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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/12/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11656/2025
TRIBUNALE DI PADOVA
- Prima sezione civile –
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott.ssa FEDERICA SACCHETTO Giudice
Dott.ssa CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11656/ 2025 RG promossa congiuntamente da:
elettivamente domiciliata in CORSO DEL Parte_1 C.F._1
POPOLO, 1 35131 PADOVA presso lo studio dell'Avv. OSLER MASSIMO
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo;
e
elettivamente domiciliato in CORSO DEL Controparte_1 C.F._3
POPOLO, 1 35131 PADOVA, presso lo studio dell'Avv. OSLER MASSIMO
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo
RICORRENTI CON L'INTERVENTO DEL P.M. INTERVENUTO PER LEGGE
Sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti in ricorso e confermate nelle note scritte depositate in data 1.12.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
-Visto il ricorso per separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
-ritenuta la giurisdizione e la competenza del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale consensuale e regolamentazione della responsabilità genitoriale ex artt. 3, lettera a) e 7 del Regolamento EU 2111/2019;
-ritenuta parimenti la giurisdizione e competenza del giudice italiano in relazione alla domanda di assegno di mantenimento per i minori sulla base dell'art. 3 lettere a) e b) del regolamento CE n.
4/2009;
-ritenuta l'applicabilità della legge italiana sulla base del Regolamento EU 1259/2010 e degli artt. 36 legge 218/1995, 3 e 4 del Protocollo dell'Aja del 2007, richiamato dall'art. 15 del Regolamento EU
4/2008
-Vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
- Visto il decreto del Presidente in data 19.11.2025 , con cui è stato disposto ai sensi degli artt. 473- bis.51 e 127 ter c.p.c. che le parti e i loro difensori depositassero in via telematica entro e non oltre il
2.12.2025 la dichiarazione sottoscritta dalle parti: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di essere stato/a edotto/a della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla partecipazione all'udienza in presenza e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
di rinunciare quindi alla partecipazione all'udienza in presenza e di confermare la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- Viste le note scritte depositate in data 1.12.2025, contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale di cui al ricorso, già sottoscritto dalle parti;
-ritenuto che nelle condizioni di cui al ricorso, ribadite nelle note scritte del 1.12.2025, non vi è nulla che sia contrario alla legge e all'ordine pubblico e che il procedimento è stato in ogni sua parte regolare;
- rilevato che, nonostante la trasmissione degli atti, il P.M. non ha formulato il proprio parere;
P.Q.M.
Il Tribunale,
-visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte del Controparte_1
1.12.2025
Padova, 02/12/2025
Il Presidente Dott.ssa Caterina Santinello
TRIBUNALE DI PADOVA
- Prima sezione civile –
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott.ssa FEDERICA SACCHETTO Giudice
Dott.ssa CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11656/ 2025 RG promossa congiuntamente da:
elettivamente domiciliata in CORSO DEL Parte_1 C.F._1
POPOLO, 1 35131 PADOVA presso lo studio dell'Avv. OSLER MASSIMO
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo;
e
elettivamente domiciliato in CORSO DEL Controparte_1 C.F._3
POPOLO, 1 35131 PADOVA, presso lo studio dell'Avv. OSLER MASSIMO
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo
RICORRENTI CON L'INTERVENTO DEL P.M. INTERVENUTO PER LEGGE
Sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti in ricorso e confermate nelle note scritte depositate in data 1.12.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
-Visto il ricorso per separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
-ritenuta la giurisdizione e la competenza del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale consensuale e regolamentazione della responsabilità genitoriale ex artt. 3, lettera a) e 7 del Regolamento EU 2111/2019;
-ritenuta parimenti la giurisdizione e competenza del giudice italiano in relazione alla domanda di assegno di mantenimento per i minori sulla base dell'art. 3 lettere a) e b) del regolamento CE n.
4/2009;
-ritenuta l'applicabilità della legge italiana sulla base del Regolamento EU 1259/2010 e degli artt. 36 legge 218/1995, 3 e 4 del Protocollo dell'Aja del 2007, richiamato dall'art. 15 del Regolamento EU
4/2008
-Vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
- Visto il decreto del Presidente in data 19.11.2025 , con cui è stato disposto ai sensi degli artt. 473- bis.51 e 127 ter c.p.c. che le parti e i loro difensori depositassero in via telematica entro e non oltre il
2.12.2025 la dichiarazione sottoscritta dalle parti: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di essere stato/a edotto/a della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla partecipazione all'udienza in presenza e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
di rinunciare quindi alla partecipazione all'udienza in presenza e di confermare la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- Viste le note scritte depositate in data 1.12.2025, contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale di cui al ricorso, già sottoscritto dalle parti;
-ritenuto che nelle condizioni di cui al ricorso, ribadite nelle note scritte del 1.12.2025, non vi è nulla che sia contrario alla legge e all'ordine pubblico e che il procedimento è stato in ogni sua parte regolare;
- rilevato che, nonostante la trasmissione degli atti, il P.M. non ha formulato il proprio parere;
P.Q.M.
Il Tribunale,
-visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte del Controparte_1
1.12.2025
Padova, 02/12/2025
Il Presidente Dott.ssa Caterina Santinello