Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2300/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 16/10/2024, da:
(C.F. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
LL TO (VB), via Stampa, 77, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Anna Maria Donzelli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in LL TO (VB), Via Liberazione 12, giusta procura allegata al ricorso;
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
AN, v.le S.Anna 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia ALBINI presso il cui studio è elettivamente domiciliato in AN, piazza Mercato 1, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in LL TO, via Stampa
77;
3) Tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori figli continueranno ad essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per i tempi di rispettiva permanenza dei figli presso di sé, ai sensi dell'art.337-ter del codice civile.
4) Entrambi i genitori si impegnano al reciproco e assoluto rispetto, tanto in presenza dei figli, così come in loro assenza, avendo cura di partecipare e contribuire al naturale sviluppo della personalità degli stessi ed adoperandosi affinché entrambi i figli conservino un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) La casa coniugale, sita in LL TO, via Stampa 77, che diventerà di proprietà della SI.ra
, è assegnata con quanto l'arreda e correda alla moglie che continuerà ad abitarvi insieme ai Pt_1
minori figli.
6) Il marito, concordemente con la moglie, ha lasciato la casa coniugale nel mese di giugno 2023, avendo reperito idonea soluzione abitativa in AN. Il marito preleverà dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali.
7) Il SI. Notaro si impegna a trasferire alla SI.ra , nell'ambito della regolamentazione dei Pt_1
rapporti patrimoniali tra coniugi, senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà pari al 50% dell'abitazione coniugale, appartamento sito nel Comune di LL TO (VB) in via Stampa 77.
Formano oggetto della cessione le seguenti unità immobiliari:
a) appartamento al secondo piano, interno 4, con accesso dalla scala composto da soggiorno, cucina, due camere, bagno, ripostiglio, corridoio, disimpegno e due balconi, con annessa cantina al piano terra, il tutto censito al NCEU al fg.8, mapp.150, sub.22, via Stampa, piano 2-1S, cat. A/3, classe 2 vani 5, rendita euro 296,96; b) autorimessa numero 4 al piano terra censita al NCEU al fg.8, mapp.150 sub 5, via Stampa, piano T, cat. C/6, classe 3, superficie mq.12, rendita catastale euro
41,51A fronte del trasferimento della proprietà, la SI.ra si impegna ad accollarsi per intero Pt_1
il finanziamento contratto per la ristrutturazione ancora in essere nei confronti della banca erogante pari ad € 470,00 mensili fino al saldo, oltre al pagamento di tutte le spese condominiali maturate fino all'atto notarile. Il trasferimento di proprietà sarà redatto con atto notarile a seguito della sentenza di separazione dei coniugi, con tutte le relative spese notarili a carico della SI.ra . Pt_1
8) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, fatto salvo ogni diverso e migliorativo accordo che potrà intercorrere tra i genitori, tenuto conto anche della crescita, delle eSIenze e dei desideri dei figli, secondo il seguente protocollo:
Frequentazioni paterne ordinarie:
Il padre, genitore non collocatario, potrà tenere con sé i figli e tutti i fine ER Per_2
settimana, alternativamente dal venerdì alle 18,30 al sabato alle 18,30 oppure dal sabato alle 18,30 alla domenica alle 18,30, oltre al lunedì e al giovedì dalle 17,30 alle 20,30. Vacanze estive: Ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, nel mese di luglio o agosto o in altri mesi in base alle proprie ferie. In ogni caso, entro il 30 maggio di ogni anno, ciascun genitore comunicherà all'altro il proprio periodo di ferie con i figli.
Vacanze natalizie:
Il padre trascorrerà con i figli la metà delle vacanze natalizie, in base al principio dell'alternanza, prevedendosi che i figli trascorrano con un genitore il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre sera e con l'altro il periodo tra il 30 dicembre sera e il 6 gennaio sera. In ogni caso i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Natale e dell'Epifania con un genitore ed il giorno di
Santo Stefano e di Capodanno con l'altro genitore.
Vacanze pasquali e di Carnevale:
-Le vacanze pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori, in base al principio dell'alternanza, tenendo conto dell'effettivo calendario scolastico. In ogni caso i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e SQ con l'altro, secondo il principio dell'alternanza; -
Le vacanze di carnevale saranno equamente suddivise tra i genitori, in base al principio dell'alternanza, tenendo conto dell'effettivo calendario scolastico.
Ponti scolastici:
-I c.d. ponti scolastici saranno trascorsi con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza se cadono durante la settimana ovvero, se in concomitanza con il fine settimana, saranno accorpati al fine settimana di competenza del genitore con cui in quel momento i figli convivono.
Inoltre:
-Ciascun genitore, durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé, consentirà all'altro genitore di sentirli via telefono, WhatsApp. -Ciascun genitore si impegna, sin d'ora, in Tes_1
caso di sua impossibilità ad occuparsi direttamente dei figli durante i tempi di visita di propria competenza, a rivolgersi preferibilmente all'altro genitore, prima di ricorrere a qualsiasi altro aiuto esterno al nucleo familiare. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto anche degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, della crescita, delle eSIenze e dei desideri di ER
e , fermo restando che qualsiasi variazione al regime di visita sopra indicato dovrà essere Per_2
condivisa e concordata tra i genitori con adeguato preavviso. In caso di necessità da parte di un genitore di un intero fine settimana, dovrà comunicarlo tempestivamente all'altro genitore in modo che questi possa organizzarsi e ciò nel rispetto degli impegni di entrambi i genitori.
-I genitori si impegnano ad usare il buon senso nelle tempistiche volute dai bambini per la frequentazione degli stessi con i nuovi rispettivi compagni, nel rispetto del primario interesse dei figli medesimi. I genitori, solo nel momento in cui sono sicuri della serenità e del benessere di ed ER
, rispettando i loro tempi e con l'espresso consenso dei figli, si impegneranno ad Per_2
intraprendere una conoscenza graduale dei figli con i rispettivi compagni.
-I genitori si impegnano a gestire le comunicazioni tra loro senza coinvolgere i figli.
-I genitori danno la disponibilità a fare supportare da uno psicoterapeuta, scelto di comune ER
accordo dai genitori stessi, nel momento in cui si rendano conto che gli attacchi di panico della bambina continuino e/o peggiorino.
-I minori figli sono intestatari di un conto corrente ciascuno aperto presso la Banca Intesa San Paolo dove i genitori hanno la firma congiunta. Poiché però usando l'applicazione della Banca sul cellulare, è possibile operare e fare movimenti in autonomia, ciascun genitore si impegna a non effettuare movimenti sui detti conti correnti senza la previa autorizzazione dell'altro genitore.
9) A titolo di contributo al mantenimento dei minori figli, il SI. verserà alla SI.ra Pt_2 Pt_1
l'importo mensile di € 700,00 (pari a € 350,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (comprese quelle dentistiche ed oculistiche), sportive e ricreative, che dovranno essere preventivamente concordate, secondo il Protocollo del
Tribunale di AN. Nel momento in cui il padre lavorerà con un contratto pari al 100% si impegna a versare un assegno di mantenimento di € 800,00 mensili (pari a € 400,00 per ciascun figlio). Le spese di abbonamento sim e assicurazione dei figli saranno a carico della SI.ra . Pt_1
10) Gli assegni familiari del 2024 che il SI. percepirà nel 2025 saranno divisi a metà tra i Pt_2 genitori (come è già stato fatto per gli assegni familiari percepiti per il 2023) Dal 2025 l'Assegno
Unico versato dall'INPS sarà percepito dalla madre, mentre il padre percepirà gli assegni familiari dal proprio datore di lavoro.
11) I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento. Inoltre, le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per alcun titolo, ragione e/o causa.
12) La SI.ra , già sin da ora, rinuncia alla quota spettantele del secondo pilastro Parte_1 del SI. e il SI. Notaro rinuncia alla quota spettantegli del TFR della SI.ra .” Parte_2 Pt_1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 16/10/2024, e Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio in AN il 03/06/2017, hanno chiesto, Parte_2 con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento dei figli minori è rispondente al loro superiore interesse.
Va, in particolare, dato atto che il marito, concordemente con la moglie, ha lasciato la casa coniugale nel mese di giugno 2023, avendo reperito idonea soluzione abitativa in AN;
preleverà dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali;
si impegna, inoltre, a trasferire alla moglie, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà pari al 50% dell'abitazione coniugale, appartamento sito nel Comune di LL
TO (VB) in via Stampa 77, meglio identificata in ricorso;
a fronte del trasferimento della proprietà, si impegna ad accollarsi per intero il finanziamento contratto per la Parte_1 ristrutturazione ancora in essere nei confronti della banca erogante pari ad € 470,00 mensili fino al saldo, oltre al pagamento di tutte le spese condominiali maturate fino all'atto notarile;
il trasferimento di proprietà sarà redatto con atto notarile a seguito della sentenza di separazione dei coniugi, con tutte le relative spese notarili a carico della di Parte_1
Si dà, inoltre, atto, per quanto attiene ai figli minori che: ciascun genitore, durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé, consentirà all'altro genitore di sentirli via telefono, Face Time,
WhatsApp; ciascun genitore si impegna, sin d'ora, in caso di sua impossibilità ad occuparsi direttamente dei figli durante i tempi di visita di propria competenza, a rivolgersi preferibilmente all'altro genitore, prima di ricorrere a qualsiasi altro aiuto esterno al nucleo familiare;
il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto anche degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, della crescita, delle eSIenze e dei desideri di e , fermo restando che ER Per_2
qualsiasi variazione al regime di visita sopra indicato dovrà essere condivisa e concordata tra i genitori con adeguato preavviso;
in caso di necessità da parte di un genitore di un intero fine settimana, dovrà comunicarlo tempestivamente all'altro genitore in modo che questi possa organizzarsi e ciò nel rispetto degli impegni di entrambi i genitori;
i genitori si impegnano ad usare il buon senso nelle tempistiche volute dai bambini per la frequentazione degli stessi con i nuovi rispettivi compagni, nel rispetto del primario interesse dei figli medesimi;
i genitori, solo nel momento in cui sono sicuri della serenità e del benessere di ed , rispettando i loro tempi e con l'espresso consenso ER Per_2
dei figli, si impegneranno ad intraprendere una conoscenza graduale dei figli con i rispettivi compagni;
si impegnano, altresì, a gestire le comunicazioni tra loro senza coinvolgere i figli;
danno la disponibilità a fare supportare da uno psicoterapeuta, scelto di comune accordo dai genitori ER
stessi, nel momento in cui si rendano conto che gli attacchi di panico della bambina continuino e/o peggiorino;
i figli sono intestatari di un conto corrente ciascuno aperto presso la Banca Intesa San
Paolo dove i genitori hanno la firma congiunta;
poiché però usando l'applicazione della Banca sul cellulare, è possibile operare e fare movimenti in autonomia, ciascun genitore si impegna a non effettuare movimenti sui detti conti correnti senza la previa autorizzazione dell'altro genitore.
Si dà, altresì, atto che coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
che le parti hanno regolato ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per alcun titolo, ragione e/o causa;
infine, che la moglie che già sin da ora, rinuncia alla quota spettantele Parte_1
del secondo pilastro di Notaro e lo stesso rinuncia alla quota spettantegli del TFR della Pt_2
moglie.
Nulla per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, definitivamente pronunciando in camera di conSIlio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio in AN il 03/06/2017; Parte_2
- affida i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in LL TO, via Stampa 77;
- assegna alla moglie, la casa coniugale, sita in LL TO, via Stampa 77 con quanto l'arreda;
- dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé i figli, fatto salvo ogni diverso e migliorativo accordo che potrà intercorrere tra i genitori, tenuto conto anche della crescita, delle eSIenze e dei desideri dei figli, secondo il seguente protocollo:
Frequentazioni paterne ordinarie:
Il padre, genitore non collocatario, potrà tenere con sé i figli e tutti i ER Per_2
fine settimana, alternativamente dal venerdì alle 18,30 al sabato alle 18,30 oppure dal sabato alle 18,30 alla domenica alle 18,30, oltre al lunedì e al giovedì dalle 17,30 alle
20,30. Vacanze estive: Ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, nel mese di luglio o agosto o in altri mesi in base alle proprie ferie. In ogni caso, entro il 30 maggio di ogni anno, ciascun genitore comunicherà all'altro il proprio periodo di ferie con i figli.
Vacanze natalizie:
Il padre trascorrerà con i figli la metà delle vacanze natalizie, in base al principio dell'alternanza, prevedendosi che i figli trascorrano con un genitore il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre sera e con l'altro il periodo tra il 30 dicembre sera e il 6 gennaio sera. In ogni caso i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Natale e dell'Epifania con un genitore ed il giorno di Santo Stefano e di Capodanno con l'altro genitore.
Vacanze pasquali e di Carnevale:
Le vacanze pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori, in base al principio dell'alternanza, tenendo conto dell'effettivo calendario scolastico. In ogni caso i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e SQ con l'altro, secondo il principio dell'alternanza; -Le vacanze di carnevale saranno equamente suddivise tra i genitori, in base al principio dell'alternanza, tenendo conto dell'effettivo calendario scolastico.
Ponti scolastici:
I c.d. ponti scolastici saranno trascorsi con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza se cadono durante la settimana ovvero, se in concomitanza con il fine settimana, saranno accorpati al fine settimana di competenza del genitore con cui in quel momento i figli convivono;
- pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'obbligo di versare alla madre l'importo mensile di € 700,00 (pari a € 350,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario, a partire dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale (comprese quelle dentistiche ed oculistiche), sportive e ricreative, che dovranno essere preventivamente concordate, secondo il Protocollo del
Tribunale di AN;
nel momento in cui il padre lavorerà con un contratto pari al 100% si impegna a versare un assegno di mantenimento di € 800,00 mensili (pari a € 400,00 per ciascun figlio); le spese di abbonamento sim e assicurazione dei figli saranno a carico della della madre;
- dispone che gli assegni familiari del 2024 che il Notaro percepirà nel 2025 saranno divisi a metà tra i genitori (come è già stato fatto per gli assegni familiari percepiti per il 2023); dal 2025 l'assegno unico versato dall'INPS sarà percepito dalla madre, mentre il padre percepirà gli assegni familiari dal proprio datore di lavoro.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in AN il 6.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO