Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1124 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 1218 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2023 TRA (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Montesilvano, Via Aldo Moro n. 30, presso lo studio dell'Avv. Teresa Laviola, che li rappresenta e difende con l'Avv. Emidio Bugliosi, come da procura in atti;
ATTORI E (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 C.F._4 rappresentante pro tempore e tutrice , elettivamente Parte_4 domiciliato presso la PEC dell'Avv. Luigi Email_1
Antonangeli, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTO OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - nel merito: per le causali indicate nell'atto di citazione, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2059 c.c. del sigg. in ordine ai fatti per cui è Controparte_1 causa, e, per l'effetto, anche alla luce dell'espletata CTU, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, quantificati in: i) € 141.819,50=, o nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore del sig. ii) € Parte_5
20.000,00=, o nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore del sig. ; iii) € Parte_2
20.000,00=, o nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore della sig.ra . Parte_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa. Per parte convenuta: riportandosi a tutte le proprie difese in atti, torna a concludere per la declaratoria di nullità o d'inammissibilità e per il rigetto della domanda attrice, anche per nullità -e comunque inidoneità a supportare la domanda stessa della CTU espletata, con vittoria di spese e competenze di lite, se non anche con condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 cpc;
in via del tutto subordinata, voglia codesto Giudice ridimensionare notevolmente le pretese pecuniarie attoree, in tal denegato caso compensando le spese di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 8.7.2022, i sig.ri , Parte_1 Parte_2
e hanno chiesto il risarcimento del danno subito a seguito Parte_3 della condotta posta in essere nel convenuto e consistita nella imposizione di
Tanto premesso, hanno chiesto il risarcimento del danno subito all'integrità psico-fisica ed alla vita dinamico-relazionale del sig. il Parte_3 quale, peraltro, a causa della condotta subita, abbandonava anche gli studi e lo sport e si isolava socialmente. Anche i sig.ri e hanno chiesto il Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno non patrimoniale da loro patito. Con provvedimento del 5.6.2023 il giudice rilevava che il convenuto era interdetto giudizialmente e, pertanto, la citazione effettuata nei confronti del convenuto e non del tutore, era invalida. Gli attori procedevano, dunque, a nuova iscrizione a ruolo incardinando la causa iscritta al n. 1218 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2023, poi riunita alla n. 1124 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022. Si è, pertanto, costituito il sig. , rappresentato dalla sig.ra CP_1 [...]
, sua tutrice, il quale ha contestato l'an ed il quantum richiesto. Parte_4
Ciò detto, si osserva quanto segue. È noto che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, inoltre, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20786 del 20/08/2018). È d'uopo anche evidenziare che, in caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 5131 del 27/02/2024). Ciò è, appunto, avvenuto nella sentenza di primo grado, pagg. 93 e seguenti. Ad ogni buon conto, dalle decisioni del giudice penale di primo e secondo grado e dalle testimonianze rese in tali giudizi, appare evidente la responsabilità del convenuto per i danni lamentati dagli attori. Non rimane, dunque, che pronunciarsi sul quantum richiesto. È stato, pertanto, nominato CTU il dott. , al quale sono stati Persona_1 conferiti i seguenti quesiti: 1) “se il periziando sia affetto da sindromi e/o disturbi di rilevanza psicopatologica, diagnosticati secondo gli opportuni criteri di classificazione internazionale. In caso di risposta affermativa ne descriva la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore in rapporto causale con l'evento per cui è causa”; 2) “se sussistano eventuali postumi temporanei (sia assoluti che relativi) e/o permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico/dinamico relazionale) ed eventuali valutazioni prognostiche. Quantifichi, inoltre, il danno psichico, accertando la congruità delle spese sopportate per eventuali cure ed individuando l'entità di quelle necessarie per il futuro”; 3) “se e in che modo il fatto in esame abbia prodotto dei pregiudizi esistenziali che interessano: A) l'assetto psicologico e la personalità; B) le relazioni familiari e affettive;
C) le attività realizzatrici (riposo, ricreative, sociali, autorealizzatrici). In caso affermativo valuti lo stato di tali pregiudizi ed esprima un valore che va da: assente (0-5%), lieve (6-15%), moderato (16- 30%), medio (31-50%), grave (51-75%), gravissimo (maggiore di 76)”. Il medico incaricato, dopo aver ripercorso i fatti processuali, la documentazione sanitaria ed effettuato le opportune considerazioni cliniche e medico legali, ha affermato che… il minore era quattordicenne, fascia di età in cui le tappe della maturazione psico-fisica nonché sessuale dell'individuo sono in una fase cruciale in quanto si sta formando e delineando quello che poi sarà, sotto questi punti di vista, l'individualità del soggetto. E' quindi particolarmente evidente e facile da immaginare come elementi che turbano in modo anomalo questo delicato equilibrio di apporti socio-familiari-ambientali da cui scaturirà quello che sarà il soggetto nel prosieguo della sua esistenza possano risultare francamente patogeni. A quattordici anni non si possiede ancora una strutturazione individuale che consente di far fronte a situazioni traumatiche di questo genere per cui supinamente possono essere sopportate in assenza di una immediata reazione, ma questo non sta a significare che la vis lesiva non sia ugualmente elevata. E' questo il motivo per cui è stata possibile una reiterazione del reato e per cui solo indirettamente si è avuto modo di far emergere la “ deprecabile “ verità. Pertanto i fisiologici e delicati meccanismi che stavano dando vita ad un individuo pronto ad affrontare l'età adulta con una strutturazione adeguata sono stati traumaticamente alterati. Si è visto nelle sezioni precedenti che gli effetti di accadimenti di questo genere possono essere sia a breve termine che a lungo termine determinando oltre che delle franche entità psico-patologiche anche delle personalità “ potenzialmente “ patologiche e quindi non adeguate ad affrontare le normali ed inevitabili avversità dell'esistenza con reazioni commisurate. E' questo l'aspetto del danno da cui è afflitto Pt_3 particolarmente insidioso e pericoloso e che lo rende in termini metaforici “
[...]
a vagante “ potenzialmente pericolosa per se stesso. Non è un'esagerazione la precedente similitudine in quanto potrebbero determinarsi nel corso dell'esistenza del sig. delle situazioni tali da far riaffiorare ricordi e Parte_3 sensazioni del vissuto traumatico e quindi una sua reattività psichica e fisica anomala. A tal riguardo già in una valutazione Psicoterapeutica fornita non a distanza di poco più di un anno dai fatti ( giugno 2019 ) si evidenziava un aspetto di chiusura sociale e di scarsa collaborazione, come a voler nascondere ed evitare il ripercorrere delle circostanze che era stato “ costretto “ a subire nella sua impotenza di quattordicenne. Nel contempo emergevano atteggiamenti di sfida esagerati interpretabili come la volontà di dimostrare a se stesso una oramai tardiva capacità di reazione. Di base, comunque, il soggetto risultava depresso e globalmente sfiduciato anche nei confronti di se stesso. alternando sentimenti di rabbia impulsiva ed atteggiamenti oppositivi e soprattutto come letteralmente citato
“ tendenti a rompere le regole e a dimostrare l'inutilità di qualsiasi progetto personale “ . E' questo l'aspetto maggiormente drammatico delle conseguenze degli abusi sessuali subiti, l'insorgenza di una mancanza di prospettiva in un soggetto che invece dovrebbe essere animato da fiducia nel futuro e voglia di realizzazione. Questi aspetti si ritrovano anche nella certificazione del Centro di Salute Mentale ASL 02 del giugno 2023 dove si certifica che “ il paziente si mostrava estremamente chiuso nel racconto dei propri vissuti …riferendo pregressa sintomatologia caratterizzata da flashback, comportamenti evitanti, ritiro sociale “. Il test MMPI – 2 a cui veniva sottoposto appariva ulteriormente esplicativo : relazioni con gli altri caratterizzate da tentativo di controllo e possibile atteggiamento francamente aggressivo;
la persona tende ad agire secondo impulso , mostrandosi con ridotto autocontrollo;
difficoltà a conformarsi alle regole di una convivenza sociale;
problemi con le figure di autorità; atteggiamento introverso ed evitante rispetto ai rapporti sociali;
ridotta capacità di progettarsi/ proiettarsi nel futuro e rigidità cognitiva nella ricerca di soluzioni;
in situazioni di stress tende ad essere maggiormente vulnerabile alla confusione e a presentare pensieri e comportamenti stravaganti;
dichiara di aver avuto esperienze sensoriali strane e comportamenti stravaganti;
potrebbe mostrare difficoltà nella focalizzare attenzione e risorse attivando condotte caratterizzate di impulsività-irosità qualora non raggiunga i risultati attesi. Il precedente quadro clinico che è emerso dalla consulenza specialistica in struttura pubblica non è sicuramente confortante e lusinghiero per il sig. , attualmente 21 enne. La caratteristiche delle sua Parte_3 pers a ombra di dubbio soggetto particolarmente delicato e vulnerabile in tutti gli ambiti sociali non potendosi escludere situazioni di difficoltà anche a venire. Ha, così, risposto, infine, ai quesiti formulati: Risposta al quesito 1) il periziando è affetto da disturbi di rilevanza psicopatologica, diagnosticati secondo gli opportuni criteri di classificazione internazionale. Per natura sono definibili come – disturbo da stress post traumatico ( 309.81- F43.10 ) secondo DSM V . In base al testo “ Linee Giuda per la Valutazione Medico Legale del Danno alla Persona in Ambito Civilistico , SIMLA ( Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) , Giuffrè Editore 2016 “, ed alla voce tabellare n° 1.8 in esso contenuta, tale DPTS è valutabile tra le forme lievi complicate o moderate e quantificabile sulla fascia massima possibile del 20%. Sussiste un rapporto di causalità diretta ed esclusiva tra evento, abusi sessuali reiterati, e danno essendo assolti i criteri della vis lesiva, topografico, cronologico e della continuità fenomenica;
Risposta al quesito 2) sussistono postumi temporanei (sia assoluti che relativi) che, pur in assenza di specifica documentazione, per ragionevolezza clinica possono essere quantificati in giorni 30 di ITT, 30 di ITP al 50% e 30 di ITP al 25%. Per il DB permanente si rimanda alla risposta del quesito 1. Tale danno si ritiene orami stabilizzato e non ulteriormente emendabile. Congrue le spese mediche sostenute. Non si ritiene siano necessarie spese mediche future. Risposta al quesito 3) il fatto in esame ha prodotto dei pregiudizi esistenziali che interessano: A) l'assetto psicologico e la personalità; B) le relazioni familiari e affettive;
C) le attività realizzatrici (riposo, ricreative, sociali, autorealizzatrici). Tali considerazioni sono riportate nell'elaborato peritale ( pag. 35,36,37 ). Per lo stato di tali pregiudizi è possibile esprimere un valore medio (31-50%). All'udienza del 9.12.2024 il CTU è stato anche sentito a chiarimenti sulle circostanze indicate dal convenuto ed ammesse con ordinanza del 4.11.2024. Per quanto detto, vale la seguente liquidazione per il sig. : Parte_3
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 7 anni Percentuale di invalidità permanente 20% Punto danno biologico € 3.809,75 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) € 1.371,51 Punto danno non patrimoniale € 5.181,26 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno biologico risarcibile € 73.909,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 100.516,00 Con personalizzazione massima (max 39% del danno biologico) € 129.341,00 Invalidità temporanea totale € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 6.037,50 Totale generale: € 106.553,50 Totale con personalizzazione massima € 135.378,50 Va, altresì, riconosciuto il danno subito dai genitori del sig. Parte_3 per lo stress e per il dolore che hanno subito a causa della condotta dell'attore, che il Tribunale ritiene assolutamente congruo liquidare in € 60.000,00 per ciascuno, oltre rivalutazione e interessi, prendendo a base, per entrambi, le tabelle di Roma per la perdita del rapporto parentale e riconoscendo una percentuale vicina al 20%: Calcolo Danno Non Patrimoniale da Perdita Parentale per la madre: (Metodo del Tribunale di Roma) QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare) Il congiunto ha 46 anni, è genitore della vittima ed era convivente. La vittima aveva 7 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela. SVILUPPO del CALCOLO Tabella di riferimento 2023 Valore del Punto Base € 11.356,15 Punti riconosciuti per il grado di parentela 20 Punti in base all'età del genitore 3 Punti in base all'età della vittima 5 Punti per la convivenza tra il genitore e la vittima 4 Punti totali riconosciuti 32 IMPORTO del RISARCIMENTO € 363.396,80 Calcolo Danno Non Patrimoniale da Perdita Parentale per il padre: (Metodo del Tribunale di Roma) QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare) Il congiunto ha 43 anni, è genitore della vittima ed era convivente. La vittima aveva 7 anni al momento del decesso. Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela. SVILUPPO del CALCOLO Tabella di riferimento 2023 Valore del Punto Base € 11.356,15 Punti riconosciuti per il grado di parentela 20 Punti in base all'età del genitore 3 Punti in base all'età della vittima 5 Punti per la convivenza tra il genitore e la vittima 4 Punti totali riconosciuti 32 IMPORTO del RISARCIMENTO € 363.396,80 Ai predetti importi, devono aggiungersi il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (luglio 2016) alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Vd.Cass.Sez. U.n.1712\95 , Cass, n.10300\01; Cass.n. 18445\05). Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità, mediante il riconoscimento dei c.d. interessi compensativi sulla somma indicata, devalutata e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dal giorno del sinistro sino a quello della presente sentenza, e pertanto va determinato in € 79.977,48 per ciascuno per i sig.ri Parte_1
e oltre interessi legali dalla data della presente sentenza
[...] Parte_2 fino al soddisfo ed in € 180.453,80 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo per . Parte_3
Tali somme non tengono luogo della provvisionale concessa in sede penale, la quale dovrà essere decurtata se già corrisposta. Le spese di lite seguono la soccombenza. Per analoga ragione i compensi del CTU, come liquidati con separato provvedimento, vanno posti a carico del convenuto. Va dato atto che, con comunicazione del 02/06/2023 gli attori hanno comunicato che, Nel CUD del 2023 per l'anno 2022 la Sig.ra ha Parte_1 superato i limiti di reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, percependo euro 12.352,89 ed il figlio , vivendo presso altra Parte_3 abitazione, dal 02/03/2023 è nello s rsone che superano i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Va, dunque, revocata l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato per i sig.ri e . Parte_1 Parte_3
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) Condanna (C.F.: ) al Controparte_1 C.F._4 pagamento, in favore di (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 della somma di € 79.977,48 per ciascuno oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo e, in favore di Parte_3
(C.F.: della somma di € 180.453,80 oltre
[...] C.F._3 interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo. Tali somme non tengono luogo della provvisionale concessa in sede penale, la quale dovrà essere decurtata se già corrisposta;
2) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico di (C.F.: ); Controparte_1 C.F._4
3) Revoca l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato per i sig.ri
[...]
e ; Parte_1 Parte_3
4) Condanna (C.F.: ) alla rifusione Controparte_1 C.F._4 delle spese di lite in favore dello Stato che liquida, con riferimento alla sola posizione di (C.F.: ), in € Parte_2 C.F._2
2.333,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
5) Condanna (C.F.: ) alla rifusione Controparte_1 C.F._4 delle spese di lite che liquida, con riferimento alla sola posizione di (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_3
(C.F.: in € 786,00 per esborsi ed €
[...] C.F._3
4.666,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
Così deciso in Chieti, il 16.4.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco