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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16240 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CIRO Controparte_1
CAPPABIANCA presso il quale elettivamente domicilia;
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_2
CIRO CAPPABIANCA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso il Tribunale voglia pronunciarsi sullo status dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/09/2024 e Controparte_1 Controparte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio a Napoli il 18/06/1992 e che
[...] dall'unione erano nati il 18/10/1993 e il 04/08/1995 riferendo che tra le parti, in Per_1 Per_2
seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli il 27.6.23, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cron. 3554 del 17/07/2023 reso nel procedimento RG
1931/2023 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 All'udienza cartolare di prima comparizione, rilevato che benché richiesto nel decreto di fissazione udienza, non era stato depositato il ricorso sottoscritto dalle parti e dal difensore, il Giudice raccolte le conclusioni del Pm rimetteva la causa al Collegio B per la decisione, onerando le parti al deposito entro giorni 7 del ricorso sottoscritto dalle parti e dal difensore.
La difesa dei ricorrenti provvedeva a depositare nel termine richiesto il ricorso sottoscritto.
La domanda, rivolta allo scioglimento del matrimonio attesa l'annotazione nella parte prima dei registri, è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti chiedendo di mantenere le stesse condizioni pattuite nell'ambito del procedimento di separazione consensuale che di seguito si trascrivono:
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 18/06/1992 (atto n. 80 parte I, S., Sez. Z., reg. Atti Matrimonio anno 1992);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/02/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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