2014, notificata dal
[...]
a mezzo p.e.c. il 26 gennaio 2021 in quanto: CP_1
- in via preliminare, i giudici di primo grado hanno omesso di dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità o l'illegittimità dell'impugnazione per mancata valida sottoscrizione del Direttore del settore servizi riscossione del;
Controparte_1
- ancora in via preliminare, i giudici di primo grado non hanno rilevato l'inesistenza, la nullità ovvero l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta per violazione dell'Art. 2 del Reggio Decreto 14
Aprile 1910;
- sempre in via preliminare, i giudici di primo grado non hanno rilevato l'inesistenza ovvero la nullità insanabile della notificazione dell'ingiunzione di pagamento impugnata per violazione degli artt. 26,
d.P.R. 602/1973 e 6-ter, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- ulteriormente in via preliminare, i giudici di primo grado in luogo di rilevare l'inesistenza, la nullità
o comunque l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 25 del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) del
, hanno erroneamente ritenuto legittimo il ricorso alla procedura di ingiunzione di Controparte_1 pagamento prevista dal R.D. 639 del 14 aprile 1910;
- infine, in via preliminare, i giudici di primo grado hanno erroneamente ritenuto regolarmente notificato alla Banca l'invito di pagamento n. 20140430014580000001161 sebbene il non CP_1 abbia dimostrato la regolarità di tale notificazione;
- nel merito, i giudici di primo grado hanno erroneamente ritenuto l'ingiunzione di pagamento opposta adeguatamente motivata;
- ancora nel merito, i giudici di primo grado non hanno rilevato che il di non ha CP_1 CP_1 fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, in violazione dell'art. 2697 c.c.;
- ulteriormente nel merito, i giudici di primo grado non hanno rilevato che al diritto di credito a titolo di COSAP per le occupazioni permanenti è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.c.
pagina 2 di 13 Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da controparte, in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 8666/23, nonché l'ingiunzione n. 201504300000000272 e condannare l'appellante al pagamento di € 34.513,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8666/23, ha respinto l'opposizione all'ingiunzione fiscale n.
emessa dal e opposta dall'ingiunta PartitaIVA_3 Controparte_1 Controparte_2
L'ingiunzione era stata emessa dal per il pagamento del canone di occupazione del suolo CP_1 pubblico per l'anno 2014 ed era stata opposta da per plurimi motivi, di rito e di merito, Controparte_2 che il Tribunale ha ritenuto infondati. ha proposto appello davanti a questa Corte sulla base di motivi che verranno più Controparte_2 avanti esaminati.
Il si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della Controparte_1 sentenza appellata.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello sia parzialmente fondato e che l'ingiunzione opposta debba essere revocata, ma che debba essere accertato il credito vantato dal nei termini che verranno indicati. CP_1
Sui motivi di appello, come di seguito rubricati e sintetizzati, va, infatti, osservato quanto segue.
1. IN VIA PRELIMINARE. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO MERITA DI ESSERE RIFORMATA
NELLA PARTE IN CUI HA OMESSO DI DICHIARARE L'INESISTENZA OVVERO LA NULLITÀ O
L'ILLEGITTIMITÀ DELL'IMPUGNAZIONE PER MANCATA VALIDA SOTTOSCRIZIONE DEL
pagina 3 di 13 ED HA Controparte_3
STATUITO CHE “L'ATTO RISULTA EMESSO NEL 2015, QUANDO IL FUNZIONARIO
FIRMATARIO, DOTT. AN ZUCCOTTI, ERA DIRETTORE RESPONSABILE DEL
[...]
” Controparte_3
L'appellante contesta la decisione del Tribunale per non aver rilevato il vizio dell'ingiunzione per essere stata emessa da un soggetto non legittimato.
La ragione della doglianza, già sollevata davanti al Tribunale, risiede in una “anomalia” dell'ingiunzione notificata a e da questa opposta. CP_2
L'ingiunzione, notificata a il 26.1.2021 e avente il numero suindicato, reca la data 15.12.2020 CP_2 ed è indirizzata a “ Piazza Gae Aulenti 3 Tower A 20154 ” (v. Controparte_4 CP_1 doc. 2 appellante). sin dal primo grado ha eccepito la “mancata valida sottoscrizione del Direttore del Settore CP_2
Servizi SI del ” poiché il dott. Andrea Zuccotti, che aveva sottoscritto CP_1 CP_1
l'ingiunzione nella qualità di Direttore del Settore Servizi SI (v. doc. 2 cit.), non rivestiva tale qualità nella data suindicata (v. doc. 4 appellante).
Il , costituendosi in primo grado, ha depositato una ingiunzione avente lo stesso Controparte_1 numero e lo stesso contenuto di quella depositata da ma recante la data 15.10.2015 ed CP_2 indirizzata a viale Umberto Tupini 180 00144 , dichiarando Controparte_4 CP_4 che nel “giorno in cui tale atto è stato emesso, ovvero il 15.10.2015, il Dott. Andrea Zuccotti, firmatario dell'ingiunzione de qua, svolgeva l'incarico dirigenziale di Direttore dei Servizi di
SI e quindi - all'epoca dell'adozione e del perfezionamento dell'atto impugnato – era certamente in possesso delle idonee abilitazioni e dei necessari poteri richiesti dalla legislazione vigente” (comparsa di risposta pag. 8).
Sulle differenze tra il suddetto documento e quello prodotto da il ha dedotto, con la CP_2 CP_1 prima memoria (pag. 4), che “il documento depositato dall'opponente (doc. 2 – controparte) è del tutto identico a quello depositato dalla scrivente difesa (doc. 12), regolarmente notificato in data
26.01.2021 (doc. 13). Ai fini della presente causa deve tenersi conto unicamente di quest'ultimo e non del primo, che – per mero errore materiale - è stato trasmesso alla in una versione parzialmente CP_4 modificata (nella sola parte relativa alla data di predisposizione ed all'indirizzo di destinazione), senza che ciò rilevi sotto il profilo sostanziale della legittima pretesa dell'Amministrazione Civica”
(sottolineatura aggiunta).
pagina 4 di 13 Il Tribunale ha respinto la doglianza di sul punto, così motivando: CP_2
“Con riferimento alla questione della nullità dell'ingiunzione per difetto di sottoscrizione da parte di funzionario ricoprente l'incarico di dirigente del settore deputato alla riscossione, si osserva che, come emerge dal numero dell'ingiunzione e dalla allegata e-mail di trasmissione dell'atto per la notifica (cfr. pag. 10 del doc. 2 di parte attrice), l'atto risulta emesso nel 2015, quando il funzionario firmatario, dott. Andrea Zuccotti, era direttore responsabile del settore servizi riscossione del CP_1
( come da doc.14 e doc. 15 delle produzioni del ” (pag. 3 sentenza appellata). CP_1
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
Nella pagina 10 del doc. 2 prodotto da che è la copia di una mail, vi è un riferimento al 2015 CP_2 nella descrizione degli allegati spediti, ma il documento non contiene l'ingiunzione recante la data del
2015, bensì contiene l'ingiunzione recante la data 15.12.2020.
L'ingiunzione che reca la data del 15.10.2015 è, invece, quella contenuta nel doc. 12 prodotto dal che, però, non è quello notificato a poiché il Comune, come si è detto, ammette di CP_1 CP_2 aver trasmesso alla il documento “in una versione parzialmente modificata (nella sola parte CP_4 relativa alla data di predisposizione ed all'indirizzo di destinazione)” e, quindi, riconosce di aver notificato a l'ingiunzione che reca la data 15.12.2020. CP_2
Il ritiene, tuttavia, che, ai fini della legittimità del provvedimento, si debba tener conto CP_1 dell'ingiunzione nella versione del 2015, sottoscritta da un funzionario che, nel 2015 (ma non più nel
2020), ricopriva l'incarico richiesto ai fini dell'emissione.
Ritiene la Corte che la tesi del non sia condivisibile. CP_1
L'ingiunzione sottoscritta nel 2015 (recante la data 15.10.2015 e indirizzata alla sede di a CP_2
non risulta, infatti, essere stata notificata a CP_4 CP_2
Dai documenti in atti e dalle difese del si evince che nel 2020 il ha “ripreso” tale CP_1 CP_1 ingiunzione e ne ha modificato la data (che è diventata 15.12.2020) e l'indirizzo fisico di destinazione
(che è diventato la sede di ), provvedendo a notificarla a il 26.1.2021. CP_1 CP_2
Così ricostruita la fattispecie, si deve osservare che uno stesso provvedimento dell'Amministrazione non può avere contemporaneamente due date e che, se ciò accade e al destinatario viene notificato solo quello con la data successiva, evidentemente il provvedimento con la data precedente, anche ove fosse venuto a giuridica esistenza, deve intendersi revocato.
pagina 5 di 13 Ai fini della verifica della legittimità, il provvedimento da esaminare, quindi, a differenza di quel che ritiene il è quello emesso nella data successiva, che non può considerarsi legittimamente CP_1 emesso, poiché in tale data successiva, pacificamente, il funzionario che lo ha sottoscritto non era preposto al Servizio.
La fondatezza di tale motivo di appello implica la riforma della sentenza e l'annullamento dell'ingiunzione (anche se poi, come si dirà, si rende necessario esaminare il merito della pretesa del
. CP_1
L'annullamento dell'ingiunzione assorbe i motivi di appello da 2 a 6, riguardanti la notifica dell'ingiunzione e i suoi vizi formali e che sono stati così rubricati dalla parte appellante:
2. ANCORA IN VIA PRELIMINARE. LA SENTENZA APPELLATA MERITA DI ESSERE RIFORMATA
LADDOVE NON HA RILEVATO L'INESISTENZA, LA NULLITÀ OVVERO L'ILLEGITTIMITÀ
DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO OPPOSTA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL CP_5
DECRETO 14 APRILE 1910 ED HA STATUITO CHE “IN RELAZIONE AI VIZI DELLA NOTIFICA
DELLA INGIUNZIONE, SI RILEVA CHE, PRIMA ANCORA DELLA VALUTAZIONE SULLA
SUSSISTENZA DELLE DEDOTTE IRREGOLARITÀ, APPARE DIRIMENTE IL RILIEVO SULLA
APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI SANATORIA DEL VIZIO PER EFFETTO DEL
RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO”
3. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE. LA SENTENZA APPELLATA MERITA DI ESSERE RIFORMATA
NON HA RILEVATO L'INESISTENZA OVVERO LA NULLITÀ INSANABILE DELLA CP_6
NOTIFICAZIONE DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 26, D.P.R. 602/1973 E 6-TER, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ED HA STATUITO CHE “IN
RELAZIONE AI VIZI DELLA NOTIFICA DELLA INGIUNZIONE, SI RILEVA CHE, PRIMA ANCORA
DELLA VALUTAZIONE SULLA SUSSISTENZA DELLE DEDOTTE IRREGOLARITÀ, APPARE
DIRIMENTE IL RILIEVO SULLA APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI SANATORIA DEL VIZIO
PER EFFETTO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO”
4. ULTERIORMENTE IN VIA PRELIMINARE. LA SENTENZA APPELLATA MERITA DI ESSERE
RIFORMATA IN QUANTO, IN LUOGO DI RILEVARE L'INESISTENZA, LA NULLITÀ O
COMUNQUE L'ILLEGITTIMITÀ DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) DEL COMUNE DI MILANO, HA
pagina 6 di 13 ERRONEAMENTE RITENUTO LEGITTIMO IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI INGIUNZIONE
DI PAGAMENTO PREVISTA DAL R.D. 639 DEL 14 APRILE 1910
5. INFINE IN VIA PRELIMINARE. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO MERITA DI ESSERE
RIFORMATA LADDOVE I GIUDICI DI PRIMO GRADO HANNO RITENUTO REGOLARMENTE
NOTIFICATO ALLA BANCA L 'INVITO DI PAGAMENTO N. 20140430014580000001161
6. NEL MERITO. LA SENTENZA APPELLATA MERITA DI ESSERE RIFORMATA LADDOVE I
GIUDICI DI PRIMO GRADO HANNO ERRONEAMENTE RITENUTO L'INGIUNZIONE DI
PAGAMENTO OPPOSTA ADEGUATAMENTE MOTIVATA.
L'annullamento dell'ingiunzione non esime, come si è accennato, dall'esame della pretesa vantata dal anche se il come nel caso di specie, non abbia formulato in primo grado una CP_1 CP_1 domanda riconvenzionale di condanna.
La S.C. (v. Cass. 29653/17, in motivazione), ha, infatti, osservato che “il thema decidendum di tale controversia [opposizione ad ingiunzione fiscale] non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela […] ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.”; v. anche Cass. 2843/23.
L'accertamento del merito della pretesa creditoria dell'Amministrazione è, quindi, doveroso, indipendentemente dalla proposizione di una domanda riconvenzionale in tal senso [v. Cass. 2355/19, in motivazione “l'opponente, con l'introduzione del giudizio, invoca, con l'impugnazione del titolo esecutivo stragiudiziale, l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione.
In questo quadro, come è stato affermato (Cass. n. 3341 del 2009), l'amministrazione può proporre una domanda riconvenzionale di condanna, per l'ipotesi di accertamento dell'illegittimità formale dell'ingiunzione, ma ove tale domanda non sia proposta, resta ferma, come nel caso di specie, la necessità che si proceda al mero accertamento del rapporto sostanziale, sicché la pronuncia che abbia accertato l'illegittimità formale dell'ingiunzione e ciò nondimeno abbia accertato la positiva esistenza della pretesa sostanziale è suscettibile di formare all'esito dell'impugnazione il giudicato di accertamento mero circa la pretesa sostanziale”].
Si può, comunque, sin d'ora rilevare, sulla scorta dei principi enunciati dalla S.C., che, anche ove nella presente sede venisse accertato un credito del nei confronti dell'appellante, la decisione di CP_1
pagina 7 di 13 questa Corte dovrebbe limitarsi al mero accertamento e non potrebbe essere di condanna, come, in modo inammissibile, chiede il nelle conclusioni precisate in appello, sebbene non abbia svolto CP_1 domanda riconvenzionale subordinata in primo grado.
Devono, quindi, essere presi in esame i residui motivi di appello, inerenti al merito della pretesa creditoria del CP_1
Per ragioni di ordine logico-giuridico, deve essere esaminato preliminarmente il motivo attinente alla prescrizione del credito.
8. NEL MERITO. LA SENTENZA APPELLATA MERITA DI ESSERE RIFORMATA LADDOVE I
GIUDICI DI PRIMO GRADO NON HANNO RILEVATO LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEL
CREDITO POSTO IN RISCOSSIONE
Il Tribunale ha disatteso l'eccezione di prescrizione, sollevata da sul presupposto CP_2 dell'applicazione del termine quinquennale, rilevando che “la stessa Corte di legittimità (abbia) ormai univocamente affermato che al canone COSAP si debba applicare la prescrizione decennale (Cass
SSUU 11026/2014 e ordinanza 3710/2019). Poiché l'ingiunzione risulta notificata in data 26.1.2021 ed essa si riferisce all'annualità 2014 appare evidente che non sia ancora decorso il periodo decennale di prescrizione ordinaria” (pag. 6 sentenza appellata).
L'appellante ritiene la decisione erronea poiché il Cosap preteso nel caso di specie sarebbe oggetto di un credito da pagarsi periodicamente e, quindi, soggetto al termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., potendosi applicare la prescrizione ordinaria decennale solo nei casi di occupazioni non aventi carattere periodico.
Sotto altro profilo, l'appellante ritiene che il termine di prescrizione applicabile dovrebbe essere quello quinquennale previsto per i tributi locali.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La giurisprudenza della S.C., da cui non vi è ragione di discostarsi, è, infatti, costante nel senso indicato dal Tribunale, come si evince dalla seguente recente pronuncia: “il pagamento in esame non è assimilabile, né al canone previsto in caso di locazione, né alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 n. 1, 1 bis e 2 cod. civ., in quanto assolve alla funzione di compensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento;
per cui, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di pagina 8 di 13 responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione e che, perciò, decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l'occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell'anno (Cass. n. 21353 del 2019). Al riguardo non rileva neanche l'art. 2948, n. 4 cod. civ., perché tale norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica e non attiene al caso in cui, come, appunto è per il COSAP, si configurino tanti rapporti autonomi di uso del suolo pubblico, di durata annuale o inferiore, cui corrisponde il pagamento dell'apposito indennizzo” (Cass. 18632/23).
Tale ultimo precedente richiamato vale a confutare l'argomento dell'appellante secondo cui la S.C. avrebbe enunciato il principio dell'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale solo per le occupazioni temporanee e non anche per quelle permanenti, come quella di specie.
7. NEL MERITO. LA SENTENZA APPELLATA MERITA DI ESSERE RIFORMATA LADDOVE I
GIUDICI DI PRIMO GRADO NON HANNO RILEVATO CHE IL NON HA Controparte_1
FORNITO LA PROVA DEI FATTI COSTITUTIVI DELLA PROPRIA PRETESA, IN VIOLAZIONE
DELL'ART. 2697 C.C.
L'appellante, sempre nel merito della pretesa creditoria, fa rilevare che il Tribunale non si è espressamente pronunciato sul punto e ribadisce che il su cui ricade l'onere di provare i fatti CP_1 costitutivi della pretesa, rappresentati da un atto di concessione oppure da un verbale di constatazione di occupazione abusiva, non vi avrebbe provveduto, non essendo a ciò sufficiente la produzione dell'invito di pagamento, dal contenuto non chiaro e peraltro mai ricevuto da CP_2
Il nella comparsa di costituzione in appello, deduce che il canone oggetto dell'ingiunzione è CP_1 dovuto “in relazione all'occupazione di suolo pubblico realizzata – mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro - in prossimità delle due storiche sedi di a , site CP_2 CP_1 rispettivamente, una in prossimità di Via della Posta, Via Santa Maria Fulcorina, Via Bocchetto,
Piazza Edison, e l'altra in Galleria Strasburgo.
In particolare, l'occupazione ascritta a controparte, riguarda una superficie di circa mq 163,00, così individuata:
Via Santa Maria Fulcorina: circa mq 42,00 mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro;
Via della Posta: circa mq 53,00 mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro;
Piazza Edison: circa mq 9,00 mediante lucernai in vetrocemento;
pagina 9 di 13 Via Bocchetto: circa mq 49,00 mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro;
Galleria Strasburgo: circa mq 10,00 mediante griglie di ferro.
L'imputabilità dell'utilizzo di tali spazi pubblici da parte dell'odierna appellante, per la suddetta annualità, è incontestabile sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, come si evince, in primo luogo, dai sopralluoghi effettuati, nel 2002 e nel 2003, dal Settore Manutenzione Strada e dalla Polizia
Locale del Comune di , aventi ad oggetto specifiche criticità afferenti ai suddetti manufatti: CP_1
sopralluogo del Settore manutenzione strade del 17.09.2002 (doc.
2 - fascicolo 1° grado)
sopralluogo del Settore manutenzione strade del 20.09.2002 (doc.
3 - fascicolo 1° grado);
richiesta d'intervento della Polizia Locale del 15.10.2002 (docc. 4 – 5 - fascicolo 1° grado);
richiesta d'intervento del Settore manutenzione strade del 22.11.2002 (doc.
6 - fascicolo 1° grado);
sopralluogo del Settore manutenzione strade del 9.01.2003 (doc.
7 - fascicolo 1° grado).
Da tali circostanze si evince chiaramente che già dal 2002/2003 la , cui - a partire dal CP_4
2010 - è subentrata nei rapporti giuridici pendenti era ben consapevole della CP_2 responsabilità afferente all'occupazione di suolo pubblico, come dimostra la richiesta d'intervento trasmessa dagli Uffici Tecnici in data 12.11.2002 (doc.
8 - fascicolo 1° grado), e del conseguente e connesso obbligo di pagamento del relativo canone, peraltro formalmente richiesto dal CP_1
a partire dal 6.03.2003 (doc.
9 - fascicolo 1° grado), con riferimento alla concessione n.
[...]
6740/2003.
Ad ulteriore conferma della responsabilità dell'appellante in merito al pagamento del COSAP per l'anno 2014 si rileva, inoltre, che solo in data 5.11.2018 all'Istituto bancario è succeduto, in ordine all'occupazione di suolo pubblico de qua, un soggetto terzo – REAM GR - che ha, invero, presentato apposita istanza di subentro (doc. 10 - fascicolo 1° grado)”.
Sulla quantificazione, il deduce che l'importo oggetto dell'ingiunzione è stato calcolato CP_1
“facendo riferimento ai parametri indicati nel Tariffario e nel Viario vigenti al momento – 2009 – in cui è sorta l'obbligazione di pagamento, prodotti in giudizio (docc. 1b – 1c - fascicolo 1° grado) e reperibili sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.
In particolare, applicando le modalità di calcolo indicate nell'art. 3 del tariffario (doc. 1b - fascicolo
1° grado), il COSAP dovuto per l'annualità 2014 è stato così determinato:
occupazione permanente realizzata in Via Santa Maria Fulcorina, Via della Posta, Piazza Edison e
Via Bocchetto:
pagina 10 di 13 tariffa base (€ 75,00) X coefficiente categoria viaria (B12: 2,83333) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo: 1,00) X metri quadrati (mq 153,00) = € 32.512,46;
occupazione permanente realizzata in Galleria Strasburgo:
tariffa base (€ 75,00) X coefficiente categoria viaria (B14: 2, 63889) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo: 1,00) X metri quadrati (mq 10,00) = € 1.979.17.
Totale COSAP 2014: € 34.491,63 (€ 32.512,46 + € 1.979.17)”.
Ritiene la Corte che il suddetto motivo di appello di non possa trovare accoglimento. CP_2
Dai documenti prodotti dal si può desumere che dal 2002/2003 al 5.11.2018 ha CP_1 CP_2 occupato lo spazio pubblico comunale in prossimità di Via della Posta, Via Santa Maria Fulcorina, Via
Bocchetto, Piazza Edison e Galleria Strasburgo, mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro.
Assume ad es. particolare rilievo la missiva con cui (dante causa di CP_4 CP_4 CP_2 comunica al il 22.11.2002 di aver provveduto alla riparazione e alla manutenzione necessarie CP_1 delle griglie danneggiate nell'intercapedine esistente in sottosuolo pubblico a servizio dello stabile di via della Posta e di via Fulcorina e comunica il proprio codice fiscale (doc. 6 in risposta ad CP_1 una richiesta del che sta allestendo una banca dati ai fini dell'attribuzione del Cosap secondo il CP_1 nuovo Regolamento (doc. 8).
Ancora, il 6.3.2003 il emette una comunicazione indirizzata a con la quale CP_1 CP_4 indica il Cosap dovuto per l'anno 2002, invitando al pagamento, e alla quale viene allegato un prospetto con codici per il calcolo (doc. 9 . CP_1
Nel 2018 viene infine presentata una richiesta di subentro da parte di un soggetto che dichiara la precedente intestazione in capo a indicando un numero di autorizzazione Controparte_4 risalente al 2003 (doc. 10 . CP_1
L'appellante, negli scritti conclusivi, non argomenta in replica alla suddetta ricostruzione effettuata dal non contestando, così come non aveva contestato in primo grado, la circostanza CP_1 dell'occupazione nei tempi e nei modi specificamente indicati dal CP_1
In punto di diritto si può osservare che l'occupazione del suolo pubblico tramite griglie e lucernai implica la debenza del COSAP, indipendentemente dal rilascio di una concessione [v. Cass. 32410/23
pagina 11 di 13 “Il Cosap (canone occupazione spazi ed aree pubbliche) è dovuto anche in caso di apposizione - su area destinata a pubblico transito - di griglie e intercapedini installati allo scopo di fornire aria e luce ad un edificio privato, senza che rilevi l'inclusione di detti manufatti nel progetto edilizio assentito dal
Comune con permesso di costruire e ciò in quanto presupposto del canone è l'uso particolare o eccezionale che il singolo fa del bene, pubblico o privato assoggettato a servitù di pubblico passaggio”; v. anche Cass. 10733/18, in motivazione: “è obbligato al pagamento del canone il che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un'area gravata da CP_7 servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un'utilizzazione particolare dell'area medesima (Cass. 18037/2009)” v. per la debenza del Cosap anche ove manchi la concessione Cass. 1435/18 “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza nella quale il giudice di seconde cure, pur non ritenendo esclusa l'occupazione di suolo pubblico da parte di un condominio, aveva fondato la ritenuta non debenza del canone in questione esclusivamente sulla mancanza di una specifica concessione, laddove, invece, il presupposto applicativo della Cosap è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica, essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico); conf. id. 16395/21”].
Sul calcolo, si può rilevare che dal doc. 1 prodotto dal (Regolamento Cosap e allegati CP_1
Tariffario e Viario) si desume la correttezza del conteggio.
L'art. 6 co. 2 del Regolamento prevede che si moltiplichi la tariffa base, che per le occupazioni permanenti è indicata nell'allegato in euro 75,00, per il coefficiente di ubicazione (che nel “Viario” è indicato rispettivamente in 2,83 e 2,63 per B12, che è Piazza Edison, e per B14, che è Galleria
Strasburgo) e poi per il coefficiente di attività, che, prima del 2015, era indicato nell'allegato come compreso tra 0,90 e 1,30 per “occupazione con qualsiasi manufatto” e che il Comune ha determinato in
1.
pagina 12 di 13 Il credito del per il Cosap dovuto da per l'anno 2014 in relazione alle occupazioni CP_1 CP_2 suindicate deve, quindi, essere accertato nell'importo complessivo di euro 34.491,63.
L'accoglimento parziale dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
L'esito complessivo, che vede il soccombente in relazione all'emissione dell'ingiunzione e CP_1 soccombente in relazione all'accertamento del credito, giustifica la compensazione delle CP_2 spese di lite in ragione del 50% e la condanna di al pagamento del residuo 50%, liquidato in CP_2 dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle
Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla l'ingiunzione fiscale meglio descritta in motivazione;
-accerta il credito del per la causale di cui in motivazione in euro 34.491,63; Controparte_1
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi in ragione del 50%;
-condanna al pagamento del residuo 50%, liquidato per compensi in euro 3.808,00 per Controparte_2 il primo grado e in euro 3.473,00 per il secondo grado, oltre, per entrambi i gradi, accessori di legge.
Così deciso in Milano il 4.6.2025
Il Presidente est.
SS ON
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
SS ON Presidente rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3441/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
GONZAGA 7 MILANO presso lo studio dell'avv. GIORDANO VITTORIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ROSSI ELENA ( e all'avv. C.F._1
LL AN ( C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA Controparte_1 P.IVA_2
GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PAGANO STEFANIA
( ) e all'avv. SMALDONE SALVATORE ) C.F._3 C.F._4
APPELLATO
pagina 1 di 13 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare la sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 8666/2023, R.G. 25853/2021, depositata il 7 novembre
2023 e notificata dal l'8 novembre 2023, e per l'effetto annullare l'ingiunzione di Controparte_1 pagamento n. 20150430029800000000272 per COSAP relativo all'anno 2014, notificata dal
[...]
a mezzo p.e.c. il 26 gennaio 2021 in quanto: CP_1
- in via preliminare, i giudici di primo grado hanno omesso di dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità o l'illegittimità dell'impugnazione per mancata valida sottoscrizione del Direttore del settore servizi riscossione del;
Controparte_1
- ancora in via preliminare, i giudici di primo grado non hanno rilevato l'inesistenza, la nullità ovvero l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta per violazione dell'Art. 2 del Reggio Decreto 14
Aprile 1910;
- sempre in via preliminare, i giudici di primo grado non hanno rilevato l'inesistenza ovvero la nullità insanabile della notificazione dell'ingiunzione di pagamento impugnata per violazione degli artt. 26,
d.P.R. 602/1973 e 6-ter, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- ulteriormente in via preliminare, i giudici di primo grado in luogo di rilevare l'inesistenza, la nullità
o comunque l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 25 del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) del
, hanno erroneamente ritenuto legittimo il ricorso alla procedura di ingiunzione di Controparte_1 pagamento prevista dal R.D. 639 del 14 aprile 1910;
- infine, in via preliminare, i giudici di primo grado hanno erroneamente ritenuto regolarmente notificato alla Banca l'invito di pagamento n. 20140430014580000001161 sebbene il non CP_1 abbia dimostrato la regolarità di tale notificazione;
- nel merito, i giudici di primo grado hanno erroneamente ritenuto l'ingiunzione di pagamento opposta adeguatamente motivata;
- ancora nel merito, i giudici di primo grado non hanno rilevato che il di non ha CP_1 CP_1 fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, in violazione dell'art. 2697 c.c.;
- ulteriormente nel merito, i giudici di primo grado non hanno rilevato che al diritto di credito a titolo di COSAP per le occupazioni permanenti è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.c.
pagina 2 di 13 Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da controparte, in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 8666/23, nonché l'ingiunzione n. 201504300000000272 e condannare l'appellante al pagamento di € 34.513,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8666/23, ha respinto l'opposizione all'ingiunzione fiscale n.
emessa dal e opposta dall'ingiunta PartitaIVA_3 Controparte_1 Controparte_2
L'ingiunzione era stata emessa dal per il pagamento del canone di occupazione del suolo CP_1 pubblico per l'anno 2014 ed era stata opposta da per plurimi motivi, di rito e di merito, Controparte_2 che il Tribunale ha ritenuto infondati. ha proposto appello davanti a questa Corte sulla base di motivi che verranno più Controparte_2 avanti esaminati.
Il si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della Controparte_1 sentenza appellata.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello sia parzialmente fondato e che l'ingiunzione opposta debba essere revocata, ma che debba essere accertato il credito vantato dal nei termini che verranno indicati. CP_1
Sui motivi di appello, come di seguito rubricati e sintetizzati, va, infatti, osservato quanto segue.
1. IN VIA PRELIMINARE. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO MERITA DI ESSERE RIFORMATA
NELLA PARTE IN CUI HA OMESSO DI DICHIARARE L'INESISTENZA OVVERO LA NULLITÀ O
L'ILLEGITTIMITÀ DELL'IMPUGNAZIONE PER MANCATA VALIDA SOTTOSCRIZIONE DEL
pagina 3 di 13 ED HA Controparte_3
STATUITO CHE “L'ATTO RISULTA EMESSO NEL 2015, QUANDO IL FUNZIONARIO
FIRMATARIO, DOTT. AN ZUCCOTTI, ERA DIRETTORE RESPONSABILE DEL
[...]
” Controparte_3
L'appellante contesta la decisione del Tribunale per non aver rilevato il vizio dell'ingiunzione per essere stata emessa da un soggetto non legittimato.
La ragione della doglianza, già sollevata davanti al Tribunale, risiede in una “anomalia” dell'ingiunzione notificata a e da questa opposta. CP_2
L'ingiunzione, notificata a il 26.1.2021 e avente il numero suindicato, reca la data 15.12.2020 CP_2 ed è indirizzata a “ Piazza Gae Aulenti 3 Tower A 20154 ” (v. Controparte_4 CP_1 doc. 2 appellante). sin dal primo grado ha eccepito la “mancata valida sottoscrizione del Direttore del Settore CP_2
Servizi SI del ” poiché il dott. Andrea Zuccotti, che aveva sottoscritto CP_1 CP_1
l'ingiunzione nella qualità di Direttore del Settore Servizi SI (v. doc. 2 cit.), non rivestiva tale qualità nella data suindicata (v. doc. 4 appellante).
Il , costituendosi in primo grado, ha depositato una ingiunzione avente lo stesso Controparte_1 numero e lo stesso contenuto di quella depositata da ma recante la data 15.10.2015 ed CP_2 indirizzata a viale Umberto Tupini 180 00144 , dichiarando Controparte_4 CP_4 che nel “giorno in cui tale atto è stato emesso, ovvero il 15.10.2015, il Dott. Andrea Zuccotti, firmatario dell'ingiunzione de qua, svolgeva l'incarico dirigenziale di Direttore dei Servizi di
SI e quindi - all'epoca dell'adozione e del perfezionamento dell'atto impugnato – era certamente in possesso delle idonee abilitazioni e dei necessari poteri richiesti dalla legislazione vigente” (comparsa di risposta pag. 8).
Sulle differenze tra il suddetto documento e quello prodotto da il ha dedotto, con la CP_2 CP_1 prima memoria (pag. 4), che “il documento depositato dall'opponente (doc. 2 – controparte) è del tutto identico a quello depositato dalla scrivente difesa (doc. 12), regolarmente notificato in data
26.01.2021 (doc. 13). Ai fini della presente causa deve tenersi conto unicamente di quest'ultimo e non del primo, che – per mero errore materiale - è stato trasmesso alla in una versione parzialmente CP_4 modificata (nella sola parte relativa alla data di predisposizione ed all'indirizzo di destinazione), senza che ciò rilevi sotto il profilo sostanziale della legittima pretesa dell'Amministrazione Civica”
(sottolineatura aggiunta).
pagina 4 di 13 Il Tribunale ha respinto la doglianza di sul punto, così motivando: CP_2
“Con riferimento alla questione della nullità dell'ingiunzione per difetto di sottoscrizione da parte di funzionario ricoprente l'incarico di dirigente del settore deputato alla riscossione, si osserva che, come emerge dal numero dell'ingiunzione e dalla allegata e-mail di trasmissione dell'atto per la notifica (cfr. pag. 10 del doc. 2 di parte attrice), l'atto risulta emesso nel 2015, quando il funzionario firmatario, dott. Andrea Zuccotti, era direttore responsabile del settore servizi riscossione del CP_1
( come da doc.14 e doc. 15 delle produzioni del ” (pag. 3 sentenza appellata). CP_1
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
Nella pagina 10 del doc. 2 prodotto da che è la copia di una mail, vi è un riferimento al 2015 CP_2 nella descrizione degli allegati spediti, ma il documento non contiene l'ingiunzione recante la data del
2015, bensì contiene l'ingiunzione recante la data 15.12.2020.
L'ingiunzione che reca la data del 15.10.2015 è, invece, quella contenuta nel doc. 12 prodotto dal che, però, non è quello notificato a poiché il Comune, come si è detto, ammette di CP_1 CP_2 aver trasmesso alla il documento “in una versione parzialmente modificata (nella sola parte CP_4 relativa alla data di predisposizione ed all'indirizzo di destinazione)” e, quindi, riconosce di aver notificato a l'ingiunzione che reca la data 15.12.2020. CP_2
Il ritiene, tuttavia, che, ai fini della legittimità del provvedimento, si debba tener conto CP_1 dell'ingiunzione nella versione del 2015, sottoscritta da un funzionario che, nel 2015 (ma non più nel
2020), ricopriva l'incarico richiesto ai fini dell'emissione.
Ritiene la Corte che la tesi del non sia condivisibile. CP_1
L'ingiunzione sottoscritta nel 2015 (recante la data 15.10.2015 e indirizzata alla sede di a CP_2
non risulta, infatti, essere stata notificata a CP_4 CP_2
Dai documenti in atti e dalle difese del si evince che nel 2020 il ha “ripreso” tale CP_1 CP_1 ingiunzione e ne ha modificato la data (che è diventata 15.12.2020) e l'indirizzo fisico di destinazione
(che è diventato la sede di ), provvedendo a notificarla a il 26.1.2021. CP_1 CP_2
Così ricostruita la fattispecie, si deve osservare che uno stesso provvedimento dell'Amministrazione non può avere contemporaneamente due date e che, se ciò accade e al destinatario viene notificato solo quello con la data successiva, evidentemente il provvedimento con la data precedente, anche ove fosse venuto a giuridica esistenza, deve intendersi revocato.
pagina 5 di 13 Ai fini della verifica della legittimità, il provvedimento da esaminare, quindi, a differenza di quel che ritiene il è quello emesso nella data successiva, che non può considerarsi legittimamente CP_1 emesso, poiché in tale data successiva, pacificamente, il funzionario che lo ha sottoscritto non era preposto al Servizio.
La fondatezza di tale motivo di appello implica la riforma della sentenza e l'annullamento dell'ingiunzione (anche se poi, come si dirà, si rende necessario esaminare il merito della pretesa del
. CP_1
L'annullamento dell'ingiunzione assorbe i motivi di appello da 2 a 6, riguardanti la notifica dell'ingiunzione e i suoi vizi formali e che sono stati così rubricati dalla parte appellante:
2. ANCORA IN VIA PRELIMINARE. LA SENTENZA APPELLATA MERITA DI ESSERE RIFORMATA
LADDOVE NON HA RILEVATO L'INESISTENZA, LA NULLITÀ OVVERO L'ILLEGITTIMITÀ
DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO OPPOSTA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL CP_5
DECRETO 14 APRILE 1910 ED HA STATUITO CHE “IN RELAZIONE AI VIZI DELLA NOTIFICA
DELLA INGIUNZIONE, SI RILEVA CHE, PRIMA ANCORA DELLA VALUTAZIONE SULLA
SUSSISTENZA DELLE DEDOTTE IRREGOLARITÀ, APPARE DIRIMENTE IL RILIEVO SULLA
APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI SANATORIA DEL VIZIO PER EFFETTO DEL
RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO”
3. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE. LA SENTENZA APPELLATA MERITA DI ESSERE RIFORMATA
NON HA RILEVATO L'INESISTENZA OVVERO LA NULLITÀ INSANABILE DELLA CP_6
NOTIFICAZIONE DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 26, D.P.R. 602/1973 E 6-TER, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ED HA STATUITO CHE “IN
RELAZIONE AI VIZI DELLA NOTIFICA DELLA INGIUNZIONE, SI RILEVA CHE, PRIMA ANCORA
DELLA VALUTAZIONE SULLA SUSSISTENZA DELLE DEDOTTE IRREGOLARITÀ, APPARE
DIRIMENTE IL RILIEVO SULLA APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI SANATORIA DEL VIZIO
PER EFFETTO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO”
4. ULTERIORMENTE IN VIA PRELIMINARE. LA SENTENZA APPELLATA MERITA DI ESSERE
RIFORMATA IN QUANTO, IN LUOGO DI RILEVARE L'INESISTENZA, LA NULLITÀ O
COMUNQUE L'ILLEGITTIMITÀ DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) DEL COMUNE DI MILANO, HA
pagina 6 di 13 ERRONEAMENTE RITENUTO LEGITTIMO IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI INGIUNZIONE
DI PAGAMENTO PREVISTA DAL R.D. 639 DEL 14 APRILE 1910
5. INFINE IN VIA PRELIMINARE. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO MERITA DI ESSERE
RIFORMATA LADDOVE I GIUDICI DI PRIMO GRADO HANNO RITENUTO REGOLARMENTE
NOTIFICATO ALLA BANCA L 'INVITO DI PAGAMENTO N. 20140430014580000001161
6. NEL MERITO. LA SENTENZA APPELLATA MERITA DI ESSERE RIFORMATA LADDOVE I
GIUDICI DI PRIMO GRADO HANNO ERRONEAMENTE RITENUTO L'INGIUNZIONE DI
PAGAMENTO OPPOSTA ADEGUATAMENTE MOTIVATA.
L'annullamento dell'ingiunzione non esime, come si è accennato, dall'esame della pretesa vantata dal anche se il come nel caso di specie, non abbia formulato in primo grado una CP_1 CP_1 domanda riconvenzionale di condanna.
La S.C. (v. Cass. 29653/17, in motivazione), ha, infatti, osservato che “il thema decidendum di tale controversia [opposizione ad ingiunzione fiscale] non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela […] ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.”; v. anche Cass. 2843/23.
L'accertamento del merito della pretesa creditoria dell'Amministrazione è, quindi, doveroso, indipendentemente dalla proposizione di una domanda riconvenzionale in tal senso [v. Cass. 2355/19, in motivazione “l'opponente, con l'introduzione del giudizio, invoca, con l'impugnazione del titolo esecutivo stragiudiziale, l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione.
In questo quadro, come è stato affermato (Cass. n. 3341 del 2009), l'amministrazione può proporre una domanda riconvenzionale di condanna, per l'ipotesi di accertamento dell'illegittimità formale dell'ingiunzione, ma ove tale domanda non sia proposta, resta ferma, come nel caso di specie, la necessità che si proceda al mero accertamento del rapporto sostanziale, sicché la pronuncia che abbia accertato l'illegittimità formale dell'ingiunzione e ciò nondimeno abbia accertato la positiva esistenza della pretesa sostanziale è suscettibile di formare all'esito dell'impugnazione il giudicato di accertamento mero circa la pretesa sostanziale”].
Si può, comunque, sin d'ora rilevare, sulla scorta dei principi enunciati dalla S.C., che, anche ove nella presente sede venisse accertato un credito del nei confronti dell'appellante, la decisione di CP_1
pagina 7 di 13 questa Corte dovrebbe limitarsi al mero accertamento e non potrebbe essere di condanna, come, in modo inammissibile, chiede il nelle conclusioni precisate in appello, sebbene non abbia svolto CP_1 domanda riconvenzionale subordinata in primo grado.
Devono, quindi, essere presi in esame i residui motivi di appello, inerenti al merito della pretesa creditoria del CP_1
Per ragioni di ordine logico-giuridico, deve essere esaminato preliminarmente il motivo attinente alla prescrizione del credito.
8. NEL MERITO. LA SENTENZA APPELLATA MERITA DI ESSERE RIFORMATA LADDOVE I
GIUDICI DI PRIMO GRADO NON HANNO RILEVATO LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEL
CREDITO POSTO IN RISCOSSIONE
Il Tribunale ha disatteso l'eccezione di prescrizione, sollevata da sul presupposto CP_2 dell'applicazione del termine quinquennale, rilevando che “la stessa Corte di legittimità (abbia) ormai univocamente affermato che al canone COSAP si debba applicare la prescrizione decennale (Cass
SSUU 11026/2014 e ordinanza 3710/2019). Poiché l'ingiunzione risulta notificata in data 26.1.2021 ed essa si riferisce all'annualità 2014 appare evidente che non sia ancora decorso il periodo decennale di prescrizione ordinaria” (pag. 6 sentenza appellata).
L'appellante ritiene la decisione erronea poiché il Cosap preteso nel caso di specie sarebbe oggetto di un credito da pagarsi periodicamente e, quindi, soggetto al termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., potendosi applicare la prescrizione ordinaria decennale solo nei casi di occupazioni non aventi carattere periodico.
Sotto altro profilo, l'appellante ritiene che il termine di prescrizione applicabile dovrebbe essere quello quinquennale previsto per i tributi locali.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La giurisprudenza della S.C., da cui non vi è ragione di discostarsi, è, infatti, costante nel senso indicato dal Tribunale, come si evince dalla seguente recente pronuncia: “il pagamento in esame non è assimilabile, né al canone previsto in caso di locazione, né alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 n. 1, 1 bis e 2 cod. civ., in quanto assolve alla funzione di compensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento;
per cui, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di pagina 8 di 13 responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione e che, perciò, decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l'occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell'anno (Cass. n. 21353 del 2019). Al riguardo non rileva neanche l'art. 2948, n. 4 cod. civ., perché tale norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica e non attiene al caso in cui, come, appunto è per il COSAP, si configurino tanti rapporti autonomi di uso del suolo pubblico, di durata annuale o inferiore, cui corrisponde il pagamento dell'apposito indennizzo” (Cass. 18632/23).
Tale ultimo precedente richiamato vale a confutare l'argomento dell'appellante secondo cui la S.C. avrebbe enunciato il principio dell'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale solo per le occupazioni temporanee e non anche per quelle permanenti, come quella di specie.
7. NEL MERITO. LA SENTENZA APPELLATA MERITA DI ESSERE RIFORMATA LADDOVE I
GIUDICI DI PRIMO GRADO NON HANNO RILEVATO CHE IL NON HA Controparte_1
FORNITO LA PROVA DEI FATTI COSTITUTIVI DELLA PROPRIA PRETESA, IN VIOLAZIONE
DELL'ART. 2697 C.C.
L'appellante, sempre nel merito della pretesa creditoria, fa rilevare che il Tribunale non si è espressamente pronunciato sul punto e ribadisce che il su cui ricade l'onere di provare i fatti CP_1 costitutivi della pretesa, rappresentati da un atto di concessione oppure da un verbale di constatazione di occupazione abusiva, non vi avrebbe provveduto, non essendo a ciò sufficiente la produzione dell'invito di pagamento, dal contenuto non chiaro e peraltro mai ricevuto da CP_2
Il nella comparsa di costituzione in appello, deduce che il canone oggetto dell'ingiunzione è CP_1 dovuto “in relazione all'occupazione di suolo pubblico realizzata – mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro - in prossimità delle due storiche sedi di a , site CP_2 CP_1 rispettivamente, una in prossimità di Via della Posta, Via Santa Maria Fulcorina, Via Bocchetto,
Piazza Edison, e l'altra in Galleria Strasburgo.
In particolare, l'occupazione ascritta a controparte, riguarda una superficie di circa mq 163,00, così individuata:
Via Santa Maria Fulcorina: circa mq 42,00 mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro;
Via della Posta: circa mq 53,00 mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro;
Piazza Edison: circa mq 9,00 mediante lucernai in vetrocemento;
pagina 9 di 13 Via Bocchetto: circa mq 49,00 mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro;
Galleria Strasburgo: circa mq 10,00 mediante griglie di ferro.
L'imputabilità dell'utilizzo di tali spazi pubblici da parte dell'odierna appellante, per la suddetta annualità, è incontestabile sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, come si evince, in primo luogo, dai sopralluoghi effettuati, nel 2002 e nel 2003, dal Settore Manutenzione Strada e dalla Polizia
Locale del Comune di , aventi ad oggetto specifiche criticità afferenti ai suddetti manufatti: CP_1
sopralluogo del Settore manutenzione strade del 17.09.2002 (doc.
2 - fascicolo 1° grado)
sopralluogo del Settore manutenzione strade del 20.09.2002 (doc.
3 - fascicolo 1° grado);
richiesta d'intervento della Polizia Locale del 15.10.2002 (docc. 4 – 5 - fascicolo 1° grado);
richiesta d'intervento del Settore manutenzione strade del 22.11.2002 (doc.
6 - fascicolo 1° grado);
sopralluogo del Settore manutenzione strade del 9.01.2003 (doc.
7 - fascicolo 1° grado).
Da tali circostanze si evince chiaramente che già dal 2002/2003 la , cui - a partire dal CP_4
2010 - è subentrata nei rapporti giuridici pendenti era ben consapevole della CP_2 responsabilità afferente all'occupazione di suolo pubblico, come dimostra la richiesta d'intervento trasmessa dagli Uffici Tecnici in data 12.11.2002 (doc.
8 - fascicolo 1° grado), e del conseguente e connesso obbligo di pagamento del relativo canone, peraltro formalmente richiesto dal CP_1
a partire dal 6.03.2003 (doc.
9 - fascicolo 1° grado), con riferimento alla concessione n.
[...]
6740/2003.
Ad ulteriore conferma della responsabilità dell'appellante in merito al pagamento del COSAP per l'anno 2014 si rileva, inoltre, che solo in data 5.11.2018 all'Istituto bancario è succeduto, in ordine all'occupazione di suolo pubblico de qua, un soggetto terzo – REAM GR - che ha, invero, presentato apposita istanza di subentro (doc. 10 - fascicolo 1° grado)”.
Sulla quantificazione, il deduce che l'importo oggetto dell'ingiunzione è stato calcolato CP_1
“facendo riferimento ai parametri indicati nel Tariffario e nel Viario vigenti al momento – 2009 – in cui è sorta l'obbligazione di pagamento, prodotti in giudizio (docc. 1b – 1c - fascicolo 1° grado) e reperibili sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.
In particolare, applicando le modalità di calcolo indicate nell'art. 3 del tariffario (doc. 1b - fascicolo
1° grado), il COSAP dovuto per l'annualità 2014 è stato così determinato:
occupazione permanente realizzata in Via Santa Maria Fulcorina, Via della Posta, Piazza Edison e
Via Bocchetto:
pagina 10 di 13 tariffa base (€ 75,00) X coefficiente categoria viaria (B12: 2,83333) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo: 1,00) X metri quadrati (mq 153,00) = € 32.512,46;
occupazione permanente realizzata in Galleria Strasburgo:
tariffa base (€ 75,00) X coefficiente categoria viaria (B14: 2, 63889) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con qualsiasi manufatto in suolo e sottosuolo: 1,00) X metri quadrati (mq 10,00) = € 1.979.17.
Totale COSAP 2014: € 34.491,63 (€ 32.512,46 + € 1.979.17)”.
Ritiene la Corte che il suddetto motivo di appello di non possa trovare accoglimento. CP_2
Dai documenti prodotti dal si può desumere che dal 2002/2003 al 5.11.2018 ha CP_1 CP_2 occupato lo spazio pubblico comunale in prossimità di Via della Posta, Via Santa Maria Fulcorina, Via
Bocchetto, Piazza Edison e Galleria Strasburgo, mediante lucernai in vetrocemento e griglie di ferro.
Assume ad es. particolare rilievo la missiva con cui (dante causa di CP_4 CP_4 CP_2 comunica al il 22.11.2002 di aver provveduto alla riparazione e alla manutenzione necessarie CP_1 delle griglie danneggiate nell'intercapedine esistente in sottosuolo pubblico a servizio dello stabile di via della Posta e di via Fulcorina e comunica il proprio codice fiscale (doc. 6 in risposta ad CP_1 una richiesta del che sta allestendo una banca dati ai fini dell'attribuzione del Cosap secondo il CP_1 nuovo Regolamento (doc. 8).
Ancora, il 6.3.2003 il emette una comunicazione indirizzata a con la quale CP_1 CP_4 indica il Cosap dovuto per l'anno 2002, invitando al pagamento, e alla quale viene allegato un prospetto con codici per il calcolo (doc. 9 . CP_1
Nel 2018 viene infine presentata una richiesta di subentro da parte di un soggetto che dichiara la precedente intestazione in capo a indicando un numero di autorizzazione Controparte_4 risalente al 2003 (doc. 10 . CP_1
L'appellante, negli scritti conclusivi, non argomenta in replica alla suddetta ricostruzione effettuata dal non contestando, così come non aveva contestato in primo grado, la circostanza CP_1 dell'occupazione nei tempi e nei modi specificamente indicati dal CP_1
In punto di diritto si può osservare che l'occupazione del suolo pubblico tramite griglie e lucernai implica la debenza del COSAP, indipendentemente dal rilascio di una concessione [v. Cass. 32410/23
pagina 11 di 13 “Il Cosap (canone occupazione spazi ed aree pubbliche) è dovuto anche in caso di apposizione - su area destinata a pubblico transito - di griglie e intercapedini installati allo scopo di fornire aria e luce ad un edificio privato, senza che rilevi l'inclusione di detti manufatti nel progetto edilizio assentito dal
Comune con permesso di costruire e ciò in quanto presupposto del canone è l'uso particolare o eccezionale che il singolo fa del bene, pubblico o privato assoggettato a servitù di pubblico passaggio”; v. anche Cass. 10733/18, in motivazione: “è obbligato al pagamento del canone il che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un'area gravata da CP_7 servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un'utilizzazione particolare dell'area medesima (Cass. 18037/2009)” v. per la debenza del Cosap anche ove manchi la concessione Cass. 1435/18 “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza nella quale il giudice di seconde cure, pur non ritenendo esclusa l'occupazione di suolo pubblico da parte di un condominio, aveva fondato la ritenuta non debenza del canone in questione esclusivamente sulla mancanza di una specifica concessione, laddove, invece, il presupposto applicativo della Cosap è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica, essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico); conf. id. 16395/21”].
Sul calcolo, si può rilevare che dal doc. 1 prodotto dal (Regolamento Cosap e allegati CP_1
Tariffario e Viario) si desume la correttezza del conteggio.
L'art. 6 co. 2 del Regolamento prevede che si moltiplichi la tariffa base, che per le occupazioni permanenti è indicata nell'allegato in euro 75,00, per il coefficiente di ubicazione (che nel “Viario” è indicato rispettivamente in 2,83 e 2,63 per B12, che è Piazza Edison, e per B14, che è Galleria
Strasburgo) e poi per il coefficiente di attività, che, prima del 2015, era indicato nell'allegato come compreso tra 0,90 e 1,30 per “occupazione con qualsiasi manufatto” e che il Comune ha determinato in
1.
pagina 12 di 13 Il credito del per il Cosap dovuto da per l'anno 2014 in relazione alle occupazioni CP_1 CP_2 suindicate deve, quindi, essere accertato nell'importo complessivo di euro 34.491,63.
L'accoglimento parziale dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
L'esito complessivo, che vede il soccombente in relazione all'emissione dell'ingiunzione e CP_1 soccombente in relazione all'accertamento del credito, giustifica la compensazione delle CP_2 spese di lite in ragione del 50% e la condanna di al pagamento del residuo 50%, liquidato in CP_2 dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle
Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla l'ingiunzione fiscale meglio descritta in motivazione;
-accerta il credito del per la causale di cui in motivazione in euro 34.491,63; Controparte_1
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi in ragione del 50%;
-condanna al pagamento del residuo 50%, liquidato per compensi in euro 3.808,00 per Controparte_2 il primo grado e in euro 3.473,00 per il secondo grado, oltre, per entrambi i gradi, accessori di legge.
Così deciso in Milano il 4.6.2025
Il Presidente est.
SS ON
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